Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 36547 2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21/10/2024 e vertente
TRA
) , nata a KUALA LUMPUR (MALAYSIA) in [...] Parte_1 C.F._1
20/10/1981 rappresentata e difesa dall'Avv. VERGANI ANNA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, nato a TIMOSOARA (ROMANIA) in [...] Controparte_1 C.F._2
01/01/1981 rappresentata e difesa dall'Avv. SCAGLIOTTI BARBARA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione con sentenza parziale e disporre per la prosecuzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile a Segrate in data 27/7/2006 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Segrate - A. 2006 -N 21 – P I ), con dalla cui unione è Controparte_1
nato il [...], ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione e Per_1
successivamente il divorzio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/10/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 18/12/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato ha adottato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rinviato alla successiva udienza del 21/5/2025.
All'udienza predetta il Giudice delegato, rilevata la necessità di proseguire nell'istruttoria, ha rimesso al collegio per la pronuncia della separazione. La camera di consiglio si è svolta in data 21/5/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nell'atto introduttivo non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
Il giudizio deve proseguire per la necessaria istruttoria sui temi genitoriale come precisato con separata ordinanza.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art 151 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Segrate in data 27/7/2006 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Segrate - A. 2006 -N 21 – P I ),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21/5/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato