Articolo 440 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 439Articolo 441
Versione
9 ottobre 2010
Art. 440. Riscossione dei crediti dell'amministrazione 1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione puo' consentire la ripartizione in rate o in annualita' del pagamento delle somme da esso dovute.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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