Articolo 3 della Legge 22 maggio 1974, n. 224
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 giugno 1974
Art. 3.

L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 , che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda-autonoma delle ferrovie dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1973, e' elevato a L. 704.276.000.000.

Entrata in vigore il 30 giugno 1974