CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39208 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AL SPA quale procuratrice di BERENICE SPV s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Bologna in data 4/4/2024 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnate decreto il Tribunale di Bologna, Sezione Misure di prevenzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 30769 del 30/5/2023 della Sesta Sezione Penale, rigettava l'opposizione ex art. 59 d.lgs n.159/2011 proposta da Italfondiario SP quale mandataria di Berenice Spv s.r.I., cessionaria del credito di Cassa di Risparmio di Rimini, avverso l'esclusione dal passivo della società Azienda VI alla Grotta (sottoposta a confisca di prevenzione nel procedimento a carico del proposto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39208 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/09/2024 CE ON AN) del credito vantato da Carim e consistente nel saldo del mutuo ipotecario erogato alla società oggetto di ablazione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale di AL S.p.A., Avv. Stefano Preziosi, il quale ha dedotto: 2.1 premessa la legittimazione al ricorso di UE SP quale procuratrice speciale di Berenice SPV, in forza di procura notarile del 12/7/2019, originaria istante della domanda di ammissione del credito, la violazione dell'art. 52 D.Lgs n. 159/2011 in ordine al mancato riconoscimento della buona fede in capo all'originario creditore. Il difensore sostiene che il giudice di rinvio ha applicato erroneamente le categorie della strumentalità del credito e della buona fede in quanto il ruolo di dominus del proposto CE ON AN dell'azienda vinicola attiene al profilo, incontestato, della strumentalità ma è circostanza che non si presta a fornire ragione della conoscibilità di tale dato al momento dell'erogazione del credito e della conseguente possibilità di svolgere accertamenti in sede precontrattuale sul proposto stesso. Quanto alla affermata inadeguatezza della documentazione offerta dall'opponente per dimostrare l'assolvimento degli oneri di diligenza in fase precontrattuale, il Tribunale ha erroneamente qualificato come mero elenco fornitori l'estratto del bilancio d'esercizio al 31/12/2006 dell'Azienda VI Alla Grotta, attestante il volume d'affari della società che registrava un utile superiore a 25 milioni di euro, incongruamente ritenuto irrilevante in quanto privo di elementi concernenti la capacità di sostentamento del debito. Inoltre, il Tribunale, con riguardo agli immobili concessi in garanzia e stimati in euro 10.400.000,00, ha svolto osservazioni intese a screditare la perizia estimativa senza elementi di supporto tecnico e senza considerare che il valore assegnato ai cespiti dalla perizia svolta nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ravenna (euro 2.140.000,00) era condizionato dalla crisi dei mutui subprime del 2008, che determinò un crollo delle valutazioni degli immobili. Aggiunge il difensore con riguardo alle ingenti disponibilità economiche che il AN aveva in deposito presso un istituto bancario di S. Marino, interamente partecipato dalla Cassa di Risparmio di Rimini, e in parte rimpatriate con lo scudo fiscale, che le operazioni di rientro avvennero tra novembre 2009 e marzo 2010 mentre il mutuo erogato alla società confiscata risaliva all'anno 2007. Conclude, pertanto, che il provvedimento impugnato ha effettuato un'errata valutazione del profilo concernente la buona fede della società creditrice senza considerare che l'estraneità del proposto al rapporto creditizio non consentiva all'istituto erogante il mutuo di avvedersi della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del Mela nd ri. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Incontestata la strumentalità del credito oggetto di richiesta di insinuazione rispetto alle ragioni di pericolosità del proposto, la pronunzia rescindente perveniva all'annullamento del decreto impugnato da Italfondiario SP, reiettivo dell'opposizione promossa ex art. 59 d.lgs 159 del 2011, segnalando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, " la verifica demandata al giudice della prevenzione non può che attenere ai rapporti sottesi e alle cautele prestate in occasione della operazione negoziale che ha dato luogo al credito ceduto, non a quelle correlate alla cessione e ai contegni tenuti dal cessionario nell'acquisire la relativa posizione creditoria". 1.1 Il decreto impugnato ha ritenuto di escludere la buona fede dell'istituto in quanto il AN risultava palesemente cointeressato nelle società coinvolte nel finanziamento;
in particolare risultava socio dell'Azienda Alla Grotta, solo formalmente amministrata dall'anziano padre (di anni 87 all'epoca di erogazione del mutuo) e amministratore di diritto della società datrice d'ipoteca a garanzia mentre la banca erogante aveva svolto un'istruttoria del tutto carente, avuto riguardo all'ingente importo del mutuo erogato, trascurando ogni approfondimento sull'affidabilità di persone fisiche e società interessate all'operazione finanziaria e sulla esatta consistenza delle garanzie patrimoniali. Il Tribunale ha, altresì, richiamato la circostanza relativa all'accertata disponibilità da parte del AN presso un istituto bancario di S. Marino, interamente partecipato dalla banca creditrice, nell'arco temporale d'interesse, della somma di 23 milioni di euro, sproporzionata rispetto alle condizioni reddituali del proposto e in parte rimpatriata negli anni 2009/2010 utilizzando la Carim quale banca d'appoggio, informazione attendibilmente fruibile nell'ipotesi di attivazione dei necessari accertamenti istruttori alla luce del qualificato rapporto esistente tra gli istituti di credito interessati. 2. Va preliminarmente rilevato che in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284106 - 01). Tanto premesso, osserva la Corte che risulta insussistente la denunziata violazione di legge nella valutazione della buona fede della banca creditrice, risolvendosi le doglianze difensive nella non consentita sollecitazione alla rilettura del compendio valorizzato dai giudici della prevenzione ed interpretato in perfetta coerenza con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui -ai fini dell'ammissione 3 del credito garantito da ipoteca iscritta, anteriormente al sequestro, su un bene sottoposto a confisca- una volta dimostrato il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, è necessario che il creditore dia prova della propria buona fede, dimostrando, con riferimento al momento della stipula del contratto, l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Rv. 270028 - 01), evenienza quest'ultima da escludere allorchè il creditore bancario non abbia dato prova della trasparenza delle operazioni, della loro rispondenza alla normativa antiriciclaggio e dell'assenza di elementi tali da far insorgere il ragionevole convincimento relativo all'inerenza delle stesse ad attività illecite, ovvero abbia trascurato negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Rv. 265930 - 01). 2.1 La valutazione circa l'onere di diligenza, infatti, così come precisato dal terzo comma dell'art. 52, D. Lgs 159, impone al giudice di tenere conto "delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonchè, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi". Come costantemente rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e tale indagine deve compiersi, caso per caso, con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato gli obblighi derivanti dalla stessa legge (ex artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 c.c.), ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti" sicchè "sotto questo profilo non può dirsi realizzata in buona fede un'operazione bancaria certamente vantaggiosa e garantita per l'Istituto sotto il profilo economico (oltre che resa in esito alle procedure a tal fine previste), ma effettuata nella consapevolezza della evidente opacità del contraente e, in definitiva, dell'alto rischio di collisione del privato interesse della banca con il prevalente interesse pubblico alla prevenzione criminale e mafiosa, specie in relazione alla manifesta eccessività dell'importo finanziato rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario, ovvero alla definizione dell'operazione entro contesti locali o territoriali di non rilevanti dimensioni, o, infine, al profilo di soggetti da tempo in rapporti con l'Istituto bancario" ( Sez. 6, n. 50018/2015 cit.; nello stesso senso Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis SpA Rv. 285079 - 01, pronunzia relativa al medesimo procedimento di accertamento dei crediti). 4 2.2 Non pare pertanto censurabile l'apprezzamento del Tribunale, atteso l'elevato standard di diligenza richiesto agli operatori bancari nella concessione dei credito e le specifiche competenze degli stessi nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di talché le rilevate lacune ed irregolarità nell'istruzione della pratica di mutuo e i dati di contesto relativi al proposto e alle società a lui riferibili sono stati legittimamente ritenuti indicatori idonei ad escludere uno stato di ignoranza incolpevole in capo alla banca creditrice. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnate decreto il Tribunale di Bologna, Sezione Misure di prevenzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 30769 del 30/5/2023 della Sesta Sezione Penale, rigettava l'opposizione ex art. 59 d.lgs n.159/2011 proposta da Italfondiario SP quale mandataria di Berenice Spv s.r.I., cessionaria del credito di Cassa di Risparmio di Rimini, avverso l'esclusione dal passivo della società Azienda VI alla Grotta (sottoposta a confisca di prevenzione nel procedimento a carico del proposto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39208 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/09/2024 CE ON AN) del credito vantato da Carim e consistente nel saldo del mutuo ipotecario erogato alla società oggetto di ablazione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale di AL S.p.A., Avv. Stefano Preziosi, il quale ha dedotto: 2.1 premessa la legittimazione al ricorso di UE SP quale procuratrice speciale di Berenice SPV, in forza di procura notarile del 12/7/2019, originaria istante della domanda di ammissione del credito, la violazione dell'art. 52 D.Lgs n. 159/2011 in ordine al mancato riconoscimento della buona fede in capo all'originario creditore. Il difensore sostiene che il giudice di rinvio ha applicato erroneamente le categorie della strumentalità del credito e della buona fede in quanto il ruolo di dominus del proposto CE ON AN dell'azienda vinicola attiene al profilo, incontestato, della strumentalità ma è circostanza che non si presta a fornire ragione della conoscibilità di tale dato al momento dell'erogazione del credito e della conseguente possibilità di svolgere accertamenti in sede precontrattuale sul proposto stesso. Quanto alla affermata inadeguatezza della documentazione offerta dall'opponente per dimostrare l'assolvimento degli oneri di diligenza in fase precontrattuale, il Tribunale ha erroneamente qualificato come mero elenco fornitori l'estratto del bilancio d'esercizio al 31/12/2006 dell'Azienda VI Alla Grotta, attestante il volume d'affari della società che registrava un utile superiore a 25 milioni di euro, incongruamente ritenuto irrilevante in quanto privo di elementi concernenti la capacità di sostentamento del debito. Inoltre, il Tribunale, con riguardo agli immobili concessi in garanzia e stimati in euro 10.400.000,00, ha svolto osservazioni intese a screditare la perizia estimativa senza elementi di supporto tecnico e senza considerare che il valore assegnato ai cespiti dalla perizia svolta nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ravenna (euro 2.140.000,00) era condizionato dalla crisi dei mutui subprime del 2008, che determinò un crollo delle valutazioni degli immobili. Aggiunge il difensore con riguardo alle ingenti disponibilità economiche che il AN aveva in deposito presso un istituto bancario di S. Marino, interamente partecipato dalla Cassa di Risparmio di Rimini, e in parte rimpatriate con lo scudo fiscale, che le operazioni di rientro avvennero tra novembre 2009 e marzo 2010 mentre il mutuo erogato alla società confiscata risaliva all'anno 2007. Conclude, pertanto, che il provvedimento impugnato ha effettuato un'errata valutazione del profilo concernente la buona fede della società creditrice senza considerare che l'estraneità del proposto al rapporto creditizio non consentiva all'istituto erogante il mutuo di avvedersi della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del Mela nd ri. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Incontestata la strumentalità del credito oggetto di richiesta di insinuazione rispetto alle ragioni di pericolosità del proposto, la pronunzia rescindente perveniva all'annullamento del decreto impugnato da Italfondiario SP, reiettivo dell'opposizione promossa ex art. 59 d.lgs 159 del 2011, segnalando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, " la verifica demandata al giudice della prevenzione non può che attenere ai rapporti sottesi e alle cautele prestate in occasione della operazione negoziale che ha dato luogo al credito ceduto, non a quelle correlate alla cessione e ai contegni tenuti dal cessionario nell'acquisire la relativa posizione creditoria". 1.1 Il decreto impugnato ha ritenuto di escludere la buona fede dell'istituto in quanto il AN risultava palesemente cointeressato nelle società coinvolte nel finanziamento;
in particolare risultava socio dell'Azienda Alla Grotta, solo formalmente amministrata dall'anziano padre (di anni 87 all'epoca di erogazione del mutuo) e amministratore di diritto della società datrice d'ipoteca a garanzia mentre la banca erogante aveva svolto un'istruttoria del tutto carente, avuto riguardo all'ingente importo del mutuo erogato, trascurando ogni approfondimento sull'affidabilità di persone fisiche e società interessate all'operazione finanziaria e sulla esatta consistenza delle garanzie patrimoniali. Il Tribunale ha, altresì, richiamato la circostanza relativa all'accertata disponibilità da parte del AN presso un istituto bancario di S. Marino, interamente partecipato dalla banca creditrice, nell'arco temporale d'interesse, della somma di 23 milioni di euro, sproporzionata rispetto alle condizioni reddituali del proposto e in parte rimpatriata negli anni 2009/2010 utilizzando la Carim quale banca d'appoggio, informazione attendibilmente fruibile nell'ipotesi di attivazione dei necessari accertamenti istruttori alla luce del qualificato rapporto esistente tra gli istituti di credito interessati. 2. Va preliminarmente rilevato che in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284106 - 01). Tanto premesso, osserva la Corte che risulta insussistente la denunziata violazione di legge nella valutazione della buona fede della banca creditrice, risolvendosi le doglianze difensive nella non consentita sollecitazione alla rilettura del compendio valorizzato dai giudici della prevenzione ed interpretato in perfetta coerenza con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui -ai fini dell'ammissione 3 del credito garantito da ipoteca iscritta, anteriormente al sequestro, su un bene sottoposto a confisca- una volta dimostrato il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, è necessario che il creditore dia prova della propria buona fede, dimostrando, con riferimento al momento della stipula del contratto, l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Rv. 270028 - 01), evenienza quest'ultima da escludere allorchè il creditore bancario non abbia dato prova della trasparenza delle operazioni, della loro rispondenza alla normativa antiriciclaggio e dell'assenza di elementi tali da far insorgere il ragionevole convincimento relativo all'inerenza delle stesse ad attività illecite, ovvero abbia trascurato negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Rv. 265930 - 01). 2.1 La valutazione circa l'onere di diligenza, infatti, così come precisato dal terzo comma dell'art. 52, D. Lgs 159, impone al giudice di tenere conto "delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonchè, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi". Come costantemente rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e tale indagine deve compiersi, caso per caso, con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato gli obblighi derivanti dalla stessa legge (ex artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 c.c.), ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti" sicchè "sotto questo profilo non può dirsi realizzata in buona fede un'operazione bancaria certamente vantaggiosa e garantita per l'Istituto sotto il profilo economico (oltre che resa in esito alle procedure a tal fine previste), ma effettuata nella consapevolezza della evidente opacità del contraente e, in definitiva, dell'alto rischio di collisione del privato interesse della banca con il prevalente interesse pubblico alla prevenzione criminale e mafiosa, specie in relazione alla manifesta eccessività dell'importo finanziato rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario, ovvero alla definizione dell'operazione entro contesti locali o territoriali di non rilevanti dimensioni, o, infine, al profilo di soggetti da tempo in rapporti con l'Istituto bancario" ( Sez. 6, n. 50018/2015 cit.; nello stesso senso Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis SpA Rv. 285079 - 01, pronunzia relativa al medesimo procedimento di accertamento dei crediti). 4 2.2 Non pare pertanto censurabile l'apprezzamento del Tribunale, atteso l'elevato standard di diligenza richiesto agli operatori bancari nella concessione dei credito e le specifiche competenze degli stessi nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di talché le rilevate lacune ed irregolarità nell'istruzione della pratica di mutuo e i dati di contesto relativi al proposto e alle società a lui riferibili sono stati legittimamente ritenuti indicatori idonei ad escludere uno stato di ignoranza incolpevole in capo alla banca creditrice. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente