Articolo 63 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 62Articolo 64
Versione
15 luglio 1964
Art. 63.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907. n. 429. rimane stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 33.500.000.000.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964