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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3047/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Verga e Alessandro Baldina Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Franca Baracco Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Padova adito, contrariis reiectis:
-assegnarsi la casa coniugale sita in Vigodarzere (PD), via Certosa n. 1/A, alla IG.ra CP
, contestualmente ai mobili ed agli arredi in essa presenti;
[...]
-dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti con contestuale revoca dell'assegno di mantenimento della IG.ra a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, cioè Controparte_1
dal mese di maggio 2022;
-disporsi l'affidamento condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre IG.ra e con diritto di visita del IG. con le seguenti modalità, salvo diverso CP Pt_1
accordo tra le parti:
A) un pomeriggio infrasettimanale, indicati sin da ora nel giorno del martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00; B) a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola, o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
C) le parti trascorreranno con la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuare entro il 30 aprile di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della
Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta;
D) inoltre, la figlia potrà trascorrere con il genitore il giorno del proprio compleanno mentre, per il compleanno della figlia, questi lo trascorreranno alternatamente con i genitori;
-disporsi a carico del IG. il pagamento in favore della IG.ra , a titolo di Pt_1 CP mantenimento per i figli, della somma di € 500,00 per ed € 350,00 per , da Persona_1 CP_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia;
-disporsi a carico del IG. il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, Pt_1
scolastiche e sportive per i figli e come da protocollo del Tribunale di Padova, CP_2 Persona_1
previa esibizione delle relative pezze giustificative, come di seguito riportate:
-Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche, pedagogiche e oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
-Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
-Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (senza i genitori);
-ordinarsi la cancellazione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26 febbraio 2018;
-spese di lite completamente rifuse”.
Per parte convenuta:
“Respinta ogni avversa contraria e diversa istanza, datosi atto che con sentenza non definitiva 2297/23 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito:
Respinta ogni avversa contraria deduzione e istanza
2. Con riferimento ai figli:
- affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza, collocazione abitativa e dimora prevalente presso la madre;
- con riguardo al diritto di frequentazione, disporsi perché il padre, salvo diverso preventivo accordo dei genitori, possa tenere con sé la figlia, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni della stessa, indicativamente: a- a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola sino al lunedì al rientro
a scuola (nei periodi non scolastici dal venerdì alle 14 quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre sino alla sera della domenica quando la riporterà a casa della madre entro le 21,00), e, un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre;
- assegnare la casa coniugale con i suoi arredi e corredi alla IGnora che ne è Controparte_1
proprietaria;
- disporsi a carico del IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ponendo a Pt_1 suo carico l'obbligo di versare alla madre, IGnora , un contributo mensile di euro Controparte_1
1.200,00 (milleduecento/00 euro), ovvero 600,00 euro per ciascun figlio, o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita rilevati dalla Camera di Commercio;
- disporsi, altresì, affinchè il IGnor contribuisca nella misura del 70% alle spese Pt_1
straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Padova.
3. Con riferimento alla IGnora , respingersi le avverse contrarie istanze, confermarsi le CP
statuizioni economiche stabilite dalla sentenza di separazione e il provvedimento presidenziale
27.10.22 e, aggiornato l'importo, disporsi a carico del IGnor l'obbligo di versare a Parte_1 favore della IGnora ex art. 5 L. n. 898/1970 un assegno mensile pari ad € 350,00 Controparte_1
(trecentocinquanta/00) o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Con riguardo alla richiesta di revoca del sequestro, dichiararsi l'inammissibilità e/o irritualità e
l'infondatezza della richiesta di revoca e/o riduzione del sequestro per i motivi esposti.
5. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: senza invertire l'onere della prova, in via istruttoria, si chiede che:
A_ siano disposte indagini ex art 5 co. 9 L. 898/70 e/o ex art. 337 ter cc ultimo comma sul Per_2
, nonché su sua madre, IGnora Nata il 23/02/1952 a Curtarolo (PD),
[...] CP_3
Codice fiscale;
e su sua sorella , nata il [...] CodiceFiscale_1 Persona_3
a Curtarolo (PD), Codice fiscale CodiceFiscale_2
B- disporsi ex art. 210 cpc perché il IGnor , sua madre, IGnora Nata il Pt_1 CP_3
23/02/1952 a Curtarolo (PD), Codice fiscale;
e sua sorella CodiceFiscale_1 Per_3
, nata il [...] a [...], Codice fiscale
[...] CodiceFiscale_2
depositino copia degli estratti conti dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni;
C- Ordinarsi/disporsi ex art. 210 e/o 213 cpc perché l'Agenzia delle Entrate trasmetta i dati presenti nell'archivio dei rapporti finanziari degli ultimi 3 anni intestati e/o cointestati al IGnor , Pt_1
ovvero, rapporti con Banche, Poste Italiane, Intermediari finanziari, Imprese di investimento,
Organismi di investimento collettivo del risparmio, Società di gestione del risparmio, ogni altro operatore finanziario, negli ultimi 3 anni, e, quindi, dati identificativi di ciascun rapporto, estratti conto, dati relativi ai saldi di ciascun rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, per gli anni 2020, 2021; 2022 e 2023, saldo iniziale alla data di apertura per i rapporti accesi nel corso dell'anno 2023; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per
i rapporti chiusi, nonché per il 2024 e il 2025 i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati;
D-in subordine ex art. 155 sexies disp att. cpc. sempre al fine di ricostruire l'attivo nell'ambito del procedimento in materia di famiglia, di chiede che il IGnor Giudice voglia autorizzare ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese anche nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché dai gestori delle banche dati degli enti previdenziali, tutte le informazioni relative al IGnor rilevanti per ricostruire la sua situazione economica e finanziaria Parte_1
degli ultimi 4 anni, in particolare si chiede di essere autorizzati ad accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati relative all'esistenza di rapporti e di qualsiasi operazione di natura finanziaria con: le banche, la società gli intermediari Controparte_4
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, le società ed enti di assicurazione, nonché ogni altro operatore finanziario, e, comunque, alle Banche dati in possesso o, comunque, consultabili dall'INPS, dalla Banca d'Italia, dall'Agenzia delle Entrate e dalle Poste Italiane.
E- ordinarsi ex art. 210 cpc a BCC ROMA, agenzia di Vigodarzere, di produrre copia della delega/deleghe ad operare nei conti del IGnor e/o della sua impresa I.L.M. Impianti Parte_1
Elettrici di Masiero Loris ed in particolare della delega sul conto [...] 000000011854 del IGnor a nome della IGnora;
Parte_1 Controparte_1
F- Ordinare ex art. 210 cpc:
- a Poste Italiane, in particolare agenzia di Vigodarzere produca/trasmetta tutta la documentazione inerente i rapporti in essere con il IGnor e le operazioni da lui effettuate dall'aprile 2014 Pt_1
ad oggi (risultano due buoni postali per complessivi euro 10.000,00 a lui intestati oltre ai due libretti intestati ai bambini);
- BCC ROMA, agenzia di Vigodarzere, di produrre copia degli estratti conto degli ultimi tre anni riferiti ai conti/rapporti intestati e/o cointestati al IGnor e/o alla sua impresa I.L.M. Parte_1
Impianti Elettrici di Masiero Loris;
G- sempre senza invertire l'onere della prova, per scrupolo, si chiede prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova,
1- Vero che il IGnor ha passato 3 giorni a Lignano con i figli nell'estate del 2021 e da allora Pt_1
non ha fatto più vacanze con i figli;
2- Vero che dal settembre 2021 il IGnor prende con sé la figlia il pomeriggio Pt_1 Persona_1
del martedì e la porta a equitazione per poi riportarla a casa dalla madre, inoltre la prende con sè a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
3- Vero che durante le feste natalizie del 2021 il IGnor ha tenuto con sé i figli solo un giorno;
Pt_1
4- Vero che è restato nell'appartamento del padre dal 28 febbraio 2022 al 4 aprile Controparte_5
2022 poi è tornato a casa dalla madre;
5- Vero che il IGnor vede il figlio , a fine settimana alterni, la domenica ad ora di Pt_1 CP_2
pranzo;
6- Vero che il IGnor dall'agosto 2022 si reca nell'appartamento di sua proprietà a Pt_1
Vigodarzere il martedì pomeriggio e, a fine settimana alterni, nel pomeriggio del sabato fino alla domenica sera alle 21 circa;
7- Vero che il IGnor non versa nessuna paghetta ai figli;
Pt_1
8- Vero che il IGnor ha festeggiato il suo 50° compleanno con una festa in barca con servizio Pt_1
catering e musica dal vivo, invitando circa 50 persone;
9- Vero che il IGnor usa il camper targato FY701NE due volte al mese a fine settimana Pt_1
alterni; sui capitoli da 1 a 9 si indicano come testimoni i IGnori , e Testimone_1 Controparte_5 Tes_2
;
[...]
10- Vero che la IGnora dal novembre 2008 è restata a casa dal lavoro per occuparsi dei CP
figli, del marito e della casa;
11- Vero che ha dato le dimissioni dal posto di lavoro presso l'impresa Pilotto Controparte_1 nell'ottobre 2008 per occuparsi dei figli;
12- Vero che la IGnora ha dato le dimissioni dalla Pilotto d'accordo con il marito IGnor CP
; Pt_1
13- Vero che il IGnor nel 2008 diceva che era meglio che restasse a casa con i Pt_1 CP
bambini;
14- Vero che la IGnora nel corso del matrimonio seguiva la contabilità dell'impresa del CP
marito, e sbrigava per il marito le pratiche burocratiche ed amministrative ed aveva la delega nel conto del marito presso BCC Roma agenzia di Vigodarzere;
15- Vero che il IGnor negli anni dal 2008 al 2017 usciva la mattina alle 8 e rientrava a casa Pt_1
la sera alle 20, dal lunedì al venerdì e due volte la settimana andava in piscina la sera;
16- Vero che i IGnori e durante i fine settimana dal 2008 al 2016 andavano a cena Pt_1 CP
fuori con i figli;
17- Vero che nel 2012 i IGnori e sono andati in vacanza con i figli all'isola d'Elba, Pt_1 CP
e due settimane a Lussino, con traversata in barca Chioggia-Croazia;
18- Vero che nel 2013 i IGnori e sono andati in vacanza con i figli una settimana a Pt_1 CP
natale in montagna, una settimana a giugno a Isamar, una settimana a Bibione e una settimana in barca;
19- Vero che nel 2014 i IGnori e sono andati in vacanza in barca in estate e una Pt_1 CP
settimana a Napoli a Natale;
20- Vero che la IGnora dopo la separazione con il IGnor ha cercato lavoro con CP Pt_1
costanza; sui capitoli da 10 a 20 si indicano a testimoni: , ; Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, ; Testimone_5 Testimone_6
21- Vero che nel periodo in cui ha frequentato le scuole elementari Don Bosco di Controparte_5
Vigodarzere era la madre, IGnora ad accompagnare il bambino a scuola e ad andare agli CP
incontri con gli insegnanti;
22- Vero che la IGnora dal 2002 al maggio 2017 si è occupata della crescita e CP dell'educazione dei figli, dell'accudimento del marito e della gestione della casa;
23- Vero che era la IGnora ad accompagnare i figli e a CP CP_2 Persona_4
catechismo; sui capitoli 21 a 23 si indica a testi la IGnora , e Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
, ; Testimone_10 Testimone_11
24- Vero che era la IGnora ad accompagnare a logopedia dal 2016; CP Persona_1
25- Vero che la IGnora accompagnava e andava a prendere la figlia alle scuole CP_6 Persona_1
elementari di Vigodarzere;
26- Vero che la IGnora segue la figlia nel fare i compiti;
CP Persona_1
sui capitoli da 24 a 26 indicano come testimoni , e la dott. Testimone_10 Testimone_6 [...]
Tes_12
27- Vero che la IGnora accompagnava i figli e alle visite CP CP_2 Persona_4
pediatriche; sul capitolo 27 si indica come teste il dott. ; Testimone_13
28- Vero che i IGnori e hanno iniziato a convivere dall'agosto 1999 Pt_1 CP nell'appartamento di Vigodarzere in via Certosa 1/A int. 5 al secondo piano;
sul capitolo 28 si indicano come testimoni i IGnori , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_6
;
[...] 29- Vero che la relazione sentimentale tra il IGnor e la IGnora è finita nel marzo CP_7 CP
2021; sul capitolo 29 si indicano come testimoni i IGnori e;
Testimone_2 Testimone_1
30- Vero che la IGnora vive con i due figli e;
CP CP_2 Persona_1
sul capitolo 30 si indicano come testimoni i IGnori e e Testimone_2 Testimone_1 CP_5
.
[...]
Con riferimento alle istanze di prova formulata da controparte si richiama quanto esposto, opposto
e richiesto nella terza memoria, chiedendo, con riguardo alle prove per testi, in denegata ipotesi di ammissione, di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati: , Testimone_2 CP_5
,
[...] Tes_14
Spese e competenze di lite rifuse.
Con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, produzione e istanza nel merito
e/o istruttoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
l'11.8.1971, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 9.1.2008 a Curtarolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Vigodarzere (PD), al n. 9, parte
II, serie C, anno 2002.
Dalla loro unione nascevano due figli, , l'8.7.2004, e , il 9.1.2008. CP_2 Persona_1
Con sentenza n. 1127/2020, pubblicata il 27.7.2020, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
In data 16.5.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
divorzio, oltre ai provvedimenti relativi alla prole e quelli economici. si costituiva in data 9.8.2022 associandosi alla domanda sullo status, ma Controparte_1
contestando le altre domande.
All'udienza del 27.10.2022 comparivano entrambi i coniugi e il Presidente delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 17.5.2023, trattata in modalità cartolare, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il GI rinviava all'udienza del 14.2.2024 per la decisione sui mezzi istruttori concedendo alle parti i suddetti termini.
Nelle more, in data 18.5.2023, parte ricorrente depositava istanza per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status; quindi, il giudice fissava l'udienza del 13.9.2023 per la precisazione delle conclusioni in punto di status disponendo la trattazione scritta;
quindi, lette le note di precisazione delle conclusioni, rimetteva la causa in decisione sul punto. Con sentenza non definitiva n. 2297/2023 del 24.10.2023, pubblicata il 20.11.2023, il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza davanti al giudice istruttore il 31.1.2024, poi differita d'ufficio al 10.4.2024.
All'udienza di cui sopra comparivano entrambe le parti e il giudice proponeva accordo transattivo;
quindi, le parti chiedevano un rinvio per valutare la proposta e il giudice rinviava all'udienza del
7.5.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti non aderivano alla proposta transattiva e il giudice rilevava l'inammissibilità e/o irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.1.2025.
All'udienza suddetta, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva sullo status (sent. n. 2287/2023 del
24.10.2023) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Pt_1
l'oggetto del presente provvedimento riguarda le ulteriori domande relative alla prole e quelle
[...]
economiche.
1.
Quanto ai provvedimenti inerenti alla figlia minore si osserva quanto segue. Persona_1
Entrambe le parti chiedono l'affidamento condiviso della minore, la sua collocazione prevalente presso la madre, stessi tempi di frequentazione padre-figlia.
Si rammenta che l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa non risulti pregiudizievole per il minore. Alla luce di quanto sopra esposto, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori risulta essere Persona_1
la soluzione più tutelante. La collocazione della minore deve essere confermata presso la madre, con cui convive sin dalla separazione dei coniugi;
conseguentemente, come richiesto da ambo le parti, alla resistente va assegnata la casa coniugale.
Per quanto concerne le frequentazioni con il padre, si ritiene congruo mantenere le modalità e i tempi stabiliti con la sentenza di separazione n. 1127/2020 e riconfermati dalle parti nelle conclusioni di cui in epigrafe che di seguito si riportano: - a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre.
2.
Quanto alla domanda relativa all'assegno di mantenimento in favore dei figli - maggiorenne CP_2
ma economicamente non autosufficiente - e – minorenne - parte ricorrente chiedeva con Persona_1 il ricorso introduttivo che venisse quantificato in € 400,00 per ed € 200,00 per , Persona_1 CP_2
salvo poi modificare più volte la suddetta domanda, rassegnando, infine, le conclusioni di cui in epigrafe, ovvero chiedendo la previsione di un assegno di € 500,00 mensili per e di € Persona_1
350,00 mensili per , oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento della propria CP_2
domanda il allegava un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla Pt_1
separazione ed un aumento dei tempi di frequentazione con i figli, in particolare con il figlio . CP_2
concludeva chiedendo che venisse riconosciuto un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore dei figli pari a complessivi € 1200,00 mensili (€ 600,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria domanda allegava di occuparsi in via prevalente dei figli, facendosi carico esclusivo delle loro necessità affettive, educative e pratiche e di godere di una disponibilità economica ben minore rispetto a quella del , pari a circa euro 1000 al mese con lavori peraltro di tipo Pt_1
precario; allegava, inoltre, che il marito beneficerebbe di entrate ben superiori rispetto a quanto dallo stesso dichiarato al fisco.
La resistente poi lamentava le inadempienze del marito nel pagamento degli assegni economici sullo stesso gravanti e produceva sentenza penale di condanna del 17.1.2025 dello stesso a mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni nei confronti della moglie (costituitasi parte civile in giudizio), per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. “perché ometteva di prestare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minorenni Controparte_1 Controparte_5
nato il [...] e nata il [...] sottraendosi, in tutto o in parte, Persona_4 all'obbligo di corresponsione delle quote di assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli e di euro 300,00 mensili per la moglie, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, come disposto con provvedimento del Tribunale di Padova in data 26.7.2017. Reato commesso in Vigodarzere dal luglio 2017 e tuttora in corso di consumazione” (cfr. docc. 78 e 78 bis convenuta).
Con provvedimenti provvisori ed urgenti del 27.10.22, il Presidente delegato, ritenendo che nulla fosse mutato rispetto all'epoca della separazione (sia in ordine ai tempi dei permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia in ordine al reddito ed al patrimonio di essi) , confermava i provvedimenti della separazione che stabilivano un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 1000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene, alla luce delle risultanze di causa, congruo confermare i provvedimenti economici vigenti riguardo ai figli, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
è titolare della I.L.M. Impianti Elettrici di ditta individuale che si Parte_1 Parte_1
occupa di installazione e manutenzione di impianti elettrici. Nel triennio anteriore al deposito del ricorso, egli ha dichiarato (vedi docc sub 10) un reddito lordo nel 2018 di euro 27.173, nel 2019 di euro 20.787, nel 2020 di euro 6.641 (a causa della pandemia). In corso di causa ha aggiornato la situazione reddituale , da cui si evince che nel 2021 ha dichiarato un reddito lordo di 28.530 euro (doc
30), nel 2022 di euro 68.312, nel 2023 di euro 27.996 (docc 36-37 ). Egli è inoltre proprietario di due immobili, quello in Curtarolo ove ha la residenza ma dove vive la di lui madre e quello di Vigodarzere ove vive di fatto (appartamento sito nello stesso stabile dell'immobile ove vivono moglie e figli) oltre ad un garage nel medesimo comune, ed alla quota di altro immobile ereditario in comproprietà con la madre ed i fratelli .
Tuttavia, dalla lettura delle risultanze di causa, sussistono elementi che fanno presumere una maggiore disponibilità economica rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni fiscali, come del resto accertato anche nell'ambito dei numerosi procedimenti intercorsi tra le parti. A titolo esemplificativo, si rammenta che in sede di separazione il Presidente delegato aveva pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti sancendo l'importo di € 1000 a titolo di contributo al mantenimento per i figli sul presupposto che il avesse maggiori fonti di reddito o comunque IGnificativi risparmi Pt_1
(cfr. doc. 2 comparsa) e la Corte d'appello di Venezia, in sede di reclamo avverso la suddetta ordinanza, aveva confermato il provvedimento impugnato ritenendo che “il Tribunale ha correttamente evidenziato che il afferma di disporre di un reddito mensile (1500) Pt_1 incompatibile con le restanti allegazioni difensive, dimostrando così di non essere credibile”. Oltre
a ciò sono sicuramente IGnificativi della produzione di maggiori redditi, la proprietà di numerosi immobili (su cui non gravano finanziamenti in corso), di due veicoli e della delega notarile a condurre un'imbarcazione a motore Sea Rover, nonché le discrete disponibilità liquide in conto corrente e in un deposito titoli come da documentazione versata in atti. Di contro, , cui sono affidati in via prevalente i compiti di cura ed educazione di Controparte_1
entrambi i figli, ha sino ad oggi svolto solo attività precarie che le hanno consentito di percepire uno stipendio mensile al massimo di 1000 euro (vedi docc 45-46-63-64-76-80). Ella, inoltre, è proprietaria dell'abitazione in cui vive con i figli sulla quale grava un 'ipoteca, iscritta dal marito, per il valore di
€ 41.300,00 per il credito sancito dalla sentenza di Questo Tribunale (doc 3 ricorrente); non risulta infine avere risparmi.
Ciò premesso va anche osservato come, sulla base alle risultanze di causa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla famiglia fosse più che discreto ( vedi docc 8-20 e 23 resistente che provano le disponibilità economiche della famiglia) grazie alle sostanze del marito, posto che la ricorrente, dalla nascita della secondogenita nel 2008, lasciava il lavoro di impiegata presso la Per_1
Pilotto per dedicarsi alla cura dei figli, secondo una tradizionale ripartizione dei compiti all'interno della famiglia (la moglie dedita alla casa ed all'accudimento dei figli, il marito dedito all'attività lavorativa); solo con la separazione, la resistente è rientrata nel mondo del lavoro, trovando, tuttavia, solo lavori precari dovendo trovare anche un lavoro compatibile con la cura prevalente della prole..
Ciò posto si rammenta che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti “occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022 (Rv. 665520 -
01)).
A ciò si aggiunga il fatto che ha 21 anni ed è iscritto all'università di Psicologia e CP_2 Per_1 ha 17 anni e frequenta il Duca degli Abruzzi e secondo consolidata giurisprudenza “in tema di
[...]
assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eIGenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eIGenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Sez. 1 - , Ordinanza
n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01)).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza consolidata e dell'evidente disparità reddituale delle parti, questo collegio ritiene congruo adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli in
€ 1200,00 mensili (€ 600,00 a figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Quanto alla suddivisione delle spese straordinarie, tenuto conto da un lato dell'entità delle spese stesse a causa di alcuni problemi di salute dei ragazzi ( è seguito regolarmente da una psicologa e da CP_2
uno psichiatra ed è deve essere operato per una lesione alla tiroide e ha un problema al Persona_1 nervo ottico che deve tenere costantemente monitorato) e parallelamente dell'evidente divario dei redditi tra le parti, come sopra descritto, si ritiene congruo mantenere l'attuale ripartizione delle spese straordinarie, ponendo a carico del il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Pt_1
Tribunale di Padova del 17.1.2017.
3.
Quanto alle altre domande di carattere economico, chiedeva la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione (e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti di questo giudizio assunti in data 27.10.22), nonché il riconoscimento della reciproca indipendenza economica dei coniugi, mentre ha concluso chiedendo il Controparte_1
riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 350,00 mensili. negava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a Parte_1
favore della moglie, la quale non verserebbe in stato di bisogno, né potrebbe ravvisarsi l'inadeguatezza dei suoi mezzi o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
allegava inoltre che la avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale. CP
La lamentava invece di versare in una condizione precaria non avendo risparmi ed essendo CP
oltretutto gravata da un grosso debito nei confronti del marito, dopo che con sentenza n. 240/2020 il
Tribunale di Padova, in sede di opposizione della stessa al decreto ingiuntivo notificatole dal marito per il pagamento della quota del 50% di proprietà del della casa familiare, l'aveva condannata Pt_1 al pagamento di € 41,300 e ad € 6384 per le spese di lite a favore del marito.
Ciò posto, dal punto di vista delle risorse reddituali e finanziarie dei coniugi, si richiama integralmente quanto sopra detto, da cui si evince un notevole divario economico degli stessi, precisando anche che non sono in contestazione le seguenti circostanze allegate dalla resistente, ovvero: che ella ha sempre lavorato per i primi sei anni di matrimonio con contratti regolari, sino alla nascita della secondogenita nel 2008 – contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del relativo patrimonio - Per_1
; che alla , da tale momento, d'intesa con il marito, ha rinunciato alla carriera lavorativa per occuparsi in via prevalente del marito e dei figli.
In punto di diritto, il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, che l'assegno divorzile consta di una duplice natura: assistenziale e compensativa-perequativa.
In particolare, la funziona assistenziale dell'assegno divorzile assume una duplice connotazione: la funzione assistenziale minima, allorquando il richiedente non abbia adeguate risorse economiche tali da garantirgli una esistenza dignitosa e libera dal bisogno, e una funzione assistenziale compensativa, che tiene conto della ripartizione dei ruoli endofamiliari e dei sacrifici intrapresi in costanza di matrimonio a favore della famiglia. A queste due funzioni si aggiunge quella perequativa- compensativa, la quale opera solamente laddove il dislivello reddituale sia riconducibile alle scelte, ai sacrifici e ai diversi ruoli endofamiliari concordati tra i coniugi.
“La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”
Precisato quanto sopra, la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio CP
favore è fondata, pur nei limiti che seguono in punto di quantificazione.
Quanto alla situazione reddituale sussiste un notevole divario tra le parti, dal momento che l'attore percepisce un reddito dichiarato di circa € 2000,00 netti mensili e, per quanto sopra osservato, si ritiene che percepisca ulteriori cospicui redditi non dichiarati al fisco, atteso il discreto patrimonio mobiliare ed immobiliare che è riuscito ad accumulare in costanza di matrimonio (vedi nel dettaglio quanto sopra ricostruito); la moglie, invece, percepisce uno stipendio, da lavori precari, di circa euro
1000 al mese, non ha risparmi accantonati, ed ha un pesante debito verso il marito che, a garanzia di esso, le ha ipotecato l'unico immobile di proprietà, ovvero l'abitazione ove risiede con i figli.
Data l'età e l'assenza di particolari qualifiche si ritiene , inoltre, che per ella sia molto difficile reperire un lavoro a tempo indeterminato o avere l'aspettativa concreta di incrementare i propri redditi, ma semmai di decrementarli. Tale squilibrio sul piano reddituale deve ritenersi effettivamente connesso, almeno parzialmente, alla storia della vita familiare dedotta dalla convenuta e non specificamente contestata dall'attore, secondo cui nel 2008 ella, d'accordo con il marito, ha lasciato il proprio lavoro a titolo indeterminato per occuparsi in via esclusiva dei figli, della casa e del marito.
Può dunque affermarsi che l'attrice, sia pure nel periodo tra il 2002 e il 2008 e, dunque, non per tutta la durata del matrimonio, abbia fornito il suo contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'attore, il quale, negli anni successivi alle dimissioni della moglie, ha potuto dedicarsi completamente alla propria attività lavorativa, demandando alla IGnora i compiti pressochè esclusivi di tipo domestico.
Tale ricostruzione giustifica il diritto della resistente a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, sotto il profilo compensativo-perequativo.
Quanto all'eccezione del relativa all'inerzia della nel reperimento di un'attività Pt_1 CP lavorativa si osserva quanto segue: “nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative” (Cass. Civ. n.
3661/2020). Nel caso di specie la ha debitamente documentato che ella, all'indomani della CP
separazione, non è rimasta inerte nel reperimento di un'attività lavorativa, ma anzi si è immediatamente attivata nella ricerca di una nuova occupazione, reperendo, tuttavia, soltanto lavori saltuari a tempo determinato.Peraltro, ripetesi, l'età della stessa ed il possesso di diploma di scuola magistrale, costituiscano fattori ostativi al reperimento di un'attività lavorativa stabile. Oltre a ciò, ambo i figli vivono con lei e, ancor oggi, la stessa se ne occupa in via prevalente degli stessi;
peraltro,
è evidente che i gravi problemi di salute di ambo i figli, richiedono una maggiore cura ed attenzione svolta, nel caso di specie, dalla moglie. Di contro, il reperimento delle diverse attività lavorative svolte dalla dalla separazione ad oggi, sebbene ripetesi con carattere di precarietà, denotano tuttavia CP
una capacità lavorativa della stessa in impieghi similari.
Ciò premesso, pertanto, il Collegio si ritiene congruo determinare un assegno divorzile in favore della moglie, pari ad € 200,00 mensile, annualmente rivalutabili.
4. chiede che venga disposta la cancellazione del sequestro conservativo disposto dal Parte_1
Tribunale di Padova con provvedimento del 26.2.2018 sull'immobile sito in Vigodarzere (PD), via
Certosa n. 1/C e non si oppone a tale richiesta. Controparte_1 Va premesso che il sequestro veniva disposto sui presupposti: a) della sussistenza a carico del dell'obbligo di corresponsione gli assegni di mantenimento stabiliti in sede separatizia a Pt_1
favore della moglie e dei figli;
b) del fondato timore che lo stesso potesse far perdere la garanzia patrimoniale a tutela del suo debito: il , infatti, con atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Pt_1
del 5-4-2017 e trascritto il 10-4-2017, aveva costituito un vincolo sul proprio appartamento a
Curtarolo, destinandolo ai bisogni del padre , così separando tale immobile rispetto CP_8 alla massa del proprio patrimonio e limitando l'assoggettabilità ad esecuzione di tale bene esclusivamente per i crediti sorti per lo scopo della destinazione dell'immobile stesso.
Tale vincolo, tuttavia, si estingueva con il decesso del padre del , avvenuto in data 9.5.2020, Pt_1
e con esso veniva conseguentemente meno anche il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo.
Alla luce di tali considerazioni e della concorde volontà della , va ordinata la cancellazione CP
della trascrizione del sequestro conservativo.
5.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate per reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: - a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore
14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola,
o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera),
l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre;
2) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'obbligo di versare a con decorrenza dalla data della presente Controparte_1
sentenza, la somma di € 1200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
3) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di versare alla Parte_1
moglie, con decorrenza dalla presente sentenza, la somma di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
4) ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26.2.2018;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 3.06.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3047/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Verga e Alessandro Baldina Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Franca Baracco Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Padova adito, contrariis reiectis:
-assegnarsi la casa coniugale sita in Vigodarzere (PD), via Certosa n. 1/A, alla IG.ra CP
, contestualmente ai mobili ed agli arredi in essa presenti;
[...]
-dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti con contestuale revoca dell'assegno di mantenimento della IG.ra a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, cioè Controparte_1
dal mese di maggio 2022;
-disporsi l'affidamento condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre IG.ra e con diritto di visita del IG. con le seguenti modalità, salvo diverso CP Pt_1
accordo tra le parti:
A) un pomeriggio infrasettimanale, indicati sin da ora nel giorno del martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00; B) a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola, o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
C) le parti trascorreranno con la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo da effettuare entro il 30 aprile di ciascun anno, metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della
Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta;
D) inoltre, la figlia potrà trascorrere con il genitore il giorno del proprio compleanno mentre, per il compleanno della figlia, questi lo trascorreranno alternatamente con i genitori;
-disporsi a carico del IG. il pagamento in favore della IG.ra , a titolo di Pt_1 CP mantenimento per i figli, della somma di € 500,00 per ed € 350,00 per , da Persona_1 CP_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia;
-disporsi a carico del IG. il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, Pt_1
scolastiche e sportive per i figli e come da protocollo del Tribunale di Padova, CP_2 Persona_1
previa esibizione delle relative pezze giustificative, come di seguito riportate:
-Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche con limite di € 500,00 annui;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
-Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche, pedagogiche e oculistiche specialistiche superiori ad € 500,00 annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci e terapie particolari e non tradizionali;
-Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
-Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
-Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive oltre alla prima, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze (senza i genitori);
-ordinarsi la cancellazione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26 febbraio 2018;
-spese di lite completamente rifuse”.
Per parte convenuta:
“Respinta ogni avversa contraria e diversa istanza, datosi atto che con sentenza non definitiva 2297/23 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito:
Respinta ogni avversa contraria deduzione e istanza
2. Con riferimento ai figli:
- affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza, collocazione abitativa e dimora prevalente presso la madre;
- con riguardo al diritto di frequentazione, disporsi perché il padre, salvo diverso preventivo accordo dei genitori, possa tenere con sé la figlia, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni della stessa, indicativamente: a- a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola sino al lunedì al rientro
a scuola (nei periodi non scolastici dal venerdì alle 14 quando andrà a prenderla presso l'abitazione della madre sino alla sera della domenica quando la riporterà a casa della madre entro le 21,00), e, un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre;
- assegnare la casa coniugale con i suoi arredi e corredi alla IGnora che ne è Controparte_1
proprietaria;
- disporsi a carico del IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ponendo a Pt_1 suo carico l'obbligo di versare alla madre, IGnora , un contributo mensile di euro Controparte_1
1.200,00 (milleduecento/00 euro), ovvero 600,00 euro per ciascun figlio, o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita rilevati dalla Camera di Commercio;
- disporsi, altresì, affinchè il IGnor contribuisca nella misura del 70% alle spese Pt_1
straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Padova.
3. Con riferimento alla IGnora , respingersi le avverse contrarie istanze, confermarsi le CP
statuizioni economiche stabilite dalla sentenza di separazione e il provvedimento presidenziale
27.10.22 e, aggiornato l'importo, disporsi a carico del IGnor l'obbligo di versare a Parte_1 favore della IGnora ex art. 5 L. n. 898/1970 un assegno mensile pari ad € 350,00 Controparte_1
(trecentocinquanta/00) o altra somma anche maggiore ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Con riguardo alla richiesta di revoca del sequestro, dichiararsi l'inammissibilità e/o irritualità e
l'infondatezza della richiesta di revoca e/o riduzione del sequestro per i motivi esposti.
5. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: senza invertire l'onere della prova, in via istruttoria, si chiede che:
A_ siano disposte indagini ex art 5 co. 9 L. 898/70 e/o ex art. 337 ter cc ultimo comma sul Per_2
, nonché su sua madre, IGnora Nata il 23/02/1952 a Curtarolo (PD),
[...] CP_3
Codice fiscale;
e su sua sorella , nata il [...] CodiceFiscale_1 Persona_3
a Curtarolo (PD), Codice fiscale CodiceFiscale_2
B- disporsi ex art. 210 cpc perché il IGnor , sua madre, IGnora Nata il Pt_1 CP_3
23/02/1952 a Curtarolo (PD), Codice fiscale;
e sua sorella CodiceFiscale_1 Per_3
, nata il [...] a [...], Codice fiscale
[...] CodiceFiscale_2
depositino copia degli estratti conti dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni;
C- Ordinarsi/disporsi ex art. 210 e/o 213 cpc perché l'Agenzia delle Entrate trasmetta i dati presenti nell'archivio dei rapporti finanziari degli ultimi 3 anni intestati e/o cointestati al IGnor , Pt_1
ovvero, rapporti con Banche, Poste Italiane, Intermediari finanziari, Imprese di investimento,
Organismi di investimento collettivo del risparmio, Società di gestione del risparmio, ogni altro operatore finanziario, negli ultimi 3 anni, e, quindi, dati identificativi di ciascun rapporto, estratti conto, dati relativi ai saldi di ciascun rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, per gli anni 2020, 2021; 2022 e 2023, saldo iniziale alla data di apertura per i rapporti accesi nel corso dell'anno 2023; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per
i rapporti chiusi, nonché per il 2024 e il 2025 i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati;
D-in subordine ex art. 155 sexies disp att. cpc. sempre al fine di ricostruire l'attivo nell'ambito del procedimento in materia di famiglia, di chiede che il IGnor Giudice voglia autorizzare ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese anche nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché dai gestori delle banche dati degli enti previdenziali, tutte le informazioni relative al IGnor rilevanti per ricostruire la sua situazione economica e finanziaria Parte_1
degli ultimi 4 anni, in particolare si chiede di essere autorizzati ad accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati relative all'esistenza di rapporti e di qualsiasi operazione di natura finanziaria con: le banche, la società gli intermediari Controparte_4
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, le società ed enti di assicurazione, nonché ogni altro operatore finanziario, e, comunque, alle Banche dati in possesso o, comunque, consultabili dall'INPS, dalla Banca d'Italia, dall'Agenzia delle Entrate e dalle Poste Italiane.
E- ordinarsi ex art. 210 cpc a BCC ROMA, agenzia di Vigodarzere, di produrre copia della delega/deleghe ad operare nei conti del IGnor e/o della sua impresa I.L.M. Impianti Parte_1
Elettrici di Masiero Loris ed in particolare della delega sul conto [...] 000000011854 del IGnor a nome della IGnora;
Parte_1 Controparte_1
F- Ordinare ex art. 210 cpc:
- a Poste Italiane, in particolare agenzia di Vigodarzere produca/trasmetta tutta la documentazione inerente i rapporti in essere con il IGnor e le operazioni da lui effettuate dall'aprile 2014 Pt_1
ad oggi (risultano due buoni postali per complessivi euro 10.000,00 a lui intestati oltre ai due libretti intestati ai bambini);
- BCC ROMA, agenzia di Vigodarzere, di produrre copia degli estratti conto degli ultimi tre anni riferiti ai conti/rapporti intestati e/o cointestati al IGnor e/o alla sua impresa I.L.M. Parte_1
Impianti Elettrici di Masiero Loris;
G- sempre senza invertire l'onere della prova, per scrupolo, si chiede prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova,
1- Vero che il IGnor ha passato 3 giorni a Lignano con i figli nell'estate del 2021 e da allora Pt_1
non ha fatto più vacanze con i figli;
2- Vero che dal settembre 2021 il IGnor prende con sé la figlia il pomeriggio Pt_1 Persona_1
del martedì e la porta a equitazione per poi riportarla a casa dalla madre, inoltre la prende con sè a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
3- Vero che durante le feste natalizie del 2021 il IGnor ha tenuto con sé i figli solo un giorno;
Pt_1
4- Vero che è restato nell'appartamento del padre dal 28 febbraio 2022 al 4 aprile Controparte_5
2022 poi è tornato a casa dalla madre;
5- Vero che il IGnor vede il figlio , a fine settimana alterni, la domenica ad ora di Pt_1 CP_2
pranzo;
6- Vero che il IGnor dall'agosto 2022 si reca nell'appartamento di sua proprietà a Pt_1
Vigodarzere il martedì pomeriggio e, a fine settimana alterni, nel pomeriggio del sabato fino alla domenica sera alle 21 circa;
7- Vero che il IGnor non versa nessuna paghetta ai figli;
Pt_1
8- Vero che il IGnor ha festeggiato il suo 50° compleanno con una festa in barca con servizio Pt_1
catering e musica dal vivo, invitando circa 50 persone;
9- Vero che il IGnor usa il camper targato FY701NE due volte al mese a fine settimana Pt_1
alterni; sui capitoli da 1 a 9 si indicano come testimoni i IGnori , e Testimone_1 Controparte_5 Tes_2
;
[...]
10- Vero che la IGnora dal novembre 2008 è restata a casa dal lavoro per occuparsi dei CP
figli, del marito e della casa;
11- Vero che ha dato le dimissioni dal posto di lavoro presso l'impresa Pilotto Controparte_1 nell'ottobre 2008 per occuparsi dei figli;
12- Vero che la IGnora ha dato le dimissioni dalla Pilotto d'accordo con il marito IGnor CP
; Pt_1
13- Vero che il IGnor nel 2008 diceva che era meglio che restasse a casa con i Pt_1 CP
bambini;
14- Vero che la IGnora nel corso del matrimonio seguiva la contabilità dell'impresa del CP
marito, e sbrigava per il marito le pratiche burocratiche ed amministrative ed aveva la delega nel conto del marito presso BCC Roma agenzia di Vigodarzere;
15- Vero che il IGnor negli anni dal 2008 al 2017 usciva la mattina alle 8 e rientrava a casa Pt_1
la sera alle 20, dal lunedì al venerdì e due volte la settimana andava in piscina la sera;
16- Vero che i IGnori e durante i fine settimana dal 2008 al 2016 andavano a cena Pt_1 CP
fuori con i figli;
17- Vero che nel 2012 i IGnori e sono andati in vacanza con i figli all'isola d'Elba, Pt_1 CP
e due settimane a Lussino, con traversata in barca Chioggia-Croazia;
18- Vero che nel 2013 i IGnori e sono andati in vacanza con i figli una settimana a Pt_1 CP
natale in montagna, una settimana a giugno a Isamar, una settimana a Bibione e una settimana in barca;
19- Vero che nel 2014 i IGnori e sono andati in vacanza in barca in estate e una Pt_1 CP
settimana a Napoli a Natale;
20- Vero che la IGnora dopo la separazione con il IGnor ha cercato lavoro con CP Pt_1
costanza; sui capitoli da 10 a 20 si indicano a testimoni: , ; Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, ; Testimone_5 Testimone_6
21- Vero che nel periodo in cui ha frequentato le scuole elementari Don Bosco di Controparte_5
Vigodarzere era la madre, IGnora ad accompagnare il bambino a scuola e ad andare agli CP
incontri con gli insegnanti;
22- Vero che la IGnora dal 2002 al maggio 2017 si è occupata della crescita e CP dell'educazione dei figli, dell'accudimento del marito e della gestione della casa;
23- Vero che era la IGnora ad accompagnare i figli e a CP CP_2 Persona_4
catechismo; sui capitoli 21 a 23 si indica a testi la IGnora , e Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
, ; Testimone_10 Testimone_11
24- Vero che era la IGnora ad accompagnare a logopedia dal 2016; CP Persona_1
25- Vero che la IGnora accompagnava e andava a prendere la figlia alle scuole CP_6 Persona_1
elementari di Vigodarzere;
26- Vero che la IGnora segue la figlia nel fare i compiti;
CP Persona_1
sui capitoli da 24 a 26 indicano come testimoni , e la dott. Testimone_10 Testimone_6 [...]
Tes_12
27- Vero che la IGnora accompagnava i figli e alle visite CP CP_2 Persona_4
pediatriche; sul capitolo 27 si indica come teste il dott. ; Testimone_13
28- Vero che i IGnori e hanno iniziato a convivere dall'agosto 1999 Pt_1 CP nell'appartamento di Vigodarzere in via Certosa 1/A int. 5 al secondo piano;
sul capitolo 28 si indicano come testimoni i IGnori , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_6
;
[...] 29- Vero che la relazione sentimentale tra il IGnor e la IGnora è finita nel marzo CP_7 CP
2021; sul capitolo 29 si indicano come testimoni i IGnori e;
Testimone_2 Testimone_1
30- Vero che la IGnora vive con i due figli e;
CP CP_2 Persona_1
sul capitolo 30 si indicano come testimoni i IGnori e e Testimone_2 Testimone_1 CP_5
.
[...]
Con riferimento alle istanze di prova formulata da controparte si richiama quanto esposto, opposto
e richiesto nella terza memoria, chiedendo, con riguardo alle prove per testi, in denegata ipotesi di ammissione, di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati: , Testimone_2 CP_5
,
[...] Tes_14
Spese e competenze di lite rifuse.
Con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, produzione e istanza nel merito
e/o istruttoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
l'11.8.1971, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 9.1.2008 a Curtarolo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di Vigodarzere (PD), al n. 9, parte
II, serie C, anno 2002.
Dalla loro unione nascevano due figli, , l'8.7.2004, e , il 9.1.2008. CP_2 Persona_1
Con sentenza n. 1127/2020, pubblicata il 27.7.2020, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
In data 16.5.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
divorzio, oltre ai provvedimenti relativi alla prole e quelli economici. si costituiva in data 9.8.2022 associandosi alla domanda sullo status, ma Controparte_1
contestando le altre domande.
All'udienza del 27.10.2022 comparivano entrambi i coniugi e il Presidente delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 17.5.2023, trattata in modalità cartolare, le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il GI rinviava all'udienza del 14.2.2024 per la decisione sui mezzi istruttori concedendo alle parti i suddetti termini.
Nelle more, in data 18.5.2023, parte ricorrente depositava istanza per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status; quindi, il giudice fissava l'udienza del 13.9.2023 per la precisazione delle conclusioni in punto di status disponendo la trattazione scritta;
quindi, lette le note di precisazione delle conclusioni, rimetteva la causa in decisione sul punto. Con sentenza non definitiva n. 2297/2023 del 24.10.2023, pubblicata il 20.11.2023, il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza davanti al giudice istruttore il 31.1.2024, poi differita d'ufficio al 10.4.2024.
All'udienza di cui sopra comparivano entrambe le parti e il giudice proponeva accordo transattivo;
quindi, le parti chiedevano un rinvio per valutare la proposta e il giudice rinviava all'udienza del
7.5.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti non aderivano alla proposta transattiva e il giudice rilevava l'inammissibilità e/o irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.1.2025.
All'udienza suddetta, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva sullo status (sent. n. 2287/2023 del
24.10.2023) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Pt_1
l'oggetto del presente provvedimento riguarda le ulteriori domande relative alla prole e quelle
[...]
economiche.
1.
Quanto ai provvedimenti inerenti alla figlia minore si osserva quanto segue. Persona_1
Entrambe le parti chiedono l'affidamento condiviso della minore, la sua collocazione prevalente presso la madre, stessi tempi di frequentazione padre-figlia.
Si rammenta che l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa non risulti pregiudizievole per il minore. Alla luce di quanto sopra esposto, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori risulta essere Persona_1
la soluzione più tutelante. La collocazione della minore deve essere confermata presso la madre, con cui convive sin dalla separazione dei coniugi;
conseguentemente, come richiesto da ambo le parti, alla resistente va assegnata la casa coniugale.
Per quanto concerne le frequentazioni con il padre, si ritiene congruo mantenere le modalità e i tempi stabiliti con la sentenza di separazione n. 1127/2020 e riconfermati dalle parti nelle conclusioni di cui in epigrafe che di seguito si riportano: - a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore 14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera), l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre.
2.
Quanto alla domanda relativa all'assegno di mantenimento in favore dei figli - maggiorenne CP_2
ma economicamente non autosufficiente - e – minorenne - parte ricorrente chiedeva con Persona_1 il ricorso introduttivo che venisse quantificato in € 400,00 per ed € 200,00 per , Persona_1 CP_2
salvo poi modificare più volte la suddetta domanda, rassegnando, infine, le conclusioni di cui in epigrafe, ovvero chiedendo la previsione di un assegno di € 500,00 mensili per e di € Persona_1
350,00 mensili per , oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento della propria CP_2
domanda il allegava un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla Pt_1
separazione ed un aumento dei tempi di frequentazione con i figli, in particolare con il figlio . CP_2
concludeva chiedendo che venisse riconosciuto un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore dei figli pari a complessivi € 1200,00 mensili (€ 600,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria domanda allegava di occuparsi in via prevalente dei figli, facendosi carico esclusivo delle loro necessità affettive, educative e pratiche e di godere di una disponibilità economica ben minore rispetto a quella del , pari a circa euro 1000 al mese con lavori peraltro di tipo Pt_1
precario; allegava, inoltre, che il marito beneficerebbe di entrate ben superiori rispetto a quanto dallo stesso dichiarato al fisco.
La resistente poi lamentava le inadempienze del marito nel pagamento degli assegni economici sullo stesso gravanti e produceva sentenza penale di condanna del 17.1.2025 dello stesso a mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni nei confronti della moglie (costituitasi parte civile in giudizio), per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. “perché ometteva di prestare i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minorenni Controparte_1 Controparte_5
nato il [...] e nata il [...] sottraendosi, in tutto o in parte, Persona_4 all'obbligo di corresponsione delle quote di assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli e di euro 300,00 mensili per la moglie, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, come disposto con provvedimento del Tribunale di Padova in data 26.7.2017. Reato commesso in Vigodarzere dal luglio 2017 e tuttora in corso di consumazione” (cfr. docc. 78 e 78 bis convenuta).
Con provvedimenti provvisori ed urgenti del 27.10.22, il Presidente delegato, ritenendo che nulla fosse mutato rispetto all'epoca della separazione (sia in ordine ai tempi dei permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia in ordine al reddito ed al patrimonio di essi) , confermava i provvedimenti della separazione che stabilivano un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 1000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene, alla luce delle risultanze di causa, congruo confermare i provvedimenti economici vigenti riguardo ai figli, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
è titolare della I.L.M. Impianti Elettrici di ditta individuale che si Parte_1 Parte_1
occupa di installazione e manutenzione di impianti elettrici. Nel triennio anteriore al deposito del ricorso, egli ha dichiarato (vedi docc sub 10) un reddito lordo nel 2018 di euro 27.173, nel 2019 di euro 20.787, nel 2020 di euro 6.641 (a causa della pandemia). In corso di causa ha aggiornato la situazione reddituale , da cui si evince che nel 2021 ha dichiarato un reddito lordo di 28.530 euro (doc
30), nel 2022 di euro 68.312, nel 2023 di euro 27.996 (docc 36-37 ). Egli è inoltre proprietario di due immobili, quello in Curtarolo ove ha la residenza ma dove vive la di lui madre e quello di Vigodarzere ove vive di fatto (appartamento sito nello stesso stabile dell'immobile ove vivono moglie e figli) oltre ad un garage nel medesimo comune, ed alla quota di altro immobile ereditario in comproprietà con la madre ed i fratelli .
Tuttavia, dalla lettura delle risultanze di causa, sussistono elementi che fanno presumere una maggiore disponibilità economica rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni fiscali, come del resto accertato anche nell'ambito dei numerosi procedimenti intercorsi tra le parti. A titolo esemplificativo, si rammenta che in sede di separazione il Presidente delegato aveva pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti sancendo l'importo di € 1000 a titolo di contributo al mantenimento per i figli sul presupposto che il avesse maggiori fonti di reddito o comunque IGnificativi risparmi Pt_1
(cfr. doc. 2 comparsa) e la Corte d'appello di Venezia, in sede di reclamo avverso la suddetta ordinanza, aveva confermato il provvedimento impugnato ritenendo che “il Tribunale ha correttamente evidenziato che il afferma di disporre di un reddito mensile (1500) Pt_1 incompatibile con le restanti allegazioni difensive, dimostrando così di non essere credibile”. Oltre
a ciò sono sicuramente IGnificativi della produzione di maggiori redditi, la proprietà di numerosi immobili (su cui non gravano finanziamenti in corso), di due veicoli e della delega notarile a condurre un'imbarcazione a motore Sea Rover, nonché le discrete disponibilità liquide in conto corrente e in un deposito titoli come da documentazione versata in atti. Di contro, , cui sono affidati in via prevalente i compiti di cura ed educazione di Controparte_1
entrambi i figli, ha sino ad oggi svolto solo attività precarie che le hanno consentito di percepire uno stipendio mensile al massimo di 1000 euro (vedi docc 45-46-63-64-76-80). Ella, inoltre, è proprietaria dell'abitazione in cui vive con i figli sulla quale grava un 'ipoteca, iscritta dal marito, per il valore di
€ 41.300,00 per il credito sancito dalla sentenza di Questo Tribunale (doc 3 ricorrente); non risulta infine avere risparmi.
Ciò premesso va anche osservato come, sulla base alle risultanze di causa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla famiglia fosse più che discreto ( vedi docc 8-20 e 23 resistente che provano le disponibilità economiche della famiglia) grazie alle sostanze del marito, posto che la ricorrente, dalla nascita della secondogenita nel 2008, lasciava il lavoro di impiegata presso la Per_1
Pilotto per dedicarsi alla cura dei figli, secondo una tradizionale ripartizione dei compiti all'interno della famiglia (la moglie dedita alla casa ed all'accudimento dei figli, il marito dedito all'attività lavorativa); solo con la separazione, la resistente è rientrata nel mondo del lavoro, trovando, tuttavia, solo lavori precari dovendo trovare anche un lavoro compatibile con la cura prevalente della prole..
Ciò posto si rammenta che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti “occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022 (Rv. 665520 -
01)).
A ciò si aggiunga il fatto che ha 21 anni ed è iscritto all'università di Psicologia e CP_2 Per_1 ha 17 anni e frequenta il Duca degli Abruzzi e secondo consolidata giurisprudenza “in tema di
[...]
assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eIGenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eIGenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Sez. 1 - , Ordinanza
n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01)).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza consolidata e dell'evidente disparità reddituale delle parti, questo collegio ritiene congruo adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli in
€ 1200,00 mensili (€ 600,00 a figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Quanto alla suddivisione delle spese straordinarie, tenuto conto da un lato dell'entità delle spese stesse a causa di alcuni problemi di salute dei ragazzi ( è seguito regolarmente da una psicologa e da CP_2
uno psichiatra ed è deve essere operato per una lesione alla tiroide e ha un problema al Persona_1 nervo ottico che deve tenere costantemente monitorato) e parallelamente dell'evidente divario dei redditi tra le parti, come sopra descritto, si ritiene congruo mantenere l'attuale ripartizione delle spese straordinarie, ponendo a carico del il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Pt_1
Tribunale di Padova del 17.1.2017.
3.
Quanto alle altre domande di carattere economico, chiedeva la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento della moglie stabilito in sede di separazione (e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti di questo giudizio assunti in data 27.10.22), nonché il riconoscimento della reciproca indipendenza economica dei coniugi, mentre ha concluso chiedendo il Controparte_1
riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 350,00 mensili. negava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a Parte_1
favore della moglie, la quale non verserebbe in stato di bisogno, né potrebbe ravvisarsi l'inadeguatezza dei suoi mezzi o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
allegava inoltre che la avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale. CP
La lamentava invece di versare in una condizione precaria non avendo risparmi ed essendo CP
oltretutto gravata da un grosso debito nei confronti del marito, dopo che con sentenza n. 240/2020 il
Tribunale di Padova, in sede di opposizione della stessa al decreto ingiuntivo notificatole dal marito per il pagamento della quota del 50% di proprietà del della casa familiare, l'aveva condannata Pt_1 al pagamento di € 41,300 e ad € 6384 per le spese di lite a favore del marito.
Ciò posto, dal punto di vista delle risorse reddituali e finanziarie dei coniugi, si richiama integralmente quanto sopra detto, da cui si evince un notevole divario economico degli stessi, precisando anche che non sono in contestazione le seguenti circostanze allegate dalla resistente, ovvero: che ella ha sempre lavorato per i primi sei anni di matrimonio con contratti regolari, sino alla nascita della secondogenita nel 2008 – contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del relativo patrimonio - Per_1
; che alla , da tale momento, d'intesa con il marito, ha rinunciato alla carriera lavorativa per occuparsi in via prevalente del marito e dei figli.
In punto di diritto, il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, che l'assegno divorzile consta di una duplice natura: assistenziale e compensativa-perequativa.
In particolare, la funziona assistenziale dell'assegno divorzile assume una duplice connotazione: la funzione assistenziale minima, allorquando il richiedente non abbia adeguate risorse economiche tali da garantirgli una esistenza dignitosa e libera dal bisogno, e una funzione assistenziale compensativa, che tiene conto della ripartizione dei ruoli endofamiliari e dei sacrifici intrapresi in costanza di matrimonio a favore della famiglia. A queste due funzioni si aggiunge quella perequativa- compensativa, la quale opera solamente laddove il dislivello reddituale sia riconducibile alle scelte, ai sacrifici e ai diversi ruoli endofamiliari concordati tra i coniugi.
“La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”
Precisato quanto sopra, la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio CP
favore è fondata, pur nei limiti che seguono in punto di quantificazione.
Quanto alla situazione reddituale sussiste un notevole divario tra le parti, dal momento che l'attore percepisce un reddito dichiarato di circa € 2000,00 netti mensili e, per quanto sopra osservato, si ritiene che percepisca ulteriori cospicui redditi non dichiarati al fisco, atteso il discreto patrimonio mobiliare ed immobiliare che è riuscito ad accumulare in costanza di matrimonio (vedi nel dettaglio quanto sopra ricostruito); la moglie, invece, percepisce uno stipendio, da lavori precari, di circa euro
1000 al mese, non ha risparmi accantonati, ed ha un pesante debito verso il marito che, a garanzia di esso, le ha ipotecato l'unico immobile di proprietà, ovvero l'abitazione ove risiede con i figli.
Data l'età e l'assenza di particolari qualifiche si ritiene , inoltre, che per ella sia molto difficile reperire un lavoro a tempo indeterminato o avere l'aspettativa concreta di incrementare i propri redditi, ma semmai di decrementarli. Tale squilibrio sul piano reddituale deve ritenersi effettivamente connesso, almeno parzialmente, alla storia della vita familiare dedotta dalla convenuta e non specificamente contestata dall'attore, secondo cui nel 2008 ella, d'accordo con il marito, ha lasciato il proprio lavoro a titolo indeterminato per occuparsi in via esclusiva dei figli, della casa e del marito.
Può dunque affermarsi che l'attrice, sia pure nel periodo tra il 2002 e il 2008 e, dunque, non per tutta la durata del matrimonio, abbia fornito il suo contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'attore, il quale, negli anni successivi alle dimissioni della moglie, ha potuto dedicarsi completamente alla propria attività lavorativa, demandando alla IGnora i compiti pressochè esclusivi di tipo domestico.
Tale ricostruzione giustifica il diritto della resistente a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, sotto il profilo compensativo-perequativo.
Quanto all'eccezione del relativa all'inerzia della nel reperimento di un'attività Pt_1 CP lavorativa si osserva quanto segue: “nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative” (Cass. Civ. n.
3661/2020). Nel caso di specie la ha debitamente documentato che ella, all'indomani della CP
separazione, non è rimasta inerte nel reperimento di un'attività lavorativa, ma anzi si è immediatamente attivata nella ricerca di una nuova occupazione, reperendo, tuttavia, soltanto lavori saltuari a tempo determinato.Peraltro, ripetesi, l'età della stessa ed il possesso di diploma di scuola magistrale, costituiscano fattori ostativi al reperimento di un'attività lavorativa stabile. Oltre a ciò, ambo i figli vivono con lei e, ancor oggi, la stessa se ne occupa in via prevalente degli stessi;
peraltro,
è evidente che i gravi problemi di salute di ambo i figli, richiedono una maggiore cura ed attenzione svolta, nel caso di specie, dalla moglie. Di contro, il reperimento delle diverse attività lavorative svolte dalla dalla separazione ad oggi, sebbene ripetesi con carattere di precarietà, denotano tuttavia CP
una capacità lavorativa della stessa in impieghi similari.
Ciò premesso, pertanto, il Collegio si ritiene congruo determinare un assegno divorzile in favore della moglie, pari ad € 200,00 mensile, annualmente rivalutabili.
4. chiede che venga disposta la cancellazione del sequestro conservativo disposto dal Parte_1
Tribunale di Padova con provvedimento del 26.2.2018 sull'immobile sito in Vigodarzere (PD), via
Certosa n. 1/C e non si oppone a tale richiesta. Controparte_1 Va premesso che il sequestro veniva disposto sui presupposti: a) della sussistenza a carico del dell'obbligo di corresponsione gli assegni di mantenimento stabiliti in sede separatizia a Pt_1
favore della moglie e dei figli;
b) del fondato timore che lo stesso potesse far perdere la garanzia patrimoniale a tutela del suo debito: il , infatti, con atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Pt_1
del 5-4-2017 e trascritto il 10-4-2017, aveva costituito un vincolo sul proprio appartamento a
Curtarolo, destinandolo ai bisogni del padre , così separando tale immobile rispetto CP_8 alla massa del proprio patrimonio e limitando l'assoggettabilità ad esecuzione di tale bene esclusivamente per i crediti sorti per lo scopo della destinazione dell'immobile stesso.
Tale vincolo, tuttavia, si estingueva con il decesso del padre del , avvenuto in data 9.5.2020, Pt_1
e con esso veniva conseguentemente meno anche il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo.
Alla luce di tali considerazioni e della concorde volontà della , va ordinata la cancellazione CP
della trascrizione del sequestro conservativo.
5.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate per reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: - a fine settimana alterni dal sabato all'uscita della scuola o dal venerdì alle ore
14.00 in caso di giorni di vacanza, al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola,
o alla domenica sera alle ore 21.00 in caso di vacanza;
un pomeriggio infra-settimanale, indicativamente il martedì da uscita scuola alle 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
b- due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
c- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando le feste, ovvero, un anno la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre sera),
l'anno dopo quella di Capodanno (dalla sera del 30 dicembre al rientro a scuola); d- le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre;
2) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'obbligo di versare a con decorrenza dalla data della presente Controparte_1
sentenza, la somma di € 1200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
3) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di versare alla Parte_1
moglie, con decorrenza dalla presente sentenza, la somma di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
4) ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui al provvedimento del 26.2.2018;
5) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 3.06.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi