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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 6527/2023 R.G., promossa
DA
Parte_1
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. PALMA ALESSANDRO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO 9 MILANO, presso lo studio dell'avv. PALMA ALESSANDRO
- attore –
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
degli avv.ti SPINA MATTEO e QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO, elettivamente domiciliato in VIA BATTAGLIA, 71/B 35020 ALBIGNASEGO, presso lo studio dell'avv. SPINA MATTEO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 C.F._2
avv.ti SPINA MATTEO e QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO, elettivamente domiciliata in VIA BATTAGLIA, 71/B 35020 ALBIGNASEGO presso lo studio dell'avv. SPINA MATTEO
- convenuto –
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, se del caso ai sensi dell'art.153, secondo comma, c.p.c., così giudicare: in via principale, nel merito.
1. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'inefficacia ex artt.2901 e ss. c.c. nei confronti del Parte_1
dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data
[...]
13 novembre 2018 dal Sig. e dalla Sig.ra a Controparte_1 Controparte_2
rogito Notaio Dott. di Padova, rep. n.3039, racc. n.1772, Persona_1
trascritto presso i Registri Immobiliari in data 23 novembre 2018, per tutte le ragioni dedotte nella narrativa degli atti di causa, in relazione a:
a) quota del 50% dell'immobile sito in VI PA (PD), Via Don Carlo
Gnocchi, costituito da un appartamento ai piani terreno e primo, inserito in un complesso residenziale formato da due fabbricati quadrifamiliari, dotato di un garage e di un cortile esclusivo, così distinto: al Catasto Fabbricati, Comune di VI
PA (PD), foglio 18, mapp.758, sub.11, Via Don Carlo Gnocchi, P. T-1, Cat.
A/2, cl. 2, cons. vani 7, superficie catastale mq.132, superficie catastale al netto delle aree scoperte mq.125, R.C. Euro 542,28; mapp.758, sub.15, Via Don Carlo Gnocchi,
P. T, Cat. C/6, cl. 1, cons. mq.15, superficie catastale mq.19, R.C. Euro 26,34; mapp.758, sub.23, Via Don Carlo Gnocchi, P. T., b.c.n.c., corte comune ai sub.11 e
15, con la proporzionale partecipazione alle parti e impianti comuni a sensi dell'art. 1117 c.c. ivi compresa l'area di sedime e pertinenza;
b) usufrutto vitalizio sull'immobile sito a Jesolo (VE), Via Monsignor Giovanni
Marcato, costituito da un appartamento al piano terreno, dotato di un garage, così distinto: al Catasto Fabbricati, Comune di Jesolo (VE), foglio 70, mapp. 1276, sub.
35, Via Marcato Mons. Giovanni, P. T, Cat. A/2, cl. 4, cons. vani 4, superficie catastale mq. 61, superficie catastale al netto delle aree scoperte mq. 59, R.C. Euro
392,51; mapp. 1276, sub. 48, Via Marcato Mons. Giovanni, P. S1, Cat. C/6, cl. 7, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 17, R.C. Euro 66,11, con la proporzionale partecipazione alle parti e impianti comuni a sensi dell'art. 1117 c.c. ivi compresa l'area di sedime e pertinenza, con ogni conseguente statuizione.
pagina 2 di 14 In ogni caso e comunque.
2. Con vittoria di compensi professionali e spese, da liquidare secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e da porre a carico dello Stato, essendo la procedura priva di fondi e, quindi, ammessa al gratuito patrocinio.
In via istruttoria.
3. Si producono i seguenti documenti: 44. sentenza del Tribunale di Monza in data 12 novembre 2024; 45. - 47. memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. depositate nell'interesse del nel giudizio di responsabilità dinanzi al Parte_1
Tribunale di Venezia;
48. - 48 bis.: prospetto di calcolo sanzioni, interessi, spese di riscossione e aggi.
4. Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie dedotte dai convenuti per tutte le ragioni esposte nella narrativa degli atti di causa.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi: in via principale: accertare l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. posti alla base dell'azione revocatoria instaurata da parte attrice, e di conseguenza accertare/dichiarare l'efficacia nei confronti del Parte_1
dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 13.11.2018
[...]
dal Signor e dalla Signora a rogito Notaio Controparte_1 Controparte_2
Dott. di Padova, rep. n. 3039, racc. n. 1772, trascritto Persona_1
presso i Registri Immobiliari in data 23.11.2018 e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
in via subordinata: accertare e ridurre il danno imputabile al Signor CP_1
in parte qua, diminuendolo degli importi relativi ai carichi non conferenti
[...]
perché riferiti ad annualità successive al 2014 nonché a quelli annullati giudizialmente con sentenza n. 461/2019 emessa dalla CTP di Padova.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2023 a e a Controparte_1
l'attore, , Controparte_2 Controparte_3
adiva questo Tribunale esponendo: che la società costituita in data 13 luglio 2004, con oggetto la Parte_1
prestazione di servizi di pulizia, di facchinaggio e, più in generale, di logistica in favore di imprese operanti prevalentemente nel settore della grande distribuzione, aveva avuto la propria sede in Noventa PA (PD), Via Donatello n.18, fino al 30 gennaio 2017, quando la sede legale era stata trasferita a Paderno Dugnano (MB), Via
Filippo Meda n. 1; che tra l'anno 2011 e la messa in liquidazione, il 28 settembre 2015, era stata amministrata da un C.d.A., composto da un presidente e due consiglieri, uno dei quali, pur nel mutare della compagine, dal 18.9.2009 al 9.10.2014, era stato il
, il quale aveva avuto il ruolo di consigliere anche in precedenza e fin dalla CP_1
costituzione della società, sempre senza deleghe;
che in data 28.9.2015 la società era stata posta in liquidazione ed era stato nominato liquidatore il precedente presidente del C.d.A, , sostituito, a decorrere Persona_2
dal 5.11.2016, da , che era deceduto in data 9 ottobre 2017, senza Persona_3
essere sostituito nella carica;
che tra il 15.2.2010 e il 3.9.2013 la società era stata dotata di un Collegio Sindacale, costituito dai dottori , Presidente, e Persona_4 Persona_5 [...]
, Sindaci effettivi e dai Sindaci supplenti, dottori e Per_6 Persona_7 Per_8
;
[...]
che con sentenza n.124/2021, pubblicata in data 8.10.2021, il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento della non aveva rinvenuto Parte_2
alcun documento contabile o amministrativo di pertinenza della società fallita, ad eccezione dei bilanci depositati presso la Camera di Commercio, l'ultimo dei quali relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; che, a seguito dell'insinuazione al passivo dell' , Controparte_4
la Curatela aveva accertato che, a decorrere dal 2011, la fallita aveva sistematicamente omesso il pagamento delle imposte (IVA, diritti camerali, ritenute,
pagina 4 di 14 IRES, IRAP, addizionali, etc.) e dei contributi previdenziali INPS, per cui al termine del 2015 aveva accumulato un debito tributario e previdenziale di €.4.033.493,48, debito poi aumentato ad €.4.317.513,94 al momento della dichiarazione di fallimento;
che la somma di €.4.317.513,94 era stata ammessa al passivo fallimentare, che ammontava ad un totale di €.4.517.000,05 ed era composto per la massima parte da debiti tributari e previdenziali;
che era configurabile la responsabilità degli ex amministratori, tra cui il convenuto, per il mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ammessi al passivo, atteso che tale omissione - senza le dovute iniziative, quali il reperimento e la destinazione delle risorse necessarie a provvedere al pagamento o la presentazione di istanze di rateizzazione, in presenza di risorse idonee a consentire il pagamento delle rate e dei debiti correnti o invece la messa in liquidazione della società, in assenza di dette risorse o in caso di perdita del capitale sociale, per non aumentare il carico tributario e previdenziale e non aggravare il dissesto con ulteriori interessi, sanzioni e aggi - costituiva atto di mala gestio di cui gli amministratori erano tenuti a rispondere nei confronti della società e dei creditori sociali, per violazione degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, ai sensi degli artt.2392,
2394 e 2476 c.c.; che la condotta illecita così configurata e addebitabile anche al , era CP_1
produttiva di un danno, corrispondente agli interessi, alle sanzioni, alle spese e agli aggi di riscossione richiesti dall'Amministrazione Finanziaria alla società, che non sarebbero stati addebitati se i tributi e gli oneri previdenziali fossero stati pagati tempestivamente, danno che nel caso concreto era pari a complessivi €.753.115,39 ed era maturato nel periodo in cui il era stato amministratore almeno per CP_1
l'importo di €.579.585,95; che con atto in data 13 novembre 2018, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
di Padova, rep. n.3039, racc. n.1772, trascritto presso i Registri Immobiliari
[...]
in data 23 novembre 2018, il , insieme alla moglie, aveva CP_1 Controparte_2
costituito in fondo patrimoniale tutti i suoi beni immobili, ovvero la quota del 50% dell'immobile sito in VI PA (PD), Via Don Carlo Gnocchi, costituito da un appartamento ai piani terreno e primo, contraddistinto dal foglio 18, mapp.758,
pagina 5 di 14 sub.11, dotato di un garage e di un cortile esclusivo, contraddistinti dal mapp.758, sub.15, e sub.23, e l'usufrutto vitalizio sull'immobile sito a Jesolo (VE), Via
Monsignor Giovanni Marcato, costituito da un appartamento al piano terreno, dotato di un garage, contraddistinti dal foglio 70, mapp.1276, sub.35 e sub.48; che con la costituzione del fondo patrimoniale il aveva sottratto tutti i beni CP_1
immobili di sua proprietà al soddisfacimento di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della sua famiglia, fra i quali rientrava anche quello risarcitorio nei confronti di esso IM e dei suoi creditori per gli atti di mala gestio, come sopra enucleati;
che l'atto era revocabile, ai sensi dell'art.2901 c.c., ricorrendone tutti i presupposti;
ciò premesso l'attore concludeva nel merito come in epigrafe.
*
I convenuti si costituivano in giudizio, contrastando la pretesa dell'attore ed in particolare deducendo: che il si occupava di gestire uno dei numerosi appalti affidati alla CP_1
Per_ cooperativa fino al 2015 dalla sua, maggiore cliente, , che in particolare coordinava l'opera di circa 90 lavoratori che eseguivano prestazioni di facchinaggio e Per_ logistica presso il magazzino di Carmignano di Brenta e che, essendo privo di qualsiasi delega, in concreto non si era mai occupato dell'amministrazione della società, che invece veniva gestita dal presidente, ; Persona_2
che fino alla data del 9.10.2014, quando il aveva cessato di far parte del CP_1
C.d.A. e della stessa società, l'attività d'impresa era stata regolare e non vi erano state problematiche o esposizioni debitorie, erariali e previdenziali, dato che la regolarità della posizione fiscale della società era periodicamente monitorata anche attraverso le riunioni del Collegio Sindacale;
che, per far fronte all'incremento degli oneri di mantenimento dei figli, Persona_10
Per_1 e rispettivamente nati l'11.1.2009 e il 25.11.2011, di comune accordo, i coniugi avevano scelto di concludere, in data 13.11.2018, l'Atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di causa;
che la pretesa del era infondata, atteso che il credito prospettato si era Parte_1
formato solo a seguito di attività ispettiva svolta dall'INPS alla fine del 2016, con la pagina 6 di 14 quale i verificatori avevano contestato alcune indennità di trasferta, riqualificandole come retribuzione assoggettata agli oneri contributivi, per periodi anche successivi alla cessazione di ogni veste sociale del , il quale, prima di ricevere l'atto di CP_1
citazione, era ignaro del debito attribuito alla e non avrebbe comunque Parte_1
dovuto rispondere per fatti successivi al venir meno di ogni ruolo sociale;
che erano inoltre insussistenti i presupposti per l'azione revocatoria in quanto era esclusa la configurabilità della responsabilità del nei confronti della società, CP_1 ai sensi dell'art.2392 c.c., potendo la fattispecie realizzarsi soltanto con riferimento a funzioni concretamente attribuite ed esercitate dall'amministratore interessato, con esclusione invece della responsabilità per funzioni attribuite ad altro amministratore ed altresì essendo escluso per gli amministratori privi di deleghe, come nel caso, un generale obbligo di vigilanza, residuando una possibile responsabilità in ipotesi di conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare un loro intervento, situazione non ricorrente nella specie, nella quale il aveva sempre svolto mera attività di CP_1
Per_ gestione logistica di un magazzino della società , affidato alla e Parte_1
non era a conoscenza di alcun fatto pregiudizievole che dovesse metterlo in allarme e stimolare un suo onere di vigilanza e attivazione;
ciò premesso i convenuti chiedevano il rigetto della domanda ed in via subordinata che il danno imputabile al fosse accertato con esclusivo riferimento ai carichi CP_1
contributivi relativi alle annualità fino al 2014, con esclusione delle successive.
*
All'esito di istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025.
***
Osserva il Tribunale che la domanda di revoca dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale in data 13.11.2018 (doc.16 attore) è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso in diritto che sono elementi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ex art.2901 c.c., l'esistenza di un diritto di credito in capo alla parte attrice, la lesione della garanzia patrimoniale del creditore per effetto del compimento dell'atto contestato (eventus damni) e l'elemento soggettivo, costituito, in caso di atto pagina 7 di 14 a titolo gratuito, dalla consapevolezza da parte del debitore di tale pregiudizio
(scientia damni).
Quanto al primo elemento va osservato in fatto che dall'istruttoria documentale è risultato che il convenuto ha ricoperto il ruolo di consigliere di CP_1
amministrazione della fin dalla sua costituzione, nel 2004 e comunque Parte_1
dal 18.9.2009 al 9.10.2014, ed in tale veste egli ha certamente potuto prendere cognizione degli atti della società, oltre che partecipare ad assemblee e alle riunioni del C.d.A.. In particolare risulta dal verbale di accertamento dell'INPS in data
21.12.2020 (doc.8 convenuti) che la applicava ai propri soci lavoratori Parte_1
retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di settore e che, in sede di verifica ispettiva della DPL, ad aprile 2009, era stata informata del fatto che avrebbe dovuto corrispondere i contributi previdenziali in rapporto alle maggiori retribuzioni previste dal CCNL, circostanza che era stata oggetto di specifico esame nell'assemblea ordinaria del 21.11.2009. Ne consegue che gli amministratori fin da tale epoca erano perfettamente consapevoli della corrispondente evasione contributiva, fatta oggetto di accertamento per il periodo dal 2011 al 2015 con il verbale di contestazione suindicato, a seguito di accesso ispettivo del 2016 (doc.8 pagg.4-5).
Dallo stesso verbale emerge poi, con riferimento specifico all'unità locale di
Carmignano di Brenta, che i lavoratori ivi occupati, in quanto operanti pressochè stabilmente in tale unità, non avrebbero potuto fruire di indennità di trasferta, non assoggettate a contribuzione e che pertanto le somme erogate loro a titolo di trasferta erano invece a tutti gli effetti di retribuzione, da assoggettare a contribuzione.
Tale circostanza non poteva essere ignorata dal , che per sua stessa CP_1
ammissione, era il responsabile di tale unità e organizzava per la cooperativa l'attività dei lavoratori ivi allocati.
Non è poi sostenibile che il , quale amministratore privo di deleghe, fosse un CP_1
mero socio, ignaro di tematiche amministrative, come sostenuto in causa, sia perchè nessuno degli amministratori risultava titolare di deleghe e pertanto la gestione amministrativa era affidata a tutto il consiglio, sia perché lo stesso ha CP_1
invocato la notevole esperienza acquisita presso la per motivare la Parte_1
costituzione di ben tre società di logistica, dopo la sua uscita dalla fallita nel 2014,
pagina 8 di 14 circostanza che rende del tutto verosimile che egli fosse ben consapevole delle questioni amministrative che lo avevano riguardato quale amministratore della stessa fallita.
Relativamente a tale ultimo aspetto va poi sottolineato che in sede di ricorso per l'impugnazione del licenziamento intimatogli da (doc.29 attore), il Parte_1
dipendente di questa, ha riferito che il , con il quale Persona_12 CP_1 aveva nel 2005 sottoscritto il contratto di lavoro e che era il responsabile dell'unità locale di Carmignano di Brenta, aveva continuato a organizzare l'attività della logistica nell'unità locale stessa, sia per la sia per altra società, anche Parte_1 dopo la sua fuoriuscita dalla e fino al 2017, occupandosi, fra l'altro Parte_1
della consegna delle buste paga ai dipendenti, dalle quali emergevano evidentemente le varie voci di retribuzione e dunque anche le trasferte inesistenti e non assoggettate a contribuzione (doc.29 attore pag.10-11).
In tale contesto non sembra dunque dubbio che si possa profilare “prima facie” una responsabilità dell'amministratore , pur privo di deleghe ma certamente CP_1
informato delle irregolarità retributive poste in essere dalla cooperativa fin dal 2009, che hanno dato origine agli accertamenti del 2016-2017 e alle conseguenti sanzioni, per non aver adottato tutte le misure in suo potere per evitare il pregiudizio derivato a soci e creditori per la grave posizione debitoria assunta dalla fallita a causa di sanzioni, interessi, aggi e spese addebitati per le omissioni contributive in discussione, come allegate dall'attore.
In dipendenza di tali fatti la Curatela del ha intrapreso un'azione di Parte_1
responsabilità nei confronti degli ex componenti il consiglio di amministrazione e degli ex sindaci della cooperativa, ivi compreso l'odierno convenuto, lamentando a carico di quest'ultimo una pretesa creditoria per danni pari ad €.579.58,95, giudizio che pende davanti al Tribunale di Venezia (doc.23 attore).
E' pertanto configurabile, ai fini di cui all'art.2901 c.c., un credito dell'attrice nei confronti del convenuto . CP_1
In merito va invero ricordato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che
“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un
pagina 9 di 14 creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile” e “anche un credito eventuale, come un credito litigioso, può determinare la qualità di creditore abilitato all'azione revocatoria” (cfr. Cass.22/4/2024, n.10742
e nello stesso senso Cass.6/10/2023, n.28141) e non sembra dubbio che nella specie l'aspettativa dell'attore non sia assolutamente pretestuosa, considerato che gli addebiti di responsabilità mossi al convenuto nel giudizio civile trovano supporto negli elementi sopra richiamati, restando irrilevante la mancata imputazione al del reato di bancarotta fraudolenta per gli stessi fatti, stante la diversità CP_1
dell'elemento soggettivo.
D'altra parte la tutela invocata nel presente giudizio non richiede che vi sia il giudicato in ordine all'esistenza del credito ed in relazione a tale circostanza non assume rilievo la verifica nella presente sede della prescrizione delle azioni promosse davanti al Tribunale di Venezia, che potrà formare oggetto esclusivamente di detto giudizio, anche in ragione della natura della relativa eccezione e della circostanza che la decorrenza del termine, con riferimento alla posizione del curatore fallimentare, potrebbe richiedere uno specifico accertamento di fatto (cfr. anche Cass.04/12/2015,
n.24715 che, relativamente alla decorrenza del termine, ha affermato che essa va ravvisata “dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui” i creditori “siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società” e che “in ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto
l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione 'iuris tantum' di coincidenza tra il 'dies a quo' di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale”.
*
Non è poi dubbio che il credito in discussione sia insorto in epoca precedente al compimento dell'atto oggetto di causa, atteso che le condotte illecite ascritte all'ex consigliere riguardano attività svolte (od omesse, sul piano dell'obbligo di CP_1
pagina 10 di 14 informazione e sorveglianza che ricade sui consiglieri non delegati, quale il ) CP_1
negli anni dal 2011 al 2014, che hanno generato maggiori oneri per omissioni contributive nella misura suindicata di €.579.58,95 (doc.23 attore).
Ricorre in definitiva il primo elemento necessario per l'accoglimento della domanda dell'attore.
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Così accertata l'anteriorità del credito oggetto di tutela, va altresì osservato che la costituzione del fondo patrimoniale ed il conferimento da parte del convenuto della quota di sua spettanza dell'abitazione familiare e relative pertinenze e dell'usufrutto di altre due unità immobiliari, costituisce atto a titolo gratuito.
A tal proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'articolo
2901 del codice civile, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del 'solvens' di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione”
(cfr. Cass.12/5/2022, n.15257 e nello stesso senso Cass.30/1/2020, n.2077 e
Cass.6/2/2018, n.2820).
La gratuità dell'atto comporta che l'unico stato soggettivo rilevante ai fini di cui all'art.2901 c.c. è quello del cedente e nella specie del . CP_1
In merito alla scientia damni, va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della 'scientia damni' richiesto dall'art.2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (cfr.
Cass.2/4/2021, n.9192).
pagina 11 di 14 E' esclusa la necessità che il debitore intenda nuocere alle ragioni del creditore, bastando la consapevolezza della diminuzione del patrimonio e, dunque, del pregiudizio per la generica garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art.2740 c.c..
Nel caso di specie, non può dubitarsi del fatto che il , maturo imprenditore, CP_1
già amministratore e socio fondatore di più società di logistica (lo stesso, come ricordato, ha allegato che, dopo l'uscita dalla società cooperativa e grazie all'esperienza ivi acquisita, aveva costituito diverse società, operanti sempre nel campo della logistica, dei lavori di facchinaggio e dei servizi di pulizia, ed in particolare la società Triveneto Servizi, la società Free Log s.r.l. e la società
[...]
fosse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato mediante il vincolo Pt_3
sugli immobili di sua proprietà e in usufrutto ai propri creditori.
I convenuti hanno negato tale consapevolezza sostenendo che l'atto è stato perfezionato al fine di far fronte alle accresciute esigenze di mantenimento dei due figli minori.
Tale assunto non vale ad escludere l'elemento soggettivo della revocatoria, atteso che il movente indicato è certamente compatibile con la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e, d'altra parte, nell'atto costitutivo di fondo patrimoniale oggetto di causa (doc.16 attore) non vi è alcun riferimento a sopraggiunte esigenze di mantenimento dei figli, bensì alla funzione tipica del vincolo di destinazione, delineata dall'art.167 c.c., e cioè alla previsione della destinazione dei beni al soddisfacimento dei “bisogni della famiglia” (cfr. premessa e art.2 dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale), il che smentisce l'assunto dei convenuti.
**
Con riferimento al requisito dell'eventus damni va osservato che esso ricorre non soltanto quando l'attività dispositiva del debitore produca il pericolo concreto che lo stesso non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa, in quanto è sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile ovvero incerta la soddisfazione del credito, e tale è certamente il conferimento dei beni immobili nel fondo patrimoniale, che preclude ai creditori di agire esecutivamente sugli stessi per crediti non inerenti il soddisfacimento dei bisogni familiari, quale il credito fatto valere dall'attore nel presente giudizio.
pagina 12 di 14 D'altra parte la Suprema Corte (cfr. Cass.4/07/2006, n.15265) ha affermato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente “una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore”, con la conseguenza che “l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche” nel mentre “il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà”, il che certamente non è avvenuto nella specie.
In conclusione ricorrono tutti gli elementi necessari per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale concluso dai convenuti in data 13.11.2018 nei confronti del Parte_4
***
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art.133 del DPR 115/2002, essendo il
IM ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Va esclusa la maggiorazione ex art.4, comma 2, DM 55/14, atteso che la pluralità di convenuti non ha avuto incidenza sostanziale sull'onere delle spese, a fronte della posizione “neutra” del beneficiario di atto a titolo gratuito.
***
Va disposta l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto contestato, ai sensi dell'art.2655 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiara l'inefficacia nei confronti del
, ai sensi dell'art.2901 Parte_5
c.c., dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale in data 13 novembre 2018 a rogito del
Notaio Dott. di Padova, rep. n.3039, racc. n.1772, Persona_1
trascritto in data 23 novembre 2018, fra e;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 13 di 14 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto contestato;
condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.2.127,00 per la fase di studio, €.1.416,00 per la fase introduttiva, €.3.738,00 per la fase istruttoria ed €.3.579,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA, oltre ad €.2.009,58 per spese prenotate a debito, con pagamento in favore dello Stato.
Padova 5/5/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 6527/2023 R.G., promossa
DA
Parte_1
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. PALMA ALESSANDRO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO 9 MILANO, presso lo studio dell'avv. PALMA ALESSANDRO
- attore –
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
degli avv.ti SPINA MATTEO e QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO, elettivamente domiciliato in VIA BATTAGLIA, 71/B 35020 ALBIGNASEGO, presso lo studio dell'avv. SPINA MATTEO
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 C.F._2
avv.ti SPINA MATTEO e QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO, elettivamente domiciliata in VIA BATTAGLIA, 71/B 35020 ALBIGNASEGO presso lo studio dell'avv. SPINA MATTEO
- convenuto –
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, se del caso ai sensi dell'art.153, secondo comma, c.p.c., così giudicare: in via principale, nel merito.
1. Previ ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare l'inefficacia ex artt.2901 e ss. c.c. nei confronti del Parte_1
dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data
[...]
13 novembre 2018 dal Sig. e dalla Sig.ra a Controparte_1 Controparte_2
rogito Notaio Dott. di Padova, rep. n.3039, racc. n.1772, Persona_1
trascritto presso i Registri Immobiliari in data 23 novembre 2018, per tutte le ragioni dedotte nella narrativa degli atti di causa, in relazione a:
a) quota del 50% dell'immobile sito in VI PA (PD), Via Don Carlo
Gnocchi, costituito da un appartamento ai piani terreno e primo, inserito in un complesso residenziale formato da due fabbricati quadrifamiliari, dotato di un garage e di un cortile esclusivo, così distinto: al Catasto Fabbricati, Comune di VI
PA (PD), foglio 18, mapp.758, sub.11, Via Don Carlo Gnocchi, P. T-1, Cat.
A/2, cl. 2, cons. vani 7, superficie catastale mq.132, superficie catastale al netto delle aree scoperte mq.125, R.C. Euro 542,28; mapp.758, sub.15, Via Don Carlo Gnocchi,
P. T, Cat. C/6, cl. 1, cons. mq.15, superficie catastale mq.19, R.C. Euro 26,34; mapp.758, sub.23, Via Don Carlo Gnocchi, P. T., b.c.n.c., corte comune ai sub.11 e
15, con la proporzionale partecipazione alle parti e impianti comuni a sensi dell'art. 1117 c.c. ivi compresa l'area di sedime e pertinenza;
b) usufrutto vitalizio sull'immobile sito a Jesolo (VE), Via Monsignor Giovanni
Marcato, costituito da un appartamento al piano terreno, dotato di un garage, così distinto: al Catasto Fabbricati, Comune di Jesolo (VE), foglio 70, mapp. 1276, sub.
35, Via Marcato Mons. Giovanni, P. T, Cat. A/2, cl. 4, cons. vani 4, superficie catastale mq. 61, superficie catastale al netto delle aree scoperte mq. 59, R.C. Euro
392,51; mapp. 1276, sub. 48, Via Marcato Mons. Giovanni, P. S1, Cat. C/6, cl. 7, cons. mq. 16, superficie catastale mq. 17, R.C. Euro 66,11, con la proporzionale partecipazione alle parti e impianti comuni a sensi dell'art. 1117 c.c. ivi compresa l'area di sedime e pertinenza, con ogni conseguente statuizione.
pagina 2 di 14 In ogni caso e comunque.
2. Con vittoria di compensi professionali e spese, da liquidare secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e da porre a carico dello Stato, essendo la procedura priva di fondi e, quindi, ammessa al gratuito patrocinio.
In via istruttoria.
3. Si producono i seguenti documenti: 44. sentenza del Tribunale di Monza in data 12 novembre 2024; 45. - 47. memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. depositate nell'interesse del nel giudizio di responsabilità dinanzi al Parte_1
Tribunale di Venezia;
48. - 48 bis.: prospetto di calcolo sanzioni, interessi, spese di riscossione e aggi.
4. Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie dedotte dai convenuti per tutte le ragioni esposte nella narrativa degli atti di causa.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi: in via principale: accertare l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. posti alla base dell'azione revocatoria instaurata da parte attrice, e di conseguenza accertare/dichiarare l'efficacia nei confronti del Parte_1
dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 13.11.2018
[...]
dal Signor e dalla Signora a rogito Notaio Controparte_1 Controparte_2
Dott. di Padova, rep. n. 3039, racc. n. 1772, trascritto Persona_1
presso i Registri Immobiliari in data 23.11.2018 e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
in via subordinata: accertare e ridurre il danno imputabile al Signor CP_1
in parte qua, diminuendolo degli importi relativi ai carichi non conferenti
[...]
perché riferiti ad annualità successive al 2014 nonché a quelli annullati giudizialmente con sentenza n. 461/2019 emessa dalla CTP di Padova.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2023 a e a Controparte_1
l'attore, , Controparte_2 Controparte_3
adiva questo Tribunale esponendo: che la società costituita in data 13 luglio 2004, con oggetto la Parte_1
prestazione di servizi di pulizia, di facchinaggio e, più in generale, di logistica in favore di imprese operanti prevalentemente nel settore della grande distribuzione, aveva avuto la propria sede in Noventa PA (PD), Via Donatello n.18, fino al 30 gennaio 2017, quando la sede legale era stata trasferita a Paderno Dugnano (MB), Via
Filippo Meda n. 1; che tra l'anno 2011 e la messa in liquidazione, il 28 settembre 2015, era stata amministrata da un C.d.A., composto da un presidente e due consiglieri, uno dei quali, pur nel mutare della compagine, dal 18.9.2009 al 9.10.2014, era stato il
, il quale aveva avuto il ruolo di consigliere anche in precedenza e fin dalla CP_1
costituzione della società, sempre senza deleghe;
che in data 28.9.2015 la società era stata posta in liquidazione ed era stato nominato liquidatore il precedente presidente del C.d.A, , sostituito, a decorrere Persona_2
dal 5.11.2016, da , che era deceduto in data 9 ottobre 2017, senza Persona_3
essere sostituito nella carica;
che tra il 15.2.2010 e il 3.9.2013 la società era stata dotata di un Collegio Sindacale, costituito dai dottori , Presidente, e Persona_4 Persona_5 [...]
, Sindaci effettivi e dai Sindaci supplenti, dottori e Per_6 Persona_7 Per_8
;
[...]
che con sentenza n.124/2021, pubblicata in data 8.10.2021, il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento della non aveva rinvenuto Parte_2
alcun documento contabile o amministrativo di pertinenza della società fallita, ad eccezione dei bilanci depositati presso la Camera di Commercio, l'ultimo dei quali relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; che, a seguito dell'insinuazione al passivo dell' , Controparte_4
la Curatela aveva accertato che, a decorrere dal 2011, la fallita aveva sistematicamente omesso il pagamento delle imposte (IVA, diritti camerali, ritenute,
pagina 4 di 14 IRES, IRAP, addizionali, etc.) e dei contributi previdenziali INPS, per cui al termine del 2015 aveva accumulato un debito tributario e previdenziale di €.4.033.493,48, debito poi aumentato ad €.4.317.513,94 al momento della dichiarazione di fallimento;
che la somma di €.4.317.513,94 era stata ammessa al passivo fallimentare, che ammontava ad un totale di €.4.517.000,05 ed era composto per la massima parte da debiti tributari e previdenziali;
che era configurabile la responsabilità degli ex amministratori, tra cui il convenuto, per il mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ammessi al passivo, atteso che tale omissione - senza le dovute iniziative, quali il reperimento e la destinazione delle risorse necessarie a provvedere al pagamento o la presentazione di istanze di rateizzazione, in presenza di risorse idonee a consentire il pagamento delle rate e dei debiti correnti o invece la messa in liquidazione della società, in assenza di dette risorse o in caso di perdita del capitale sociale, per non aumentare il carico tributario e previdenziale e non aggravare il dissesto con ulteriori interessi, sanzioni e aggi - costituiva atto di mala gestio di cui gli amministratori erano tenuti a rispondere nei confronti della società e dei creditori sociali, per violazione degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, ai sensi degli artt.2392,
2394 e 2476 c.c.; che la condotta illecita così configurata e addebitabile anche al , era CP_1
produttiva di un danno, corrispondente agli interessi, alle sanzioni, alle spese e agli aggi di riscossione richiesti dall'Amministrazione Finanziaria alla società, che non sarebbero stati addebitati se i tributi e gli oneri previdenziali fossero stati pagati tempestivamente, danno che nel caso concreto era pari a complessivi €.753.115,39 ed era maturato nel periodo in cui il era stato amministratore almeno per CP_1
l'importo di €.579.585,95; che con atto in data 13 novembre 2018, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
di Padova, rep. n.3039, racc. n.1772, trascritto presso i Registri Immobiliari
[...]
in data 23 novembre 2018, il , insieme alla moglie, aveva CP_1 Controparte_2
costituito in fondo patrimoniale tutti i suoi beni immobili, ovvero la quota del 50% dell'immobile sito in VI PA (PD), Via Don Carlo Gnocchi, costituito da un appartamento ai piani terreno e primo, contraddistinto dal foglio 18, mapp.758,
pagina 5 di 14 sub.11, dotato di un garage e di un cortile esclusivo, contraddistinti dal mapp.758, sub.15, e sub.23, e l'usufrutto vitalizio sull'immobile sito a Jesolo (VE), Via
Monsignor Giovanni Marcato, costituito da un appartamento al piano terreno, dotato di un garage, contraddistinti dal foglio 70, mapp.1276, sub.35 e sub.48; che con la costituzione del fondo patrimoniale il aveva sottratto tutti i beni CP_1
immobili di sua proprietà al soddisfacimento di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della sua famiglia, fra i quali rientrava anche quello risarcitorio nei confronti di esso IM e dei suoi creditori per gli atti di mala gestio, come sopra enucleati;
che l'atto era revocabile, ai sensi dell'art.2901 c.c., ricorrendone tutti i presupposti;
ciò premesso l'attore concludeva nel merito come in epigrafe.
*
I convenuti si costituivano in giudizio, contrastando la pretesa dell'attore ed in particolare deducendo: che il si occupava di gestire uno dei numerosi appalti affidati alla CP_1
Per_ cooperativa fino al 2015 dalla sua, maggiore cliente, , che in particolare coordinava l'opera di circa 90 lavoratori che eseguivano prestazioni di facchinaggio e Per_ logistica presso il magazzino di Carmignano di Brenta e che, essendo privo di qualsiasi delega, in concreto non si era mai occupato dell'amministrazione della società, che invece veniva gestita dal presidente, ; Persona_2
che fino alla data del 9.10.2014, quando il aveva cessato di far parte del CP_1
C.d.A. e della stessa società, l'attività d'impresa era stata regolare e non vi erano state problematiche o esposizioni debitorie, erariali e previdenziali, dato che la regolarità della posizione fiscale della società era periodicamente monitorata anche attraverso le riunioni del Collegio Sindacale;
che, per far fronte all'incremento degli oneri di mantenimento dei figli, Persona_10
Per_1 e rispettivamente nati l'11.1.2009 e il 25.11.2011, di comune accordo, i coniugi avevano scelto di concludere, in data 13.11.2018, l'Atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di causa;
che la pretesa del era infondata, atteso che il credito prospettato si era Parte_1
formato solo a seguito di attività ispettiva svolta dall'INPS alla fine del 2016, con la pagina 6 di 14 quale i verificatori avevano contestato alcune indennità di trasferta, riqualificandole come retribuzione assoggettata agli oneri contributivi, per periodi anche successivi alla cessazione di ogni veste sociale del , il quale, prima di ricevere l'atto di CP_1
citazione, era ignaro del debito attribuito alla e non avrebbe comunque Parte_1
dovuto rispondere per fatti successivi al venir meno di ogni ruolo sociale;
che erano inoltre insussistenti i presupposti per l'azione revocatoria in quanto era esclusa la configurabilità della responsabilità del nei confronti della società, CP_1 ai sensi dell'art.2392 c.c., potendo la fattispecie realizzarsi soltanto con riferimento a funzioni concretamente attribuite ed esercitate dall'amministratore interessato, con esclusione invece della responsabilità per funzioni attribuite ad altro amministratore ed altresì essendo escluso per gli amministratori privi di deleghe, come nel caso, un generale obbligo di vigilanza, residuando una possibile responsabilità in ipotesi di conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare un loro intervento, situazione non ricorrente nella specie, nella quale il aveva sempre svolto mera attività di CP_1
Per_ gestione logistica di un magazzino della società , affidato alla e Parte_1
non era a conoscenza di alcun fatto pregiudizievole che dovesse metterlo in allarme e stimolare un suo onere di vigilanza e attivazione;
ciò premesso i convenuti chiedevano il rigetto della domanda ed in via subordinata che il danno imputabile al fosse accertato con esclusivo riferimento ai carichi CP_1
contributivi relativi alle annualità fino al 2014, con esclusione delle successive.
*
All'esito di istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025.
***
Osserva il Tribunale che la domanda di revoca dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale in data 13.11.2018 (doc.16 attore) è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso in diritto che sono elementi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ex art.2901 c.c., l'esistenza di un diritto di credito in capo alla parte attrice, la lesione della garanzia patrimoniale del creditore per effetto del compimento dell'atto contestato (eventus damni) e l'elemento soggettivo, costituito, in caso di atto pagina 7 di 14 a titolo gratuito, dalla consapevolezza da parte del debitore di tale pregiudizio
(scientia damni).
Quanto al primo elemento va osservato in fatto che dall'istruttoria documentale è risultato che il convenuto ha ricoperto il ruolo di consigliere di CP_1
amministrazione della fin dalla sua costituzione, nel 2004 e comunque Parte_1
dal 18.9.2009 al 9.10.2014, ed in tale veste egli ha certamente potuto prendere cognizione degli atti della società, oltre che partecipare ad assemblee e alle riunioni del C.d.A.. In particolare risulta dal verbale di accertamento dell'INPS in data
21.12.2020 (doc.8 convenuti) che la applicava ai propri soci lavoratori Parte_1
retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di settore e che, in sede di verifica ispettiva della DPL, ad aprile 2009, era stata informata del fatto che avrebbe dovuto corrispondere i contributi previdenziali in rapporto alle maggiori retribuzioni previste dal CCNL, circostanza che era stata oggetto di specifico esame nell'assemblea ordinaria del 21.11.2009. Ne consegue che gli amministratori fin da tale epoca erano perfettamente consapevoli della corrispondente evasione contributiva, fatta oggetto di accertamento per il periodo dal 2011 al 2015 con il verbale di contestazione suindicato, a seguito di accesso ispettivo del 2016 (doc.8 pagg.4-5).
Dallo stesso verbale emerge poi, con riferimento specifico all'unità locale di
Carmignano di Brenta, che i lavoratori ivi occupati, in quanto operanti pressochè stabilmente in tale unità, non avrebbero potuto fruire di indennità di trasferta, non assoggettate a contribuzione e che pertanto le somme erogate loro a titolo di trasferta erano invece a tutti gli effetti di retribuzione, da assoggettare a contribuzione.
Tale circostanza non poteva essere ignorata dal , che per sua stessa CP_1
ammissione, era il responsabile di tale unità e organizzava per la cooperativa l'attività dei lavoratori ivi allocati.
Non è poi sostenibile che il , quale amministratore privo di deleghe, fosse un CP_1
mero socio, ignaro di tematiche amministrative, come sostenuto in causa, sia perchè nessuno degli amministratori risultava titolare di deleghe e pertanto la gestione amministrativa era affidata a tutto il consiglio, sia perché lo stesso ha CP_1
invocato la notevole esperienza acquisita presso la per motivare la Parte_1
costituzione di ben tre società di logistica, dopo la sua uscita dalla fallita nel 2014,
pagina 8 di 14 circostanza che rende del tutto verosimile che egli fosse ben consapevole delle questioni amministrative che lo avevano riguardato quale amministratore della stessa fallita.
Relativamente a tale ultimo aspetto va poi sottolineato che in sede di ricorso per l'impugnazione del licenziamento intimatogli da (doc.29 attore), il Parte_1
dipendente di questa, ha riferito che il , con il quale Persona_12 CP_1 aveva nel 2005 sottoscritto il contratto di lavoro e che era il responsabile dell'unità locale di Carmignano di Brenta, aveva continuato a organizzare l'attività della logistica nell'unità locale stessa, sia per la sia per altra società, anche Parte_1 dopo la sua fuoriuscita dalla e fino al 2017, occupandosi, fra l'altro Parte_1
della consegna delle buste paga ai dipendenti, dalle quali emergevano evidentemente le varie voci di retribuzione e dunque anche le trasferte inesistenti e non assoggettate a contribuzione (doc.29 attore pag.10-11).
In tale contesto non sembra dunque dubbio che si possa profilare “prima facie” una responsabilità dell'amministratore , pur privo di deleghe ma certamente CP_1
informato delle irregolarità retributive poste in essere dalla cooperativa fin dal 2009, che hanno dato origine agli accertamenti del 2016-2017 e alle conseguenti sanzioni, per non aver adottato tutte le misure in suo potere per evitare il pregiudizio derivato a soci e creditori per la grave posizione debitoria assunta dalla fallita a causa di sanzioni, interessi, aggi e spese addebitati per le omissioni contributive in discussione, come allegate dall'attore.
In dipendenza di tali fatti la Curatela del ha intrapreso un'azione di Parte_1
responsabilità nei confronti degli ex componenti il consiglio di amministrazione e degli ex sindaci della cooperativa, ivi compreso l'odierno convenuto, lamentando a carico di quest'ultimo una pretesa creditoria per danni pari ad €.579.58,95, giudizio che pende davanti al Tribunale di Venezia (doc.23 attore).
E' pertanto configurabile, ai fini di cui all'art.2901 c.c., un credito dell'attrice nei confronti del convenuto . CP_1
In merito va invero ricordato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che
“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un
pagina 9 di 14 creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile” e “anche un credito eventuale, come un credito litigioso, può determinare la qualità di creditore abilitato all'azione revocatoria” (cfr. Cass.22/4/2024, n.10742
e nello stesso senso Cass.6/10/2023, n.28141) e non sembra dubbio che nella specie l'aspettativa dell'attore non sia assolutamente pretestuosa, considerato che gli addebiti di responsabilità mossi al convenuto nel giudizio civile trovano supporto negli elementi sopra richiamati, restando irrilevante la mancata imputazione al del reato di bancarotta fraudolenta per gli stessi fatti, stante la diversità CP_1
dell'elemento soggettivo.
D'altra parte la tutela invocata nel presente giudizio non richiede che vi sia il giudicato in ordine all'esistenza del credito ed in relazione a tale circostanza non assume rilievo la verifica nella presente sede della prescrizione delle azioni promosse davanti al Tribunale di Venezia, che potrà formare oggetto esclusivamente di detto giudizio, anche in ragione della natura della relativa eccezione e della circostanza che la decorrenza del termine, con riferimento alla posizione del curatore fallimentare, potrebbe richiedere uno specifico accertamento di fatto (cfr. anche Cass.04/12/2015,
n.24715 che, relativamente alla decorrenza del termine, ha affermato che essa va ravvisata “dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui” i creditori “siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società” e che “in ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto
l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione 'iuris tantum' di coincidenza tra il 'dies a quo' di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale”.
*
Non è poi dubbio che il credito in discussione sia insorto in epoca precedente al compimento dell'atto oggetto di causa, atteso che le condotte illecite ascritte all'ex consigliere riguardano attività svolte (od omesse, sul piano dell'obbligo di CP_1
pagina 10 di 14 informazione e sorveglianza che ricade sui consiglieri non delegati, quale il ) CP_1
negli anni dal 2011 al 2014, che hanno generato maggiori oneri per omissioni contributive nella misura suindicata di €.579.58,95 (doc.23 attore).
Ricorre in definitiva il primo elemento necessario per l'accoglimento della domanda dell'attore.
**
Così accertata l'anteriorità del credito oggetto di tutela, va altresì osservato che la costituzione del fondo patrimoniale ed il conferimento da parte del convenuto della quota di sua spettanza dell'abitazione familiare e relative pertinenze e dell'usufrutto di altre due unità immobiliari, costituisce atto a titolo gratuito.
A tal proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'articolo
2901 del codice civile, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del 'solvens' di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione”
(cfr. Cass.12/5/2022, n.15257 e nello stesso senso Cass.30/1/2020, n.2077 e
Cass.6/2/2018, n.2820).
La gratuità dell'atto comporta che l'unico stato soggettivo rilevante ai fini di cui all'art.2901 c.c. è quello del cedente e nella specie del . CP_1
In merito alla scientia damni, va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della 'scientia damni' richiesto dall'art.2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (cfr.
Cass.2/4/2021, n.9192).
pagina 11 di 14 E' esclusa la necessità che il debitore intenda nuocere alle ragioni del creditore, bastando la consapevolezza della diminuzione del patrimonio e, dunque, del pregiudizio per la generica garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art.2740 c.c..
Nel caso di specie, non può dubitarsi del fatto che il , maturo imprenditore, CP_1
già amministratore e socio fondatore di più società di logistica (lo stesso, come ricordato, ha allegato che, dopo l'uscita dalla società cooperativa e grazie all'esperienza ivi acquisita, aveva costituito diverse società, operanti sempre nel campo della logistica, dei lavori di facchinaggio e dei servizi di pulizia, ed in particolare la società Triveneto Servizi, la società Free Log s.r.l. e la società
[...]
fosse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato mediante il vincolo Pt_3
sugli immobili di sua proprietà e in usufrutto ai propri creditori.
I convenuti hanno negato tale consapevolezza sostenendo che l'atto è stato perfezionato al fine di far fronte alle accresciute esigenze di mantenimento dei due figli minori.
Tale assunto non vale ad escludere l'elemento soggettivo della revocatoria, atteso che il movente indicato è certamente compatibile con la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e, d'altra parte, nell'atto costitutivo di fondo patrimoniale oggetto di causa (doc.16 attore) non vi è alcun riferimento a sopraggiunte esigenze di mantenimento dei figli, bensì alla funzione tipica del vincolo di destinazione, delineata dall'art.167 c.c., e cioè alla previsione della destinazione dei beni al soddisfacimento dei “bisogni della famiglia” (cfr. premessa e art.2 dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale), il che smentisce l'assunto dei convenuti.
**
Con riferimento al requisito dell'eventus damni va osservato che esso ricorre non soltanto quando l'attività dispositiva del debitore produca il pericolo concreto che lo stesso non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa, in quanto è sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile ovvero incerta la soddisfazione del credito, e tale è certamente il conferimento dei beni immobili nel fondo patrimoniale, che preclude ai creditori di agire esecutivamente sugli stessi per crediti non inerenti il soddisfacimento dei bisogni familiari, quale il credito fatto valere dall'attore nel presente giudizio.
pagina 12 di 14 D'altra parte la Suprema Corte (cfr. Cass.4/07/2006, n.15265) ha affermato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente “una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore”, con la conseguenza che “l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche” nel mentre “il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà”, il che certamente non è avvenuto nella specie.
In conclusione ricorrono tutti gli elementi necessari per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale concluso dai convenuti in data 13.11.2018 nei confronti del Parte_4
***
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art.133 del DPR 115/2002, essendo il
IM ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Va esclusa la maggiorazione ex art.4, comma 2, DM 55/14, atteso che la pluralità di convenuti non ha avuto incidenza sostanziale sull'onere delle spese, a fronte della posizione “neutra” del beneficiario di atto a titolo gratuito.
***
Va disposta l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto contestato, ai sensi dell'art.2655 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiara l'inefficacia nei confronti del
, ai sensi dell'art.2901 Parte_5
c.c., dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale in data 13 novembre 2018 a rogito del
Notaio Dott. di Padova, rep. n.3039, racc. n.1772, Persona_1
trascritto in data 23 novembre 2018, fra e;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 13 di 14 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto contestato;
condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.2.127,00 per la fase di studio, €.1.416,00 per la fase introduttiva, €.3.738,00 per la fase istruttoria ed €.3.579,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA, oltre ad €.2.009,58 per spese prenotate a debito, con pagamento in favore dello Stato.
Padova 5/5/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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