Versione
10 giugno 1975
10 giugno 1975
Art. 4.
I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalita' di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.
I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'.
Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.
I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalita' di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.
I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'.
Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/1987, n. 433Provvedimento: N. 433 SENTENZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, promossi con i ricorsi dei Presidenti delle Giunte Provinciali di Bolzano e Trento e del Presidente …Leggi di più...
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