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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg. 11994 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11994 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda cumulata di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 cpc
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FINIZIO ANNAMARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. EMILIO URSOANNO e dall'Avv. CATONE ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 25.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini sulla domanda di separazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2024 la sig.ra remettendo: Parte_1 - di aver contratto matrimonio in Bacoli il 26.08.2020 con il sig. ; CP_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito. All'esito chiedeva, previa rimessione della causa sul ruolo, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
In data 24.01.2025 si costituiva il sig. l quale non si opponeva alla pronuncia CP_1
di separazione personale dei coniugi, formulava domanda di addebito della separazione alla moglie, chiedeva condannarsi la ricorrente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. All'esito chiedeva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 25.02.2025 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi di rinuncia alle rispettive domande di addebito e di risarcimento dei danni. Il GI – autorizzati i coniugi a vivere separatamente ed in assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti – sulle conclusioni dei procuratori, riservava la causa in decisione in ordine alla domanda di separazione personale. Il PM esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c. stante la rinuncia delle parti alle rispettive domande di addebito. Giacchè con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
atto n. 24 , parte I , Serie , reg. Atti Matrimonio anno 2020);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese di lite al definitivo;
d) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino