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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/09/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1346 dell'anno
2017 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore Parte_1 Controparte_1
nonché nelle more divenuto maggiorenne, tutti rappresentati e difesi Per_1 Parte_2 dall' avv. Dellisanti Carmela ed elettivamente domiciliati in Foggia presso il suo studio;
ATTORI
E
in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv. ti Cambieri Claudio Paolo e Antonacci Maria Chiara, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in San Severo
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 05.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici autorizzati che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale sul figlio nelle more divenuto maggiorenne e costituitosi in giudizio, hanno Parte_2
pagina 1 di 5 promosso la presente controversia nei confronti del per sentirne Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità con consequenziale condanna al risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 24.09.2011 alle ore 19:00 circa allorquando, attraversando
Via Della Rotonda all'altezza del civico n.°9 in , cadeva rovinosamente a terra a Controparte_2 causa della scarsa illuminazione e soprattutto dello stato irregolare del manto stradale sul quale Contr insisteva una insidia, e precisamente una buca adiacente ad un tombino dell' provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda CP_2 chiedendone il rigetto attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva parzialmente le prove orali richieste dall'attrice ed all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relaziona del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.06.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> (Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Del resto, a questo proposito,è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente pubblico e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n.
pagina 2 di 5 15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375; Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass.
3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n. 28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore della strada pubblica, determinato dal comportamento colposo tenuto dal danneggiato-utente del bene demaniale, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr.: Cass. 22.3.2011, n.
6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n. 24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità del convenuto, CP_2 consistenti appunto nella sussistenza di un'anomalia nella strada pubblica dedotta in giudizio, che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se gli attori hanno dedotto e poi anche comprovato, a mezzo delle prove testimoniali escusse, che all'epoca minorenne, era inciampato in una buca presente nella strada in questione Parte_2 che rendeva instabile un tombino dell'AQP, comunque la sua domanda dovrebbe essere accolta solo parzialmente, non costituendo l'anomalia denunciata un pericolo occulto, vale a dire non visibile, data l'ora, e non prevedibile, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente del danneggiato, soprattutto considerato che il luogo del sinistro è ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli attori e che l'istruttoria ha dimostrato che nel mentre il bambino cadeva la madre fosse intenta a chiudere il portone di casa.
Risulta, pertanto, evidente la violazione del potere-dovere di controllo e di vigilanza sul comportamento del figlio minorenne da parte del genitore accompagnatore che non ha tenuto per mano il figlio di soli otto anni così accettando il rischio alquanto prevedibile che la minore potesse inciampare nella buca o sul tombino davanti casa.
Da quanto esposto, consegue che la responsabilità del convenuto nel sinistro de quo, risulta CP_2 essere solo concorsuale e minoritaria rispetto a quella prevalente determinata della condotta colposa dell'esercente la responsabilità genitoriale che non ha impedito al minore il comportamento di per sé pericoloso che ha determinato il sinistro. Per contro, il convenuto non ha provato CP_2
pagina 3 di 5 compiutamente che l'eventuale comportamento colposo dell'attore era tale da interrompere il nesso di casualità tra la cosa ed il danno, escludendo in questo modo totalmente la responsabilità del ai CP_2 sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio nel proprio elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, pari al 70% dell'intero, il risarcimento del danno relativo alle lesioni occorse all'attore in occasione del sinistro che, in base alla relazione del CTU, ammonta, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, complessivamente ad € 11.115,70= (€ 6.117,59= danno biologico permanente;
€ 1.994,39== danno da invalidità temporanea;
€ 2.703,72= danno morale;
€ 300,00= spese congrue), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto al 30% di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente Tecnico
d'Ufficio e cioè pari ad € 3.334,71=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 70% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da
[...]
, e con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 Controparte_1 Parte_2 del , in persona del Sindaco e legale rappresentante P.T. , accoglie, Controparte_2 per le motivazioni esposte in premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 30% dell'intero danno, determinato in € 11.115,70=, condanna il predetto , in persona del Controparte_2
Sindaco P.T., al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 3.334,71=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 5.099,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 70%, e, conseguentemente, condanna lo stesso convenuto, a titolo di CP_2 concorso alla rifusione degli oneri processuali in favore dell'attore nella misura del 30% del totale al pagamento della somma di € 1.529,70= ( di cui € 79,20= per spese non imponibili) oltre spese generali,
Iva e C.a.p. come per legge, oltre al rimborso del 30% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 26 settembre 2025. pagina 4 di 5 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1346 dell'anno
2017 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore Parte_1 Controparte_1
nonché nelle more divenuto maggiorenne, tutti rappresentati e difesi Per_1 Parte_2 dall' avv. Dellisanti Carmela ed elettivamente domiciliati in Foggia presso il suo studio;
ATTORI
E
in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv. ti Cambieri Claudio Paolo e Antonacci Maria Chiara, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in San Severo
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 05.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici autorizzati che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale sul figlio nelle more divenuto maggiorenne e costituitosi in giudizio, hanno Parte_2
pagina 1 di 5 promosso la presente controversia nei confronti del per sentirne Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità con consequenziale condanna al risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 24.09.2011 alle ore 19:00 circa allorquando, attraversando
Via Della Rotonda all'altezza del civico n.°9 in , cadeva rovinosamente a terra a Controparte_2 causa della scarsa illuminazione e soprattutto dello stato irregolare del manto stradale sul quale Contr insisteva una insidia, e precisamente una buca adiacente ad un tombino dell' provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda CP_2 chiedendone il rigetto attribuendo eventualmente a causa estranea alla propria condotta la responsabilità del suddetto evento.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva parzialmente le prove orali richieste dall'attrice ed all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relaziona del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.06.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022 n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> (Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Del resto, a questo proposito,è rimasto sempre immutato nella giurisprudenza di legittimità, sia quando ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., sia quando ha inteso applicare l'art. 2051 c.c., che la responsabilità dell'ente pubblico e più in generale del custode è comunque esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso una negligente utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (vedi : Cass. 13.7.2011, n.
pagina 2 di 5 15389; Cass. 13.7.2011, n. 15375; Cass. 22.4.2010, n. 9546; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass.
3.4.2009, n. 8157; Cass. 5.12.2008, n. 28811; Cass. 25.7.2008, n. 20427).
In un tale inquadramento della relazione causale, dunque, si pone chiaramente l'effetto esimente o parzialmente esimente per la responsabilità dell'ente gestore della strada pubblica, determinato dal comportamento colposo tenuto dal danneggiato-utente del bene demaniale, con l'ulteriore conseguenza che sul piano processuale tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr.: Cass. 22.3.2011, n.
6529; Cass. 10.11.2009, n. 23734; Cass. 25.9.2008, n. 24080).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto i primi due elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità del convenuto, CP_2 consistenti appunto nella sussistenza di un'anomalia nella strada pubblica dedotta in giudizio, che sia di per sé idonea a provocare l'evento lesivo e nel nesso di causalità che leghi la pretesa anomalia all'evento pregiudizievole.
Ma, pur se gli attori hanno dedotto e poi anche comprovato, a mezzo delle prove testimoniali escusse, che all'epoca minorenne, era inciampato in una buca presente nella strada in questione Parte_2 che rendeva instabile un tombino dell'AQP, comunque la sua domanda dovrebbe essere accolta solo parzialmente, non costituendo l'anomalia denunciata un pericolo occulto, vale a dire non visibile, data l'ora, e non prevedibile, se avesse utilizzato maggiore cautela ed attenzione, con la necessaria conseguenza che il nesso causale, seppur esistente, sarebbe stato attenuato dalla condotta disattenta e imprudente del danneggiato, soprattutto considerato che il luogo del sinistro è ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli attori e che l'istruttoria ha dimostrato che nel mentre il bambino cadeva la madre fosse intenta a chiudere il portone di casa.
Risulta, pertanto, evidente la violazione del potere-dovere di controllo e di vigilanza sul comportamento del figlio minorenne da parte del genitore accompagnatore che non ha tenuto per mano il figlio di soli otto anni così accettando il rischio alquanto prevedibile che la minore potesse inciampare nella buca o sul tombino davanti casa.
Da quanto esposto, consegue che la responsabilità del convenuto nel sinistro de quo, risulta CP_2 essere solo concorsuale e minoritaria rispetto a quella prevalente determinata della condotta colposa dell'esercente la responsabilità genitoriale che non ha impedito al minore il comportamento di per sé pericoloso che ha determinato il sinistro. Per contro, il convenuto non ha provato CP_2
pagina 3 di 5 compiutamente che l'eventuale comportamento colposo dell'attore era tale da interrompere il nesso di casualità tra la cosa ed il danno, escludendo in questo modo totalmente la responsabilità del ai CP_2 sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio nel proprio elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuto sussistente un concorso di colpa della stessa parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, pari al 70% dell'intero, il risarcimento del danno relativo alle lesioni occorse all'attore in occasione del sinistro che, in base alla relazione del CTU, ammonta, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, complessivamente ad € 11.115,70= (€ 6.117,59= danno biologico permanente;
€ 1.994,39== danno da invalidità temporanea;
€ 2.703,72= danno morale;
€ 300,00= spese congrue), il risarcimento dovuto deve parimenti essere ridotto al 30% di quanto richiesto e riconosciuto dal Consulente Tecnico
d'Ufficio e cioè pari ad € 3.334,71=.
Data la parziale soccombenza del ricorrente sussistono i giustificati motivi per compensare al 70% spese e compensi del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da
[...]
, e con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 Controparte_1 Parte_2 del , in persona del Sindaco e legale rappresentante P.T. , accoglie, Controparte_2 per le motivazioni esposte in premessa, parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, riconosciuta una concorsuale responsabilità nella causazione dell'evento pari al 30% dell'intero danno, determinato in € 11.115,70=, condanna il predetto , in persona del Controparte_2
Sindaco P.T., al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 3.334,71=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiara parzialmente compensate le spese e competenze del giudizio che si determinano, in base al valore accertato della controversia, in complessive € 5.099,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) in misura del 70%, e, conseguentemente, condanna lo stesso convenuto, a titolo di CP_2 concorso alla rifusione degli oneri processuali in favore dell'attore nella misura del 30% del totale al pagamento della somma di € 1.529,70= ( di cui € 79,20= per spese non imponibili) oltre spese generali,
Iva e C.a.p. come per legge, oltre al rimborso del 30% delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 26 settembre 2025. pagina 4 di 5 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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