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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al R.G.L. n. 6354/2024 promossa da:
e in qualità di eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. DI BIAGIO NICCOLÒ e dall'avv. CHIACCHIO GIULIO;
- PARTI RICORRENTI – contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
CONROTTO EMILIA;
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento maturati e non riscossi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva dichiarare il diritto “all'indennità d'accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 in misura di legge, a far data dal trimestre precedente la morte della signora intervenuto in data 23.11.2022 [rectius: 23.10.2022] e, Persona_1
per l'effetto, condannare l' a corrispondere, alle parti ricorrenti, i ratei CP_3
maturati del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno, sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo”;
l' chiedeva dichiarare il ricorso inammissibile, e/o improponibile e/o CP_3
improcedibile e/o infondato, in subordine respingere la domanda di condanna al pagina 1 di 3 pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, in ulteriore subordine respingere la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali;
soltanto in data 22 gennaio 2024 presentava alla sede di CP_2 CP_3
Giarre la domanda di pagamento delle rate maturate e non riscosse dalla propria dante causa (contrariamente al vero dichiarava che non esistevano Persona_1
altri eredi, non allegava alcun documento alla domanda, per cui la stessa veniva respinta con provvedimento del 23 gennaio 2024);
irrilevante appariva la notifica del decreto di omologa (che in esito all'espletamento dell'ATPO accertava la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento in capo a ) e della Persona_1
trasmissione dei modelli AP70 alla sede di Orbassano ed alla sede di Giarre in data
09.05.2023 ed in data 29.11.2023, trattandosi di modulistica intestata alla sig.ra formata e trasmessa (al pari del decreto di omologa dell'accertamento del Per_1
requisito sanitario) quando la titolare del diritto era ormai deceduta;
parimenti irrilevante appariva il modello AP23 notificato in data 28 novembre
2023, redatto in forma cartacea, ove compariva l'altro erede che Controparte_1
non lo sottoscriveva, per cui non poteva ritenersi valida la delega all'incasso in favore di In ogni caso la domanda cartacea è priva di validità, essendo CP_2
obbligatorie le modalità previste dal DL n. 78/2010 (art. 38, comma V) e dalla determinazione presidenziale n. 75/2010; il ricorso proposto da è pertanto inammissibile in mancanza Controparte_1
della domanda amministrativa (ex multis Cass. sent. n. 5453 del 03/03/2017, Cass. ord. n. 1271 del 20/01/2011); il ricorso deve essere accolto nei confronti di con condanna CP_2
dell' al pagamento in suo favore dei ratei dell'indennità di accompagnamento CP_3
maturati e non riscossi da dal trimestre precedente la morte Persona_1
(avvenuta il 23 ottobre 2022), oltre interessi legali dalla data del deposito del pagina 2 di 3 ricorso, poiché soltanto con il ricorso la ricorrente dimostrava la propria qualità di erede. L'esistenza di un altro erede non appare ostativa ad una pronuncia esclusivamente in favore della ricorrente, poiché la giurisprudenza di legittimità afferma che “i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.” (Cass. sent.
n. 995 del 24/01/2012, sent. n. 15894 del 11/07/2014, ord. n. 27417 del 20/11/2017);
l'esito della causa suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da Controparte_1
condanna dell' al pagamento in favore di dei ratei CP_3 CP_2
dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi da dal Persona_1
trimestre precedente la morte (avvenuta il 23 ottobre 2022), oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso al saldo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 1° aprile 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al R.G.L. n. 6354/2024 promossa da:
e in qualità di eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. DI BIAGIO NICCOLÒ e dall'avv. CHIACCHIO GIULIO;
- PARTI RICORRENTI – contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
CONROTTO EMILIA;
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento maturati e non riscossi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva dichiarare il diritto “all'indennità d'accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 in misura di legge, a far data dal trimestre precedente la morte della signora intervenuto in data 23.11.2022 [rectius: 23.10.2022] e, Persona_1
per l'effetto, condannare l' a corrispondere, alle parti ricorrenti, i ratei CP_3
maturati del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno, sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo”;
l' chiedeva dichiarare il ricorso inammissibile, e/o improponibile e/o CP_3
improcedibile e/o infondato, in subordine respingere la domanda di condanna al pagina 1 di 3 pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, in ulteriore subordine respingere la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali;
soltanto in data 22 gennaio 2024 presentava alla sede di CP_2 CP_3
Giarre la domanda di pagamento delle rate maturate e non riscosse dalla propria dante causa (contrariamente al vero dichiarava che non esistevano Persona_1
altri eredi, non allegava alcun documento alla domanda, per cui la stessa veniva respinta con provvedimento del 23 gennaio 2024);
irrilevante appariva la notifica del decreto di omologa (che in esito all'espletamento dell'ATPO accertava la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento in capo a ) e della Persona_1
trasmissione dei modelli AP70 alla sede di Orbassano ed alla sede di Giarre in data
09.05.2023 ed in data 29.11.2023, trattandosi di modulistica intestata alla sig.ra formata e trasmessa (al pari del decreto di omologa dell'accertamento del Per_1
requisito sanitario) quando la titolare del diritto era ormai deceduta;
parimenti irrilevante appariva il modello AP23 notificato in data 28 novembre
2023, redatto in forma cartacea, ove compariva l'altro erede che Controparte_1
non lo sottoscriveva, per cui non poteva ritenersi valida la delega all'incasso in favore di In ogni caso la domanda cartacea è priva di validità, essendo CP_2
obbligatorie le modalità previste dal DL n. 78/2010 (art. 38, comma V) e dalla determinazione presidenziale n. 75/2010; il ricorso proposto da è pertanto inammissibile in mancanza Controparte_1
della domanda amministrativa (ex multis Cass. sent. n. 5453 del 03/03/2017, Cass. ord. n. 1271 del 20/01/2011); il ricorso deve essere accolto nei confronti di con condanna CP_2
dell' al pagamento in suo favore dei ratei dell'indennità di accompagnamento CP_3
maturati e non riscossi da dal trimestre precedente la morte Persona_1
(avvenuta il 23 ottobre 2022), oltre interessi legali dalla data del deposito del pagina 2 di 3 ricorso, poiché soltanto con il ricorso la ricorrente dimostrava la propria qualità di erede. L'esistenza di un altro erede non appare ostativa ad una pronuncia esclusivamente in favore della ricorrente, poiché la giurisprudenza di legittimità afferma che “i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.” (Cass. sent.
n. 995 del 24/01/2012, sent. n. 15894 del 11/07/2014, ord. n. 27417 del 20/11/2017);
l'esito della causa suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da Controparte_1
condanna dell' al pagamento in favore di dei ratei CP_3 CP_2
dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi da dal Persona_1
trimestre precedente la morte (avvenuta il 23 ottobre 2022), oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso al saldo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 1° aprile 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3