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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3734/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021714352000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
05.11.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento nr 296 2024 90217143 52/000 recante il sollecito di pagamento della cartella esattoriale nr 29620130064054431000 per un importo di € 3.852,00 per Irpef e accessori anno 2009.
Il ricorrente ha lamentato l'inesistenza o, in subordine, la nullità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, sostenendo di non averne mai avuto conoscenza legale prima della ricezione dell'atto oggi impugnato.
Nello specifico, la difesa del contribuente ha evidenziato che l'Agente della Riscossione, a seguito di istanza di accesso agli atti, aveva prodotto documentazione indicante una notifica avvenuta nel marzo
2014 tramite deposito presso la casa comunale. Tuttavia, tale procedura risulterebbe gravemente viziata poiché la raccomandata informativa del deposito, atto essenziale per il perfezionamento della fattispecie notificatoria in caso di irreperibilità relativa, sarebbe stata inviata a un indirizzo errato e differente da quello di effettiva residenza del destinatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi, rimanendo pertanto contumace per l'intera durata del procedimento.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di trovare pieno accoglimento in ragione della fondatezza dei motivi dedotti dal contribuente e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ufficio.
La questione centrale del giudizio riguarda la validità della notifica della cartella di pagamento che costituisce l'indispensabile presupposto giuridico dell'intimazione oggi impugnata. Come noto, affinché la notificazione di un atto tributario si perfezioni nelle forme previste per i casi di temporanea assenza o irreperibilità del destinatario, è necessario il rigoroso rispetto di una sequenza procedimentale che include il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario e, soprattutto, l'invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale del fatto che la raccomandata informativa è stata spedita a un numero civico errato della via di residenza. Tale errore non è un semplice refuso formale, ma inficia la funzione stessa dell'adempimento, che è quella di garantire al contribuente l'effettiva possibilità di venire a conoscenza del deposito dell'atto impositivo presso il Comune. La notifica di un atto tributario deve infatti assicurare il diritto di difesa costituzionalmente garantito, e tale diritto viene meno se la comunicazione obbligatoria viene indirizzata verso un luogo diverso da quello in cui il soggetto risiede o ha eletto domicilio.
Va inoltre sottolineato che l'Agente della Riscossione, scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha omesso di produrre qualsiasi elemento probatorio idoneo a smentire le tesi del ricorrente o a dimostrare la correttezza del proprio operato. Nel processo tributario, l'onere di provare la regolare notificazione dell'atto presupposto grava interamente sull'Amministrazione finanziaria o sul concessionario. La contumacia dell'Ufficio, sebbene non equivalga a una confessione, comporta nel caso concreto che le precise e documentate contestazioni del contribuente restino prive di replica e di prova contraria.
Pertanto, accertata l'irregolarità della notifica della cartella esattoriale per il mancato recapito della raccomandata informativa all'indirizzo corretto, ne consegue la nullità derivata dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, in quanto priva di un titolo esecutivo validamente notificato a monte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. 2.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3734/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021714352000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
05.11.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento nr 296 2024 90217143 52/000 recante il sollecito di pagamento della cartella esattoriale nr 29620130064054431000 per un importo di € 3.852,00 per Irpef e accessori anno 2009.
Il ricorrente ha lamentato l'inesistenza o, in subordine, la nullità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, sostenendo di non averne mai avuto conoscenza legale prima della ricezione dell'atto oggi impugnato.
Nello specifico, la difesa del contribuente ha evidenziato che l'Agente della Riscossione, a seguito di istanza di accesso agli atti, aveva prodotto documentazione indicante una notifica avvenuta nel marzo
2014 tramite deposito presso la casa comunale. Tuttavia, tale procedura risulterebbe gravemente viziata poiché la raccomandata informativa del deposito, atto essenziale per il perfezionamento della fattispecie notificatoria in caso di irreperibilità relativa, sarebbe stata inviata a un indirizzo errato e differente da quello di effettiva residenza del destinatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur regolarmente evocata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi, rimanendo pertanto contumace per l'intera durata del procedimento.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di trovare pieno accoglimento in ragione della fondatezza dei motivi dedotti dal contribuente e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ufficio.
La questione centrale del giudizio riguarda la validità della notifica della cartella di pagamento che costituisce l'indispensabile presupposto giuridico dell'intimazione oggi impugnata. Come noto, affinché la notificazione di un atto tributario si perfezioni nelle forme previste per i casi di temporanea assenza o irreperibilità del destinatario, è necessario il rigoroso rispetto di una sequenza procedimentale che include il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario e, soprattutto, l'invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale del fatto che la raccomandata informativa è stata spedita a un numero civico errato della via di residenza. Tale errore non è un semplice refuso formale, ma inficia la funzione stessa dell'adempimento, che è quella di garantire al contribuente l'effettiva possibilità di venire a conoscenza del deposito dell'atto impositivo presso il Comune. La notifica di un atto tributario deve infatti assicurare il diritto di difesa costituzionalmente garantito, e tale diritto viene meno se la comunicazione obbligatoria viene indirizzata verso un luogo diverso da quello in cui il soggetto risiede o ha eletto domicilio.
Va inoltre sottolineato che l'Agente della Riscossione, scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha omesso di produrre qualsiasi elemento probatorio idoneo a smentire le tesi del ricorrente o a dimostrare la correttezza del proprio operato. Nel processo tributario, l'onere di provare la regolare notificazione dell'atto presupposto grava interamente sull'Amministrazione finanziaria o sul concessionario. La contumacia dell'Ufficio, sebbene non equivalga a una confessione, comporta nel caso concreto che le precise e documentate contestazioni del contribuente restino prive di replica e di prova contraria.
Pertanto, accertata l'irregolarità della notifica della cartella esattoriale per il mancato recapito della raccomandata informativa all'indirizzo corretto, ne consegue la nullità derivata dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, in quanto priva di un titolo esecutivo validamente notificato a monte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. 2.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.