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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5583/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5583/2023 del ruolo generale
TRA
in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE E
generalizzata come in atti CP_1
rappresentata e difese dall'Avv.Alfonso Di Bona
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale di accertamento – Omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro
– Lavoro “in nero”, lavoratori extra-comunitari - Prescrizione non maturata per sospensione termini COVID - Nullità ordinanza impugnata per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti in violazione dell'art.3 L.n.241/1990 nonché per mancata audizione del sanzionato in violazione dell'art.18, co.2, L.n.689/1981. Insussistenza – Mancanza di prova contraria da parte del
1 sanzionato.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 07.02.2023,
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – sezione CP_1
'odierno appellante proponendo opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n°581/2022 emessa dall di Parte_1 Pt_1 in data 18.07.2022 e notificata in data 29.07.2022, con la quale gli era stata irrogata – sulla scorta del verbale unico di accertamento n. 2017-113165-PCON- 1 del 05.07.2017, notificato in data 21.07.2017, relativo al periodo dall'01.04.2017 al 05.07.2017 - la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.830,00 a causa dell'accertata violazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 73/2002 per aver impiegato nella sua ditta n. 6 lavoratori subordinati extra-comunitari senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A sostegno della opposizione deduceva: 1) l'intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio ex art. 28 L. 689/1981; 2) l'omessa motivazione ed indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche che avevano condotto alla irrogazione della sanzione;
3) la violazione dell'art. 18, co. 2, L. 241/1990, posto che non gli era mai stato comunicato l'invito per la sua audizione;
4) il travisamento dei fatti atteso che i lavoratori trovati sul posto nel corso dell'accesso, tutti di nazionalità non italiana, erano stati ascoltati senza ausilio di un interprete.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via cautelare accogliere l'istanza di sospensione dell'impugnato provvedimento sopra formulata per le gravi ragioni indicate;
- in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione sopra formulata, e dichiarare pertanto, che nessun diritto ha l'Ente a riscuotere le somme ingiunte con l'ordinanza ex art. 28 legge 689/81 e per l'effetto annullare, ritenere nulla e priva di qualsiasi efficacia l'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 581/2022 dell Controparte_2
- in via gradata per le altre ragioni ampiamente formulate nel merito del presente
[...] ricorso, annullare, ritenere nulla e priva di qualsiasi efficacia l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 581/2022 dell'ispettorato di In ogni caso Controparte_2 Pt_1 disporre alla prima udienza, se non disposto già inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza-ingiunzione. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari da attribuire al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l il Parte_1 quale rilevando in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito e contestando le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Rilevata l'incompetenza per materia, il giudizio veniva successivamente iscritto
2 presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord, il quale con sentenza n.4652/2023 del 17.11.2023, pubblicata in data 18.11.2023 e notificata in data 22.11.2023, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte opponente, accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza- ingiunzione impugnata e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l Parte_1 di con ricorso depositato il 21.12.2023 chiedendo Pt_1 sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler rigettare l'opposizione proposta in primo grado da perché infondata in fatto e in CP_1 diritto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata con comparsa depositata il 05.03.2024, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_3
d'Appello di Napoli ha provveduto alla ria ne Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
2.1. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
3 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
3. Ciò detto, con l'odierno gravame parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice ritenuto maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 legge n. 689/1981 tra il verbale di accertamento dell'infrazione notificato a in data 21.07.2017 CP_1
e l'ordinanza-ingiunzione opposta notifi 2022, ritenendo in tal modo assorbiti gli altri motivi di opposizione.
3.1. In particolare, l di deduce che il giudice di Parte_1 Pt_1 prime cure non ha t ens termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale di cui all'art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
4. Tale censura è meritevole di accoglimento.
4.1. In via preliminare giova ricordare che secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, da ribadirsi in questa sede, “in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una “quaestio iuris” sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25/7/2002 n. 10955)” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 27/10/2021), n.30303)
4.1.2. L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento
4 iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n. 15631).
4.2. Tanto precisato, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento, applicabile al caso di specie.
4.2.1. Si rammenti che art. 28 della Legge n. 689/1981 statuisce che: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
4.2.2. Tale norma, come correttamente eccepito da parte appellante, va letta in combinato disposto con l'art.103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4.2.3. È stata prevista, dunque, dal D.L.n.18/2020 una specifica sospensione ex lege del decorso dei termini prescrizionali riguardanti le ordinanze- ingiunzione emesse in materia di lavoro e di legislazione sociale, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Pertanto, la data finale dei suddetti termini è stata posticipata di 98 giorni quanti sono quelli di sospensione
4.3. Venendo al caso in esame, con riguardo alla sanzione di cui all'ordinanza- ingiunzione impugnata, deve dirsi che non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
4.3.1. Infatti, il termine quinquennale dalla notifica del verbale (21.07.2017) sarebbe scaduto il 21.07.2022; considerato il periodo di sospensione di 98 giorni introdotto dalla normativa emergenziale, la nuova scadenza del termine va collocata in data 27.10.2022, con la conseguenza che l'ordinanza- ingiunzione notificata il 29.07.2022 risulta adottata nel termine di cui all'art.28 L.n.689/1981 tenuto conto della predetta sospensione prevista dall'art.103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
5. In ragione di tale conclusione, vanno scrutinati gli altri motivi posti a base dell'opposizione, che l'odierno appellante ha contestato fin dal primo grado e ritenuti assorbiti nella pronuncia gravata.
5 6. Ebbene, in merito alle eccezioni sollevate da di nullità CP_1 dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti in violazione dell'art.3 L.n.241/1990 nonché per mancata audizione del sanzionato in violazione dell'art.18, co.2, L.n.689/1981, tali da ledere l'esercizio del suo diritto di difesa, la Corte rileva che esse sono prive di pregio.
6.1. Invero, quanto all'eccepita carenza di motivazione si osserva che per giurisprudenza consolidata: “il provvedimento sanzionatorio con cui la P.A., disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (così, Cass. SU 1786/2010, Cass. 2959/2016 e 12503/2018)” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 28407/2024; v. anche Cass. civ., sez. II, ord. n° 10212/2024 in Giustizia Civile Massimario 2024). Ciò in quanto il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, co. 2, l. 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile anche la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento (vedi anche Cass. SS.UU.n.2618/1975; Cass.n.10412/1994; Cass.n.6529/1998; Cass.n.9196/1999).
6.2. Tanto precisato, nella specie, dall'esame dell'ordinanza-ingiunzione impugnata emerge che essa riporta esplicitamente le violazioni contestate, le norme violate, le sanzioni applicate, i nominativi dei lavoratori per i quali è stata emessa la sanzione amministrativa, riferendosi altresì al sottostante verbale unico di accertamento n. 2017-113165-PCON-1 del 05.07.2017, già notificato al sanzionato in data 21.07.2017.
6.3. Pertanto, essa risulta adeguatamente motivata in quanto chiara, dettagliata ed esaustiva, con la conseguenza che l'esercizio del diritto di difesa del sanzionato non è stato leso dal mero richiamo al sottostante verbale unico di accertamento, essendo legittima, tra l'altro, anche una motivazione per relationem a fronte di un rinvio esplicito e inequivoco ad un verbale identificabile, completo ed entrato nella sfera di conoscibilità del trasgressore come nel caso che ci occupa.
6 6.4. Il predetto verbale unico di accertamento, notificato a CP_1 in data 21.07.2017, contiene una completa indicazione degli estremi della violazione, in particolare da esso emergono le ragioni giuridiche e gli elementi di fatto a fronte delle quali il sanzionato poteva poi opporsi.
7. Nessuna rilevanza assume poi la censura, non riproposta in seno alla memoria di costituzione in sede di gravame da parte dell'appellato, di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per non avere il CP_1 ricevuto l'invito all'audizione dallo stesso richiesta in data 05.07.2017, e ciò in violazione dell'art.18, co.2, L.241/1990.
7.1. Ebbene, la Corte ritiene che la mancata audizione dell'interessato, anche se richiesta a norma dell'art.18 della L.n.689/1981, non comporta la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione riguarda il rapporto sottostante tra le parti e non l'atto amministrativo in sé.
7.1.1. Sul punto giova ricordare, l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale “…in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che
[…] il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass.ord. n. 27128/2022).
7.1.2. Pertanto, “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Sez. 2 – , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, Rv. 648753 – 01).
7.2. In altre parole, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass.n.6313/2020; Cass. civ. Sez. 6 - 2, ordinanza n.
7 21146 del 07/08/2019; in senso conforme: Cass. civ. Sez. U, sentenza 1786 del 28/01/2010; Cass. civ. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 5558 dell'1/03/2021).
7.3. A ciò si aggiunga comunque che, nella specie, come riportato in seno all'ordinanza-ingiunzione, l , a seguito di richiesta di Parte_1 audizione del 05.07.2017 da parte del , aveva provveduto ad invitarlo CP_1 all'audizione di giorno 30.11.2021 con nota prot.n.49444/2021 del 12.11.2021, prodotta in giudizio fin dal primo grado e notificata a mezzo pec all'indirizzo dell'Avv.Luigi Di Marino, dal quale erano pervenuti gli scritti difensivi con relativa richiesta di audizione del sanzionato, CP_1
8. Infine, venendo al merito della controversia si rileva quanto segue.
8.1. Come noto, l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
8.1.1. Pertanto, all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
8.1.2. A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
8.2. Nel caso di specie, afferente alle attività di vigilanza ordinaria finalizzata al contrasto del lavoro sommerso, l ha dato prova della Parte_1 fondatezza della sua pretesa.
8.2.1. Infatti, l ha provato l'esistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato instauratosi tra e sei lavoratori stranieri, CP_1 per i periodi oggetto di contestazi elle dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli stessi lavoratori interessati nonché sulla base di accertamenti delle banche dati/dattiloscopici, così come emerge dal verbale ispettivo sotteso all'ordinanza-ingiunzione impugnata, verbale notificato correttamente al sanzionato.
8 8.3. In riferimento ai verbali ispettivi, si rammenti che in ordine alle circostanze apprese da terzi, detti rapporti redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto. In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019; Cass. 8445/2020).
8.4. Nel caso di specie, il ricorrente in primo grado eccepiva l'illegittimità del procedimento ispettivo posto che i cittadini stranieri, non conoscendo perfettamente la lingua italiana, avrebbero dovuto essere interrogati nella loro lingua originale in presenza di un interprete.
8.4.1. Sul punto giova ricordare che, in effetti, è facoltà dell'Ispettore nominare un interprete in presenza di chi non conosce la lingua italiana, cionondimeno ove l'Ispettore non ottemperi a tale forma di garanzia per il lavoratore straniero, spetta comunque a quest'ultimo avanzare istanza di essere ascoltato previa nomina di un interprete (v. Cass. n. 9448 del 2009).
8.4.2. Orbene, nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori stranieri in sede ispettiva non si evince alcuna richiesta da parte di questi ultimi di nomina di un interprete, anzi occorre evidenziare che l'attività ispettiva è stata espletata proprio a tutela dei lavoratori impiegati “in nero”, i quali in sede ispettiva sono stati trovati intenti al lavoro, in assenza di una preventiva comunicazione di assunzione, come risultante, oltre che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi, anche dagli accertamenti della banca dati/dattiloscopici.
8.4.3. A fronte di tali circostanze, non ha fornito alcuna CP_1 prova contraria che le comunicazioni di assunzione relative ai predetti lavoratori stranieri - trovati intenti al lavoro - fossero state regolarmente effettuate, non richiedendo, poi, al giudice adito, di escutere come testi gli stessi lavoratori extra-comunitari con l'eventuale ausilio di un interprete, anche se già sentiti in fase ispettiva.
9. Pertanto, al lume delle riferite argomentazioni, la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da e conferma l'ordinanza- ingiunzione CP_1
n°581/2022 del 1 all Parte_1
[...]
9 10. In considerazione delle ragioni della decisione di primo grado, fondata sull'omessa considerazione da parte del primo giudice della cd. sospensione covid”, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del primo grado di giudizio. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da e conferma l'ordinanza- CP_1 ingiunzione n°581/2022 del 18.07.20 Parte_1
[...]
-compensa le spese di primo grado;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente CP_1 grado del giudizio in favore dell'appellante che liquida in euro 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5583/2023 del ruolo generale
TRA
in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE E
generalizzata come in atti CP_1
rappresentata e difese dall'Avv.Alfonso Di Bona
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale di accertamento – Omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro
– Lavoro “in nero”, lavoratori extra-comunitari - Prescrizione non maturata per sospensione termini COVID - Nullità ordinanza impugnata per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti in violazione dell'art.3 L.n.241/1990 nonché per mancata audizione del sanzionato in violazione dell'art.18, co.2, L.n.689/1981. Insussistenza – Mancanza di prova contraria da parte del
1 sanzionato.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 07.02.2023,
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – sezione CP_1
'odierno appellante proponendo opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n°581/2022 emessa dall di Parte_1 Pt_1 in data 18.07.2022 e notificata in data 29.07.2022, con la quale gli era stata irrogata – sulla scorta del verbale unico di accertamento n. 2017-113165-PCON- 1 del 05.07.2017, notificato in data 21.07.2017, relativo al periodo dall'01.04.2017 al 05.07.2017 - la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.830,00 a causa dell'accertata violazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 73/2002 per aver impiegato nella sua ditta n. 6 lavoratori subordinati extra-comunitari senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A sostegno della opposizione deduceva: 1) l'intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio ex art. 28 L. 689/1981; 2) l'omessa motivazione ed indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche che avevano condotto alla irrogazione della sanzione;
3) la violazione dell'art. 18, co. 2, L. 241/1990, posto che non gli era mai stato comunicato l'invito per la sua audizione;
4) il travisamento dei fatti atteso che i lavoratori trovati sul posto nel corso dell'accesso, tutti di nazionalità non italiana, erano stati ascoltati senza ausilio di un interprete.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via cautelare accogliere l'istanza di sospensione dell'impugnato provvedimento sopra formulata per le gravi ragioni indicate;
- in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione sopra formulata, e dichiarare pertanto, che nessun diritto ha l'Ente a riscuotere le somme ingiunte con l'ordinanza ex art. 28 legge 689/81 e per l'effetto annullare, ritenere nulla e priva di qualsiasi efficacia l'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 581/2022 dell Controparte_2
- in via gradata per le altre ragioni ampiamente formulate nel merito del presente
[...] ricorso, annullare, ritenere nulla e priva di qualsiasi efficacia l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 581/2022 dell'ispettorato di In ogni caso Controparte_2 Pt_1 disporre alla prima udienza, se non disposto già inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza-ingiunzione. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari da attribuire al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l il Parte_1 quale rilevando in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito e contestando le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Rilevata l'incompetenza per materia, il giudizio veniva successivamente iscritto
2 presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord, il quale con sentenza n.4652/2023 del 17.11.2023, pubblicata in data 18.11.2023 e notificata in data 22.11.2023, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte opponente, accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza- ingiunzione impugnata e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l Parte_1 di con ricorso depositato il 21.12.2023 chiedendo Pt_1 sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler rigettare l'opposizione proposta in primo grado da perché infondata in fatto e in CP_1 diritto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata con comparsa depositata il 05.03.2024, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_3
d'Appello di Napoli ha provveduto alla ria ne Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
2.1. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
3 diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
3. Ciò detto, con l'odierno gravame parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice ritenuto maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 legge n. 689/1981 tra il verbale di accertamento dell'infrazione notificato a in data 21.07.2017 CP_1
e l'ordinanza-ingiunzione opposta notifi 2022, ritenendo in tal modo assorbiti gli altri motivi di opposizione.
3.1. In particolare, l di deduce che il giudice di Parte_1 Pt_1 prime cure non ha t ens termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale di cui all'art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
4. Tale censura è meritevole di accoglimento.
4.1. In via preliminare giova ricordare che secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, da ribadirsi in questa sede, “in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una “quaestio iuris” sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25/7/2002 n. 10955)” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 27/10/2021), n.30303)
4.1.2. L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento
4 iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n. 15631).
