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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PAGLIARA FERNANDO e LONGO MARIELISA
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. CACCIAPAGLIA LUCIA RITA
Resistente
Nonché contro
CP_2 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e RO DI NA
Resistente
Nonché contro
CP_3 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Nonché contro
Controparte_4 CP_3
Resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato l'odierno ricorrente proponeva opposizione - avverso l'intimazione di pagamento n. 024202390010636502/000 notificata il 21/09/2023 di complessivi €.
1.210.220,62= limitatamente al credito impositivo di natura previdenziale ed assicurativa pari ad €.
121.318,31 di cui alle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito: n. 02420110012004219000,
n. 02420130000695781000, n. 02420140000575975000, n. 02420140005865958000, n. 32420112000153354000, n. 32420120000105748000, n. 32420120000445404000, n.
32420120001066072000, n. 32420120001371457000, n. 324201200014112823000, n.
32420120001793904000, n. 32420130000792517000, n. 32420130000810107000, n.
32420130000890971000, n. 32420130000891072000, n. 32420130000891173000, n.
32420130001269645000, n. 32420160000242142000, n. 32420160001197810000.
In particolare, il ricorrente eccepiva, a sostegno dell'illegittimità della procedura azionata, la mancata notifica di tutti gli atti sopraelencati, nonché l'intervenuta prescrizione - ex art. 3, comma 9, legge n.
335 del 1995 - delle pretese creditorie contenute negli atti tutti impugnati di cui chiedeva sospendersi l'esecuzione inaudita altera parte.
Si costituivano gli enti convenuti contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e deducendo come ai rispettivi scritti difensivi. In particolare, eccepivano parimenti ciascuno la propria carenza di legittimazione passiva e l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; nel merito, adducevano l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, stante la regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi impugnati, in ordine ai quali venivano notificati diversi atti interruttivi della prescrizione (richiamati pure nei rispettivi scritti difensivi), nonché la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione imposta dalla normativa emergenziale covid19 e l'infondatezza delle doglianze tutte del ricorrente, instando per il rigetto della domanda.
Al ricorrente, poi, sempre in data 21.09.2023, veniva notificata oltre all'intimazione per cui è causa
(n. 02420239001063650000) altra intimazione di pagamento la n. 02420239004734726000, contenente tra gli altri atti presupposti alcuni degli stessi atti indicati nella precedente.
Pertanto, con due distinti ricorsi depositati sempre in data 25.10.2023 davanti allo stesso Ufficio
Giudiziario, il ricorrente opponeva per gli stessi motivi, i seguenti atti esattoriali: la cartella n.
02420110012004219000, e gli avvisi di addebito n. 32420112000153354000,
32420120000105748000, 32420120000445404000, 32420120001066072000,
32420120001371457000, 32420120001411283000 e 32420120001793904000.
Venivano così introdotti il presente giudizio rubricato al n. 3978/2023 di R.G. assegnato alla scrivente ed altro giudizio contraddistinto con R.G. n. 3981/2023, assegnato alla Dott. Maria
Forastiere; veniva disposta, in entrambi, la sospensione dell'esecutorietà dei titoli presupposti alle intimazioni ed infine, con provvedimento del Presidente della Sezione, la riunione, al presente giudizio (3978/2023) di quello rubricato al n. 3981/2023.
Istruita quindi la causa con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'esito dello scambio di note ex art 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo.
*** In limine litis, va esclusa la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_5 atteso che il ricorrente ha eccepito la nullità degli atti esattoriali impugnati anche per vizi inerenti la regolarità dell'attività di recupero del credito da parte dell'ente esattoriale;
allo stesso modo sussiste la legittimazione di e essendo stato contestato anche il merito della pretesa creditoria. CP_3 CP_2
Viceversa, va esclusa la legittimazione ad agire di rattandosi di credito successivi al 2005 e CP_4 non oggetto di cessione.
Tanto premesso, venendo al merito della vicenda, il Tribunale osserva come il ricorso deve esser dichiarato fondato.
A tal fine, infatti, è in atti la prova della notifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate.
La cartella n. 02420110012004219000 risulta notificata presso il domicilio del debitore in data
18.11.2013; la cartella 02420130000695781000 risulta notificata presso il domicilio del debitore in data 18.11.2013, la cartella 02420140000575975000 risulta notificata presso il domicilio del debitore in data 10.04.2014, la cartella 02420140005865958000 risulta notificata a mani del debitore in data
25.05.2015. Gli avvisi di addebito risultano così notificati: Avviso di addebito
32420112000153354000 28/09/2011; Avviso di addebito 32420120000105748000 21/03/2012 ;
Avviso di addebito 32420120000445404000 14/05/2012; Avviso di addebito
32420120001066072000 22/10/2012; Avviso di addebito 32420120001371457000 19/11/2012;
Avviso di addebito 32420120001411283000 07/11/2012; Avviso di addebito
32420120001793904000 02/02/2013; Avviso di addebito 32420130000792517000 02/09/2013;
Avviso di addebito 32420130000810107000 21/10/2013; Avviso di addebito
32420130000890971000 22/11/2013; Avviso di addebito 32420130000891072000 22/11/2013;
Avviso di addebito 32420130000891173000 22/11/2013; Avviso di addebito
32420130001269645000 06/02/2014; Avviso di addebito 32420160000242142000 10/06/2016;
Avviso di addebito 32420160001197820000 27/11/2016.
In atti vi sono poi i successivi atti interruttivi della prescrizione: AVI 02420169001716401000, notificato in data 28.06.2016 personalmente al ricorrente;
AVI 02420179003091665000, notificato in data 24.01.2018, mediante deposito presso la Casa Comunale di Oria;
AVI
02420179005942321000 notificato in data 17.04.2018, presso il domicilio fiscale del debitore a mani della moglie convivente cui seguiva l'invio della raccomandata informativa n 57313069653 nonché
PPT-02484201600002898001, notificato in data 29.10.2016 a mezzo posta raccomandata e restituito al mittente per compiuta giacenza e AVI-02420179000800431000, notificato in data 27.03.2017 con deposito diretto alla camera di Commercio di Brindisi e successiva comunicazione al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza, (come da Visura Camerale storica in atti). Pertanto tra la data di notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento del 2016 e del 2017 e la notifica degli avvisi opposti AVI-02420239004734726000, notificato in data
21.09.2023 e AVI 02420239001063650000, notificato in data 21.09.2023 non risulta esser decorso un periodo superiore al quinquennio, con la conseguenza che il credito deve ritenersi prescritto.
Invero, la disciplina emergenziale prevede che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali.
L'eccezione di prescrizione pertanto risulta infondata non essendo decorsi i termini di prescrizione anche in considerazione della normativa emergenziale covid del 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
- Rigetta il ricorso,
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti che si liquidano in euro 800,00 in favore di ciascuna parte resistente.
Brindisi 1.7.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Brindisi, 01/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PAGLIARA FERNANDO e LONGO MARIELISA
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. CACCIAPAGLIA LUCIA RITA
Resistente
Nonché contro
CP_2 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e RO DI NA
Resistente
Nonché contro
CP_3 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Nonché contro
Controparte_4 CP_3
Resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato l'odierno ricorrente proponeva opposizione - avverso l'intimazione di pagamento n. 024202390010636502/000 notificata il 21/09/2023 di complessivi €.
1.210.220,62= limitatamente al credito impositivo di natura previdenziale ed assicurativa pari ad €.
121.318,31 di cui alle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito: n. 02420110012004219000,
n. 02420130000695781000, n. 02420140000575975000, n. 02420140005865958000, n. 32420112000153354000, n. 32420120000105748000, n. 32420120000445404000, n.
32420120001066072000, n. 32420120001371457000, n. 324201200014112823000, n.
32420120001793904000, n. 32420130000792517000, n. 32420130000810107000, n.
32420130000890971000, n. 32420130000891072000, n. 32420130000891173000, n.
32420130001269645000, n. 32420160000242142000, n. 32420160001197810000.
In particolare, il ricorrente eccepiva, a sostegno dell'illegittimità della procedura azionata, la mancata notifica di tutti gli atti sopraelencati, nonché l'intervenuta prescrizione - ex art. 3, comma 9, legge n.
335 del 1995 - delle pretese creditorie contenute negli atti tutti impugnati di cui chiedeva sospendersi l'esecuzione inaudita altera parte.
Si costituivano gli enti convenuti contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e deducendo come ai rispettivi scritti difensivi. In particolare, eccepivano parimenti ciascuno la propria carenza di legittimazione passiva e l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; nel merito, adducevano l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, stante la regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi impugnati, in ordine ai quali venivano notificati diversi atti interruttivi della prescrizione (richiamati pure nei rispettivi scritti difensivi), nonché la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione imposta dalla normativa emergenziale covid19 e l'infondatezza delle doglianze tutte del ricorrente, instando per il rigetto della domanda.
Al ricorrente, poi, sempre in data 21.09.2023, veniva notificata oltre all'intimazione per cui è causa
(n. 02420239001063650000) altra intimazione di pagamento la n. 02420239004734726000, contenente tra gli altri atti presupposti alcuni degli stessi atti indicati nella precedente.
Pertanto, con due distinti ricorsi depositati sempre in data 25.10.2023 davanti allo stesso Ufficio
Giudiziario, il ricorrente opponeva per gli stessi motivi, i seguenti atti esattoriali: la cartella n.
02420110012004219000, e gli avvisi di addebito n. 32420112000153354000,
32420120000105748000, 32420120000445404000, 32420120001066072000,
32420120001371457000, 32420120001411283000 e 32420120001793904000.
Venivano così introdotti il presente giudizio rubricato al n. 3978/2023 di R.G. assegnato alla scrivente ed altro giudizio contraddistinto con R.G. n. 3981/2023, assegnato alla Dott. Maria
Forastiere; veniva disposta, in entrambi, la sospensione dell'esecutorietà dei titoli presupposti alle intimazioni ed infine, con provvedimento del Presidente della Sezione, la riunione, al presente giudizio (3978/2023) di quello rubricato al n. 3981/2023.
Istruita quindi la causa con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'esito dello scambio di note ex art 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo.
*** In limine litis, va esclusa la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_5 atteso che il ricorrente ha eccepito la nullità degli atti esattoriali impugnati anche per vizi inerenti la regolarità dell'attività di recupero del credito da parte dell'ente esattoriale;
allo stesso modo sussiste la legittimazione di e essendo stato contestato anche il merito della pretesa creditoria. CP_3 CP_2
Viceversa, va esclusa la legittimazione ad agire di rattandosi di credito successivi al 2005 e CP_4 non oggetto di cessione.
Tanto premesso, venendo al merito della vicenda, il Tribunale osserva come il ricorso deve esser dichiarato fondato.
A tal fine, infatti, è in atti la prova della notifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate.
La cartella n. 02420110012004219000 risulta notificata presso il domicilio del debitore in data
18.11.2013; la cartella 02420130000695781000 risulta notificata presso il domicilio del debitore in data 18.11.2013, la cartella 02420140000575975000 risulta notificata presso il domicilio del debitore in data 10.04.2014, la cartella 02420140005865958000 risulta notificata a mani del debitore in data
25.05.2015. Gli avvisi di addebito risultano così notificati: Avviso di addebito
32420112000153354000 28/09/2011; Avviso di addebito 32420120000105748000 21/03/2012 ;
Avviso di addebito 32420120000445404000 14/05/2012; Avviso di addebito
32420120001066072000 22/10/2012; Avviso di addebito 32420120001371457000 19/11/2012;
Avviso di addebito 32420120001411283000 07/11/2012; Avviso di addebito
32420120001793904000 02/02/2013; Avviso di addebito 32420130000792517000 02/09/2013;
Avviso di addebito 32420130000810107000 21/10/2013; Avviso di addebito
32420130000890971000 22/11/2013; Avviso di addebito 32420130000891072000 22/11/2013;
Avviso di addebito 32420130000891173000 22/11/2013; Avviso di addebito
32420130001269645000 06/02/2014; Avviso di addebito 32420160000242142000 10/06/2016;
Avviso di addebito 32420160001197820000 27/11/2016.
In atti vi sono poi i successivi atti interruttivi della prescrizione: AVI 02420169001716401000, notificato in data 28.06.2016 personalmente al ricorrente;
AVI 02420179003091665000, notificato in data 24.01.2018, mediante deposito presso la Casa Comunale di Oria;
AVI
02420179005942321000 notificato in data 17.04.2018, presso il domicilio fiscale del debitore a mani della moglie convivente cui seguiva l'invio della raccomandata informativa n 57313069653 nonché
PPT-02484201600002898001, notificato in data 29.10.2016 a mezzo posta raccomandata e restituito al mittente per compiuta giacenza e AVI-02420179000800431000, notificato in data 27.03.2017 con deposito diretto alla camera di Commercio di Brindisi e successiva comunicazione al destinatario, restituita al mittente per compiuta giacenza, (come da Visura Camerale storica in atti). Pertanto tra la data di notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento del 2016 e del 2017 e la notifica degli avvisi opposti AVI-02420239004734726000, notificato in data
21.09.2023 e AVI 02420239001063650000, notificato in data 21.09.2023 non risulta esser decorso un periodo superiore al quinquennio, con la conseguenza che il credito deve ritenersi prescritto.
Invero, la disciplina emergenziale prevede che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali.
L'eccezione di prescrizione pertanto risulta infondata non essendo decorsi i termini di prescrizione anche in considerazione della normativa emergenziale covid del 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
- Rigetta il ricorso,
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti che si liquidano in euro 800,00 in favore di ciascuna parte resistente.
Brindisi 1.7.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Brindisi, 01/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio