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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6450 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 19957/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/05/2024, discussa nella Camera di Consiglio delll'11/06/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Pagani presso il cui studio in Milano, Corso Sempione n.
36, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 01.07.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) DISPORSI l'affidamento di (CF ) Persona_1 C.F._3 nato a Milano il [...] in [...] esclusiva alla madre, sig.ra Parte_1
( ), nata in [...] il [...], residente a [...]
[...] C.F._1 (MI) Piazza Mons Moneta 2, con potere in via esclusiva alla madre anche rispetto al cambio di residenza del minore ed all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio, nonché ad assumere tutte le scelte di tipo medico/sanitario e psicologico necessari al minore;
(affidamento super rinforzato);
2) Confermarsi e disporsi il collocamento del minore con la madre, presso la abitazione della medesima attualmente in Cesano Boscone (MI) Via Don Minzoni 21, ove il minore manterrà la propria residenza;
3) In merito alle frequentazioni del minore con il padre, è rimesso alla madre, affidataria esclusiva, di decidere in ordine alle modalità e tempistiche con le quali il minore dovrà frequentare il padre, comunque inizialmente alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
4) Disporre a carico del sig. , nato in [...] il [...], (CF: Controparte_1
) il pagamento a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma C.F._2 di € 250,00 al mese omnia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, sul c/c della madre del minore, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione Controparte_1 nasceva il figlio minore (Milano, 13/3/2018) chiedeva a questo Persona_1
Tribunale di disporre l'affido super esclusivo del minore con collocamento presso di sé; di regolamentare le frequentazioni paterne rimessa al Servizio Sociale competente e di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 26.09.2024, il Giudice delegato, su istanza della ricorrente, rilevato che la notifica del ricorso all'ultimo domicilio noto del convenuto in Bolzano si era perfezionata per compiuta giacenza e che egli risultava di fatto irreperibile, autorizzava il trasferimento della residenza del minore presso la nuova abitazione in Cesano Boscone, via Don Giovanni Minzoni 21, CP_2 unitamente alla madre, senza previo consenso e sottoscrizione da parte del padre.
pagina 2 di 8 All'udienza dell'8.01.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo perfezionatasi per compiuta giacenza, sentiva la parte ricorrente che così dichiarava: “Il padre si è trasferito a Bolzano da circa 4 anni, quando il bambino era nato da poco, per motivi di lavoro, ma non abbiamo mai convissuto. Dopo che
è nato il bambino ci siamo subito lasciati. Lui lavorava come badante e so che ha fatto un corso di 6 mesi ma non so se è fisioterapista. Lui ha tutta la famiglia a Bolzano. Io so che lui ha sempre lavorato in tutti questi anni, ma non ho idea di quanto guadagnasse. Ma ora non so dire se si trovi la, perché dopo l'ultima volta che è venuto a trovare il bambino mi ha detto che doveva andare via, poi a inizio dell'anno scorso sono stata contattata dai Carabinieri che lo cercavano. Il sig. ha visto il CP_1 figlio una media di due volte al mese, fino a quando il bambino avrà avuto circa 5 anni;
veniva da
Bolzano per vederlo, diceva che non poteva venire di più per motivi di lavoro. Quando veniva, stava solo per qualche ora al pomeriggio e portava il bambino al parco o al centro commerciale;
questo fino al 17/12/2023 il sig. mi chiedeva se poteva raggiungere il figlio all'asilo per salutarlo. CP_1
frequenta la 2a classe primaria presso la Scuola Primaria G. Matteotti di Cesano;
è ancora Per_2 seguito perché ha avuto una diagnosi di ritardo del linguaggio presso il Centro Sacra Famiglia a tre anni;
me ne sono occupata io ma il padre li aveva autorizzati. Segue tuttora corso di psicomotricità e logopedia presso il Centro Sacra Famiglia, che è un centro privato convenzionato. Prima era seguito al ma era troppo lontano da casa. Non ho mai avuto necessità di rivolgermi ai Servizi Persona_3
Sociali. Il padre continua a non avere rapporti né con me né con il bambino, al momento non so dove si trova. non lo vedo da dicembre 2023; ogni tanto mi dava qualcosa quando veniva, circa 150.00 euro
o gli comprava i vestiti, io gli ho chiesto di esser regolare ma lui non ne ha mai voluto sapere, io ho sempre cercato di mantenere un rapporto civile con lui per il bambino, ma poi visto che non mi dava niente ho deciso di denunciarlo in data 25/5/2023 ma non so nulla. Il nuovo canone di locazione è di circa 180 € al mese, quindi è meno di prima, per cui non percepisco più il bonus affitto. Prendo poi
l'intero assegno familiare di 198 € e l'invalidità per il bambino di 350.00”.
All'esito il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente a interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore si riportava alle conclusioni di cui al ricorso e, in punto frequentazioni paterne, chiedeva che la loro eventuale ripresa fosse rimessa alla madre. All'esito della discussione, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 3 di 8 “1) (CF ) nato a [...] il Parte_2 C.F._3
13/3/2001 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Don Giovanni Minzone, 22 in Cesano Boscone;
la stessa eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine alle modalità e tempistiche quanto all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figlio, qualora lo stesso dovesse farne richiesta, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di Maggio 2024, al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, con prima rivalutazione a maggio 2025.”
All'udienza del 16.05.2025, a trattazione cartolare, il Giudice delegato, lette le note di parte, rilevato che il convenuto non aveva depositato note scritte né si era costituito in giudizio, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2019/1111 art. 7 in quanto risiede abitualmente in Italia il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
pagina 4 di 8 Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati, in accoglimento della domanda da parte ricorrente. i provvedimenti provvisori già assunti dal Giudice delegato in data 8.01.2024, di cui si richiamano le motivazioni, non avendo la parte costituita dedotto peraltro elementi sopravvenuti nella situazione del nucleo.
Da tempo ormai il padre ha interrotto i contatti con la madre e il minore, in cui favore neppure provvede a corrispondere alcunchè a titolo di contributo al suo mantenimento. L'assenza dalla vita di del padre - che oltre a non aver mai convissuto con la ricorrente e il figlio, se ne disinteressa Per_1 completamente già da oltre un anno - omettendo altresì qualsivoglia contributo, affettivo e materiale, alla vita famigliare, riscontra come questi abbia di fatto abdicato al proprio ruolo genitoriale e ne conferma l'inadeguatezza genitoriale ed educativa, tale da rendere necessaria la conferma del regime di affidamento esclusivo del minore alla madre già disposto in via provvisoria;
laddove peraltro la ricorrente, pur nella latitanza paterna, ha dimostrato di saper invece assolvere pienamente alle proprie funzioni genitoriali, occupandosi con dedizione, continuità e responsabilità del bambino (anche attivandosi presso l'NPI per garantirgli i supporti necessari a fronte della diagnosi di ritardo del bambino).
La regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori di cui all'art. 337 ter c.c., è infatti derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore - come nel caso di specie in cui il padre, resosi totalmente irreperibile, preclude l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio, che rischia pertanto di esser pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo che ne consegue, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento pagina 5 di 8 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass.
27/2017 e succ. conf.).
L'esercizio della responsabilità genitoriale dev'essere quindi rimesso in via esclusiva in capo alla madre, che assumerà le scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), nelle forme dell'affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Il minore continuerà ad abitare con la madre presso l'abitazione abitazione di via Don Giovanni
Minzone, 22 in Cesano Boscone.
In ordine alla regolamentazione delle frequentazioni paterne, devono essere anche in tal caso confermate le statuizioni vigenti, rimettendo al genitore affidatario il compito di individuare, se e quando il padre ne farà richiesta, le migliori modalità e i tempi di incontro con il figlio, sotto la supervisione propria o di persone di sua fiducia.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La ricorrente lavora stabilmente come badante presso una famiglia con un contratto di cinque ore e mezza al giorno, con un reddito di 1200,00 /1500,00 euro mensili netti (circa) su 12 mensilità; percepisce altresì la pensione di invalidità, riconosciuta al bambino - allo stato di circa € 350,00 circa e l'intero assegno familiare di € 198,00 e sostiene un canone di locazione pari a circa € 180,00 mensili.
Il padre, sia pur in assenza di dati reddituali aggiornati, da quanto riferito dalla ex compagna, ha anch'egli sempre lavorato come badante e deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa.
Alla luce della situazione economica delle parti per come sopra ricostruita, tenuto conto che la madre è gravata dell'integrale mantenimento diretto della prole, avuto riguardo all'età e alle esigenze di accudimento e di mantenimento di un bambino di 7 anni da parametrarsi alle capacità economiche complessive del nucleo, si stima congruo pertanto determinare in via definitiva, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore in € 250,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione maggio 2024. Tale contributo al mantenimento del minore deve pagina 6 di 8 intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, stante la totale assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata opposizione della parte convenuta, risultata irreperibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. AF (CF ) nato a [...] il Persona_1 C.F._3
13/3/2001 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Don Giovanni Minzone, 22 in Cesano Boscone;
la stessa eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine alle modalità e tempistiche quanto all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figlio, qualora lo stesso dovesse farne richiesta, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza Controparte_1 dalla data della domanda (maggio 2024), al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di € 250,00 mensili (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT, prima rivalutazione maggio 2025).
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/05/2024, discussa nella Camera di Consiglio delll'11/06/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Pagani presso il cui studio in Milano, Corso Sempione n.
36, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 01.07.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
1) DISPORSI l'affidamento di (CF ) Persona_1 C.F._3 nato a Milano il [...] in [...] esclusiva alla madre, sig.ra Parte_1
( ), nata in [...] il [...], residente a [...]
[...] C.F._1 (MI) Piazza Mons Moneta 2, con potere in via esclusiva alla madre anche rispetto al cambio di residenza del minore ed all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio, nonché ad assumere tutte le scelte di tipo medico/sanitario e psicologico necessari al minore;
(affidamento super rinforzato);
2) Confermarsi e disporsi il collocamento del minore con la madre, presso la abitazione della medesima attualmente in Cesano Boscone (MI) Via Don Minzoni 21, ove il minore manterrà la propria residenza;
3) In merito alle frequentazioni del minore con il padre, è rimesso alla madre, affidataria esclusiva, di decidere in ordine alle modalità e tempistiche con le quali il minore dovrà frequentare il padre, comunque inizialmente alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
4) Disporre a carico del sig. , nato in [...] il [...], (CF: Controparte_1
) il pagamento a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma C.F._2 di € 250,00 al mese omnia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, sul c/c della madre del minore, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione Controparte_1 nasceva il figlio minore (Milano, 13/3/2018) chiedeva a questo Persona_1
Tribunale di disporre l'affido super esclusivo del minore con collocamento presso di sé; di regolamentare le frequentazioni paterne rimessa al Servizio Sociale competente e di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 26.09.2024, il Giudice delegato, su istanza della ricorrente, rilevato che la notifica del ricorso all'ultimo domicilio noto del convenuto in Bolzano si era perfezionata per compiuta giacenza e che egli risultava di fatto irreperibile, autorizzava il trasferimento della residenza del minore presso la nuova abitazione in Cesano Boscone, via Don Giovanni Minzoni 21, CP_2 unitamente alla madre, senza previo consenso e sottoscrizione da parte del padre.
pagina 2 di 8 All'udienza dell'8.01.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo perfezionatasi per compiuta giacenza, sentiva la parte ricorrente che così dichiarava: “Il padre si è trasferito a Bolzano da circa 4 anni, quando il bambino era nato da poco, per motivi di lavoro, ma non abbiamo mai convissuto. Dopo che
è nato il bambino ci siamo subito lasciati. Lui lavorava come badante e so che ha fatto un corso di 6 mesi ma non so se è fisioterapista. Lui ha tutta la famiglia a Bolzano. Io so che lui ha sempre lavorato in tutti questi anni, ma non ho idea di quanto guadagnasse. Ma ora non so dire se si trovi la, perché dopo l'ultima volta che è venuto a trovare il bambino mi ha detto che doveva andare via, poi a inizio dell'anno scorso sono stata contattata dai Carabinieri che lo cercavano. Il sig. ha visto il CP_1 figlio una media di due volte al mese, fino a quando il bambino avrà avuto circa 5 anni;
veniva da
Bolzano per vederlo, diceva che non poteva venire di più per motivi di lavoro. Quando veniva, stava solo per qualche ora al pomeriggio e portava il bambino al parco o al centro commerciale;
questo fino al 17/12/2023 il sig. mi chiedeva se poteva raggiungere il figlio all'asilo per salutarlo. CP_1
frequenta la 2a classe primaria presso la Scuola Primaria G. Matteotti di Cesano;
è ancora Per_2 seguito perché ha avuto una diagnosi di ritardo del linguaggio presso il Centro Sacra Famiglia a tre anni;
me ne sono occupata io ma il padre li aveva autorizzati. Segue tuttora corso di psicomotricità e logopedia presso il Centro Sacra Famiglia, che è un centro privato convenzionato. Prima era seguito al ma era troppo lontano da casa. Non ho mai avuto necessità di rivolgermi ai Servizi Persona_3
Sociali. Il padre continua a non avere rapporti né con me né con il bambino, al momento non so dove si trova. non lo vedo da dicembre 2023; ogni tanto mi dava qualcosa quando veniva, circa 150.00 euro
o gli comprava i vestiti, io gli ho chiesto di esser regolare ma lui non ne ha mai voluto sapere, io ho sempre cercato di mantenere un rapporto civile con lui per il bambino, ma poi visto che non mi dava niente ho deciso di denunciarlo in data 25/5/2023 ma non so nulla. Il nuovo canone di locazione è di circa 180 € al mese, quindi è meno di prima, per cui non percepisco più il bonus affitto. Prendo poi
l'intero assegno familiare di 198 € e l'invalidità per il bambino di 350.00”.
All'esito il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente a interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore si riportava alle conclusioni di cui al ricorso e, in punto frequentazioni paterne, chiedeva che la loro eventuale ripresa fosse rimessa alla madre. All'esito della discussione, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 3 di 8 “1) (CF ) nato a [...] il Parte_2 C.F._3
13/3/2001 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Don Giovanni Minzone, 22 in Cesano Boscone;
la stessa eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine alle modalità e tempistiche quanto all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figlio, qualora lo stesso dovesse farne richiesta, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di Maggio 2024, al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, con prima rivalutazione a maggio 2025.”
All'udienza del 16.05.2025, a trattazione cartolare, il Giudice delegato, lette le note di parte, rilevato che il convenuto non aveva depositato note scritte né si era costituito in giudizio, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2019/1111 art. 7 in quanto risiede abitualmente in Italia il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
pagina 4 di 8 Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati, in accoglimento della domanda da parte ricorrente. i provvedimenti provvisori già assunti dal Giudice delegato in data 8.01.2024, di cui si richiamano le motivazioni, non avendo la parte costituita dedotto peraltro elementi sopravvenuti nella situazione del nucleo.
Da tempo ormai il padre ha interrotto i contatti con la madre e il minore, in cui favore neppure provvede a corrispondere alcunchè a titolo di contributo al suo mantenimento. L'assenza dalla vita di del padre - che oltre a non aver mai convissuto con la ricorrente e il figlio, se ne disinteressa Per_1 completamente già da oltre un anno - omettendo altresì qualsivoglia contributo, affettivo e materiale, alla vita famigliare, riscontra come questi abbia di fatto abdicato al proprio ruolo genitoriale e ne conferma l'inadeguatezza genitoriale ed educativa, tale da rendere necessaria la conferma del regime di affidamento esclusivo del minore alla madre già disposto in via provvisoria;
laddove peraltro la ricorrente, pur nella latitanza paterna, ha dimostrato di saper invece assolvere pienamente alle proprie funzioni genitoriali, occupandosi con dedizione, continuità e responsabilità del bambino (anche attivandosi presso l'NPI per garantirgli i supporti necessari a fronte della diagnosi di ritardo del bambino).
La regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori di cui all'art. 337 ter c.c., è infatti derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore - come nel caso di specie in cui il padre, resosi totalmente irreperibile, preclude l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio, che rischia pertanto di esser pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo che ne consegue, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento pagina 5 di 8 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass.
27/2017 e succ. conf.).
L'esercizio della responsabilità genitoriale dev'essere quindi rimesso in via esclusiva in capo alla madre, che assumerà le scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), nelle forme dell'affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Il minore continuerà ad abitare con la madre presso l'abitazione abitazione di via Don Giovanni
Minzone, 22 in Cesano Boscone.
In ordine alla regolamentazione delle frequentazioni paterne, devono essere anche in tal caso confermate le statuizioni vigenti, rimettendo al genitore affidatario il compito di individuare, se e quando il padre ne farà richiesta, le migliori modalità e i tempi di incontro con il figlio, sotto la supervisione propria o di persone di sua fiducia.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La ricorrente lavora stabilmente come badante presso una famiglia con un contratto di cinque ore e mezza al giorno, con un reddito di 1200,00 /1500,00 euro mensili netti (circa) su 12 mensilità; percepisce altresì la pensione di invalidità, riconosciuta al bambino - allo stato di circa € 350,00 circa e l'intero assegno familiare di € 198,00 e sostiene un canone di locazione pari a circa € 180,00 mensili.
Il padre, sia pur in assenza di dati reddituali aggiornati, da quanto riferito dalla ex compagna, ha anch'egli sempre lavorato come badante e deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa.
Alla luce della situazione economica delle parti per come sopra ricostruita, tenuto conto che la madre è gravata dell'integrale mantenimento diretto della prole, avuto riguardo all'età e alle esigenze di accudimento e di mantenimento di un bambino di 7 anni da parametrarsi alle capacità economiche complessive del nucleo, si stima congruo pertanto determinare in via definitiva, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore in € 250,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, prima rivalutazione maggio 2024. Tale contributo al mantenimento del minore deve pagina 6 di 8 intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, stante la totale assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata opposizione della parte convenuta, risultata irreperibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. AF (CF ) nato a [...] il Persona_1 C.F._3
13/3/2001 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Don Giovanni Minzone, 22 in Cesano Boscone;
la stessa eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine alle modalità e tempistiche quanto all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre – figlio, qualora lo stesso dovesse farne richiesta, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza Controparte_1 dalla data della domanda (maggio 2024), al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di € 250,00 mensili (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica
ISTAT, prima rivalutazione maggio 2025).
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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