Art. 63.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907. n. 429. rimane stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 33.500.000.000.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907. n. 429. rimane stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 33.500.000.000.