Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza - che impone l'esigenza della continuità tra la conoscenza degli addebiti da parte del datore di lavoro e la contestazione stessa in tempi per quanto possibile ravvicinati in modo da non rendere difficile la difesa da parte del dipendente - va applicato con elasticità dal giudice di merito, che deve tener conto anche della complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito del dipendente; la relativa valutazione, se sorretta da congrua ed adeguata motivazione, si sottrae ad ogni censura in sede di giudizio di legittimità.( Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto congruamente motivata, la decisione di merito che aveva ritenuto rispettato il requisito della immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare - nonostante il lasso di tempo di alcuni mesi trascorso tra l'avvenuta conoscenza da parte dell'istituto di credito datore di lavoro delle risultanze di accertamenti dai quali erano emerse gravi irregolarità a carico di un funzionario e la contestazione di precisi addebiti allo stesso, avvenuta dopo che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare - , sulla base della considerazione che l'accertamento della responsabilità del dipendente imponeva, per la pluralità e le modalità dei fatti allo stesso addebitato, indagini difficili e complesse.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10618 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI PISCITELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso lo studio dell'avvocato TIT. FILIALE BANCO NAPOLI, e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO MUSTO, VITTORIO SCOPPA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 984/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 1603/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato GUIDO ORLANDO per delega NATOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 3 settembre 1996, SI GA proponeva appello avverso la sentenza del 17 gennaio 1996 del Pretore di Savona con la quale era stato rigettato il suo ricorso volto ad ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di revoca dall'impiego (licenziamento per giusta causa) a lui intimato dal Banco di Napoli, con conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna del Banco al risarcimento in suo favore dei danni subiti per effetto del suddetto provvedimento. Esponeva il ricorrente di essere stato assunto alle dipendenze del Banco di Napoli in data 6 settembre 1963, di essere stato nominato funzionario di direzione di 7^ categoria nel febbraio 1980, e di essere stato trasferito nel febbraio 1983 presso la filiale di Savona ove dal 7 novembre 1988 aveva assunto le funzioni di preposto. In data 19 aprile 1993,a seguito di accertamenti ispettivi svolti presso la Filiale di Genova del Banco - della quale l'agenzia di Savona costituiva mera dipendenza con conseguente subordinazione del funzionario preposto all'agenzia al Direttore di Filiale - gli era stato comunicato che lo si riteneva responsabile di gravi irregolarità nell'amministrazione del credito di talché veniva disposta a suo carico la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 80 lettera a) e dell'art. 82 del Regolamento per il personale, con contestuale sospensione del trattamento economico e attribuzione di assegno alimentare nella misura del 50% di tale trattamento.
Solo in data 23 giugno 1993 - dopo che era stato colpito da provvedimento di custodia cautelare da parte dell'autorità giudiziaria, su denunzia a suo carico sporta dal Banco - gli era stata inviata dal Presidente della Commissione di Disciplina del Banco comunicazione contenente la contestazione degli addebiti, consistenti: a) nell'avere consentito l'accensione di conti correnti senza la prescritta istruttoria e senza acquisire informazioni sui clienti, non residenti nella zona di competenza;
b) nell'avere ripetutamente negoziato assegni di ingente importo tratti su altre banche fuori piazza, con la sola autorizzazione del titolare della filiale, sebbene gli importi di detti assegni eccedessero la competenza di quest'ultimo; c) nell'avere consentito - pur con l'autorizzazione del Direttore titolare della filiale capogruppo - l'immediata disponibilità del valore degli assegni di conto corrente versati dai clienti, senza le cautele d'uso ed anzi con la consapevolezza dell'insufficienza dei fondi disponibili;
d) nel non avere provveduto in data 9 febbraio 1993, in presenza di richiamo di assegni protestati, al contestuale addebito dell'importo sul conto corrente che non presentava la necessaria capienza;
e) nell'avere mancato di segnalare all'Amministrazione le gravi irregolarità commesse dal Direttore, Basso Ricci e nell'avere contattato, sempre ed esclusivamente, quest'ultimo omettendo di dare comunicazione alla filiale capogruppo dei numerosi avvisi di avvio al protesto di grosse partite di assegni negoziati;
g) nel non avere eseguito alcun accertamento sulla negoziazione dei titoli, pur consapevole della ripetitività dei nominativi traenti, del mancato buon fine di precedenti negoziazioni e delle informazioni negative fornite da diverse banche, alle quali aveva fornito, in alcuni casi, informazioni evasive.
Posto agli arresti domiciliari in data 16 luglio 1993 ed inviata al Presidente della Commissione di disciplina nota con la quale aveva contestato gli addebiti - evidenziando la sua buona fede nell'esecuzione delle direttive a lui impartite dal suo superiore gerarchico(Riccardo Basso Ricci) - in data 18 agosto 1993 era stato autorizzato a prendere visione degli atti del procedimento disciplinare avviato a suo carico. Dopo che la Commissione di disciplina, nella seduta del 16 settembre 1993, aveva proposto nei suoi confronti la revoca dall'impiego, in data 29 dicembre 1993 aveva ricevuto comunicazione della deliberazione del 18 novembre 1993 dell'Amministratore Delegato del Banco di irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dell'impiego ai sensi dell'art. 72, punti 1, 8, 11 (con riferimento all'art. 71, punti 1, 4 e 6) del Regolamento per il personale del Banco, con decorrenza dal 19 aprile 1994, data, appunto, di inizio della sospensione cautelare dal servizio.
Riferiva ancora il ricorrente che aveva impugnato il suddetto provvedimento lamentando una pluralità di irregolarità nella procedura disciplinare quali: violazione delle guarentigie previste dal regolamento del personale del Banco;
contestazione delle infrazioni non avvenuta su richiesta del Direttore Generale;
svolgimento della riunione della Commissione di disciplina nonostante il suo assoluto impedimento a comparire;
irrogazione della sanzione da parte di organo incompetente;
carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio;
mancata specificità degli addebiti e tardività della contestazione effettuata in data 23 giugno 1993;
intempestività della irrogazione della sanzione e della sua comunicazione;
insussistenza, infine, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'irrogazione della sanzione della revoca dall'impiego. Nel merito poi esso ricorrente aveva nell'atto di appello precisato che tutte le "operazioni incriminate", incentrate in un breve spazio di tempo (dal 14 febbraio al 19 febbraio 1993), avevano ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dello staff dirigenziale della Filiale capogruppo;
che aveva consentito il riscontro delle operazioni di cui ai modelli 131 attraverso le distinte di versamento relative a tali operazioni, inviate alla Filiale Capogruppo (ed in particolare al settorista Cerrito); che l'avere permesso l'apertura dei conti correnti, pur in assenza delle necessarie preventive informazioni, non giustificava in alcun modo la sanzione irrogatagli attesa la sproporzione fra l'addebito e la sanzione stessa;
che risultava irrilevante la contestazione relativa alla mancanza di richiesta dei "benefondi" perché detta mancanza in relazione alle "operazioni incriminate" era stata segnalata nei modelli 131; che, ancora, doveva ritenersi insussistente l'addebito relativo all'avere consentito la negoziazione dei titoli nonostante fossero pervenute notizie di insoluti atteso che gli avvii al protesto degli assegni erano avvenuti solo successivamente all'inizio della ispezione;
che la sua posizione era stata discriminata rispetto a quella dei suoi superiori gerarchici, nei cui confronti non era stato adottato alcun provvedimento espulsivo.
Dopo la costituzione del Banco di Napoli il Tribunale di Savona con sentenza dell'11 ottobre 1999 rigettava l'appello e compensava le spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale, in ordine alla denunziate irregolarità del procedimento disciplinare, osservava che per il loro accertamento non poteva prescindersi dalla preliminare constatazione che in tempi successivi all'approvazione del regolamento del personale oggetto dell'accordo sindacale 28-29 dicembre 1988 il Banco di Napoli aveva conferito l'azienda bancaria alla s.p.a. Banco di Napoli con effetto dal 1 luglio 1991 e da tale data erano conseguentemente cambiati i referenti statutari di detto regolamento. Orbene, dalla disamina dello Statuto della s.p.a. Banco di Napoli, prodotto in atti, era emersa la previsione di una delega da parte del Consiglio di amministrazione della nuova società (art. 19 dello statuto) all'Amministratore Delegato di tutte le potestà relative all'ordinaria gestione del personale, ivi compresa quella di adottare la revoca dall'impiego per i dipendenti di grado inferiore al 2^ (art. 15 dello Statuto). In ogni caso le intervenute modifiche non avevano comunque inciso con riguardo al profilo del diritto di difesa, essendo state al GA assicurate tutte le garanzie procedurali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori e non potendosi in alcun modo lamentarsi l'inesistenza della garanzia di collegialità atteso che la situazione del ricorrente era stata comunque verificata e discussa collegialmente dalla Commissione di disciplina. La delega di poteri all'amministratore delegato risultava poi del tutto conforme alla disciplina societaria e la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare ad un organo monocratico non era suscettibile di spiegare alcuna compressione delle garanzie attribuite al dipendente. Sull'impossibilità del GA di essere presente nelle riunioni della Commissione di disciplina il Tribunale osservava poi che gli arresti domiciliari - ai quali era astretto il lavoratore - non configuravano un impedimento assoluto a comparire in quanto chi si trova soggetto a tale misura restrittiva della libertà personale ben può essere autorizzato a lasciare la propria abitazione per esigenze di lavoro (art. 284, 3 comma, c.p.p.), autorizzazione non richiesta però dal GA.
Con riferimento alla contestazione dagli addebiti la stessa - avvenuta nel giugno 1993 sulla base di accertamenti compiuti nell'aprile del 1993 - non poteva considerarsi tardiva in considerazione della complessità delle indagini richieste per ricostruire l'intera vicenda interessante diversi soggetti con posizioni differenziate. Gli addebiti, inoltre, dovevano reputarsi specifici essendo state nella lettera di contestazione enunciate dettagliatamente le irregolarità commesse dal GA ed essendo tra l'altro stato fatto esplicito riferimento alla posizione dei clienti in relazione alle cui operazioni si erano verificati i fatti addebitati.
Sempre con riferimento alle denunziate irregolarità formali il Tribunale precisava inoltre, con riferimento alla dedotta carenza di motivazione della inflitta sanzione, che per giurisprudenza costante è sufficiente che l'atto di recesso contenga il richiamo della precedente contestazione degli addebiti così soddisfacendosi l'esigenza del lavoratore della conoscenza dei motivi di licenziamento. Nè l'irrogazione della sanzione poteva reputarsi intempestiva, essendosi l'intero procedimento disciplinate concluso - come aveva evidenziato il primo giudice - nei termini e con le modalità previste dal regolamento.
Con espresso riferimento alla fondatezza della causa di licenziamento il Tribunale dichiarava, infine, di condividere espressamente le articolate considerazioni del primo giudice. Dovevano infatti considerarsi riferibili all'attività del GA, quale preposto alla Filiale di Savona, gran parte delle irregolarità e dei comportamenti a lui ascritti. Ciò valeva anzitutto con riguardo alla accensione dei vari conti correnti (individuati nella relazione ispettiva), avvenuta in mancanza sia della prevista istruttoria che delle necessarie informative ai clienti. Con riguardo poi alla negoziazione di assegni di elevati importi il consenso del GA all'immediata disponibilità dei fondi non era stato accompagnato dal ricorso alle cautele d'uso (richiesta di benefondi) e dalla previsione dell'insufficienza dei fondi disponibili anche in ragione della consapevolezza del suddetto GA del ripetersi dei nominativi dei traenti, del carente buon esito di anteriori negoziazioni e delle informazioni provenienti dalle banche. L'omessa richiesta di informazioni riguardo ai nominativi di soggetti a favore dei quali i conti correnti erano stati aperti (su segnalazione del direttore della Filiale Capogruppo, Basso Ricci, senza l'acquisizione delle informazioni di rito) doveva ritenersi addebitabile al GA - pur se lo stesso aveva agito in presenza di un ordine illegittimo del superiore gerarchico - essendo l'espletamento della suddetta formalità richiesta in ogni caso dalla normativa interna. Il GA, inoltre, non aveva ritenuto di attribuire rilevanza alcuna alle informazioni negative fornitegli dalla Banche (C.R.T. di CH e Credit West di Napoli). Per di più, pur avvenendo la gestione dei clienti del "gruppo" AT ad opera del titolare della Filiale di Genova con procedure confliggenti con quelle corrette, il GA aveva sempre ritenuto di agevolare tale gestione, senza minimamente preoccuparsi dei molteplici elementi che avrebbero consigliato maggior prudenza ed una più scrupolosa osservanza della normativa interna.
Per concludere, i comportamenti e gli atti commessi dal GA erano "tali da far venir meno radicalmente la fiducia del Banco nei confronti del dipendente" e giustificavano il provvedimento risolutorio del rapporto non valendo, per andare in contrario avviso, una asserita disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti del Banco.
Avverso tale sentenza SI GA propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la s.p.a. Banco di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1723, 1726, 2077 e 2113 c.c., dell'art. 39 Cost. e del principio di diritto della inderogabilità individuale dei contratti collettivi di lavoro in relazione al contenuto del Regolamento per il personale del Banco di Napoli oggetto dell'accordo sindacale 28-29 dicembre 1988 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con riferimento ai punti decisivi della controversi prospettati da esso ricorrente con riferimento al rispetto dei suddetti principi. In particolare sostiene il ricorrente che le sollevate questioni sulla irregolarità della contestazione degli addebiti e della sanzione disciplinare irrogata per incompetenza degli organi che avevano emesso i relativi atti erano state superate dal Tribunale sulla base del duplice erroneo assunto che le prescrizioni sulla struttura del procedimento disciplinare, previste dagli accordi sindacali aziendali, erano di rilevanza meramente interna all'organizzazione e che le stesse ben potevano essere unilateralmente modificate per facta concludentia. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
La sentenza impugnata ha osservato che il passaggio del Banco di Napoli da Istituto di credito di diritto pubblico in società per azione, aveva portato ad una modificazione di organi e competenze che non potevano non avere dei conseguenziali riflessi sulle disposizioni regolamentari. Ciò non aveva però in alcun modo limitato nel caso di specie il diritto di difesa del GA, che aveva potuto far valere tutte le proprie ragioni nel corso della procedura disciplinare.
Una siffatta motivazione non merita alcuna censura in questa sede di legittimità per apparire congrua e corretta sul piano logico- giuridico poiché non può dubitarsi che il devolvere le competenze prime attribuite dal regolamento ad organi del precedente ente pubblico (non più esistenti) ai corrispondenti e nuovi organi previsti dallo Statuto della società per azioni giusta le prescrizioni di norme codicistiche è una soluzione imposta sulla base della diversa articolazione imprenditoriale che l'ente bancario si è dato.
Sotto altro versante va poi evidenziato che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il GA avrebbe dovuto nel ricorso stesso indicare le clausole dello statuto (o dell'atto costitutivo) della nuova società, idonee a comprovare una regolamentazione del procedimento disciplinare suscettibile di ridurre quelle garanzie di difesa assicurate all'incolpato dalla normativa legale o da quella convenzionale in precedenza vigente. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dei principi di diritto codificati da tale disposizione di legge con riferimento alla doverosa immediatezza dell'irrogazione della sanzione disciplinare, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 1372, 2077 e 2113 c.c. dell'art. 39 Cost. e del principio di diritto della obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro in relazione al contenuto del Regolamento per il personale del Banco di Napoli dell'accordo 28-29 dicembre 1988, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con riferimento ai punti decisivi della controversia prospettati con riferimento al rispetto dei suddetti principi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene il ricorrente che la sanzione espulsiva della revoca dall'impiego è stata comminata in violazione del principio dell'immediatezza dell'irrogazione disciplinare atteso che il Banco di Napoli aveva avuto conoscenza dei fatti posti a base del provvedimento nel marzo 1993 ed aveva atteso il 20-29 dicembre 1993 per irrogare la relativa sanzione. Più precisamente nel caso di specie non era stato rispettato il regolamento del personale del Banco di Napoli approvato con accordo sindacale del 28-29 dicembre 1988, che prevede che fra ogni atto del procedimento disciplinare non devono trascorrere più di novanta giorni mentre tra la seduta della Commissione di disciplina che aveva esaminato il caso (16 settembre 1993) e la comunicazione della sanzione al ricorrente (20-29 dicembre 1993) erano trascorsi più dei prescritti novanta giorni. Il suddetto motivo non può trovare ingresso perché esso è stato proposto per la prima volta in questa sede e considerato altresì che il suo esame importerebbe di circostanze fattuali (modalità di svolgimento della procedura disciplinare, individuazione dei diversi tempi dei singoli atti intervenuti nel corso della stessa, ecc.) incompatibili con il giudizio di legittimità. In ogni caso la deduzione del ricorrente abbisognava di essere corredata - sulla base del già indicato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - dalla scrittura nel ricorso stesso della clausola contrattuale di cui era stata eccepita la violazione, onde permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza del motivo in esame nonché delle conseguenze scaturenti dalla denunziata violazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dei principi di diritto codificati da tale disposizione di legge con riferimento alla doverosa tempestività della contestazione di addebito ed alla tutela del diritto di difesa del lavoratore dipendente nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con riferimento ai punti decisivi della controversia prospettati da esso ricorrente con riferimento al rispetto dei suddetti principi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c). Ribadisce anche, in questa sede il ricorrente l'intempestività della contestazione con la quale si era dato inizio al procedimento a suo carico evidenziando ancora una volta che nonostante il Banco di Napoli avesse attinto la notizia dei fatti addebitati sin dal febbraio 1993 l'atto di contestazione gli era stato notificato solo il 23 luglio 1993.
Il motivo è privo di fondamento.
Nel licenziamento per motivi disciplinari il principio di immediatezza della contestazione - che impone l'esigenza della continuità tra la conoscenza degli addebiti da parte del datore di lavoro e la contestazione stessa in tempi che siano, per quanto possibile, vicini in modo da non rendere difficile la difesa da parte del dipendente - va applicato con elasticità dal giudice di merito, che deve tenere conto anche della complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito del dipendente a seguito di una valutazione che, se sorretta da congrua ed adeguata motivazione, si sottrae ad ogni censura in sede di giudizio legittimità (cfr. tra le tante: Cass. 26 maggio 2000 n. 6925; Cass. 10 novembre 1997 n. 11095). Nel caso di specie il Tribunale di Savona ha riconosciuto il rispetto da parte del Banco di Napoli del requisito della immediatezza della contestazione sulla base della considerazione che l'accertamento della responsabilità del dipendente imponeva, per la pluralità e le modalità dei fatti allo stesso addebitati, delle indagini difficili e complesse. Tale assunto, basato su ragioni pienamente condivisibili sul piano logico-giuridico, impedisce ogni intervento sulla sentenza impugnata da parte di questa Corte.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 2119 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 c.c. e del principio della proporzionalità della sanzione disciplinare nonché carenza assoluta di motivazione con riferimento al doveroso riscontro della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del rapporto per giusta causa (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce in particolare che la sentenza impugnata, lungi dal porsi il problema della valutazione della sussistenza di un inadempimento sufficientemente grave da supportare la risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro e senza accertare la proporzionalità tra addebiti e sanzione irrogata si era limitata invece ad asserire - senza fornirne adeguata motivazione - che le inadempienze del GA giustificavano il provvedimento risolutorio del rapporto l'integrando comportamenti tali da far venir meno radicalmente la fiducia del Banco nei confronti del dipendente.". Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 2119 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento alla previsione dell'art. 72 del regolamento per il personale del Banco approvato con accordo sindacale del 28-29 dicembre 1988 nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione con riferimento al doveroso riscontro della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi delle fattispecie di addebito poste a base della risoluzione del rapporto per giusta causa (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Secondo il ricorrente il Tribunale, nel condurre la propria indagine sui vari comportamenti che gli erano stati addebitati, ha omesso di chiarire i criteri in base ai quali ha reputato che i suddetti comportamenti integrano ipotesi di illecito disciplinare tali da giustificare, ai sensi dell'art. 72 del regolamento, l'adozione del provvedimento di revoca dell'impiego. In particolare il Tribunale ha emesso di chiarire le ragioni per le quali le inadempienze accertate assumono un livello di gravità, oltre che oggettiva anche soggettiva, tale da giustificare la risoluzione in tronco del rapporto lavorativo.
Il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro interdipendenti, risultano ambedue privi di fondamento.
Per costante giurisprudenza la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). E questa Corte ha anche ripetutamente affermato che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare definitivamente espulsiva;
la valutazione della gravità della infrazione e della sua idoneità ad integrare la giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. tra le tante: Cass. 24 giugno 2000 n. 8631; Cass. 10 gennaio 1997 n. 154; Cass. 22 novembre 1996 n. 10299). Nel ribadire poi che in tema di licenziamento per giusta causa spetta unicamente al giudice di merito l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2119 c.c., i giudici di legittimità hanno altresì evidenziato come nell'ipotesi di un dipendente di un istituto di credito l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario debba essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (cfr. in tali sensi Cass. 10 gennaio 1997 n. 154 cit.).
Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Savona dopo avere accertato le diverse condotte messe in atto dal GA e dopo averne valutato - anche sulla base dell'elemento soggettivo sotteso a dette condotte - le implicazioni sul rapporto fiduciario che legava all'Istituto bancario il proprio dipendente, ha concluso che dette condotte giustificavano il provvedimento risolutorio in esame. Per concludere, l'impugnata sentenza, per essere congruamente e logicamente motivata nonché rispettosa dei principi innanzi enunciati, si sottrae alle critiche che le sono state mosse dal GA.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002