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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 216-quinquies. (( (Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato) )) (( 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilita' in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e' come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante;
b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
3. L'importo minimo di cui al comma 2 e' coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima societa' controllante di cui al comma 2. ))
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e' come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante;
b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
3. L'importo minimo di cui al comma 2 e' coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima societa' controllante di cui al comma 2. ))
Commentario • 1
- 1. Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30 ter a livello di gruppo. 2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216 ter, comma 2, e 216 quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo. 3. L'ultima società controllante italiana può, con …
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