TRIB
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/02/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 15.02.2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
1530/23
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Pezzullo
Opponente
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.to Rosaria Favoccia
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in data 3.02.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 712/22 reg. D.I. e notificato il 27.12.2022, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 17.858,93 a CP_1 titolo di trattamento di fine rapporto ed indennità di fine rapporto, oltre interessi legali e spese, rilevando la continenza del presente giudizio con quello R.G. n. 15332/22, l'assenza di idonea prova scritta e l'inesistenza del credito rivendicato in quanto già corrisposto mediante diversi acconti per un importo complessivo € 14.400,00.
Ciò premesso ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese di lite.
La parte opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre il pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo di cui si dà lettura unitamente alla motivazione.
MOTIVAZIONE
Nel merito l'opposizione è infondata.
Il datore di lavoro infatti, odierno opponente, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non ha fornito la prova della corresponsione del TFR e delle altre indennità spettanti al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
A fronte della documentazione esibita in fase monitoria (busta paga gennaio 2022), di provenienza datoriale, parte opponente non ha infatti fornito alcuna prova in ordine all'asserito versamento, in favore del lavoratore, di acconti per l'ammontare complessivo di €
14.400.
Inoltre si ribadisce che l'importo riconosciuto col decreto ingiuntivo impugnato è stato calcolato proprio dal datore di lavoro e riportato nell'atto sopra indicato, per cui appaiono prive di pregio le contestazione sollevate riguardanti la quantificazione della somma pretesa a titolo di TFR e l'assenza di idonea prova scritta.
Per tutti i motivi sin qui esposti l'opposizione proposta deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: Rigetta l'opposizione.
Conferma il decreto ingiuntivo n. 712/2022 R.G. dichiarandone l'esecutività.
Condanna la Parte_1
al pagamento delle spese processuali, che liquida in
[...] complessivi € 2.109,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa con distrazione.
Aversa 15.02.2024
Il Giudice