4.2. Tanto precisato, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento, applicabile al caso di specie.
4.2.1. Si rammenti che art. 28 della Legge n. 689/1981 statuisce che: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
4.2.2. Tale norma, come correttamente eccepito da parte appellante, va letta in combinato disposto con l'art.103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4.2.3. È stata prevista, dunque, dal D.L.n.18/2020 una specifica sospensione ex lege del decorso dei termini prescrizionali riguardanti le ordinanze- ingiunzione emesse in materia di lavoro e di legislazione sociale, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Pertanto, la data finale dei suddetti termini è stata posticipata di 98 giorni quanti sono quelli di sospensione
4.3. Venendo al caso in esame, con riguardo alla sanzione di cui all'ordinanza- ingiunzione impugnata, deve dirsi che non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
4.3.1. Infatti, il termine quinquennale dalla notifica del verbale (21.07.2017) sarebbe scaduto il 21.07.2022; considerato il periodo di sospensione di 98 giorni introdotto dalla normativa emergenziale, la nuova scadenza del termine va collocata in data 27.10.2022, con la conseguenza che l'ordinanza- ingiunzione notificata il 29.07.2022 risulta adottata nel termine di cui all'art.28 L.n.689/1981 tenuto conto della predetta sospensione prevista dall'art.103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
5. In ragione di tale conclusione, vanno scrutinati gli altri motivi posti a base dell'opposizione, che l'odierno appellante ha contestato fin dal primo grado e ritenuti assorbiti nella pronuncia gravata.
5 6. Ebbene, in merito alle eccezioni sollevate da di nullità CP_1 dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti in violazione dell'art.3 L.n.241/1990 nonché per mancata audizione del sanzionato in violazione dell'art.18, co.2, L.n.689/1981, tali da ledere l'esercizio del suo diritto di difesa, la Corte rileva che esse sono prive di pregio.
6.1. Invero, quanto all'eccepita carenza di motivazione si osserva che per giurisprudenza consolidata: “il provvedimento sanzionatorio con cui la P.A., disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (così, Cass. SU 1786/2010, Cass. 2959/2016 e 12503/2018)” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 28407/2024; v. anche Cass. civ., sez. II, ord. n° 10212/2024 in Giustizia Civile Massimario 2024). Ciò in quanto il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, co. 2, l. 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile anche la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento (vedi anche Cass. SS.UU.n.2618/1975; Cass.n.10412/1994; Cass.n.6529/1998; Cass.n.9196/1999).
6.2. Tanto precisato, nella specie, dall'esame dell'ordinanza-ingiunzione impugnata emerge che essa riporta esplicitamente le violazioni contestate, le norme violate, le sanzioni applicate, i nominativi dei lavoratori per i quali è stata emessa la sanzione amministrativa, riferendosi altresì al sottostante verbale unico di accertamento n. 2017-113165-PCON-1 del 05.07.2017, già notificato al sanzionato in data 21.07.2017.
6.3. Pertanto, essa risulta adeguatamente motivata in quanto chiara, dettagliata ed esaustiva, con la conseguenza che l'esercizio del diritto di difesa del sanzionato non è stato leso dal mero richiamo al sottostante verbale unico di accertamento, essendo legittima, tra l'altro, anche una motivazione per relationem a fronte di un rinvio esplicito e inequivoco ad un verbale identificabile, completo ed entrato nella sfera di conoscibilità del trasgressore come nel caso che ci occupa.
6 6.4. Il predetto verbale unico di accertamento, notificato a CP_1 in data 21.07.2017, contiene una completa indicazione degli estremi della violazione, in particolare da esso emergono le ragioni giuridiche e gli elementi di fatto a fronte delle quali il sanzionato poteva poi opporsi.
7. Nessuna rilevanza assume poi la censura, non riproposta in seno alla memoria di costituzione in sede di gravame da parte dell'appellato, di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per non avere il CP_1 ricevuto l'invito all'audizione dallo stesso richiesta in data 05.07.2017, e ciò in violazione dell'art.18, co.2, L.241/1990.
7.1. Ebbene, la Corte ritiene che la mancata audizione dell'interessato, anche se richiesta a norma dell'art.18 della L.n.689/1981, non comporta la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione riguarda il rapporto sottostante tra le parti e non l'atto amministrativo in sé.
7.1.1. Sul punto giova ricordare, l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale “…in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che
[…] il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass.ord. n. 27128/2022).
7.1.2. Pertanto, “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Sez. 2 – , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, Rv. 648753 – 01).
7.2. In altre parole, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass.n.6313/2020; Cass. civ. Sez. 6 - 2, ordinanza n.
7 21146 del 07/08/2019; in senso conforme: Cass. civ. Sez. U, sentenza 1786 del 28/01/2010; Cass. civ. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 5558 dell'1/03/2021).
7.3. A ciò si aggiunga comunque che, nella specie, come riportato in seno all'ordinanza-ingiunzione, l , a seguito di richiesta di Parte_1 audizione del 05.07.2017 da parte del , aveva provveduto ad invitarlo CP_1 all'audizione di giorno 30.11.2021 con nota prot.n.49444/2021 del 12.11.2021, prodotta in giudizio fin dal primo grado e notificata a mezzo pec all'indirizzo dell'Avv.Luigi Di Marino, dal quale erano pervenuti gli scritti difensivi con relativa richiesta di audizione del sanzionato, CP_1
8. Infine, venendo al merito della controversia si rileva quanto segue.
8.1. Come noto, l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
8.1.1. Pertanto, all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
8.1.2. A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
8.2. Nel caso di specie, afferente alle attività di vigilanza ordinaria finalizzata al contrasto del lavoro sommerso, l ha dato prova della Parte_1 fondatezza della sua pretesa.
8.2.1. Infatti, l ha provato l'esistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato instauratosi tra e sei lavoratori stranieri, CP_1 per i periodi oggetto di contestazi elle dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli stessi lavoratori interessati nonché sulla base di accertamenti delle banche dati/dattiloscopici, così come emerge dal verbale ispettivo sotteso all'ordinanza-ingiunzione impugnata, verbale notificato correttamente al sanzionato.
8 8.3. In riferimento ai verbali ispettivi, si rammenti che in ordine alle circostanze apprese da terzi, detti rapporti redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto. In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019; Cass. 8445/2020).
8.4. Nel caso di specie, il ricorrente in primo grado eccepiva l'illegittimità del procedimento ispettivo posto che i cittadini stranieri, non conoscendo perfettamente la lingua italiana, avrebbero dovuto essere interrogati nella loro lingua originale in presenza di un interprete.
8.4.1. Sul punto giova ricordare che, in effetti, è facoltà dell'Ispettore nominare un interprete in presenza di chi non conosce la lingua italiana, cionondimeno ove l'Ispettore non ottemperi a tale forma di garanzia per il lavoratore straniero, spetta comunque a quest'ultimo avanzare istanza di essere ascoltato previa nomina di un interprete (v. Cass. n. 9448 del 2009).
8.4.2. Orbene, nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori stranieri in sede ispettiva non si evince alcuna richiesta da parte di questi ultimi di nomina di un interprete, anzi occorre evidenziare che l'attività ispettiva è stata espletata proprio a tutela dei lavoratori impiegati “in nero”, i quali in sede ispettiva sono stati trovati intenti al lavoro, in assenza di una preventiva comunicazione di assunzione, come risultante, oltre che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi, anche dagli accertamenti della banca dati/dattiloscopici.
8.4.3. A fronte di tali circostanze, non ha fornito alcuna CP_1 prova contraria che le comunicazioni di assunzione relative ai predetti lavoratori stranieri - trovati intenti al lavoro - fossero state regolarmente effettuate, non richiedendo, poi, al giudice adito, di escutere come testi gli stessi lavoratori extra-comunitari con l'eventuale ausilio di un interprete, anche se già sentiti in fase ispettiva.
9. Pertanto, al lume delle riferite argomentazioni, la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da e conferma l'ordinanza- ingiunzione CP_1
n°581/2022 del 1 all Parte_1
[...]
9 10. In considerazione delle ragioni della decisione di primo grado, fondata sull'omessa considerazione da parte del primo giudice della cd. sospensione covid”, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del
2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del primo grado di giudizio. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da e conferma l'ordinanza- CP_1 ingiunzione n°581/2022 del 18.07.20 Parte_1
[...]
-compensa le spese di primo grado;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente CP_1 grado del giudizio in favore dell'appellante che liquida in euro 2906,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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