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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg18025 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI COSTANZO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
in atti, dall'avv. DI COSTANZO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ercolano il
[...]
1 14/08/1999 e che dalla loro unione nascevano due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 9970/2015 del
26.06.2015 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento
RG 22123/2014, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare del contributo dell'altro coniuge al proprio mantenimento, così come espressamente danno atto che entrambi i figli divenuti ormai maggiorenni hanno acquisito
l'indipendenza economica, sicché non vi è necessità di ulteriori statuizioni accessorie.
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Ercolano il 14/08/1999 (atto n.167, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ercolano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI COSTANZO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
in atti, dall'avv. DI COSTANZO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ercolano il
[...]
1 14/08/1999 e che dalla loro unione nascevano due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 9970/2015 del
26.06.2015 del Tribunale Ordinario di Napoli resa nel procedimento
RG 22123/2014, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare del contributo dell'altro coniuge al proprio mantenimento, così come espressamente danno atto che entrambi i figli divenuti ormai maggiorenni hanno acquisito
l'indipendenza economica, sicché non vi è necessità di ulteriori statuizioni accessorie.
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Ercolano il 14/08/1999 (atto n.167, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ercolano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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