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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7828/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7828/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAZZON RICCARDO e dell'avv. SECCO CHIARA
ATTORE contro
Controparte_1
, Controparte_2
, Controparte_3
(C.F. , Controparte_4 C.F._2 nonché gli , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 tutti contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che l'odierno attore, per i titoli in atto dedotti, ricorrendone tutti i presupposti, ha usucapito i seguenti beni:
pagina 1 di 4 1) appezzamento di terreno agricolo coltivato a seminativo, sito in San Donà di Piave (VE), Via Monte
Peralba, catastalmente identificato al Fg. 76, Part. 6, Qualità SEMINATIVO, Classe 2, Superficie (m²)
4.732, Deduz. A135; A94, Reddito Domenicale €38,66, Reddito Agrario € 28,10, delimitato ad est dalla Via Monte Peralba, a nord da canale consortile denominato Canale Ottavo, ad ovest da fosso di prima raccolta posto sul confine con il mappale 122 ed a sud dal mapp. 9;
2) abitazione rurale disabitata, anch'essa sita in San Donà di Piave (VE), Via Monte Peralba, catastalmente così identificata:
Fg. 76, Part. 7, Sub 1, Zona Cens. 3, Categoria A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale
Totale 51 m², Rendita € 89,86;
Fg. 76, Part. 7, Sub 2, Zona Cens. 3, Categoria A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale
Totale /, Rendita € 89,86;
B) Ordinare al Conservatore di Venezia le conseguenti trascrizioni”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. ha convenuto in giudizio il fratello, sig. Parte_1
, nonché gli ulteriori coeredi, collettivamente ed impersonalmente, del bisnonno Controparte_4
, per ottenere l'accertamento, in proprio favore, dell'intervenuto acquisto per Controparte_5 usucapione ultraventennale degli immobili descritti in premessa.
Deduceva, infatti, l'attore che tali beni fossero di proprietà della sua famiglia da almeno tre generazioni, ma che, a partire dalla fine degli anni '50, fossero stati utilizzati unicamente da suo padre
(che dal 1958 al 1966 vi avrebbe stabilito la residenza della propria famiglia), , in Parte_2 seguito alla cui successione ereditaria, apertasi in data 16.12.1996, egli sarebbe diventato comproprietario, insieme al fratello, alle sorelle ed alla madre.
Dopo la morte del padre, il convenuto sig. , fratello dell'attore, si sarebbe Controparte_4 disinteressato ai beni in narrativa, mentre le sorelle e la madre avrebbero rinunziato alla eredità.
L'attore, quindi, avrebbe esercitato, da oltre un ventennio, il possesso uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto sugli immobili, mediante la coltivazione stagionale, la manutenzione dei fossati, opere costanti di manutenzione del fondo e dell'abitazione e, infine, mediante il pagamento delle spese ad esso correlate. In particolare, i contributi consortili relativi al terreno, negli ultimi 25 anni, sarebbero sempre stati richiesti a , il quale avrebbe provveduto costantemente ad assolverli, Parte_1 producendo relativa documentazione a sostegno.
Vista la difficoltà di identificare tutti gli eredi del bisnonno, l'attore otteneva l'autorizzazione del Presidente del Tribunale alla notifica per pubblici proclami, nei loro confronti, mentre notificava personalmente l'atto al fratello convenuto, sig. . Controparte_4
pagina 2 di 4 All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia dei convenuti, veniva disposta ctu, al cui esito il GI ordinava l'integrazione del contraddittorio con i soggetti titolari di servitù: CP_1 CP_2
Donà di Piave e Consorzio di Bonifica del Basso Piave, che rimanevano anch'essi contumaci.
[...]
L'istruttoria proseguiva tramite assunzione di testimonianze e la causa, quindi, veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex ar.t 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, in cui l'attore concludeva come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 23.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c..
Decorsi detti termini, risulta provato dalla CTU svolta e dalle testimonianze assunte sia che non siano individuabili ulteriori contraddittori necessari rispetto ai convenuti, rimasti contumaci, sia la corrispondenza dei beni con la descrizione e l'identificazione catastale fornite dall'attore, sia il possesso ultraventennale di quest'ultimo, uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto. Anche la contumacia del fratello convenuto, sig. , depone, comunque, a favore di dette Controparte_4 circostanze.
Risultano, d'altro canto, sussistere pacificamente le servitù, peraltro apparenti, segnalate dal ctu in favore di Comune di San Donà di Piave e del Basso Piave, circa le quali, CP_1 Controparte_3 invero, l'attore nulla ha contestato.
La domanda attorea, dunque, risulta fondata, facendo salva la permanenza delle richiamate servitù.
Le spese di lite vengono interamente compensate, in ragione della contumacia di tutti i plurimi convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara l'attore esclusivo proprietario, per usucapione ventennale ex art. 1158 cc, dei seguenti beni, ordinando al Conservatore dei RRII le conseguenti trascrizioni:
a. appezzamento di terreno agricolo coltivato a seminativo, sito in San Donà di Piave (VE),
Via Monte Peralba, catastalmente identificato al Fg. 76, Part. 6, Qualità SEMINATIVO,
Classe 2, Superficie (m²) 4.732, Deduz. A135; A94, Reddito Domenicale €38,66,
Reddito Agrario € 28,10, delimitato ad est dalla Via Monte Peralba, a nord da canale consortile denominato Canale Ottavo, ad ovest da fosso di prima raccolta posto sul confine con il mappale 122 ed a sud dal mapp. 9;
b. abitazione rurale disabitata, anch'essa sita in San Donà di Piave (VE), Via Monte
Peralba, catastalmente così identificata: Fg. 76, Part. 7, Sub 1, Zona Cens. 3, Categoria
A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale Totale 51 m², Rendita € 89,86; pagina 3 di 4 Fg. 76, Part. 7, Sub 2, Zona Cens. 3, Categoria A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie
Catastale Totale /, Rendita € 89,86;
2) dichiara che ad oggi i suddetti beni, nonostante il perfezionamento dell'usucapione di cui la precedente unto 1), permangono gravati dalle servitù elencate a pag. 10 dell'elaborato peritale depositato il 14.02.2024:
servitù di elettrodotto in favore di come da relativa convenzione;
CP_1
servitù pubblica, in favore del Comune di San Donà di Piave, di passaggio sul Terreno di cui al
Mappale 6 del Fg. 76, lungo il confine EST, in corrispondenza del sedime di Via Monte
Peralba: strada di tipo comunale, ai sensi della Delibera di Consiglio n. 138 del 17.09.1984 del di Piave, con oneri di manutenzione a carico del Controparte_10 CP_2
servitù in favore del , con riguardo alla zona di rispetto consorziale lungo Controparte_3 il lato destro del Canale Ottavo, subito a monte della Via Monte Peralba (San Donà di Piave -
Fg. 76 Mappali 6 e 7).
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Rosa Arena.
Venezia, 11 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7828/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAZZON RICCARDO e dell'avv. SECCO CHIARA
ATTORE contro
Controparte_1
, Controparte_2
, Controparte_3
(C.F. , Controparte_4 C.F._2 nonché gli , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 tutti contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“Nel merito, in via principale:
A) Accertare e dichiarare che l'odierno attore, per i titoli in atto dedotti, ricorrendone tutti i presupposti, ha usucapito i seguenti beni:
pagina 1 di 4 1) appezzamento di terreno agricolo coltivato a seminativo, sito in San Donà di Piave (VE), Via Monte
Peralba, catastalmente identificato al Fg. 76, Part. 6, Qualità SEMINATIVO, Classe 2, Superficie (m²)
4.732, Deduz. A135; A94, Reddito Domenicale €38,66, Reddito Agrario € 28,10, delimitato ad est dalla Via Monte Peralba, a nord da canale consortile denominato Canale Ottavo, ad ovest da fosso di prima raccolta posto sul confine con il mappale 122 ed a sud dal mapp. 9;
2) abitazione rurale disabitata, anch'essa sita in San Donà di Piave (VE), Via Monte Peralba, catastalmente così identificata:
Fg. 76, Part. 7, Sub 1, Zona Cens. 3, Categoria A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale
Totale 51 m², Rendita € 89,86;
Fg. 76, Part. 7, Sub 2, Zona Cens. 3, Categoria A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale
Totale /, Rendita € 89,86;
B) Ordinare al Conservatore di Venezia le conseguenti trascrizioni”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. ha convenuto in giudizio il fratello, sig. Parte_1
, nonché gli ulteriori coeredi, collettivamente ed impersonalmente, del bisnonno Controparte_4
, per ottenere l'accertamento, in proprio favore, dell'intervenuto acquisto per Controparte_5 usucapione ultraventennale degli immobili descritti in premessa.
Deduceva, infatti, l'attore che tali beni fossero di proprietà della sua famiglia da almeno tre generazioni, ma che, a partire dalla fine degli anni '50, fossero stati utilizzati unicamente da suo padre
(che dal 1958 al 1966 vi avrebbe stabilito la residenza della propria famiglia), , in Parte_2 seguito alla cui successione ereditaria, apertasi in data 16.12.1996, egli sarebbe diventato comproprietario, insieme al fratello, alle sorelle ed alla madre.
Dopo la morte del padre, il convenuto sig. , fratello dell'attore, si sarebbe Controparte_4 disinteressato ai beni in narrativa, mentre le sorelle e la madre avrebbero rinunziato alla eredità.
L'attore, quindi, avrebbe esercitato, da oltre un ventennio, il possesso uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto sugli immobili, mediante la coltivazione stagionale, la manutenzione dei fossati, opere costanti di manutenzione del fondo e dell'abitazione e, infine, mediante il pagamento delle spese ad esso correlate. In particolare, i contributi consortili relativi al terreno, negli ultimi 25 anni, sarebbero sempre stati richiesti a , il quale avrebbe provveduto costantemente ad assolverli, Parte_1 producendo relativa documentazione a sostegno.
Vista la difficoltà di identificare tutti gli eredi del bisnonno, l'attore otteneva l'autorizzazione del Presidente del Tribunale alla notifica per pubblici proclami, nei loro confronti, mentre notificava personalmente l'atto al fratello convenuto, sig. . Controparte_4
pagina 2 di 4 All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia dei convenuti, veniva disposta ctu, al cui esito il GI ordinava l'integrazione del contraddittorio con i soggetti titolari di servitù: CP_1 CP_2
Donà di Piave e Consorzio di Bonifica del Basso Piave, che rimanevano anch'essi contumaci.
[...]
L'istruttoria proseguiva tramite assunzione di testimonianze e la causa, quindi, veniva rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex ar.t 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, in cui l'attore concludeva come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 23.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c..
Decorsi detti termini, risulta provato dalla CTU svolta e dalle testimonianze assunte sia che non siano individuabili ulteriori contraddittori necessari rispetto ai convenuti, rimasti contumaci, sia la corrispondenza dei beni con la descrizione e l'identificazione catastale fornite dall'attore, sia il possesso ultraventennale di quest'ultimo, uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto. Anche la contumacia del fratello convenuto, sig. , depone, comunque, a favore di dette Controparte_4 circostanze.
Risultano, d'altro canto, sussistere pacificamente le servitù, peraltro apparenti, segnalate dal ctu in favore di Comune di San Donà di Piave e del Basso Piave, circa le quali, CP_1 Controparte_3 invero, l'attore nulla ha contestato.
La domanda attorea, dunque, risulta fondata, facendo salva la permanenza delle richiamate servitù.
Le spese di lite vengono interamente compensate, in ragione della contumacia di tutti i plurimi convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara l'attore esclusivo proprietario, per usucapione ventennale ex art. 1158 cc, dei seguenti beni, ordinando al Conservatore dei RRII le conseguenti trascrizioni:
a. appezzamento di terreno agricolo coltivato a seminativo, sito in San Donà di Piave (VE),
Via Monte Peralba, catastalmente identificato al Fg. 76, Part. 6, Qualità SEMINATIVO,
Classe 2, Superficie (m²) 4.732, Deduz. A135; A94, Reddito Domenicale €38,66,
Reddito Agrario € 28,10, delimitato ad est dalla Via Monte Peralba, a nord da canale consortile denominato Canale Ottavo, ad ovest da fosso di prima raccolta posto sul confine con il mappale 122 ed a sud dal mapp. 9;
b. abitazione rurale disabitata, anch'essa sita in San Donà di Piave (VE), Via Monte
Peralba, catastalmente così identificata: Fg. 76, Part. 7, Sub 1, Zona Cens. 3, Categoria
A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale Totale 51 m², Rendita € 89,86; pagina 3 di 4 Fg. 76, Part. 7, Sub 2, Zona Cens. 3, Categoria A/4, Cl. 2, Consistenza 3 vani, Superficie
Catastale Totale /, Rendita € 89,86;
2) dichiara che ad oggi i suddetti beni, nonostante il perfezionamento dell'usucapione di cui la precedente unto 1), permangono gravati dalle servitù elencate a pag. 10 dell'elaborato peritale depositato il 14.02.2024:
servitù di elettrodotto in favore di come da relativa convenzione;
CP_1
servitù pubblica, in favore del Comune di San Donà di Piave, di passaggio sul Terreno di cui al
Mappale 6 del Fg. 76, lungo il confine EST, in corrispondenza del sedime di Via Monte
Peralba: strada di tipo comunale, ai sensi della Delibera di Consiglio n. 138 del 17.09.1984 del di Piave, con oneri di manutenzione a carico del Controparte_10 CP_2
servitù in favore del , con riguardo alla zona di rispetto consorziale lungo Controparte_3 il lato destro del Canale Ottavo, subito a monte della Via Monte Peralba (San Donà di Piave -
Fg. 76 Mappali 6 e 7).
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Rosa Arena.
Venezia, 11 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 4 di 4