Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 250 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ZERBINI ROBERTA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANA LOREDANA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
matrimonio con in data 30.8.2014 in Finale Ligure, ha proposto domanda Controparte_1
per sentire pronunciare prima la separazione giudiziale fra i coniugi e poi lo scioglimento del matrimonio civile, con ogni conseguente statuizione.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio.
Prima ancora di comparire nanti al Giudice relatore ex art. 473bis.21 c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno chiesto che la procedura proseguisse mediante trattazione scritta al fine della pronuncia, non definitiva, della separazione e, decorso il termine di legge, della pronuncia, definitiva, dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
E' stata pronunciata la sentenza parziale di separazione, n. 388 del 13.5.2024. Viene ora in rilievo il divorzio.
Le conclusioni rassegnate meritano accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 30.08.2014 in Finale Ligure (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio
[...]
del Comune di Finale Ligure al numero 20, parte II, serie C, anno 2014, con ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Finale Ligure, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in Finale Ligure (SV), in data 30 agosto 2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Finale Ligure (SV), al n. 20, p. 2, S. C, anno 2014;
B) ordinare al Comune di Finale Ligure di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) dare atto che:
1. La figlia minore , nata a [...] il [...], è affidata ad entrambi i genitori Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà
al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni
Pers modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La figlia resta collocata prevalentemente presso l'abitazione materna. Il padre terrà con sé la figlia quando lo desidera,
previo avviso ed accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi della minore. La terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (e dalla mattina nel corso delle vacanze estive) sino alla domenica sera (prima dell'ora di cena durante il periodo scolastico e dopo cena nel periodo delle vacanze estive). Nella settimana in cui la minore trascorrerà
il weekend con la madre, il padre la terrà con sé il mercoledì dall'uscita da scuola (o dal mattino nel corso delle vacanze scolastiche) sino al venerdì quando la riaccompagnerà a scuola (o a casa nel periodo estivo). La figlia trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, ad alternanza annuale, il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, il Capodanno o l'Epifania e i residui giorni di vacanza saranno ripartiti tra i genitori in ragione di metà ciascuno;
trascorrerà con l'uno o l'altro genitore le vacanze
Pasquali con alternanza annuale;
le altre festività civili e/o religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. Il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso con il criterio dell'alternanza annuale, con l'uno o l'altro genitore che si occuperà di organizzare i relativi festeggiamenti con gli amici e secondo i desideri della bambina. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi;
i rispettivi periodi di vacanza dovranno essere comunicati entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
2. La casa coniugale sita in Borgio Verezzi Via dell'Iris n. 4, di esclusiva proprietà della RA
, viene definitivamente assegnata alla stessa che la abiterà unitamente alla figlia Parte_1
Pers minore Il signor ha trasferito la propria residenza anagrafica in Borgio Controparte_1
Verezzi, Via Privata del Timo n. 12.
3. I genitori concordano il mantenimento diretto della figlia minore, provvedendo alle sue necessità
durante i rispettivi tempi di permanenza. La RA metterà a disposizione del signor _1
, a semplice richiesta, la somma di € 12.000,00 annui per il pagamento delle ferie Controparte_1
che il medesimo trascorrerà con la figlia e sino a che questa non sarà economicamente indipendente.
La RA , inoltre, si accolla il pagamento di ogni spesa straordinaria che si Parte_1
renderà necessaria per le esigenze della figlia.
4. La RA ha già conferito al marito – a mezzo di bonifico bancario in data 11.04.2024 - _1
la somma di € 200.000,00 (duecentomila) a titolo di assegno divorzile convenuto una tantum.
5. Le parti concordano altresì che nell'ipotesi in cui il signor dovesse essere Controparte_1
licenziato senza giusta causa dal proprio posto di lavoro presso la società “Cosiarma S.p.A.”
controllata da “Orsero S.p.A.” (Gruppo Orsero), la moglie gli corrisponderà una somma di denaro equivalente alla retribuzione mensile media netta e ai contributi previdenziali, per il periodo necessario a consentire al signor di godere del primo trattamento pensionistico dal CP_1
medesimo ottenibile. La somma sarà calcolata al netto di eventuali incentivi all'esodo che il CP_1 dovesse percepire dal datore di lavoro e al netto della NASPI o istituto similare che gli dovesse essere riconosciuta e che il signor si impegna a richiedere in caso di licenziamento. La moglie non CP_1
dovrà corrispondere nulla in caso di dimissioni del signor e/o di licenziamento per giusta CP_1
causa.
6. I coniugi dichiarano altresì di aver regolato tutti i loro pregressi rapporti economici –
patrimoniali sia quelli antecedenti al matrimonio sia quelli in costanza di matrimonio anche di natura contrattuale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello intestato alla figlia minore.
8. Entrambi i coniugi prestano contestualmente acquiescenza alla sentenza che sarà emessa secondo le condizioni concordate e sovra indicate.
9. Compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze del procedimento.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo