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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36972/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Pulliatti e Parte_1
Micaela Puliatti
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: pagamento ratei assegno ex lege n. 222/1984.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, n data 2024 parte ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio l chiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno ordinario ex art. 1 CP_1
CP_ l. n. 222/84 dalla domanda amministrativa del 24.05.2021 e la condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Deduceva che con decreto del 02.05.024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva omologato le risultanze della ctu che avevano accertato il possesso in capo della ricorrente dei prescritti requisiti ex art. 1 l. n. 222/84 dalla domanda amministrativa;
di aver notificato detto decreto di omologa
CP_ CP_ all' in data 09.05.2024; che l' non aveva provveduto a corrispondere la prestazione richiesta;
che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l'Istituto definito e posto in liquidazione la prestazione dai mesi di novembre e dicembre 2024.
All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che non può essere dichiarata la cessata materia del contendere, avendo l'istante lamentato il mancato pagamento degli arretrati spettanti dal giugno 2021 a ottobre 2024. CP_ Costituendosi in giudizio l' ha dedotto l'avvenuto riconoscimento della prestazione con erogazione a decorrere dal mese di novembre 2024; indi è stato disposto un rinvio di udienza per verificare se l' provvedeva a corrispondere anche gli arretrati a decorrere dal mese di giugno CP_2
2021 fino al mese di ottobre 2024.
CP_ Ciò nonostante l' non ha provveduto ad erogare anche gli arretrati, benché la sussistenza del prescritto requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa del maggio 2021 sia stata acclarata dal decreto di omologa di questo ufficio emesso all'esito del procedimento di atp ex art. 445 bis cpc.
Ricorrendo quindi tutte le condizioni richieste dalla legge (anche con riferimento ai requisiti
CP_ contributivi, visto che lo stesso ha provveduto a erogare da novembre 2024 la prestazione) la domanda deve essere accolta.
Pertanto, va condannato l' al pagamento degli arretrati della provvidenza richiesta, maturati CP_1
dal giugno 2021 a ottobre 2024, oltre interessi come per legge.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc, l' va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni previste per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto di all'assegno ex art. 1 l. 222/84, con decorrenza dal Parte_1 mese di giugno 2021 e per l'effetto, condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei CP_1
maturati da giugno 2021 a ottobre 2024, con gli interessi di legge dalla maturazione al saldo.
CP_ Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.305,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 12 febbraio 2025.
La Giudice
Daniela Bracci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36972/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Pulliatti e Parte_1
Micaela Puliatti
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: pagamento ratei assegno ex lege n. 222/1984.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, n data 2024 parte ricorrente conveniva in Parte_1 giudizio l chiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegno ordinario ex art. 1 CP_1
CP_ l. n. 222/84 dalla domanda amministrativa del 24.05.2021 e la condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Deduceva che con decreto del 02.05.024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva omologato le risultanze della ctu che avevano accertato il possesso in capo della ricorrente dei prescritti requisiti ex art. 1 l. n. 222/84 dalla domanda amministrativa;
di aver notificato detto decreto di omologa
CP_ CP_ all' in data 09.05.2024; che l' non aveva provveduto a corrispondere la prestazione richiesta;
che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l'Istituto definito e posto in liquidazione la prestazione dai mesi di novembre e dicembre 2024.
All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che non può essere dichiarata la cessata materia del contendere, avendo l'istante lamentato il mancato pagamento degli arretrati spettanti dal giugno 2021 a ottobre 2024. CP_ Costituendosi in giudizio l' ha dedotto l'avvenuto riconoscimento della prestazione con erogazione a decorrere dal mese di novembre 2024; indi è stato disposto un rinvio di udienza per verificare se l' provvedeva a corrispondere anche gli arretrati a decorrere dal mese di giugno CP_2
2021 fino al mese di ottobre 2024.
CP_ Ciò nonostante l' non ha provveduto ad erogare anche gli arretrati, benché la sussistenza del prescritto requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa del maggio 2021 sia stata acclarata dal decreto di omologa di questo ufficio emesso all'esito del procedimento di atp ex art. 445 bis cpc.
Ricorrendo quindi tutte le condizioni richieste dalla legge (anche con riferimento ai requisiti
CP_ contributivi, visto che lo stesso ha provveduto a erogare da novembre 2024 la prestazione) la domanda deve essere accolta.
Pertanto, va condannato l' al pagamento degli arretrati della provvidenza richiesta, maturati CP_1
dal giugno 2021 a ottobre 2024, oltre interessi come per legge.
CP_ Ai sensi dell'art. 91 cpc, l' va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni previste per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto di all'assegno ex art. 1 l. 222/84, con decorrenza dal Parte_1 mese di giugno 2021 e per l'effetto, condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei CP_1
maturati da giugno 2021 a ottobre 2024, con gli interessi di legge dalla maturazione al saldo.
CP_ Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.305,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 12 febbraio 2025.
La Giudice
Daniela Bracci