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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2015 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANNALISA ROSSI E GIULIANA CAGGIULA
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. con l'Avv. FABRIZIO Controparte_1 P.IVA_1
CARBONETTI CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. ), con l'avv. ROSSELLA Controparte_2 P.IVA_2
ANGIOLINI SOLDINI (C.F. C.F._3
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 23.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
1 provvisoriamente esecutivo n. 143/2015 del Tribunale di Grosseto allegando, quale unico motivo di opposizione, l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni azionate da nei loro confronti, oltre che di CP_1
(debitore principale), per un debito di euro 288.012,50 Controparte_3
(oltre interessi), quale residuo impagato del mutuo chirografario del 17.2.2011 concesso dal suddetto istituto bancario alla stessa con la Controparte_3
garanzia fideiussoria di e . Parte_1 Parte_2
Sottoscrizioni formalmente disconosciute dagli opponenti.
costituendosi in giudizio a mezzo del proprio legale CP_1
rappresentante pro-tempore, ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, proponendo al contempo tempestiva richiesta di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dagli opponenti.
Con ordinanza del 6.12.2016 il Giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso alle parti i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione che tuttavia, a causa della irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti degli opponenti, è stato nuovamente disposto con successiva ordinanza del 27.9.2017.
Verificato quindi l'esito negativo del tentativo di mediazione così rinnovato, sono stati concessi alle parti i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c.
Gli opponenti, in occasione della prima memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1
c.p.c., hanno dunque definitivamente cristallizzato il thema decidendum allegando, sia la pronuncia di fallimento della debitrice principale
[...]
dichiarata nelle more dal Tribunale di Grosseto con sentenza del CP_3
10.05.2019, sia il mancato perfezionamento del (secondo) tentativo di mediazione per sostanziale indisponibilità della banca opposta a prendervi parte la quale, secondo la prospettazione degli opponenti, si sarebbe infatti
2 limitata a manifestare la propria indisponibilità ad entrare il mediazione senza darvi effettivamente corso.
Hanno così precisato le conclusioni: “
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione de quo a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 28/2010;
- In via principale, accertare e dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 61/2015 (r.g.n. 143/2015) emesso dall'intestato
Tribunale in data 24 febbraio 2015, notificato in data 10 marzo 2015, per essere il medesimo fondato su contratti di fideiussione non riconducibili agli odierni attori e, per l'effetto, revocarlo con ogni provvedimento presupposto e conseguente;
- In via subordinata, accertare e dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 61/2015 (r.g.n. 143/2015) emesso dall'intestato
Tribunale in data 24 febbraio 2015, notificato in data 10 marzo 2015, per
l'effetto della sopravvenuta sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei confronti della società (C.F. Controparte_4
. P.IVA_3
La convenuta opposta ha contestato la fondatezza anche di tali ulteriori eccezioni.
Nelle more del giudizio è poi deceduto l'opponente e la Parte_1
causa (riassunta unicamente da ), è stata istruita Parte_2
mediante prove documentali, testimoniali e consulenza tecnico grafologica.
3 Con comparsa di costituzione ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. del 20.10.2017 è intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito Controparte_2
per cui è causa.
Preliminarmente deve darsi atto dell'estinzione del giudizio di opposizione con riferimento alla posizione di giudizio che infatti non è Parte_1
stato riassunto nei termini di legge dai soggetti a ciò legittimati a seguito dell'evento interruttivo, avendo infatti i chiamati all'eredità de de cuius,
[...]
(coniuge di , e Parte_2 Parte_1 CP_5
(figli di , rinunciato all'eredità (cfr. nota di CP_6 Parte_1
deposito del 20.10.2021).
Ne consegue la definitività del decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di
Parte_1
La causa deve dunque essere decisa nel merito limitatamente alla posizione di
, la quale ha invece tempestivamente proseguito Parte_2
il giudizio.
L'opposizione è infondata.
In ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità da quale non vi è ragione di discostarsi "nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. I, gs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di
4 apposita procura sostanziale;
la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre" (cfr. (Cass. n. 18918 sez. 40035/2021; cfr. altresì Cass. n.
22736/2021; n. 25155/2010 e, più di recente, anche Cass. 13029/2022).
Orbene, dalla lettura del verbale di mediazione in atti emerge che:
• per il creditore opposto, (e per essa la Controparte_2
mandataria , era presente il rappresentante CP_7
sostanziale dott. mediante collegamento Skipe, CP_8
assistito dall'avv. Tatiana Giudici in sostituzione dell'avv. Rossella
Angiolini; per i convenuti opposti era presente il rappresentante sostanziale avvocato Marta Moretta, nonché l'avvocato Annalisa
Rossi;
• il mediatore ha preliminarmente informato le parti in ordine ai connotati, alle modalità, alle regole e agli effetti del procedimento;
• il mediatore ha proceduto, prima con sessioni riservate e poi in sessione congiunta, all'esito delle quali ha dichiarato che CP_7
non intendeva dare seguito alla mediazione, non prestando il consenso alla prosecuzione (cfr. doc. depositato con nota del
4.2.2019).
Deve dunque ritenersi, in applicazione dei suddetti principi, che il tentativo di mediazione sia stato validamente espletato, essendo state infatti realizzate tutte le attività previste dalla legge ed avendo in particolare il mediatore espressamente dato atto di avere effettuato sessioni private e congiunte con le parti a dimostrazione dell'effettività del tentativo svolto,
5 che non si è dunque concluso a seguito di un mero rifiuto della convenuta opposta ad entrare in mediazione come invece sostenuto dagli opponenti.
Quanto, poi, agli effetti che l'intervenuto fallimento della società debitrice principale avrebbe sulla posizione dei fideiussori, è sufficiente osservare che il fallimento del debitore principale non comporta affatto l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare (anche) della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito (come invece sostengono gli opponenti), stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore.
Non trova pertanto applicazione in tal caso il sistema delineato dagli articoli 52 e 95 della legge fallimentare (applicabile ratione temporis), sistema secondo il quale ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti d'un soggetto fallito dev'essere azionata mediante lo speciale procedimento dell'accertamento del passivo dinanzi al tribunale fallimentare rendendo improcedibile ogni diversa azione, ivi comprese le domande che presuppongono il necessario intervento di più litisconsorti.
Non sussiste infatti nella specie alcuna ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, bensì meramente facoltativo.
Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione.
Ciò premesso e venendo dunque al merito della decisione, dall'istruttoria è emersa l'infondatezza del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni per cui è causa.
Ed in particolare, nell'ambito del procedimento di verificazione delle firme disconosciute il Giudice ha disposto C.T.U. grafologica al fine di accertare
6 l'autografia, di e , delle Parte_1 Parte_2
firme apposte sulle fideiussioni del 17.2.2011.
L'espletata consulenza tecnica grafologica, rispondendo compiutamente al quesito posto dal giudice al C.T.U., ha concluso stabilendo che “dalle analisi espletate indirizzate al rilevamento di analogie / differenze tra le firme in verifica n rapporto alla comparativa è emersa la Pt_1 Pt_1
valutazione di una totale quanti/qualitativa concordanza in dati identificativi, sia a carattere generale che di dettaglio e di significativo valore peritale.
L'analisi espletata sulle firme in verifica in raffronto alla Parte_2
comparativa della signora ha condotto ad una serie di Parte_2
corrispondenze che vanno da dati generali e comuni a quelli sostanziali e probatori.
Le ripetute concordanze si valutano di peso decisivo e, secondo la scala dei giudizi grafico-forensi, le risultanze supportano il giudizio di certa autografia sia per le firme come anche per le firme Pt_1
” (Pag. 42, consulenza d'ufficio). Parte_2
La consulenza tecnica, che non è stata tempestivamente contestata dagli opponenti, risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico ed è immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Né tali conclusioni possono essere inficiate dalle tardive contestazioni svolte direttamente dalla parte opponente secondo la quale le firme apparirebbero manifestamente apocrife addirittura ictu oculi, trattandosi infatti di considerazioni prive delle necessarie competenze tecnico-
7 scientifiche di settore delle quali, invece, il ctu ha dimostrato di aver fatto buon governo (avvalendosi anche delle necessarie strumentazioni e di scritture comparative), per verificare quella che all'esito della complessa indagine (e non già certamente ictu oculi), è risultata un'evidente ed incontestabile omogeneità tra le scritture in verifica e le scritture di comparazione.
Risulta pertanto evidente l'infondatezza delle doglianze degli opponenti.
Quanto, infine, all'istruttoria orale, è sufficiente rilevare che le testimonianze rese dalla dipendente della banca Parte_3
non si pongono in contraddizione con gli esiti della ctu, posto che la testimone ha dichiarato semplicemente di non ricordare ( come è del tutto plausibile che sia a notevole distanza di tempo dai fatti), se gli opponenti abbiano sottoscritto innanzi a lei la fideiussione, avendo invece riconosciuto la propria sottoscrizione e il numero di matricola assegnatole
(cfr. verbale del 1.6.2021).
Per tali ragioni l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti di Parte_2
[...]
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod. integr.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
8 1) dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 143/2015:
2) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Parte_2
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo nei suoi
[...]
confronti il decreto ingiuntivo n. 143/2015:
3) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_2
spese processuali, che liquida nei confronti della convenuta opposta nella somma di euro 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
4) pone definitivamente le spese delle due CTU, separatamente liquidate, a carico di parte opponente.
Grosseto 17.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247/2015 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANNALISA ROSSI E GIULIANA CAGGIULA
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. con l'Avv. FABRIZIO Controparte_1 P.IVA_1
CARBONETTI CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. ), con l'avv. ROSSELLA Controparte_2 P.IVA_2
ANGIOLINI SOLDINI (C.F. C.F._3
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 23.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
1 provvisoriamente esecutivo n. 143/2015 del Tribunale di Grosseto allegando, quale unico motivo di opposizione, l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni azionate da nei loro confronti, oltre che di CP_1
(debitore principale), per un debito di euro 288.012,50 Controparte_3
(oltre interessi), quale residuo impagato del mutuo chirografario del 17.2.2011 concesso dal suddetto istituto bancario alla stessa con la Controparte_3
garanzia fideiussoria di e . Parte_1 Parte_2
Sottoscrizioni formalmente disconosciute dagli opponenti.
costituendosi in giudizio a mezzo del proprio legale CP_1
rappresentante pro-tempore, ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, proponendo al contempo tempestiva richiesta di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dagli opponenti.
Con ordinanza del 6.12.2016 il Giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso alle parti i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione che tuttavia, a causa della irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti degli opponenti, è stato nuovamente disposto con successiva ordinanza del 27.9.2017.
Verificato quindi l'esito negativo del tentativo di mediazione così rinnovato, sono stati concessi alle parti i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c.
Gli opponenti, in occasione della prima memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1
c.p.c., hanno dunque definitivamente cristallizzato il thema decidendum allegando, sia la pronuncia di fallimento della debitrice principale
[...]
dichiarata nelle more dal Tribunale di Grosseto con sentenza del CP_3
10.05.2019, sia il mancato perfezionamento del (secondo) tentativo di mediazione per sostanziale indisponibilità della banca opposta a prendervi parte la quale, secondo la prospettazione degli opponenti, si sarebbe infatti
2 limitata a manifestare la propria indisponibilità ad entrare il mediazione senza darvi effettivamente corso.
Hanno così precisato le conclusioni: “
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione de quo a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 28/2010;
- In via principale, accertare e dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 61/2015 (r.g.n. 143/2015) emesso dall'intestato
Tribunale in data 24 febbraio 2015, notificato in data 10 marzo 2015, per essere il medesimo fondato su contratti di fideiussione non riconducibili agli odierni attori e, per l'effetto, revocarlo con ogni provvedimento presupposto e conseguente;
- In via subordinata, accertare e dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 61/2015 (r.g.n. 143/2015) emesso dall'intestato
Tribunale in data 24 febbraio 2015, notificato in data 10 marzo 2015, per
l'effetto della sopravvenuta sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei confronti della società (C.F. Controparte_4
. P.IVA_3
La convenuta opposta ha contestato la fondatezza anche di tali ulteriori eccezioni.
Nelle more del giudizio è poi deceduto l'opponente e la Parte_1
causa (riassunta unicamente da ), è stata istruita Parte_2
mediante prove documentali, testimoniali e consulenza tecnico grafologica.
3 Con comparsa di costituzione ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. del 20.10.2017 è intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito Controparte_2
per cui è causa.
Preliminarmente deve darsi atto dell'estinzione del giudizio di opposizione con riferimento alla posizione di giudizio che infatti non è Parte_1
stato riassunto nei termini di legge dai soggetti a ciò legittimati a seguito dell'evento interruttivo, avendo infatti i chiamati all'eredità de de cuius,
[...]
(coniuge di , e Parte_2 Parte_1 CP_5
(figli di , rinunciato all'eredità (cfr. nota di CP_6 Parte_1
deposito del 20.10.2021).
Ne consegue la definitività del decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di
Parte_1
La causa deve dunque essere decisa nel merito limitatamente alla posizione di
, la quale ha invece tempestivamente proseguito Parte_2
il giudizio.
L'opposizione è infondata.
In ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità da quale non vi è ragione di discostarsi "nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. I, gs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di
4 apposita procura sostanziale;
la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre" (cfr. (Cass. n. 18918 sez. 40035/2021; cfr. altresì Cass. n.
22736/2021; n. 25155/2010 e, più di recente, anche Cass. 13029/2022).
Orbene, dalla lettura del verbale di mediazione in atti emerge che:
• per il creditore opposto, (e per essa la Controparte_2
mandataria , era presente il rappresentante CP_7
sostanziale dott. mediante collegamento Skipe, CP_8
assistito dall'avv. Tatiana Giudici in sostituzione dell'avv. Rossella
Angiolini; per i convenuti opposti era presente il rappresentante sostanziale avvocato Marta Moretta, nonché l'avvocato Annalisa
Rossi;
• il mediatore ha preliminarmente informato le parti in ordine ai connotati, alle modalità, alle regole e agli effetti del procedimento;
• il mediatore ha proceduto, prima con sessioni riservate e poi in sessione congiunta, all'esito delle quali ha dichiarato che CP_7
non intendeva dare seguito alla mediazione, non prestando il consenso alla prosecuzione (cfr. doc. depositato con nota del
4.2.2019).
Deve dunque ritenersi, in applicazione dei suddetti principi, che il tentativo di mediazione sia stato validamente espletato, essendo state infatti realizzate tutte le attività previste dalla legge ed avendo in particolare il mediatore espressamente dato atto di avere effettuato sessioni private e congiunte con le parti a dimostrazione dell'effettività del tentativo svolto,
5 che non si è dunque concluso a seguito di un mero rifiuto della convenuta opposta ad entrare in mediazione come invece sostenuto dagli opponenti.
Quanto, poi, agli effetti che l'intervenuto fallimento della società debitrice principale avrebbe sulla posizione dei fideiussori, è sufficiente osservare che il fallimento del debitore principale non comporta affatto l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare (anche) della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito (come invece sostengono gli opponenti), stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore.
Non trova pertanto applicazione in tal caso il sistema delineato dagli articoli 52 e 95 della legge fallimentare (applicabile ratione temporis), sistema secondo il quale ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti d'un soggetto fallito dev'essere azionata mediante lo speciale procedimento dell'accertamento del passivo dinanzi al tribunale fallimentare rendendo improcedibile ogni diversa azione, ivi comprese le domande che presuppongono il necessario intervento di più litisconsorti.
Non sussiste infatti nella specie alcuna ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, bensì meramente facoltativo.
Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione.
Ciò premesso e venendo dunque al merito della decisione, dall'istruttoria è emersa l'infondatezza del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni per cui è causa.
Ed in particolare, nell'ambito del procedimento di verificazione delle firme disconosciute il Giudice ha disposto C.T.U. grafologica al fine di accertare
6 l'autografia, di e , delle Parte_1 Parte_2
firme apposte sulle fideiussioni del 17.2.2011.
L'espletata consulenza tecnica grafologica, rispondendo compiutamente al quesito posto dal giudice al C.T.U., ha concluso stabilendo che “dalle analisi espletate indirizzate al rilevamento di analogie / differenze tra le firme in verifica n rapporto alla comparativa è emersa la Pt_1 Pt_1
valutazione di una totale quanti/qualitativa concordanza in dati identificativi, sia a carattere generale che di dettaglio e di significativo valore peritale.
L'analisi espletata sulle firme in verifica in raffronto alla Parte_2
comparativa della signora ha condotto ad una serie di Parte_2
corrispondenze che vanno da dati generali e comuni a quelli sostanziali e probatori.
Le ripetute concordanze si valutano di peso decisivo e, secondo la scala dei giudizi grafico-forensi, le risultanze supportano il giudizio di certa autografia sia per le firme come anche per le firme Pt_1
” (Pag. 42, consulenza d'ufficio). Parte_2
La consulenza tecnica, che non è stata tempestivamente contestata dagli opponenti, risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico ed è immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Né tali conclusioni possono essere inficiate dalle tardive contestazioni svolte direttamente dalla parte opponente secondo la quale le firme apparirebbero manifestamente apocrife addirittura ictu oculi, trattandosi infatti di considerazioni prive delle necessarie competenze tecnico-
7 scientifiche di settore delle quali, invece, il ctu ha dimostrato di aver fatto buon governo (avvalendosi anche delle necessarie strumentazioni e di scritture comparative), per verificare quella che all'esito della complessa indagine (e non già certamente ictu oculi), è risultata un'evidente ed incontestabile omogeneità tra le scritture in verifica e le scritture di comparazione.
Risulta pertanto evidente l'infondatezza delle doglianze degli opponenti.
Quanto, infine, all'istruttoria orale, è sufficiente rilevare che le testimonianze rese dalla dipendente della banca Parte_3
non si pongono in contraddizione con gli esiti della ctu, posto che la testimone ha dichiarato semplicemente di non ricordare ( come è del tutto plausibile che sia a notevole distanza di tempo dai fatti), se gli opponenti abbiano sottoscritto innanzi a lei la fideiussione, avendo invece riconosciuto la propria sottoscrizione e il numero di matricola assegnatole
(cfr. verbale del 1.6.2021).
Per tali ragioni l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti di Parte_2
[...]
Ogni ulteriore questione o rilievo assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod. integr.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
8 1) dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 143/2015:
2) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Parte_2
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo nei suoi
[...]
confronti il decreto ingiuntivo n. 143/2015:
3) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_2
spese processuali, che liquida nei confronti della convenuta opposta nella somma di euro 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
4) pone definitivamente le spese delle due CTU, separatamente liquidate, a carico di parte opponente.
Grosseto 17.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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