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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2311/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F.: CP_1
), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Spena C.F._2
(C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, al Viale C.F._3
A. Gramsci, n. 18, e all'indirizzo pec,
sono elettivamente Email_1
domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Liguori (C.F: , presso C.F._4 il cui studio, in Napoli, alla Via M. Cervantes n.55/5, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
e contro
(C.F.: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Liguori (C.F:
, presso il cui studio, in Napoli, alla Via M. C.F._4
Cervantes n.55/5, è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 38/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03.01.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 30.06.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellanti, in parziale accoglimento, per quanto ancora di rilevanza, della domanda di accertamento negativo del debito rinveniente dalle esposizioni di C/C n. 5136.39 (acceso il
02.03.2010) e di C/C n. 5713.74 (acceso l'8.06.2012), ha rideterminato l'esposizione complessiva della Società in complessivi € 995.552,84, in luogo del saldo pari ad € 1.039.536,00; nel contempo, ha CP_2
disatteso l'eccezione di difetto di garanzia fideiussoria, che sarebbe stata prestata da e da , CP_1 Parte_2
ritenendo, altresì, preclusa, dalla natura autonoma della garanzia,
l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., sollevata, sia pure in via subordinata, dagli stessi garanti.
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con la Banca convenuta,
[...]
all'esito dell'indagine tecnica, affidata al Dott. , ha CP_4 Persona_1 ritenuto ammissibile la produzione, di parte convenuta, dei contratti di apertura di credito e delle fideiussioni prestate dal e dalla CP_1 [...]
, operata solo con le terze memorie di cui al sesto comma Pt_2
dell'art. 183 c.p.c., nella sua articolazione applicabile ratione temporis.
Di seguito, riconosciuto un credito in favore della Società correntista, relativamente al C/C n. 5713.74, per complessivi € 21.402,50, il
Tribunale ha ritenuto, di contro, la sussistenza di un debito della stessa Società, con riferimento al C/C n. 5136.39, per complessivi €
995.552,84, così rideterminato il saldo contabile di € CP_2
1.039.536,00, all'esito della eliminazione “delle commissioni di disponibilità fondi e successive modifiche ove non specificamente pattuite o variate senza approvazione del cliente, come pure ha espunto le variazioni contrattuali non conformi alla disciplina dell'art.
118 TUB”, nonché, delle “ulteriori commissioni e spese non contrattualizzate” (V. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
In ultimo, quanto alla posizione dei garanti e , CP_1 Parte_2
qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, ha disatteso, altresì, l'eccezione sollevata, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1956 c.c., perché preclusa dalla natura autonoma della garanzia.
3. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, gli appellanti censurano l'ordito motivazionale nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione di tardività della produzione documentale operata dalla convenuta solo con le terze memorie di cui al CP_2
sesto comma dell'art. 183 c.p.c. (primo motivo); lamentano erroneo rigetto dell'eccezione di usura (secondo motivo); ferma la tardività della produzione dei contratti di fideiussione, insistono, in via subordinata, nell'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., compatibile anche con la natura autonoma della garanzia, per come qualificata dal
Tribunale (terzo motivo).
3.1. Ha resistito la appellata. Vinte le spese del grado. CP_2
3.2. In data 21.07.2021 è intervenuta qualificatasi CP_3
cessionaria del credito già vantato da Controparte_5
[...]
. All'esito dell'udienza del 05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate
[...]
dai soli procuratori degli appellanti e della terza intervenuta, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ridotti (20 gg.
+ 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Il primo motivo di gravame si articola in due censure: con la prima si deduce l'erronea quantificazione del credito della (€ CP_2
995.552,84), per avere omesso il Tribunale di detrarre dallo stesso la somma a credito della correntista per € 101.796,98; con la seconda, si insiste nell'eccezione di tardività della produzione dei contratti di affidamento e delle fideiussioni, operata dalla Banca convenuta, solo con le terze memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
4.1. La prima censura trova smentita nella relazione peritale versata in atti ed alla quale il Tribunale ha inteso prestare adesione, dal momento che nel prospetto riepilogativo della II^ ipotesi di calcolo, riportata a pag. 18, la somma di € 995.552,84 è la risultante della somma algebrica di € 1.097.349,82 (quale saldo contabile a debito) ed
€ 101.796,98, a credito, appunto, della Steel Trade S.r.l.
4.2. Quanto alla seconda censura, il Tribunale, pur ritenendo tardiva la produzione documentale allegata alla terza memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., ha, tuttavia, ritenuto ammissibile la stessa, per effetto dell'accettazione del contraddittorio da parte attorea, rimasta silente, in ordine alla tardività, sino alla comparsa conclusionale con la quale ha spiegato simile eccezione.
4.2.1. Parte appellante oppone che la tardività doveva essere rilevata d'ufficio, atteso il regime rigido delle preclusioni istruttorie, per come divisato dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
4.2.2. Mette conto, anzitutto, tenere distinta la documentazione inerente alle aperture di credito da quella inerente ai rapporti di garanzia.
4.2.3. Quanto alla prima, la censura veicolata con il primo motivo di gravame è senz'altro conforme a ius, ma difetta di decisività.
4.2.3.1. Sotto il primo profilo, non può revocarsi in dubbio che la natura di contratto bancario dell'apertura di credito impone la forma scritta ad substantiam;
sicché, a fronte dell'eccezione, sollevata sin dalle battute iniziali del contenzioso (di inesistenza dei relativi contratti), sarebbe stato onere della Banca convenuta, al fine di paralizzarla, produrre la relativa documentazione nei termini istruttori scansionati dal codice di rito e divisati dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
4.2.3.2. Tuttavia, la censura – si ripete – difetta di decisività, dal momento che il CTU, ai fini del ricalcolo della esposizione in C/C n.
5136.39, ha fatto ricorso alle condizioni economiche risultanti dall'originario contratto di apertura del rapporto: “Nell'ipotesi II si è proceduto ad epurare i saldi giornalieri dalle competenze trimestrali addebitate dalla a carico dei saldi giornalieri così rideterminati CP_2
sono stati calcolati gli interessi nella misura del convenzionalmente pattuita, ovvero se più favorevole al correntista, nella misura applicata dalla Sono stati espunti dal conteggio gli oneri non CP_2
convenzionalmente pattuiti. Gli oneri applicati in misura maggiore a quella pattuita, sono stati rideterminati secondo le previsioni contrattuali;
a carico dei saldi giornalieri così rideterminati sono stati calcolati gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita, ovvero se più favorevole al correntista, nella misura applicata dalla CP_2
Detti oneri sono stati capitalizzati con periodicità trimestrale” (V. pag.
16 della relazione del marzo 2018).
Lo stesso CTU, in risposta alle osservazioni della Banca convenuta, ha precisato, poi, che, ai fini dell'usura, ha tenuto conto degli affidamenti in termini comparativi con i tassi soglia, ma sempre con riferimento alle condizioni economiche dell'originario C/C, in quanto
“per il contratto di apertura di credito in conto corrente, la normativa di settore (art.117 c.2 TUB, DM Tesoro 24/4/1992 e Provvedimento
Banca d'Italia 24/5/1992) prevede una deroga all'obbligo della forma scritta purché il rapporto creditizio sia previsto e disciplinato nel contratto scritto di conto corrente” (V. pag. 8 della relazione integrativa del 03.01.2019).
Di conseguenza, non è meritevole di pregio logico, prima ancora che giuridico, la pretesa di parte appellante di rideterminare il saldo del
C/C n. 5136.39, azzerando i tassi convenzionali, per fare ricorso a quelli sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
4.2.4. Quanto ai contratti di fideiussione, mette conto precisare che con l'originario libello, introduttivo il giudizio a quo, i garanti e CP_1
si sono limitati a mettere in dubbio la sussistenza di un Parte_2
contratto scritto inter partes, ma non anche la sussistenza del rapporto di garanzia: “Il medesimo e la sig. CP_1 Parte_2
non ricordano poi di aver prestato fideiussione in favore
[...]
della Banca a garanzia della posizione ” (V. pag. 5 Parte_1
dell'atto di citazione di primo grado); “Ma per l'ipotesi subordinata e non creduta in cui la banca dimostrasse l'esistenza del vincolo fideiussorio, i qui costituiti sig.ri e CP_1 Parte_2
eccepiscono la loro liberazione dal vincolo fideiussorio, a
[...] mente dell'art. 1956 c.c.” (V. pag. 20 dell'atto di citazione di primo grado).
4.2.4.1. Sin dalla originaria costituzione, la Banca convenuta, alla deduzione attorea, aveva opposto che sia il che la CP_1 Parte_2
avevano sottoscritto fideiussione omnibus (V. pag. 14 della comparsa di costituzione di di primo grado).
Alla allegazione di parte convenuta, gli attori, con la prima memoria del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., opponevano che “l'esistenza della fideiussione va provata per iscritto, producendo la relativa lettera firmata dal cliente, con l'indicazione scritta del limite di importo ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 TUB e degli artt. 1937 e 1938
c.c.”.
4.2.4.2. Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il contratto di fideiussione, quale rapporto di garanzia, è sottratto alla disciplina di cui all'art. 117 TUB.
L'art. 1936 c.c. definisce “fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.
La fideiussione non prevede tra i suoi elementi costitutivi la forma scritta.
La fideiussione è, infatti, un negozio giuridico a forma libera.
L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione debba essere espressa, non può essere interpretato nel senso che sia necessaria la forma scritta, e neppure l'utilizzo di formule sacramentali, ma solo nel senso di pretendere che la volontà stessa sia manifestata in modo inequivocabile, fermo restando che la prova della sua stipulazione può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche mediante prova orale o per presunzioni (Cass. n.
3628/2016). La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie
(contratto bancario o finanziario) non si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell'intermediario finanziario, proprio perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest'ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un'ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l'intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega.
In particolare, le disposizioni del D. L.vo n. 385/1993 riguardano i contratti o negozi bancari, tra cui possono includersi le fideiussioni rilasciate personalmente dalle banche a garanzia di obbligazioni altrui
(la convenzione fideiussoria bancaria offerta al committente di un appalto pubblico) e dunque tutti i negozi relativi ad operazioni e servizi stipulati tra la banca (imprenditore fornitore di servizi) e il cliente
(fruitore del relativo servizio), sicché le norme di validità o di trasparenza negoziale previste dalla normativa primaria o secondaria di settore vanno intese non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore o cliente della banca assunta dalla norma, e non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936
c.c. (ex multis e tra le più recenti, Cass. n. 7891/2024).
L'esclusione della forma del contratto di fideiussione dalla previsione dell'art. 117 TUB è ulteriormente avvalorata dall'indirizzo di legittimità (Cass. n. 1791/2025; ma V. anche, Cass. n. 12290/2024), con il quale si è costantemente precisato che la fideiussione non rientra tra i
“contratti assicurativi e bancari”, sì da ritenere la relativa azione soggetta alla propedeutica mediazione.
La normativa va interpretata in senso restrittivo: “la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010”.
4.2.4.3. Del resto, sono stati gli stessi e ad avere CP_1 Parte_2
deliberatamente intrapreso l'iniziativa giudiziaria in danno della Banca, beneficiaria della garanzia fideiussoria, allegando, tuttavia, solo un deficit mnemonico in ordine alla sottoscrizione del relativo contratto.
La Banca convenuta – senza avanzare alcuna pretesa in danno degli attori - ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., ha preso tempestivamente posizione in ordine alla avversa deduzione, allegando, a sua volta, la qualifica degli attori, quali garanti fideiussori omnibus della debitrice principale, Parte_1
La contestazione, sia pure in via condizionata alla esibizione del contratto, in ordine alla violazione dell'art. 1956 c.c., fa ritenere sufficientemente integrata l'esistenza inter partes del rapporto di garanzia, essendosi posta in discussione la decadenza del beneficio, per difetto di preventiva autorizzazione dei garanti al maggior credito concesso alla debitrice principale.
5. Per ragioni di connessione logica, va affrontata la disamina del terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione da ultimo richiamata, ritenuta dal Tribunale preclusa dalla acclarata natura autonoma della garanzia prestata dai e CP_1
. Parte_2 Questi ultimi, senza porre in discussione simile qualificazione giuridica, ritengono, al contrario, la compatibilità dell'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. anche con il contratto autonomo di garanzia.
5.1. Non è necessario che il Collegio prenda posizione sulla compatibilità o meno (V., comunque, Cass. n. 28204/2019) dell'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. con la natura autonoma della garanzia, dal momento che, quand'anche si dovesse aderire alla tesi della compatibilità, la censura veicolata con il terzo motivo di gravame difetta, in ogni caso, di decisività.
5.2. Ed invero, parte appellante assume che la avrebbe CP_2
concesso credito alla debitrice principale per un importo complessivo pari ad oltre 1.500.000,00 euro, quale sommatoria delle seguenti linee di credito: € 500.000,00 il 13.07.2012; € 800.000,00 il 26.09.2013 e, di seguito, ulteriori € 220.000,00, a più riprese (due tranches di €
100.000,00 cadauna e l'ultima, di € 20.000,00).
Trascura, tuttavia, parte appellante che alla data (26.09.2013) di concessione della apertura di credito per 800 mila euro, l'originario finanziamento per € 500.000,00 era già stato estinto in data
14.06.2013 (V. pag. 3 della citazione di primo grado); sicché, la punta massima di esposizione della non è mai stata Parte_1
superiore a un milione di euro circa e, dunque, ampiamente nel limite della garanzia fideiussoria, concessa sino alla concorrenza di €
1.200.000,00.
5.3. In ogni caso, “il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. n. 6685/2024).
6. Infondato è, anche, il secondo motivo, con il quale parte appellante insiste nell'eccezione di usura, per come rilevata dal CTU nel secondo trimestre del 2011.
Si assume che lo sforamento del tasso soglia sarebbe stato il frutto di variazione in pejus del tasso creditore e, dunque, tanto avrebbe integrato usura originaria e non già sopravvenuta.
L'assunto di parte appellante, oltre a risultare del tutto generico (in quanto non è specificato quando sarebbe intervenuta la variazione ed in che misura), trova smentita nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, nel disattendere l'eccezione, precisa che “alcun rilievo possa avere il superamento del tasso soglia nel conto oggetto di esame nel secondo trimestre del 2011, in quanto pacificamente in quel momento non affidato con pattuizione scritta rispettosa del dettato dell'art. 117 TUB” (V. pag. 13 della sentenza impugnata).
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore al milione di euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (minimi, in considerazione dei rilievi officiosi posti alla base del rigetto del gravame) di cui al D.M.
n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
8. Sussistono i presupposti per l'obbligo di parte appellante al versamento di un importo pari a quello del contributo unificato versato per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 30.06.2020, da e nei Parte_1 CP_1 Parte_2
confronti di avverso la Controparte_2
sentenza n. 38/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 13.078,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo di parte appellante al versamento di un importo pari a quello del contributo unificato versato per il gravame.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2311/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F.: CP_1
), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Spena C.F._2
(C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, al Viale C.F._3
A. Gramsci, n. 18, e all'indirizzo pec,
sono elettivamente Email_1
domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Liguori (C.F: , presso C.F._4 il cui studio, in Napoli, alla Via M. Cervantes n.55/5, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
e contro
(C.F.: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Liguori (C.F:
, presso il cui studio, in Napoli, alla Via M. C.F._4
Cervantes n.55/5, è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 38/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 03.01.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 30.06.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellanti, in parziale accoglimento, per quanto ancora di rilevanza, della domanda di accertamento negativo del debito rinveniente dalle esposizioni di C/C n. 5136.39 (acceso il
02.03.2010) e di C/C n. 5713.74 (acceso l'8.06.2012), ha rideterminato l'esposizione complessiva della Società in complessivi € 995.552,84, in luogo del saldo pari ad € 1.039.536,00; nel contempo, ha CP_2
disatteso l'eccezione di difetto di garanzia fideiussoria, che sarebbe stata prestata da e da , CP_1 Parte_2
ritenendo, altresì, preclusa, dalla natura autonoma della garanzia,
l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., sollevata, sia pure in via subordinata, dagli stessi garanti.
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con la Banca convenuta,
[...]
all'esito dell'indagine tecnica, affidata al Dott. , ha CP_4 Persona_1 ritenuto ammissibile la produzione, di parte convenuta, dei contratti di apertura di credito e delle fideiussioni prestate dal e dalla CP_1 [...]
, operata solo con le terze memorie di cui al sesto comma Pt_2
dell'art. 183 c.p.c., nella sua articolazione applicabile ratione temporis.
Di seguito, riconosciuto un credito in favore della Società correntista, relativamente al C/C n. 5713.74, per complessivi € 21.402,50, il
Tribunale ha ritenuto, di contro, la sussistenza di un debito della stessa Società, con riferimento al C/C n. 5136.39, per complessivi €
995.552,84, così rideterminato il saldo contabile di € CP_2
1.039.536,00, all'esito della eliminazione “delle commissioni di disponibilità fondi e successive modifiche ove non specificamente pattuite o variate senza approvazione del cliente, come pure ha espunto le variazioni contrattuali non conformi alla disciplina dell'art.
118 TUB”, nonché, delle “ulteriori commissioni e spese non contrattualizzate” (V. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
In ultimo, quanto alla posizione dei garanti e , CP_1 Parte_2
qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, ha disatteso, altresì, l'eccezione sollevata, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1956 c.c., perché preclusa dalla natura autonoma della garanzia.
3. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, gli appellanti censurano l'ordito motivazionale nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione di tardività della produzione documentale operata dalla convenuta solo con le terze memorie di cui al CP_2
sesto comma dell'art. 183 c.p.c. (primo motivo); lamentano erroneo rigetto dell'eccezione di usura (secondo motivo); ferma la tardività della produzione dei contratti di fideiussione, insistono, in via subordinata, nell'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., compatibile anche con la natura autonoma della garanzia, per come qualificata dal
Tribunale (terzo motivo).
3.1. Ha resistito la appellata. Vinte le spese del grado. CP_2
3.2. In data 21.07.2021 è intervenuta qualificatasi CP_3
cessionaria del credito già vantato da Controparte_5
[...]
. All'esito dell'udienza del 05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate
[...]
dai soli procuratori degli appellanti e della terza intervenuta, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ridotti (20 gg.
+ 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Il primo motivo di gravame si articola in due censure: con la prima si deduce l'erronea quantificazione del credito della (€ CP_2
995.552,84), per avere omesso il Tribunale di detrarre dallo stesso la somma a credito della correntista per € 101.796,98; con la seconda, si insiste nell'eccezione di tardività della produzione dei contratti di affidamento e delle fideiussioni, operata dalla Banca convenuta, solo con le terze memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
4.1. La prima censura trova smentita nella relazione peritale versata in atti ed alla quale il Tribunale ha inteso prestare adesione, dal momento che nel prospetto riepilogativo della II^ ipotesi di calcolo, riportata a pag. 18, la somma di € 995.552,84 è la risultante della somma algebrica di € 1.097.349,82 (quale saldo contabile a debito) ed
€ 101.796,98, a credito, appunto, della Steel Trade S.r.l.
4.2. Quanto alla seconda censura, il Tribunale, pur ritenendo tardiva la produzione documentale allegata alla terza memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., ha, tuttavia, ritenuto ammissibile la stessa, per effetto dell'accettazione del contraddittorio da parte attorea, rimasta silente, in ordine alla tardività, sino alla comparsa conclusionale con la quale ha spiegato simile eccezione.
4.2.1. Parte appellante oppone che la tardività doveva essere rilevata d'ufficio, atteso il regime rigido delle preclusioni istruttorie, per come divisato dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
4.2.2. Mette conto, anzitutto, tenere distinta la documentazione inerente alle aperture di credito da quella inerente ai rapporti di garanzia.
4.2.3. Quanto alla prima, la censura veicolata con il primo motivo di gravame è senz'altro conforme a ius, ma difetta di decisività.
4.2.3.1. Sotto il primo profilo, non può revocarsi in dubbio che la natura di contratto bancario dell'apertura di credito impone la forma scritta ad substantiam;
sicché, a fronte dell'eccezione, sollevata sin dalle battute iniziali del contenzioso (di inesistenza dei relativi contratti), sarebbe stato onere della Banca convenuta, al fine di paralizzarla, produrre la relativa documentazione nei termini istruttori scansionati dal codice di rito e divisati dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
4.2.3.2. Tuttavia, la censura – si ripete – difetta di decisività, dal momento che il CTU, ai fini del ricalcolo della esposizione in C/C n.
5136.39, ha fatto ricorso alle condizioni economiche risultanti dall'originario contratto di apertura del rapporto: “Nell'ipotesi II si è proceduto ad epurare i saldi giornalieri dalle competenze trimestrali addebitate dalla a carico dei saldi giornalieri così rideterminati CP_2
sono stati calcolati gli interessi nella misura del convenzionalmente pattuita, ovvero se più favorevole al correntista, nella misura applicata dalla Sono stati espunti dal conteggio gli oneri non CP_2
convenzionalmente pattuiti. Gli oneri applicati in misura maggiore a quella pattuita, sono stati rideterminati secondo le previsioni contrattuali;
a carico dei saldi giornalieri così rideterminati sono stati calcolati gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita, ovvero se più favorevole al correntista, nella misura applicata dalla CP_2
Detti oneri sono stati capitalizzati con periodicità trimestrale” (V. pag.
16 della relazione del marzo 2018).
Lo stesso CTU, in risposta alle osservazioni della Banca convenuta, ha precisato, poi, che, ai fini dell'usura, ha tenuto conto degli affidamenti in termini comparativi con i tassi soglia, ma sempre con riferimento alle condizioni economiche dell'originario C/C, in quanto
“per il contratto di apertura di credito in conto corrente, la normativa di settore (art.117 c.2 TUB, DM Tesoro 24/4/1992 e Provvedimento
Banca d'Italia 24/5/1992) prevede una deroga all'obbligo della forma scritta purché il rapporto creditizio sia previsto e disciplinato nel contratto scritto di conto corrente” (V. pag. 8 della relazione integrativa del 03.01.2019).
Di conseguenza, non è meritevole di pregio logico, prima ancora che giuridico, la pretesa di parte appellante di rideterminare il saldo del
C/C n. 5136.39, azzerando i tassi convenzionali, per fare ricorso a quelli sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
4.2.4. Quanto ai contratti di fideiussione, mette conto precisare che con l'originario libello, introduttivo il giudizio a quo, i garanti e CP_1
si sono limitati a mettere in dubbio la sussistenza di un Parte_2
contratto scritto inter partes, ma non anche la sussistenza del rapporto di garanzia: “Il medesimo e la sig. CP_1 Parte_2
non ricordano poi di aver prestato fideiussione in favore
[...]
della Banca a garanzia della posizione ” (V. pag. 5 Parte_1
dell'atto di citazione di primo grado); “Ma per l'ipotesi subordinata e non creduta in cui la banca dimostrasse l'esistenza del vincolo fideiussorio, i qui costituiti sig.ri e CP_1 Parte_2
eccepiscono la loro liberazione dal vincolo fideiussorio, a
[...] mente dell'art. 1956 c.c.” (V. pag. 20 dell'atto di citazione di primo grado).
4.2.4.1. Sin dalla originaria costituzione, la Banca convenuta, alla deduzione attorea, aveva opposto che sia il che la CP_1 Parte_2
avevano sottoscritto fideiussione omnibus (V. pag. 14 della comparsa di costituzione di di primo grado).
Alla allegazione di parte convenuta, gli attori, con la prima memoria del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., opponevano che “l'esistenza della fideiussione va provata per iscritto, producendo la relativa lettera firmata dal cliente, con l'indicazione scritta del limite di importo ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 TUB e degli artt. 1937 e 1938
c.c.”.
4.2.4.2. Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il contratto di fideiussione, quale rapporto di garanzia, è sottratto alla disciplina di cui all'art. 117 TUB.
L'art. 1936 c.c. definisce “fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.
La fideiussione non prevede tra i suoi elementi costitutivi la forma scritta.
La fideiussione è, infatti, un negozio giuridico a forma libera.
L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione debba essere espressa, non può essere interpretato nel senso che sia necessaria la forma scritta, e neppure l'utilizzo di formule sacramentali, ma solo nel senso di pretendere che la volontà stessa sia manifestata in modo inequivocabile, fermo restando che la prova della sua stipulazione può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche mediante prova orale o per presunzioni (Cass. n.
3628/2016). La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie
(contratto bancario o finanziario) non si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell'intermediario finanziario, proprio perché in tal caso non si tratta di instaurare con quest'ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un'ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l'intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega.
In particolare, le disposizioni del D. L.vo n. 385/1993 riguardano i contratti o negozi bancari, tra cui possono includersi le fideiussioni rilasciate personalmente dalle banche a garanzia di obbligazioni altrui
(la convenzione fideiussoria bancaria offerta al committente di un appalto pubblico) e dunque tutti i negozi relativi ad operazioni e servizi stipulati tra la banca (imprenditore fornitore di servizi) e il cliente
(fruitore del relativo servizio), sicché le norme di validità o di trasparenza negoziale previste dalla normativa primaria o secondaria di settore vanno intese non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore o cliente della banca assunta dalla norma, e non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936
c.c. (ex multis e tra le più recenti, Cass. n. 7891/2024).
L'esclusione della forma del contratto di fideiussione dalla previsione dell'art. 117 TUB è ulteriormente avvalorata dall'indirizzo di legittimità (Cass. n. 1791/2025; ma V. anche, Cass. n. 12290/2024), con il quale si è costantemente precisato che la fideiussione non rientra tra i
“contratti assicurativi e bancari”, sì da ritenere la relativa azione soggetta alla propedeutica mediazione.
La normativa va interpretata in senso restrittivo: “la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010”.
4.2.4.3. Del resto, sono stati gli stessi e ad avere CP_1 Parte_2
deliberatamente intrapreso l'iniziativa giudiziaria in danno della Banca, beneficiaria della garanzia fideiussoria, allegando, tuttavia, solo un deficit mnemonico in ordine alla sottoscrizione del relativo contratto.
La Banca convenuta – senza avanzare alcuna pretesa in danno degli attori - ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., ha preso tempestivamente posizione in ordine alla avversa deduzione, allegando, a sua volta, la qualifica degli attori, quali garanti fideiussori omnibus della debitrice principale, Parte_1
La contestazione, sia pure in via condizionata alla esibizione del contratto, in ordine alla violazione dell'art. 1956 c.c., fa ritenere sufficientemente integrata l'esistenza inter partes del rapporto di garanzia, essendosi posta in discussione la decadenza del beneficio, per difetto di preventiva autorizzazione dei garanti al maggior credito concesso alla debitrice principale.
5. Per ragioni di connessione logica, va affrontata la disamina del terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione da ultimo richiamata, ritenuta dal Tribunale preclusa dalla acclarata natura autonoma della garanzia prestata dai e CP_1
. Parte_2 Questi ultimi, senza porre in discussione simile qualificazione giuridica, ritengono, al contrario, la compatibilità dell'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. anche con il contratto autonomo di garanzia.
5.1. Non è necessario che il Collegio prenda posizione sulla compatibilità o meno (V., comunque, Cass. n. 28204/2019) dell'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. con la natura autonoma della garanzia, dal momento che, quand'anche si dovesse aderire alla tesi della compatibilità, la censura veicolata con il terzo motivo di gravame difetta, in ogni caso, di decisività.
5.2. Ed invero, parte appellante assume che la avrebbe CP_2
concesso credito alla debitrice principale per un importo complessivo pari ad oltre 1.500.000,00 euro, quale sommatoria delle seguenti linee di credito: € 500.000,00 il 13.07.2012; € 800.000,00 il 26.09.2013 e, di seguito, ulteriori € 220.000,00, a più riprese (due tranches di €
100.000,00 cadauna e l'ultima, di € 20.000,00).
Trascura, tuttavia, parte appellante che alla data (26.09.2013) di concessione della apertura di credito per 800 mila euro, l'originario finanziamento per € 500.000,00 era già stato estinto in data
14.06.2013 (V. pag. 3 della citazione di primo grado); sicché, la punta massima di esposizione della non è mai stata Parte_1
superiore a un milione di euro circa e, dunque, ampiamente nel limite della garanzia fideiussoria, concessa sino alla concorrenza di €
1.200.000,00.
5.3. In ogni caso, “il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. n. 6685/2024).
6. Infondato è, anche, il secondo motivo, con il quale parte appellante insiste nell'eccezione di usura, per come rilevata dal CTU nel secondo trimestre del 2011.
Si assume che lo sforamento del tasso soglia sarebbe stato il frutto di variazione in pejus del tasso creditore e, dunque, tanto avrebbe integrato usura originaria e non già sopravvenuta.
L'assunto di parte appellante, oltre a risultare del tutto generico (in quanto non è specificato quando sarebbe intervenuta la variazione ed in che misura), trova smentita nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, nel disattendere l'eccezione, precisa che “alcun rilievo possa avere il superamento del tasso soglia nel conto oggetto di esame nel secondo trimestre del 2011, in quanto pacificamente in quel momento non affidato con pattuizione scritta rispettosa del dettato dell'art. 117 TUB” (V. pag. 13 della sentenza impugnata).
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore al milione di euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (minimi, in considerazione dei rilievi officiosi posti alla base del rigetto del gravame) di cui al D.M.
n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
8. Sussistono i presupposti per l'obbligo di parte appellante al versamento di un importo pari a quello del contributo unificato versato per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 30.06.2020, da e nei Parte_1 CP_1 Parte_2
confronti di avverso la Controparte_2
sentenza n. 38/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 13.078,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo di parte appellante al versamento di un importo pari a quello del contributo unificato versato per il gravame.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese