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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/12/2024, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 173/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 173/2022
PROMOSSA DA
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Summa Massimo Saverio, nel cui studio in Brindisi, alla via Appia sono elettivamente domiciliati parte attrice
CONTRO
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
contumaci
[...] parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, da parte di , Parte_1
e dell'appezzamento di terreno e dell'immobile ivi insistente sito Parte_2 Pt_2 Parte_3 nel Comune di Brindisi, distinto in catasto al foglio 74 particella n. 601 (ex 49).
2. Con atto di citazione del 17.01.2022 ritualmente notificato, e Parte_1 CP_10 hanno rappresentato di aver posseduto uti dominus in maniera pacifica e ininterrotta, il
[...] terreno di cui al Foglio 74, part.lla 601 (ex. 49), formalmente intestato a di Controparte_11
e , , Controparte_10 Parte_1 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] Controparte_15 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Pt_4 , , a partire dal 1989 e di aver CP_16 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 successivamente costruito, nel 1993, l'immobile ivi insistente.
Hanno, dunque, chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
2.1 A seguito della morte di intervenuta il 20.06.2023 in corso di causa, Controparte_10 il giudizio è stato proseguito dagli eredi legittimi e , i quali si sono Parte_2 Parte_3 costituiti, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., con comparsa depositata il 5.10.2023, facendo proprie le conclusioni già rassegnate dal de cuius.
3. Nonostante la regolarità della notificazione svolta nei confronti dei convenuti, questi non si sono costituiti. Il Tribunale ne ha, quindi, dichiarato la contumacia all'udienza del
21.09.2022.
4. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
5. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
5.1 Com'è noto, si sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria sui beni immobili è dato dal possesso ventennale, che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, ai sensi degli artt. 1158-1163-1167 c.c., laddove l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
5.2 Ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio è emerso come e abbiano posseduto, con l'animus del proprietario, il fondo su Parte_1 Controparte_10 indicato sito alla contrada Schiavone, e il fabbricato ivi insistente, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per ben oltre 20 anni.
Pag. 2 a 4 In particolare, il teste , collega di lavoro di e Testimone_1 Parte_1 CP_10
per circa quarant'anni, ha riferito che “in parecchie circostanze ho personalmente aiutato gli
[...] attori a intonacare la struttura ed effettuare altri lavori”, precisando, inoltre, che “il locale in questione è sempre stato utilizzato per quaranta anni ed è attualmente utilizzato dagli attori come deposito di oggetti funzionali all'espletamento della loro attività lavorativa”. Ha aggiunto, altresì, che gli attori per delimitare la proprietà hanno recintato il terreno “circa una decina di anni fa.”
Il teste ha riferito che il fondo è sempre stato occupato “in maniera continua ed Testimone_2 ininterrotta da parte di e e che “il locale veniva utilizzato dagli attori quale deposito. Il terreno Pt_1 CP_10 circostante è mantenuto e coltivato dai medesimi attori sempre dagli anni 90”.
5.3 Tali univoche risultanze consentono di ritenere sussistente, nella specie, l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del predetto terreno da parte di Parte_1 nonché, ai sensi dell'art. 1146 c.c. e dell'art. 110 c.p.c., da parte di e Parte_2 Parte_3
eredi di .
[...] Controparte_10
5.4 Non sono emersi, del resto, elementi tali da far ritenere che gli attori abbiano acquisito e mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, dal momento che entrambi i testi hanno confermato che mai nessuno ne ha reclamato il possesso. Al riguardo, il teste ha Tes_1 confermato che “non ho mai visto altre persone oltre agli attori sui luoghi di causa. Non ho mai visto né sentito parlare dei convenuti”.
5.5 Peraltro, la contumacia dei convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quelle fornite dagli attori, che ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata e nella documentazione in atti.
5.6 Per le ragioni suesposte si deve, dunque, riconoscere che gli attori sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione del terreno sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus, per un periodo superiore ai vent'anni richiesti dalla legge.
6. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, gli attori, pur risultando vittoriosi, non hanno insistito per la condanna dei convenuti e, in assenza di opposizione, si ritiene che sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della Corte di Cassazione
n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che , , hanno acquistato per Parte_1 Parte_2 Parte_3 usucapione nella misura di ½ e di ½ e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi queste ultime di il terreno con annesso
[...] Controparte_10
Pag. 3 a 4 fabbricato sito in Brindisi alla Contrada Schiavone, contraddistinto in catasto fg. 74,
p.lla n. 601;
2. ordina al Conservatore dei Registi immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 19.12.2024
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 4 a 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 a 4
[...]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 173/2022
PROMOSSA DA
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Summa Massimo Saverio, nel cui studio in Brindisi, alla via Appia sono elettivamente domiciliati parte attrice
CONTRO
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
contumaci
[...] parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, da parte di , Parte_1
e dell'appezzamento di terreno e dell'immobile ivi insistente sito Parte_2 Pt_2 Parte_3 nel Comune di Brindisi, distinto in catasto al foglio 74 particella n. 601 (ex 49).
2. Con atto di citazione del 17.01.2022 ritualmente notificato, e Parte_1 CP_10 hanno rappresentato di aver posseduto uti dominus in maniera pacifica e ininterrotta, il
[...] terreno di cui al Foglio 74, part.lla 601 (ex. 49), formalmente intestato a di Controparte_11
e , , Controparte_10 Parte_1 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] Controparte_15 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Pt_4 , , a partire dal 1989 e di aver CP_16 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 successivamente costruito, nel 1993, l'immobile ivi insistente.
Hanno, dunque, chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
2.1 A seguito della morte di intervenuta il 20.06.2023 in corso di causa, Controparte_10 il giudizio è stato proseguito dagli eredi legittimi e , i quali si sono Parte_2 Parte_3 costituiti, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., con comparsa depositata il 5.10.2023, facendo proprie le conclusioni già rassegnate dal de cuius.
3. Nonostante la regolarità della notificazione svolta nei confronti dei convenuti, questi non si sono costituiti. Il Tribunale ne ha, quindi, dichiarato la contumacia all'udienza del
21.09.2022.
4. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
5. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
5.1 Com'è noto, si sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria sui beni immobili è dato dal possesso ventennale, che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, ai sensi degli artt. 1158-1163-1167 c.c., laddove l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
5.2 Ciò premesso, dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio è emerso come e abbiano posseduto, con l'animus del proprietario, il fondo su Parte_1 Controparte_10 indicato sito alla contrada Schiavone, e il fabbricato ivi insistente, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per ben oltre 20 anni.
Pag. 2 a 4 In particolare, il teste , collega di lavoro di e Testimone_1 Parte_1 CP_10
per circa quarant'anni, ha riferito che “in parecchie circostanze ho personalmente aiutato gli
[...] attori a intonacare la struttura ed effettuare altri lavori”, precisando, inoltre, che “il locale in questione è sempre stato utilizzato per quaranta anni ed è attualmente utilizzato dagli attori come deposito di oggetti funzionali all'espletamento della loro attività lavorativa”. Ha aggiunto, altresì, che gli attori per delimitare la proprietà hanno recintato il terreno “circa una decina di anni fa.”
Il teste ha riferito che il fondo è sempre stato occupato “in maniera continua ed Testimone_2 ininterrotta da parte di e e che “il locale veniva utilizzato dagli attori quale deposito. Il terreno Pt_1 CP_10 circostante è mantenuto e coltivato dai medesimi attori sempre dagli anni 90”.
5.3 Tali univoche risultanze consentono di ritenere sussistente, nella specie, l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del predetto terreno da parte di Parte_1 nonché, ai sensi dell'art. 1146 c.c. e dell'art. 110 c.p.c., da parte di e Parte_2 Parte_3
eredi di .
[...] Controparte_10
5.4 Non sono emersi, del resto, elementi tali da far ritenere che gli attori abbiano acquisito e mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, dal momento che entrambi i testi hanno confermato che mai nessuno ne ha reclamato il possesso. Al riguardo, il teste ha Tes_1 confermato che “non ho mai visto altre persone oltre agli attori sui luoghi di causa. Non ho mai visto né sentito parlare dei convenuti”.
5.5 Peraltro, la contumacia dei convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quelle fornite dagli attori, che ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata e nella documentazione in atti.
5.6 Per le ragioni suesposte si deve, dunque, riconoscere che gli attori sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione del terreno sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus, per un periodo superiore ai vent'anni richiesti dalla legge.
6. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, gli attori, pur risultando vittoriosi, non hanno insistito per la condanna dei convenuti e, in assenza di opposizione, si ritiene che sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della Corte di Cassazione
n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che , , hanno acquistato per Parte_1 Parte_2 Parte_3 usucapione nella misura di ½ e di ½ e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi queste ultime di il terreno con annesso
[...] Controparte_10
Pag. 3 a 4 fabbricato sito in Brindisi alla Contrada Schiavone, contraddistinto in catasto fg. 74,
p.lla n. 601;
2. ordina al Conservatore dei Registi immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 19.12.2024
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
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