Sentenza 10 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2003, n. 13219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13219 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREM132 19 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP CO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE hall el.་ omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: · Presidente R.G.N. 12275/00 oft. Angelo GRIECO Consigliere MARZIALE Dott. Giuseppe Cron. 27105 Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI PICCININNI Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo Ud. 28/04/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IO PP, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO SCAPARONE, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE DEL PIEMONTE;
intimato avverso la sentenza n. 1131/99 del Pretore di TORINO, 2003 depositata il 28/05/99; $ 1080 udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte Osserva quanto segue. Con ricorso ritualmente notificato Giuseppe TI esponeva di aver proposto opposizione davanti al Tribu- nale di Torino, ai sensi degli artt. 22 e 23 1. 689/1981, avverso l'ordinanza con la quale gli era sta- "to ingiunto il pagamento di £. 11.075.010 quale dop- pio del canone dovuto ai sensi dell'art. 195, comma 5, c D. P. R. 156/1973 ", in relazione all'accertato esercizio di un apparato ricetrasmittente radioelettrico senza il conseguimento della titolarità della relativa conces- sione. Il Pretore dichiarava 1'inammissibilità dell'opposizione, sul presupposto che le somme in que- stione fossero state richieste in relazione all'utilizzazione, sia pure abusiva, dell'impianto ra- dioelettrico in oggetto e che conseguentemente l'ordinanza ingiunzione non fosse riconducibile alla irrogazione di sanzioni amministrative, in quanto tali regolate dalla 1. 689/81, ma al R.D. 14.4.1910, n. 639. Avverso la detta decisione proponeva ricorso per cassazione il TI, il quale con due distinti motivi denunciava violazione di legge rispettivamente in rife- rimento agli artt. 195 D.P.R. 29.3.1973, n. 156, 22, 23 1.689/1981 n. 183, nonché agli artt. 195, 333, 404 D.P.R. 156/73, 3, 7, 1. 241/92. Con il primo lamentava sostanzialmente la mancata applicazione della normativa dettata nella 1. 689/81, nella che pur avrebbe dovuto trovare riconoscimento specie, essendo a suo dire la condanna inflitta eviden- temente collegata ad un profilo sanzionatorio. Con il secondo rilevava poi in particolare come la detenzione di apparato radioelettrico, in mancanza di с concessione, non fosse riconducibile alla ipotesi ille- cita delineata па a quella prevista dall'art. 403 D. P.R. 156/73, per la quale è punito con sanzione ammi- nistrativa chi detiene apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatto denuncia all'autorità di P. S. e all'Amministrazione P.T. e come il provvedimento con- testato fosse viziato sotto diversi aspetti, e cioè per la generica indicazione dei presupposti legislativi che ad esso avevano dato causa, per l'entità della sanzione in quanto non quantificata in base alla durata della violazione che non era stata compiutamente accertata, ch per la mancata partecipazione dell'interessato alla formazione del provvedimento. Il Ministero delle Comunicazioni e l'Ispettorato territoriale del Piemonte non svolgevano alcuna attivi- tà difensiva e la controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 28.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso, con il quale Giuseppe TI ha censurato la sentenza del Pretore di Torino per l'affermata inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi con- fronti, è infondato. Il ricorrente ha infatti sostenuto in proposito che ت la somma richiestagli in relazione all'art. 195 D.P.R. 29.3.1973, n. 156, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è imputabile all' " esercizio di un credi- to civilistico ", e tale circostanza sarebbe desumibi- le dalla indicazione del termine "1 Sanzioni " richiama- to nella rubrica del citato art. 195, oltre che dalla previsione di un pagamento corrispondente al doppio del canone dovuto, duplicazione che non sarebbe altrimenti comprensibile. Dalla natura sanzionatoria della pretesa azionata deriverebbe dunque, come conseguenza, l'applicabilità della disciplina dettata nella 1. 689/81 e quindi, cor- на relativamente, l'erroneità della decisione impugnata. Il rilievo non è condivisibile. In proposito si osserva infatti, innanzitutto, che come stato correttamente rilevato nella sentenza og- l'ordinanza ingiunzione in questione getto di esame, stata comminata ai sensi dell'art. 18 1. 689/81, non ma ai sensi dell'art. 2 R.D. 14.4.1910, n. 639, come esplicitamente indicato nello stesso provvedimento im- pugnato, oltre che nelle note di diffida ad esso prece- denti. L'opposizione doveva, pertant essere proposta, inertanto, ossequio all' art. 3 del detto decreto, davanti all'autorità giudiziaria in conformità delle norme del F codice di rito, e di ciò avrebbe dovuto avere piena co- noscenza la parte ingiunta alla quale, come detto, era stata data comunicazione della normativa posta a base del provvedimento di ingiunzione. Inoltre i due argomenti prospettati dal TIInoltre, a sostegno della natura sanzionatoria del pagamento inti- mato sono privi di pregio, quanto al primo perché la rubrica del più volte richiamato art. 195 ha una formu- lazione articolata, non limitata alle sanzioni ("Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza con- cessione. Sanzioni"), ed in esso al comma 1 sono previ- ste sanzioni penali;
quanto al secondo per il fatto che il pagamento di importo maggiore rispetto a quello del canone ben può trovare congrua e ragionevole motivazio- ne nell'accertato ritardo posto in essere nel versamen- to del dovuto. E' invece da ritenere, in sintonia anche con con- decisioni sul punto di questa Corte (C. formi 29.8.1997, n. 8175, c. 17.6.1999, n. 5985), che la som- ma pari al doppio del canone dovuto per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, al cui pagamento è tenuto il contravventore al divieto di esercizio di impianti radioelettrici senza concessione о autorizza- zione a norma dell'art. 195 del D.P.R. 156/73, assolva ad una funzione satisfattoria dell'interesse dell'ente pubblico, incontestabilmente pregiudicato dall'abusiva utilizzazione degli impianti. Da ciò derideriva, dunque, che la richiesta di detta som- ma al contravventore da parte dell'amministrazione po- stale si colloca in un ambito del tutto estraneo a quello delle sanzioni pecuniarie disciplinato dalla 1. 689/81, sottraendosi pertanto alle disposizioni ivi dettate in tema di ordinanza ingiunzione e . per i pro- fili che qui interessano, per la parte relativa alla opposizione. Al mancato accoglimento del primo, pregiudiziale, a sequela Ни motivo Jaime dalla valutazione del secondo, incentrato su questioni di merito. + RG12275/100 Nulla deve essere disposto sulle spese processuali, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva da parte dei soggetti opposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 28.4.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo GrieCarlo Picininni Carlo Pi o i f m l e a i c h d a t e s n i e a s l p e m T A R . 2 3 L . - 2 1 4 1 - 1 8 , 9 1 N . 6 8 9 N S E E E T A D E R T I R G A S I O Z N E E B O L L I IL CANCELLIERECARCELY CANCELLIERE Bianchi EA CONTE CUT ཀ ག ་ ་ས་ གད! Prima Sezione Chile Depositato in Cancelleria il 10 2003 CANCELLIERE 7