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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 610/2024
rappresentata e difesa dall'avv. CARLO ZOLI Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 18 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Laura
Casadio in sostituzione dell'avv. Zoli, nessuno per parte resistente, già dichiarata contumace.
L'avv. Casadio insiste per l'accoglimento del ricorso e la conferma del sequestro, riportandosi integralmente ai propri atti e alle conclusioni ivi formulate, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 610/2024 promossa da:
, (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. CARLO ZOLI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
c.f. ), Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
1.1
L' (d'ora innanzi ha agito in giudizio nei confronti di Parte_2 PT CP_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da questi cagionati nello
[...]
svolgimento del rapporto lavorativo, adducendo a fondamento una serie di condotte illecite del lavoratore asseritamente commesse in costanza di rapporto ai danni della ricorrente Pt_2 pagina 2 di 7 In particolare, la ricorrente ha rappresentato e documentato che nel periodo compreso fra il 2012 ed il
2018, dipendente dell (già quale impiegato CP_1 Parte_1 Parte_3
amministrativo addetto presso l'unità operativa che si occupava dell'acquisizione delle prestazioni sanitarie di soggetti esterni all'Azienda, era addetto ai controlli amministrativo - contabili propedeutici alla liquidazione delle fatture emesse dalle strutture private che richiedevano il rimborso delle prestazioni erogate ai pazienti.
Nello svolgimento di tali mansioni, con artifici e raggiri consistiti nel predisporre in favore della CP_1
moglie e della madre false richieste di rimborso a carico dell (utilizzando la modulistica PT
ordinariamente in uso per le liquidazioni e i pagamenti dell' apponendovi firme false dei relativi Pt_2
responsabili e allegando giustificativi contraffatti), avrebbe ottenuto dall' il pagamento a favore della PT
moglie di complessivi € 297.494,76 ed a favore della madre di € 4.497,00, per un totale di € 301.991,76.
L' avrebbe preso conoscenza dell'accaduto nel mese di gennaio 2019 allorquando in relazione ad una PT
richiesta di liquidazione presentata da a favore della moglie erano state avviate una serie di CP_1
verifiche e controlli interni sulle pratiche gestite dal dipendente dalle quali sarebbero emerse reiterate irregolarità e falsità ascrivibili a stesso. CP_1
Per tali ragioni l' avrebbe segnalato quanto emerso alla Procura di Forlì la quale aveva svolto indagini PT
per il tramite della Guardia di Finanza. All'esito delle indagini sarebbero state accertate numerose condotte di truffa da parte di ai danni dell nei termini sopra richiamati. CP_1 Parte_1
In ragione di quanto acclarato, previo stralcio del procedimento per intervenuta prescrizione delle condotte commesse fra il 2012 e il 2016, su richiesta dalla Procura veniva emesso dal Tribunale di Forlì il decreto penale di condanna n. 279/2022 , nei confronti di per il reato di truffa aggravata continuata ai CP_1
danni dell' in relazione alle erogazioni ottenute fra il 2016 e il 2018 nonché per il reato di truffa PT
aggravata tentata, sempre ai danni dell' per un'erogazione richiesta che tuttavia l' non aveva PT PT
concesso avvedendosi tempestivamente della irregolarità della richiesta;
tale decreto, in quanto non opposto, era pertanto divenuto definitivo ed esecutivo il 18.05 2022, con condanna dell'odierno resistente alla pena finale di € 14.500,00 di multa.
A fronte di quanto emerso dal procedimento penale, l aveva sospeso dal servizio e PT CP_1 pagina 3 di 7 contestualmente avviato un procedimento disciplinare al cui esito, in data 8.7.2022, era stato CP_1
licenziato per giusta causa. Il licenziamento non veniva impugnato dal lavoratore.
Nel mese di settembre 2022 aveva inoltrato a una prima richiesta di risarcimento dei PT CP_1
danni, per complessivi € 301.991,76, conseguenti alle condotte sopra richiamate e corrispondenti agli importi illecitamente ottenuti a rimborso.
La richiesta risarcitoria era rimasta priva di riscontro ed era stata quindi nuovamente reiterata l'anno successivo, sempre inutilmente.
A fronte del contegno del proprio dipendente così come ricostruito anche all'esito delle CP_1
indagini penali, ha promosso il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale PT
cagionatole dal dipendente in conseguenza della condotta illecita osservata in costanza di rapporto di lavoro e concretatasi nei pagamenti ottenuti dal dipendente a favore della propria moglie e della propria madre nel periodo fra il 2012 ed il 2018.
1.2.
Contestualmente e strumentalmente alla domanda risarcitoria, in corso di causa, l' ha richiesto a PT
questo Tribunale, in via cautelare, inaudita altera parte, l'adozione del sequestro conservativo nei confronti di per un importo corrispondente al danno lamentato. CP_1
All'esito della trattazione dell'istanza cautelare, nella contumacia del dipendente resistente, con decreto inaudita altera parte del 12.09.24 integralmente confermato con ordinanza del 10.10.2024, è stato disposto in via d'urgenza il sequestro conservativo richiesto dalla ricorrente.
1.3.
La causa di merito, istruita documentalmente nella contumacia del resistente, è stata discussa all'odierna udienza del 18.03.2025 ed all'esito è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso risulta fondato e deve essere integralmente accolto per le ragioni che seguono.
Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito di denuncia dell' hanno dato ampia evidenza documentale dei pagamenti da parte di a favore di PT PT
, moglie di in un arco di tempo compreso fra il 2012 e il 2018 per l'ammontare di Persona_1 CP_1 pagina 4 di 7 complessivi € 297.866, 62 (docc. 7, 7a,7b,7c,7d,7e,7f, 9, 12, 13, 15, 24-30, 49) ed a favore di R_
, madre di nel mese di giugno 2018 per € 4.500 (doc. 7, 7b e 49).
[...] CP_1
Segnatamente, le succitate indagini hanno evidenziato che tali pagamenti sono avvenuti sempre ed esclusivamente in conseguenza di domande e pratiche presentate appositamente da (come CP_1
dettagliatamente esposto nel doc. 7, oltre che nel ricorso) anche mediante il ricorso a documenti falsificati nel contenuto e nelle firme (cfr. docc. 24-30, 41-43), così da trarre in inganno i soggetti deputati ad effettuare i pagamenti.
A fronte di tali evidenze il lavoratore non ha fornito giustificazione alle richieste di rimborsi da CP_1
lui presentate (doc.
7. P 10) e non ha fornito una propria versione alternativa della vicenda tale da consentire di imputare quanto accaduto a ragioni diverse da quelle di una sua condotta intenzionale per finalità illecite.
Le modalità operative con cui sono stati richiesti ed ottenuti i pagamenti da l'entità degli CP_1
importi singolarmente e complessivamente richiesti e ottenuti, i destinatari dei pagamenti (la moglie e la madre del lavoratore) l'inesistenza delle spese sanitarie oggetto delle richieste di rimborso e la palese irregolarità della procedura adottata per ottenere i rimborsi stessi, nonché la loro reiterazione in un arco di tempo rilevante, costituiscono tutti elementi che evidenziano una preordinazione delle condotte attuate da dal 2012 e fino al 2018 al fine di ottenere un indebito arricchimento tramite le suddette CP_1
erogazioni, non sussistendo altre valide ed alternative ragioni.
Oltre alle risultanze documentali, amministrative e contabili raccolte in sede di indagini, contribuisce in termini rilevanti all'accertamento dei fatti e all'affermazione della responsabilità del lavoratore il contegno da questi osservato nelle diverse sedi nelle quali egli è stato chiamato a dar conto dei suoi comportamenti: in fase di indagini penali, in occasione del procedimento disciplinare, in sede di richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni cagionati ed, infine, nel presente giudizio (articolato in una fase cautelare ed in una di merito), nel corso del quale l'odierno convenuto non si è curato di addurre spiegazioni o chiarimenti sul proprio operato, tali da poter consentire di comprenderne le ragioni o precisarne o anche solo circoscriverne la portata.
Alla luce quindi tanto della eloquente e rilevante documentazione in atti (concernente sia i fatti oggetto del pagina 5 di 7 procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna, sia quelli antecedenti al 2016, per i quali è stata disposta l'archiviazione per mere ragioni di prescrizione del reato) e del contegno tenuto in tutta la vicenda dal lavoratore, i fatti posti alla base della richiesta risarcitoria possono dirsi pienamente dimostrati così come, parimenti dimostrata, risulta la responsabilità di rispetto a tali fatti. CP_1
Le condotte fraudolente di (richieste di rimborso per spese sanitarie fittizie a favore della moglie CP_1
e della madre), hanno integrato, oltre e prima che un fatto illecito, un grave e reiterato inadempimento contrattuale, in violazione di quanto previsto tanto dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e nelle normative specifiche che disciplinano il pubblico impiego, tra cui il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 3 del
D.P.R. n. 62/2013), il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità (art. 64, doc. 51) nonché il codice di Comportamento dell' (art. 10, doc. 55). Parte_1
è quindi tenuto al risarcimento del danno cagionato a parte ricorrente per tutte le condotte CP_1
commesse nel periodo compreso fra il 2012 e il 2018.
3.
Il danno subito dall' viene quantificato sulla base delle somme effettivamente erogate, grazie e a PT
causa delle condotte di parte convenuta, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie inesistenti, quantificate per un totale di 301.991,76 euro, come sopra richiamato. Tale importo è stato ricostruito attraverso l'analisi dei bilanci sanitari dell'ente per gli anni dal 2012 al 2018 (cfr. doc. 32 g), dai quali risultano i pagamenti eseguiti a favore della moglie e della madre di Le indagini bancarie svolte CP_1
durante le indagini penali hanno confermato che le somme versate dall sono state accreditate sui PT
conti correnti delle due beneficiarie (cfr. docc. 7, 7a, 7b).
Devono essere poi riconosciuti gli interessi di legge sugli importi dovuti a titolo di risarcimento, decorrenti dalla data di messa in mora di ossia dal 15.09.2022 (cfr. doc. 50). CP_1
4.
All'accoglimento integrale della domanda consegue la convalida del provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte il 12.09.2024 e confermato con ordinanza del 10.10.2024, risultando accertate le ragioni che avevano portato alla sua emissione tanto in punto di fumus boni iuris quanto di periculum in mora. pagina 6 di 7 5.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste integralmente a carico di parte resistente facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 (inclusa la fase cautelare ed esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi, valori minimi stante la non particolare complessità dell'istruttoria, anche in considerazione della mancata costituzione e quindi della mancata opposizione alla domanda da parte del resistente), avuto riguardo al valore della controversia (€ 301.991,79).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie integralmente il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1
2) accerta e dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
per le condotte attuate in danno di nel periodo compreso fra il 2012 e il 2018 e meglio Parte_1
descritte in atti e, per l'effetto
3) condanna al pagamento a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
301.991,76 oltre interessi di legge decorrenti dalla messa in mora del 15.09.22;
4) conferma il sequestro conservativo nei confronti di già disposto nel corso Controparte_1
del presente giudizio con decreto del 12.09.2024 e confermato con ordinanza del 10.10.24;
5) condanna a rifondere ad le spese legali del presente Controparte_1 Parte_1
procedimento che si liquidano in complessivi € 11.546,00 per compensi (di cui € 3.899 per la fase cautelare ed € 7.647,00 per la fase di merito) ed € 607,00 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 610/2024
rappresentata e difesa dall'avv. CARLO ZOLI Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 18 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Laura
Casadio in sostituzione dell'avv. Zoli, nessuno per parte resistente, già dichiarata contumace.
L'avv. Casadio insiste per l'accoglimento del ricorso e la conferma del sequestro, riportandosi integralmente ai propri atti e alle conclusioni ivi formulate, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 610/2024 promossa da:
, (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. CARLO ZOLI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
c.f. ), Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
1.1
L' (d'ora innanzi ha agito in giudizio nei confronti di Parte_2 PT CP_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da questi cagionati nello
[...]
svolgimento del rapporto lavorativo, adducendo a fondamento una serie di condotte illecite del lavoratore asseritamente commesse in costanza di rapporto ai danni della ricorrente Pt_2 pagina 2 di 7 In particolare, la ricorrente ha rappresentato e documentato che nel periodo compreso fra il 2012 ed il
2018, dipendente dell (già quale impiegato CP_1 Parte_1 Parte_3
amministrativo addetto presso l'unità operativa che si occupava dell'acquisizione delle prestazioni sanitarie di soggetti esterni all'Azienda, era addetto ai controlli amministrativo - contabili propedeutici alla liquidazione delle fatture emesse dalle strutture private che richiedevano il rimborso delle prestazioni erogate ai pazienti.
Nello svolgimento di tali mansioni, con artifici e raggiri consistiti nel predisporre in favore della CP_1
moglie e della madre false richieste di rimborso a carico dell (utilizzando la modulistica PT
ordinariamente in uso per le liquidazioni e i pagamenti dell' apponendovi firme false dei relativi Pt_2
responsabili e allegando giustificativi contraffatti), avrebbe ottenuto dall' il pagamento a favore della PT
moglie di complessivi € 297.494,76 ed a favore della madre di € 4.497,00, per un totale di € 301.991,76.
L' avrebbe preso conoscenza dell'accaduto nel mese di gennaio 2019 allorquando in relazione ad una PT
richiesta di liquidazione presentata da a favore della moglie erano state avviate una serie di CP_1
verifiche e controlli interni sulle pratiche gestite dal dipendente dalle quali sarebbero emerse reiterate irregolarità e falsità ascrivibili a stesso. CP_1
Per tali ragioni l' avrebbe segnalato quanto emerso alla Procura di Forlì la quale aveva svolto indagini PT
per il tramite della Guardia di Finanza. All'esito delle indagini sarebbero state accertate numerose condotte di truffa da parte di ai danni dell nei termini sopra richiamati. CP_1 Parte_1
In ragione di quanto acclarato, previo stralcio del procedimento per intervenuta prescrizione delle condotte commesse fra il 2012 e il 2016, su richiesta dalla Procura veniva emesso dal Tribunale di Forlì il decreto penale di condanna n. 279/2022 , nei confronti di per il reato di truffa aggravata continuata ai CP_1
danni dell' in relazione alle erogazioni ottenute fra il 2016 e il 2018 nonché per il reato di truffa PT
aggravata tentata, sempre ai danni dell' per un'erogazione richiesta che tuttavia l' non aveva PT PT
concesso avvedendosi tempestivamente della irregolarità della richiesta;
tale decreto, in quanto non opposto, era pertanto divenuto definitivo ed esecutivo il 18.05 2022, con condanna dell'odierno resistente alla pena finale di € 14.500,00 di multa.
A fronte di quanto emerso dal procedimento penale, l aveva sospeso dal servizio e PT CP_1 pagina 3 di 7 contestualmente avviato un procedimento disciplinare al cui esito, in data 8.7.2022, era stato CP_1
licenziato per giusta causa. Il licenziamento non veniva impugnato dal lavoratore.
Nel mese di settembre 2022 aveva inoltrato a una prima richiesta di risarcimento dei PT CP_1
danni, per complessivi € 301.991,76, conseguenti alle condotte sopra richiamate e corrispondenti agli importi illecitamente ottenuti a rimborso.
La richiesta risarcitoria era rimasta priva di riscontro ed era stata quindi nuovamente reiterata l'anno successivo, sempre inutilmente.
A fronte del contegno del proprio dipendente così come ricostruito anche all'esito delle CP_1
indagini penali, ha promosso il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale PT
cagionatole dal dipendente in conseguenza della condotta illecita osservata in costanza di rapporto di lavoro e concretatasi nei pagamenti ottenuti dal dipendente a favore della propria moglie e della propria madre nel periodo fra il 2012 ed il 2018.
1.2.
Contestualmente e strumentalmente alla domanda risarcitoria, in corso di causa, l' ha richiesto a PT
questo Tribunale, in via cautelare, inaudita altera parte, l'adozione del sequestro conservativo nei confronti di per un importo corrispondente al danno lamentato. CP_1
All'esito della trattazione dell'istanza cautelare, nella contumacia del dipendente resistente, con decreto inaudita altera parte del 12.09.24 integralmente confermato con ordinanza del 10.10.2024, è stato disposto in via d'urgenza il sequestro conservativo richiesto dalla ricorrente.
1.3.
La causa di merito, istruita documentalmente nella contumacia del resistente, è stata discussa all'odierna udienza del 18.03.2025 ed all'esito è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso risulta fondato e deve essere integralmente accolto per le ragioni che seguono.
Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito di denuncia dell' hanno dato ampia evidenza documentale dei pagamenti da parte di a favore di PT PT
, moglie di in un arco di tempo compreso fra il 2012 e il 2018 per l'ammontare di Persona_1 CP_1 pagina 4 di 7 complessivi € 297.866, 62 (docc. 7, 7a,7b,7c,7d,7e,7f, 9, 12, 13, 15, 24-30, 49) ed a favore di R_
, madre di nel mese di giugno 2018 per € 4.500 (doc. 7, 7b e 49).
[...] CP_1
Segnatamente, le succitate indagini hanno evidenziato che tali pagamenti sono avvenuti sempre ed esclusivamente in conseguenza di domande e pratiche presentate appositamente da (come CP_1
dettagliatamente esposto nel doc. 7, oltre che nel ricorso) anche mediante il ricorso a documenti falsificati nel contenuto e nelle firme (cfr. docc. 24-30, 41-43), così da trarre in inganno i soggetti deputati ad effettuare i pagamenti.
A fronte di tali evidenze il lavoratore non ha fornito giustificazione alle richieste di rimborsi da CP_1
lui presentate (doc.
7. P 10) e non ha fornito una propria versione alternativa della vicenda tale da consentire di imputare quanto accaduto a ragioni diverse da quelle di una sua condotta intenzionale per finalità illecite.
Le modalità operative con cui sono stati richiesti ed ottenuti i pagamenti da l'entità degli CP_1
importi singolarmente e complessivamente richiesti e ottenuti, i destinatari dei pagamenti (la moglie e la madre del lavoratore) l'inesistenza delle spese sanitarie oggetto delle richieste di rimborso e la palese irregolarità della procedura adottata per ottenere i rimborsi stessi, nonché la loro reiterazione in un arco di tempo rilevante, costituiscono tutti elementi che evidenziano una preordinazione delle condotte attuate da dal 2012 e fino al 2018 al fine di ottenere un indebito arricchimento tramite le suddette CP_1
erogazioni, non sussistendo altre valide ed alternative ragioni.
Oltre alle risultanze documentali, amministrative e contabili raccolte in sede di indagini, contribuisce in termini rilevanti all'accertamento dei fatti e all'affermazione della responsabilità del lavoratore il contegno da questi osservato nelle diverse sedi nelle quali egli è stato chiamato a dar conto dei suoi comportamenti: in fase di indagini penali, in occasione del procedimento disciplinare, in sede di richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni cagionati ed, infine, nel presente giudizio (articolato in una fase cautelare ed in una di merito), nel corso del quale l'odierno convenuto non si è curato di addurre spiegazioni o chiarimenti sul proprio operato, tali da poter consentire di comprenderne le ragioni o precisarne o anche solo circoscriverne la portata.
Alla luce quindi tanto della eloquente e rilevante documentazione in atti (concernente sia i fatti oggetto del pagina 5 di 7 procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna, sia quelli antecedenti al 2016, per i quali è stata disposta l'archiviazione per mere ragioni di prescrizione del reato) e del contegno tenuto in tutta la vicenda dal lavoratore, i fatti posti alla base della richiesta risarcitoria possono dirsi pienamente dimostrati così come, parimenti dimostrata, risulta la responsabilità di rispetto a tali fatti. CP_1
Le condotte fraudolente di (richieste di rimborso per spese sanitarie fittizie a favore della moglie CP_1
e della madre), hanno integrato, oltre e prima che un fatto illecito, un grave e reiterato inadempimento contrattuale, in violazione di quanto previsto tanto dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e nelle normative specifiche che disciplinano il pubblico impiego, tra cui il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 3 del
D.P.R. n. 62/2013), il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità (art. 64, doc. 51) nonché il codice di Comportamento dell' (art. 10, doc. 55). Parte_1
è quindi tenuto al risarcimento del danno cagionato a parte ricorrente per tutte le condotte CP_1
commesse nel periodo compreso fra il 2012 e il 2018.
3.
Il danno subito dall' viene quantificato sulla base delle somme effettivamente erogate, grazie e a PT
causa delle condotte di parte convenuta, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie inesistenti, quantificate per un totale di 301.991,76 euro, come sopra richiamato. Tale importo è stato ricostruito attraverso l'analisi dei bilanci sanitari dell'ente per gli anni dal 2012 al 2018 (cfr. doc. 32 g), dai quali risultano i pagamenti eseguiti a favore della moglie e della madre di Le indagini bancarie svolte CP_1
durante le indagini penali hanno confermato che le somme versate dall sono state accreditate sui PT
conti correnti delle due beneficiarie (cfr. docc. 7, 7a, 7b).
Devono essere poi riconosciuti gli interessi di legge sugli importi dovuti a titolo di risarcimento, decorrenti dalla data di messa in mora di ossia dal 15.09.2022 (cfr. doc. 50). CP_1
4.
All'accoglimento integrale della domanda consegue la convalida del provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte il 12.09.2024 e confermato con ordinanza del 10.10.2024, risultando accertate le ragioni che avevano portato alla sua emissione tanto in punto di fumus boni iuris quanto di periculum in mora. pagina 6 di 7 5.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste integralmente a carico di parte resistente facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 (inclusa la fase cautelare ed esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi, valori minimi stante la non particolare complessità dell'istruttoria, anche in considerazione della mancata costituzione e quindi della mancata opposizione alla domanda da parte del resistente), avuto riguardo al valore della controversia (€ 301.991,79).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie integralmente il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_1
2) accerta e dichiara la responsabilità da inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
per le condotte attuate in danno di nel periodo compreso fra il 2012 e il 2018 e meglio Parte_1
descritte in atti e, per l'effetto
3) condanna al pagamento a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
301.991,76 oltre interessi di legge decorrenti dalla messa in mora del 15.09.22;
4) conferma il sequestro conservativo nei confronti di già disposto nel corso Controparte_1
del presente giudizio con decreto del 12.09.2024 e confermato con ordinanza del 10.10.24;
5) condanna a rifondere ad le spese legali del presente Controparte_1 Parte_1
procedimento che si liquidano in complessivi € 11.546,00 per compensi (di cui € 3.899 per la fase cautelare ed € 7.647,00 per la fase di merito) ed € 607,00 per anticipazioni, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7