Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10618
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza - che impone l'esigenza della continuità tra la conoscenza degli addebiti da parte del datore di lavoro e la contestazione stessa in tempi per quanto possibile ravvicinati in modo da non rendere difficile la difesa da parte del dipendente - va applicato con elasticità dal giudice di merito, che deve tener conto anche della complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito del dipendente; la relativa valutazione, se sorretta da congrua ed adeguata motivazione, si sottrae ad ogni censura in sede di giudizio di legittimità.( Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto congruamente motivata, la decisione di merito che aveva ritenuto rispettato il requisito della immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare - nonostante il lasso di tempo di alcuni mesi trascorso tra l'avvenuta conoscenza da parte dell'istituto di credito datore di lavoro delle risultanze di accertamenti dai quali erano emerse gravi irregolarità a carico di un funzionario e la contestazione di precisi addebiti allo stesso, avvenuta dopo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare - , sulla base della considerazione che l'accertamento della responsabilità del dipendente imponeva, per la pluralità e le modalità dei fatti allo stesso addebitato, indagini difficili e complesse.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10618
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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