Art. 17.
Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione. ((1)) In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento puo' essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.
Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici del genio civile.
Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.
------------- AGGIORNAMENTO (1) L'errata corrige in G.U. 21/4/1966 n. 97 ha disposto che "Nel primo comma dell'art. 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246 , concernente: "Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1963, in luogo di: "... dalla Giunta municipale o da notificarsi ..." leggasi: "... dalla Giunta municipale e da notificarsi ...". "
Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione. ((1)) In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento puo' essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.
Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici del genio civile.
Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.
------------- AGGIORNAMENTO (1) L'errata corrige in G.U. 21/4/1966 n. 97 ha disposto che "Nel primo comma dell'art. 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246 , concernente: "Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1963, in luogo di: "... dalla Giunta municipale o da notificarsi ..." leggasi: "... dalla Giunta municipale e da notificarsi ...". "