Articolo 1571 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1555Articolo 1572
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9 ottobre 2010
Art. 1571. Disponibilita' 1. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. 2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'. 3. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. 4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilita', competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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