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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg8003 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8003 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GARGIULO CECILIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025 e premesso: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 29/05/2020;
- - che dalla loro unione è nata la figlia (5.08.2021) CP_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del Pm, all'udienza cartolare del 13.11.2025 le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso.
All'esito chiedevano rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio. Il PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale con l'obbligo del mutuo rispetto. Il dott. ha già provveduto a trasferirsi presso altra CP_1 abitazione, sita in Portici, presso la casa genitoriale alla Via Diaz n. 68. Sin da ora egli si impegna che allorquando inizierà ad avere la bambina presso la propria abitazione per pernottamenti che vi sia sempre un ambiente idoneo per la figlia che la madre eventualmente potrà visionare.
2) La dott.ssa continuerà a vivere, presso l'immobile adibito a casa coniugale, di Parte_1 proprietà della stessa, unitamente alla figlia minore, a Piazza Vanvitelli n. 10, con assegnazione del predetto immobile alla stessa con tutti i beni mobili ivi esistenti, ivi compresi quelli acquistati dal
Dottor . CP_1
Il dott. provvederà a ritirare i propri beni entro fine Maggio 2025 (in particolare CP_1 orologio Eberhard, bicicletta, libri, effetti personali, personal computer). Qualora non siano ritirati entro tale data la dott.ssa non sarà più tenuta a conservarli per esigenze di spazio. Parte_1
Entrambi i genitori comunicheranno i loro domicili e residenza anagrafica ai fini della reperibilità della minore.
3) la figlia minore nata a [...] il [...], sarà affidata ad entrambi i Persona_1 genitori secondo il regime di affido condiviso ex Lege 54/06, con residenza privilegiata presso la madre ed entrambi i genitori propongono il seguente piano genitoriale: le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina.
4) in merito alle modalità di incontro padre-figlia si stabilisce il seguente calendario, avendo cura il dott. di comunicare eventuali variazioni di giorni ed orari, tenuto conto del lavoro del CP_1 padre, soggetto ad urgenze, con preavviso di 24 ore, alla madre e tenendo conto degli impegni di studio, formativi e ricreativi della figlia. Resta inteso fra le parti che se gli impegni della minore extra-scolastici ricadono nei giorni di pertinenza paterna, sarà il dottor a provvedervi. CP_1
La minore sarà con il padre :
a) nel corso della settimana, fino a quando la minore uscirà da scuola alle ore 17,45 circa, allorquando la minore non trascorrerà il week-end con il padre, sarà con lo stesso per due pomeriggi, che si indicano nel mercoledì e nel venerdì con prelievo presso la scuola abitualmente frequentata alle ore 17,45 e, con riaccompagnamento, entro le ore 19:30 orario invernale, avendo cura che la bambina abbia già cenato, alle ore 20,30 orario estivo. Si precisa che tutte le volte che la bambina, non avrà l'indomani impegni scolastici, la minore potrà essere riaccompagnata anche alle 22,30 nel periodo invernale e estivo. Qualora, la minore avesse impegni ludici o sportivi, il padre provvederà ad accompagnarla. Considerate le distanze fra le abitazioni dei genitori, gli stessi avranno tolleranza ragionevole e in caso di ritardo e/o anticipo nel prelievo e/o riaccompagnamento della minore, purchè sporadico, in ragione anche degli impegni di lavoro. In ogni caso, considerata la tenera età della minore ed al fine di favorire al massimo il rapporto padre figlia, lo stesso potrà incontrare la piccola anche ogni giorno, con un preavviso di 12 ore alla madre e salvi gli impegni della CP_2 piccola o della mamma già assunti.
b) Quando la minore non frequenta la scuola e/o campi estivi, il sabato a settimane alterne il papà la preleverà presso l'abitazione materna alle ore 10 per ivi riaccompagnarla alle ore 22,30 orario invernale, ore 23,30 orario estivo, avendo cura di farla cenare, nonché la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,30 orario invernale, e sino alle 20,30 orario estivo;
avendo cura che la bambina abbia già cenato e con riaccompagnamento della figlia, sempre presso l'abitazione della madre. Il pernottamento con il padre avverrà dal sabato 26 aprile 2025 con i week-end alternati che si intenderanno comprensivi del pernottamento. I pernottamenti avverranno presso la casa della nonna paterna in modo graduale ed il padre si impegna ad avvisare la madre in caso di difficoltà.
c) durante le festività natalizie, i genitori concorderanno se trascorrerle congiuntamente alla minore e salvo diverso accordo, la minore le trascorrerà con entrambi i genitori, la Vigilia di Natale (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre) ed ancora, 26 dicembre e 6 gennaio e 31 dicembre e
1° gennaio;
lo stesso valga per le festività pasquali. In seguito, i genitori concorderanno i giorni che la minore trascorrerà con l'uno e con l'altro nel corso delle festività natalizie e pasquali, garantendo l'alternanza presso ciascuno.
d) durante le vacanze estive, la dott.ssa provvederà a comunicare il proprio Parte_1 periodo di vacanza da trascorrere con la minore, intendendosi comunque, dal 2025 due settimane nel mese di agosto, in una località raggiungibile per il padre e senza la presenza del padre, se non per brevi visite che saranno in ogni caso concordate. In tale periodo sarà sospeso il diritto di visita paterno, sempre che il padre - previo avviso di 48 ore - non decida di visitare la minore o soggiornare più giorni nel luogo ove la stessa sarà con la madre. Tale facoltà non implicherà limiti per la madre nella scelta della località di vacanza. Da agosto 2025 la minore trascorrerà due settimane - durante le vacanze estive - con il padre in una località raggiungibile per la madre e senza la presenza della madre, se non per brevi visite che saranno in ogni caso concordate.
In tale periodo sarà sospeso il diritto di visita materno, sempre che la madre - previo avviso di 48 ore - non decida di visitare la minore o soggiornare più giorni nel luogo ove la stessa sarà con il padre. Tale facoltà non implicherà limiti per il padre nella scelta della località di vacanza.
I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo e la località dove condurranno la figlia minore entro il 30 giugno di ogni anno.
Qualora le ferie del padre e della madre coincidano la minore trascorrerà con il padre una settimana in un luogo di vacanza ed un'ulteriore settimana in Portici con il padre, e con la madre una settimana delle ferie e qualora non sia possibile per la stessa allontanarsi, si tratterrà nella casa materna un'ulteriore settimana.
e) La minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, laddove possibile (in mancanza ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, ovvero a pranzo con l'uno e a cena con l'altro)
e trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso, l'onomastico e il giorno della festa del papà e parimenti con la madre il giorno del compleanno della stessa, l'onomastico ed il giorno della festa della mamma.
f) la minore trascorrerà i ponti e le festività seguendo il criterio dell'alternanza, con pernotto per il papà con decorrenza dall'ultimo week-end del mese di Aprile 2025 con le modalità già indicate.
g) il genitore con il quale si trova la minore garantirà contatto telefonico e/o videochiamata o altri mezzi ogni giorno all'altro.
h) i genitori si obbligano a mettere sempre l'un l'altro a conoscenza di eventi e/o momenti significativi per la crescita della minore come saggi, recite scolastiche riunioni, cui entrambi hanno diritto di assistervi.
I) I genitori si obbligano vicendevolmente in caso di nuove relazioni, a far incontrare la minore con eventuale nuovo partner, solo se trattasi di relazione stabile. Nello specifico Ehi il periodo di assestamento della minore durante i primi pernottamenti dovrà avvenire in modo graduale e senza la presenza di eventuali compagni, poiché rappresenta già un cambiamento significativo. È fondamentale garantire che il pernottamento si svolga in un ambiente sereno, privo di ulteriori complicazioni e cambiamenti. Pertanto, i primi 10 pernottamenti verranno gestiti con particolari attenzione, al fine di favorire un adeguato e positivo assestamento in questa nuova situazione della piccola . CP_2
E' di tutta evidenza che i genitori proteggeranno sempre e comunque l'equilibrio, la serenità e il diritto della figlia minore ad una sana e serena crescita psicofisica, concordando le migliori modalità
e soluzioni per la minore. In caso di presentazione di nuovi partners alla minore sarà comunicato l'intento prima dell'evento. Entrambi i genitori s'impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra la minore e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento alla figlia. In questo spirito, il progetto genitoriale redatto terrà conto della disponibilità dei genitori ad eventuali cambi di giorni ed orari, così come la flessibilità necessaria, tenendo conto delle esigenze di crescita della minore.
5) i genitori concordano che la dott.ssa percepirà interamente l'importo erogato a Parte_1 titolo di assegno unico per la figlia con lei convivente.
6) il dott. verserà alla dott.ssa con decorrenza dalla sottoscrizione del CP_1 Parte_1 presente accordo, entro e non oltre il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento in favore della figlia minore, la somma complessiva di Euro 1500,00 (mille cinquecento//00), con decorrenza dal mese di maggio 2025. Tale somma, altresì, sarà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT, come per legge con decorrenza di un anno dalla data della sottoscrizione del presente ricorso.
L'importo dell'assegno è stato determinato, tenendo conto della quota per la scuola privata Scarlatti
-che allo stato frequenta la minore-, sita in via Alvino n. 2, Napoli pari allo stato ad euro 590,00
(cinquecenonovanta /00).
Il padre pagherà direttamente tale retta o nell'ipotesi in cui il padre non dovesse provvedere al pagamento diretto, rimborserà la madre per l'intera somma, da non ritenersi compresa nella somma di Euro 1.500,00 già indicata (salvo eventuali differenze e anche in caso di cambio di scuola privata).
I genitori concorderanno sempre l'eventuale frequenza anche per il futuro di scuole private per la figlia minore. Le eventuali rette ed altre spese relative la frequenza scolastica cadranno al 50% , ivi compresa mensa e attrezzature.
7) le spese straordinarie per la figlia minore saranno sempre concordate dai genitori (quali mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, sportive, ludiche ed ulteriori spese scolastiche quali iscrizione, libri scolastici corredi scolastici) e saranno ripartite, al 50% fra i genitori. Ulteriori spese straordinarie per la figlia saranno previamente da concordare tra i genitori, secondo l'elenco dettagliato e le modalità espressamente indicate nel Protocollo d'Intesa del 2018, vigente presso il
Tribunale di Napoli - sottoscritto dal Presidente del Tribunale Ordinario e Presidente COA.
8) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente la domanda di assegno e/o qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore Le parti inoltre dichiarano che tale accordo è stato raggiunto anche alla luce della cessazione del rapporto lavorativo, in data 15 novembre 2024, della sig.ra presso la clinica veterinaria Diaz a Portici (Na) e gestita dal dott. Parte_1 CP_1
[...]
9) I coniugi prestano, sin da ora, l'assenso affinché le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari rilascino e/o rinnovino i documenti validi per l'espatrio per la figlia minore ma in ogni caso eventuali viaggi della figlia minore all'estero dovranno essere concordati ed autorizzati da entrambi i genitori.
q) Per quanto altro non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
10) Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate tra le parti e i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale e le parti sono state edotte della possibilità, qualora ne sussistano i presupposti, di essere ammessi al Gratuito Patrocinio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda: a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 8, parte I, S. sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 2020);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino