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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 232/2023 R.G. promossa da
(p.iva ), rappr. e dif. da Parte_1 P.IVA_1
Avv. Raffaele Sellitti
APPELLANTE
e
(p.iva , rappr. e dif. da Avv. Lucia Controparte_1 P.IVA_2
Maria Teresa Cassano
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato [d'ora Parte_1
innanzi per brevità proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
466/2018 D.I. con cui il Tribunale di Taranto le aveva ingiunto il pagamento in favore di [d'ora innanzi per brevità della somma di Controparte_1 CP_1
euro 45.036,42, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese, a fronte delle prestazioni di cui alle fatture n. EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 di importo pari ad euro 39.040,00, n. FILM/150/2016 del 20 dicembre 2016 di importo pari ad euro 2.998,21 a saldo di euro 13.035,70 detratta la nota di credito 3/17 di euro 10.037,49, n.
FILM/076/2017 del 9 marzo 2017 per euro 2.998,21.
A sostegno dell'opposizione formulava le seguenti contestazioni: - le Parte_1
fatture nn. EQP/031/2016 e erano intestate ad un soggetto giuridico Parte_2 differente dall'opponente e, nello specifico, a ”, così come da nota Controparte_2 di credito a quest'ultima riferita;
- non era mai giunta l'accettazione da parte di _3
; - non aveva consegnato la documentazione attestante la provenienza
[...] CP_1
dei dispositivi medicali né gli atti e i documenti che potessero asseverare che i dispositivi medicali ed i beni ivi indicati fossero nuovi di fabbricazione e non usati;
- la ridetta aveva violato la normativa di cui al d.lgs. n. 46/1997 concernente i CP_1
dispositivi medici che prevedeva tra l'altro, all'atto della loro immissione in commercio per la prima volta e a titolo oneroso, l'osservanza di una serie di ulteriori prescrizioni in punto conformità alla normative CE e appartenenza ad una precisa classe di identificazione, profili con riguardo ai quali aveva omesso la consegna di qualsivoglia documentazione;
- la deducente aveva versato in data 11 ottobre 2016 la somma di euro
5.000,00 in acconto di cui l'ingiungente non aveva tenuto conto nel proprio ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.; concludeva chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, la dichiarazione di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo ovvero la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o, quanto meno, di infondatezza sia in fatto che in diritto dello stesso, comunque revocandolo;
in via subordinata, chiedeva la deduzione dal credito ingiunto della somma di euro 5.000,00 già versato in acconto e, comunque, la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite. si costituiva contestando, in primo luogo, il fondamento del primo motivo CP_1
di opposizione atteso che nell'offerta accettata dalla controparte, sotto la voce
, era stato indicato “ ” con sede e partita i.v.a. identiche a CP_4 Controparte_2
quelle della società opponente, il cui legale rappresentante, per accettazione dell'offerta, aveva apposto il timbro e in sua corrispondenza la sua Parte_1
sottoscrizione; faceva presente, inoltre, che la società opponente non aveva mai contestato o segnalato l'errore di intestazione dell'offerta e/o delle fatture né aveva mai negato di aver ricevuto i dispositivi giustificativi delle stesse o di aver incassato la nota di credito di euro 10.037,49 intestata a ”, circostanze dalle quali si Controparte_2
pag. 2/18 evinceva che ” e fossero lo Controparte_2 Parte_1
stesso soggetto giuridico;
contestava di aver violato la normativa vigente in quanto i dispositivi forniti avevano i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 47/1997 atteso che, in virtù del contratto sottoscritto da in data 14 luglio 2016, Parte_1
il successivo 2 dicembre 2016 avevano avuto luogo la consegna e l'installazione dei dispositivi, come da verbale di installazione N_DR20161202/01 sottoscritto dal tecnico
, e da , responsabile di CP_1 Persona_1 Persona_2 Parte_1 ove si dava atto anche dell'avvenuta consegna all'opponente del manuale dell'apparecchiatura con tutte le certificazioni annesse ed i codici identificativi;
aggiungeva che sul sito ufficiale di era agevolmente reperibile il modulo CE _3
del dispositivo;
affermava, infine, di aver già tenuto conto della somma versata dall'opponente a scavalco della fattura n. EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 come da lettera di messa in mora del 14 giugno 2016, ricevuta il 22 giugno 2016, con cui si richiedevano soli euro 34.040,00 a fronte di un credito di euro 39.049,00; invocava, dunque, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 466/2018
D.I. limitatamente alla somma di euro 40.036,42 a titolo di sorte capitale;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, che si desse atto della circostanza che la somma di euro 5.000,00 era stata correttamente conteggiata in acconto sulla fattura n. EQP/031/2016 e, per l'effetto, invocava la conferma del decreto ingiuntivo n. 466/2018 D.I. riconoscendo dovute le ulteriori somme portate nello stesso e in ogni caso la condanna di parte opponente al pagamento delle somme di cui alle fatture per complessivi euro 40.036,42 o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito dal giudicante un tentativo di conciliazione non riuscito, all'udienza dell'1 ottobre 2019 parte opponente depositava copia di una pec inviata alla in data 17 maggio _3
2019 e relativo riscontro del 22 maggio 2019 da cui si evinceva non essere nuova la merce venduta da assegnati i termini per memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., CP_1
in ragione delle comunicazioni scambiate con la Parte_1 Controparte_5
ed in particolare in ragione della p.e.c. anzidetta, nella prima memoria ex art. 183, co. 6,
pag. 3/18 c.p.c. integrava la domanda già azionata con altro petitum riguardante la proposizione di azione estimatoria, in quanto i beni vendutile da parte opposta erano usati e non nuovi, ed invocava la riduzione del prezzo concordato e portato dalle fatture per le quali aveva agito in via monitoria;
chiedeva, inoltre, la condanna di quest'ultima CP_1
ex art. 96 c.p.c. stanti l'occultamento di una qualità essenziale della merce e l'avvio di procedura esecutiva senza comunicare che la merce consegnata era già stata in precedenza messa in commercio.
All'esito dell'espletamento delle prove ammesse, con sentenza n. 1269/2023 pubblicata in data 30 maggio 2023 e notificata in data 31 maggio 2023, il Tribunale adito così decideva: “- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 466/2018 del 02.02.2018; -
CONDANNA parte opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 40.036,42, oltre
[...]
accessori; - DICHIARA inammissibile la domanda di riduzione del prezzo presentata da e ogni altra richiesta conseguente;
- CONDANNA Parte_1
parte opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento di metà delle spese del procedimento monitorio nonché del presente giudizio in favore di parte opposta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € 7.600,00 per spese e onorari, oltre maggiorazioni ex art. 2 D.M. 55/2014, Cap ed Iva come per legge, compensandole per il resto.”.
Il primo giudice così motivava la sua decisione: ravvisata preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., giudicava l'opposizione parzialmente fondata;
al riguardo rilevava che dai documenti prodotti emergeva che:
- in data 14 luglio 2016 era stata sottoscritta l'offerta n. FFIT056/16 avente ad oggetto la fornitura di un Computered Radiography FujiFilm FCR Capsual XL II con stampante laser in comodato d'uso;
- in particolare, l'offerta comprendeva la fornitura delle seguenti apparecchiature: 1)
FujiFilm FCR Capsula XL II - codice FUJIFCRCAPSXLII;
2) FujiFilm CR CONSOLE
(mod. CR-IR 348CL) codice: FUJIHWCONSOLE, oltre a software, monitor, cavo di pag. 4/18 alimentazione e quanto altro descritto pagina 3 dell'offerta sottoscritta;
3) cassette e imaging plate nonché i correlati servizi per le componenti hardware e software indicati alle pagine 4 e 5 dell'offerta, il tutto al prezzo di euro 35.000,00 scontato ad euro
32.000, oltre i.v.a. al 22%, per un totale di euro 39.040,00;
- all'atto della sottoscrizione era stata annotata a penna, tra le condizioni generali di fornitura e sottoscritta da entrambe le parti, la seguente dicitura “Acconto € 5.000,00 all'ordine con bonifico restante entro 30gg. data collaudo”;
- a fronte dell'acquisto dei ridetti materiali di consumo, con sconto pari al 77% sul nuovo listino, o (agenzia ) fornivano al Controparte_5 CP_1 Controparte_3
cliente, in comodato per un periodo di cinque anni, la stampante laser FujiFilm DryPix
Plus - 200V H: E - codice: oppure la DP7000-220V CodiceFiscale_1 _3
H: E - codice: FUJIDP70003;
- in data 2 dicembre 2016 si procedeva all'installazione delle apparecchiature e alle relative verifiche di funzionalità e di conformità che davano esito positivo;
- con lettera datata 14 giugno 2017, ricevuta da in data 22 giugno Parte_1
2017, costituiva in mora la destinataria per il mancato pagamento di tre CP_1
fatture (la EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 pari ad euro 34.040,00, la del 20 dicembre 2016 pari ad euro 2.998,21 e la del 9 Parte_2 Parte_3
marzo 2017 pari ad euro 2.998,21) per un importo complessivo di euro 40.036,42;
- la fattura EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 era relativa all'offerta CP_1
FFIT056/2016 mentre le fatture nn. FILM/150/2016 e erano relative a Parte_3
scatole di pellicole DI-HL di varie dimensioni, ordinate successivamente _3 all'installazione; tanto premesso, riteneva che tale documentazione dimostrasse la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, in considerazione della non contestazione della sottoscrizione della offerta su richiamata, della prova documentale della consegna dei macchinari e della mancata contestazione dell'avvenuta consegna delle merci indicate nella fattura FILM/150/2016 e nota di credito n. 003/2017 e nella fattura n. 76/2017, ciò che dimostrava l'adempimento delle obbligazioni assunte da con contratto CP_1
perfezionatosi appunto con la sottoscrizione dell'anzidetta offerta, il pagamento pag. 5/18 dell'acconto e la consegna della merce, sicché aveva il diritto di ricevere il CP_1
prezzo di quanto venduto;
con riguardo alla verifica di sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria azionata fatti valere dalla società opponente, rilevava - quanto alla inesatta indicazione del debitore nelle fatture EQP/031/2016 del 29 settembre 2016 pari ad euro
39.040,00 e FILM/150/2016 nonché nella nota di credito n. 003/2017 del 9 marzo 2017 di euro 2.998,21 - che dalla lettura dei documenti allegati in atti si evinceva l'esatta corrispondenza tra il soggetto giuridico ”, intestatario delle fatture Controparte_2
emesse da e attesa l'assoluta corrispondenza tra numero CP_1 Parte_1
di partita i.v.a., legale rappresentante e sede legale;
evidenziava poi che nulla l'opponente aveva contestato in ordine alla quantificazione del dovuto di cui alla fattura FILM 150/2016, come risultante al netto della successiva nota di credito, ed alla fattura n. 76/2017, sicché il credito in esse indicato per la fornitura dei beni indicati (scatole e pellicole di varie dimensioni) doveva ritenersi provato stante la non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, e cioè della consegna merce, e della quantificazione, pari ad euro 5.996,42; valutava parimenti superata l'eccezione relativa alla mancata accettazione della proposta contrattuale da parte della in quanto la stessa offerta prevedeva Controparte_3 che la proposta di contratto fosse subordinata all'accettazione, alternativamente, di o di e, conseguentemente, l'aver la società opposta Controparte_5 CP_1 sottoscritto l'offerta aveva determinato l'accettazione della medesima;
quanto all'eccezione relativa alla violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 46/1997, per non aver fornito la le prescrizioni e la documentazione dovute all'atto CP_1
della prima immissione in commercio e messa a disposizione a titolo oneroso dei dispositivi medici, osservava che la doglianza di era generica poiché Parte_1
non aveva indicato i requisiti mancanti indicati nel d.lgs. n. 46 cit.; con riferimento alla mancata consegna, da parte di della documentazione CP_1
attestante la provenienza dei dispositivi medicali ovvero la indicazione del costruttore e il suo transfer dalla fabbrica all'azienda ricevente nonché gli atti e i documenti idonei ad asseverare che i dispositivi medicali ed i beni ivi indicati fossero nuovi di fabbricazione e mai precedentemente commercializzati ed usati, rilevava ancora una pag. 6/18 volta la genericità della lamentela relativa alla mancata consegna di documenti, inadempimento in ogni caso suscettibile di dar luogo ad una responsabilità contrattuale ma non ad una eccezione di inadempimento in grado di paralizzare la pretesa creditoria, senza dire che non era stata neppure formulata in tali termini;
escludeva, inoltre, che in qualità di distributrice, fosse tenuta a fornire CP_1
specifiche informazioni alla opponente atteso che il capo II, titolo 13 dell'allegato I del d.lgs. n. 46/1997, rubricato “Informazioni fornite dal fabbricante”, prevedeva oneri informativi in capo al solo fabbricante ed osservava che, ad ogni modo, con la consegna dei macchinari era stato, altresì, consegnato, come emergeva dal verbale di installazione e collaudo in atti, il manuale di istruzioni, contenente tutte le indicazioni ed informazioni;
escludeva anche che vi fossero elementi per ascrivere alla società venditrice un difetto di diligenza quanto all'assolvimento degli obblighi informativi verso l'acquirente, la cui inosservanza avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità contrattuale e di danno risarcibile, ove provato, ma non anche paralizzare del tutto il diritto di al CP_1
conseguimento del prezzo del bene;
osservava poi, con riguardo all'assunto della vendita dei dispositivi in oggetto come nuovi e con riguardo alla domanda di riduzione del prezzo d'acquisto ex art. 1492 c.c. in ragione del fatto che tale circostanza costituiva un vizio idoneo ad incidere in modo apprezzabile sul loro valore, riteneva che una siffatta domanda ampliasse il petitum del giudizio e che dunque non potesse essere avanzata in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1,
c.p.c. illustrando i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia mutatio libelli consentita;
evidenziava che, nel caso di specie, l'opponente aveva dapprima sollevato solo eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria di e, dopo la costituzione CP_1 di quest'ultima, aveva introdotto una nuova domanda (tanto vero che aveva utilizzato a suo fondamento documenti acquisiti dopo la costituzione della controparte nel giudizio di opposizione), esulante dal thema decidendum proprio della domanda avversaria di pagamento, nuova domanda che, in assenza di accettazione del contraddittorio da parte della ingiungente-opposta, non poteva trovare ingresso, atteso che diversamente opinando sarebbe stato sacrificato il diritto ad una piena difesa della controparte;
pag. 7/18 osservava che la domanda non era suscettibile di essere introdotta in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c. nel cui ambito era possibile modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte ed era quindi inammissibile;
riteneva, in ogni caso, che - anche a considerare la richiesta di riduzione del prezzo in termini di eccezione ex art. 1495, co. 3, c.c. - a maggior ragione avrebbe dovuto essere formulata in sede di opposizione ed aggiungeva che - pur ad intenderla come precisazione della precedente eccezione mossa con riguardi alla mancata consegna di documenti che asseverassero che i dispositivi venduti fossero nuovi e non usati, non era stata fornita da parte di la prova della inconsapevolezza di acquistare Parte_1
un bene usato e dunque di essere caduta in errore;
rimarcava che dalla lettura dell'offerta di acquisto non si evinceva che le merci dovessero essere nuove, né tale requisito poteva ricavarsi dalla dicitura “nuovo listino”
(peraltro riferita ai beni consumabili, i.e. le scatole e/o pellicole), relativa alle soluzioni di vendita adottate dalla e certamente non alla qualità delle merci oggetto CP_1
delle offerte di vendita, come sostenuto dall'opponente; valutava che aveva comunque accettato l'installazione dell'opera, Parte_1
messa in condizione di operare innanzi al suo legale rappresentante, sicché doveva presumersi che quest'ultimo, accettandola, l'avesse giudicata conforme alle sue esigenze, tanto più che la circostanza che il bene acquistato non fosse nuovo ma usato non costituiva una circostanza occulta, soprattutto per il fatto che il collaudo era stato effettuato alla presenza del medesimo soggetto che aveva negoziato l'offerta né erano stati allegati o dedotti artifizi e raggiri provenienti dalla controparte per dissimulare la
'verginità' del bene, atteso che anzi si lamentava la mancata consegna della documentazione attestante la prima immissione in commercio del bene senza che il rappresentante di lamentasse nulla in sede di installazione, occasione Parte_1
in cui aveva anzi sottoscritto la positiva apposizione dell'apparecchiatura allo stato operativo e la mancata consegna di tale documentazione avrebbe dovuto indurlo, in quanto professionista, a rilevare che il bene accettato non fosse nuovo ma usato;
osservava poi che dopo la stipula del contratto, non aveva mai Parte_1
richiesto di restituire il bene ovvero di ottenere una riduzione del prezzo prima dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, non potendo considerarsi pag. 8/18 dirimente sul punto la dichiarazione del teste , intimato da Testimone_1
e peraltro suo consulente e quindi non indifferente, il quale aveva Parte_1
riferito di una telefonata fatta dal legale rappresentante di al tecnico di Parte_1
per lamentare la mancata consegna della documentazione necessaria per CP_1
detrazioni i.v.a. consentita per i macchinari nuovi, in quanto generica in ordine alle circostanze di tempo e luogo, oltre che de relato, senza peraltro indicare il tecnico con cui aveva colloquiato;
aggiungeva che dai documenti non contestati da parte opposta (costituite da fatture per fornitura cassette) emergeva che aveva utilizzato i beni, tanto da Parte_1
ordinare cassette e pellicole;
rilevava che non aveva prodotto per esempio un listino prezzi dello Parte_1
stesso macchinario o di macchinari similari per dimostrare che il valore dei beni acquisitati fosse inferiore rispetto al prezzo pattuito ed infine evidenziava che la richiesta di c.t.u., in assenza di specifiche allegazioni di parte, era esplorativa e dunque inammissibile e comunque non sarebbe stata risolutiva posto che l'offerta di CP_1
era composita in quanto riguardava un macchinario FCR capsule xr, del quale non
[...]
vi era prova che fosse usato, oltre al CR CONSOLE ed alla stampante, concessa in comodato d'uso per cinque anni, nonché a cassette e imaging plate e ricomprendeva altre prestazioni, quali la sostituzione pezzi ricambi, gli aggiornamenti software, la consegna di componenti necessarie all'uso delle apparecchiature e non vi era l'indicazione di un prezzo differenziato per ciascuna prestazione, ciò che, in difetto di specifica allegazione da parte di conferiva ancor più alla c.t.u. una Parte_1
connotazione esplorativa, non esperibile per la ricerca di fatti e circostanze non provati e la cui ammissione avrebbe potuto consentire a di colmare una lacuna Parte_1
probatoria. concludeva che, dunque, la richiesta di riduzione del prezzo era priva di allegazione e prova in ordine ai presupposti di applicazione previsti dall'art. 1497 c.c. ovvero parte opposta non aveva dimostrato di essere caduta in errore e di aver acquistato quindi un bene privo delle qualità che erano state rappresentate nel corso della trattativa e dunque andava rigettata;
pag. 9/18 infine, rilevava che risultava fondata l'eccezione relativa al mancato computo da parte di della somma pari ad euro 5.000,00, versata a titolo di acconto da CP_1
a mezzo bonifico bancario in data 11 ottobre 2016, il cui incasso non Parte_1
era contestato, somma che, pertanto, andava detratta dal credito ingiunto e concludeva che doveva essere condannata al pagamento della somma di euro Parte_1
40.036,42 quale debito residuo in linea capitale per la fornitura delle merci ricevute in virtù del contratto sottoscritto con e dei successivi ordini di beni CP_1
consumabili non contestati e indicati nelle fatture allegate alla domanda monitoria, con la precisazione che non doveva disporsi alcuna restituzione di quanto eventualmente versato in esubero rispetto al credito oggi riconosciuto per la esecuzione del decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, e qui revocato, posto che non era stata formulata una specifica domanda di rimborso da parte dell'opponente; riteneva infondata ogni altra domanda di parte opponente, ivi compresa quella di responsabilità ex art. 96 c.p.c. e valutava la sussistenza di “giustificati motivi, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, per condannare
l'attrice opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 1.600,00 per la fase monitoria ed euro
6.000,00 per quella di opposizione, nella misura della metà, compensandole per il resto”. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti e formulando le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa, accogliendo la domanda della odierna opponente spiegata in primo grado , respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
c) subordinatamente, riformare la sentenza dove condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio monitorio ed all'intero di quelle del giudizio di merito quantificate in € 6.000,00= oltre accessori, compensando queste ultime;
d) per lo effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e compensi tutti , oltre rimborsi ed accessori di legge, del doppio grado di giudizio=. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle
pag. 10/18 richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico della consulenza tecnica di ufficio che valuti e stimi le merci di cui al monitorio all'epoca della cessione in favore dell'odierna appellante.”.
Si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento dell'istanza ex art. CP_1
283 c.p.c. e contestando il fondamento dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito dell'udienza ex art. 352
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata le seguenti critiche: Parte_1
con il primo motivo di appello ha censurato l'erroneità, la carenza e la contraddittorietà della sentenza gravata nella parte in cui, pur avendo la deducente chiaramente lamentato l'omessa consegna della documentazione attestante la provenienza dei dispositivi medicali, ossia l'indicazione del costruttore dei beni ed il suo trasferimento dalla fabbrica al ricevente, nonché degli atti e dei documenti idonei ad asseverare che i dispositivi medicali fossero nuovi di fabbricazione, mai precedentemente commercializzati o usati, era stato ritenuto che la doglianza fosse generica;
ha evidenziato di aver invocato, a pagina 4 dell'atto di citazione in opposizione,
l'attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, con applicazione dell'i.v.a. difforme da quella legale in violazione del d.p.r. n. 633/1972 posto che , su richiesta, aveva comunicato in data 22 maggio 2019 che la _3
macchina denominata Capsula XLII matr. 6925530 era stata venduta a Controparte_6
mentre la stampante DP 7000 matr. 87238598 era stata venduta nel 2010 al dott. in UG;
Controparte_7
dopo aver rimarcato che mai la venditrice le aveva parlato di cessione di merci usate, ha insistito sulla domanda di riduzione del prezzo sulla base della stima e della valutazione delle merci alla data della cessione nel settembre 2016, il cui fondamento andava ricercato nell'aver taciuto alla deducente che si trattava di beni usati, CP_1
condotta riconducibile agli artt. 1490 e 1492 c.c.;
pag. 11/18 con il secondo motivo di appello ha censurato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c. operata dal giudice a quo e la valutazione di inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo come pure della invocata c.t.u. estimativa, negando che si trattasse di consulenza esplorativa;
nell'ambito di tale motivo ha contestato l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui dalla lettura dell'offerta di acquisto non si evinceva dovessero essere nuove e che fosse stata prestata acquiescenza all'acquisto [rectius alla consegna] di materiale diagnostico e radiologico usato e già vetusto e quindi privo di una qualità essenziale;
con il terzo motivo di appello ha contestato la condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio, stante la revoca del decreto ingiuntivo;
ha poi evidenziato che l'importo delle spese liquidate in sentenza con riferimento al procedimento monitorio (euro 1.600,00) non coincideva con quanto liquidato nel decreto ingiuntivo
(euro 290,00 per spese ed euro 1.310,00 per compensi), importo che era stato cumulato alle spese del giudizio di opposizione “compensandole per il resto”, formulazione che suscitava dubbi sull'oggetto della compensazione e sugli importi a cui si applicava.
Le censure mosse dalla impugnante con i primi due motivi di ricorso sono inidonee a giustificare la riforma della sentenza appellata nei termini invocati dalla medesima.
Si premette in via di sintesi che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.
466/2018 D.I. con cui aveva preteso il pagamento del corrispettivo CP_1
complessivo previsto nella proposta sottoscritta da e delle forniture di Parte_4 consumo, quest'ultima contestò le fatture poste a fondamento della domanda monitoria poiché intestate a soggetto giuridico diverso, i.e. ” invece che Controparte_2
; lamentò l'omessa consegna della documentazione Parte_1
attestante la provenienza dei dispositivi medicali e degli atti e dei documenti che potessero asseverare che i dispositivi medicali ed i beni ivi indicati fossero nuovi di fabbricazione e non usati nonché la violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 46/1997 concernente i dispositivi medici, la quale prevedeva tra l'altro, all'atto della loro immissione in commercio per la prima volta e a titolo oneroso, l'osservanza di una serie di ulteriori prescrizioni in punto conformità alla normative CE e appartenenza ad una precisa classe di identificazione, profili con riguardo ai quali aveva omesso la consegna di qualsivoglia documentazione;
infine eccepì un pagamento parziale di euro 5.000,00;
pag. 12/18 solo in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, c.p.c. formulò domanda di riduzione del prezzo di cui alle fatture azionate in via monitoria avendo appreso che i beni vendutile da erano usati e non nuovi. CP_1
Sulla prima questione il giudice a quo si è pronunciato con statuizione non investita da alcuna censura e dell'eccezione di pagamento parziale ha tenuto conto procedendo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna di al pagamento Parte_1
di una somma inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria, rideterminata previa detrazione dell'acconto.
Quanto all'omessa consegna della documentazione su indicata, il primo giudice ha ritenuto che la doglianza fosse generica e che in ogni caso essa non potesse dar luogo ad un'eccezione di inadempimento in grado di paralizzare la pretesa creditoria, non senza puntualizzare che come distributrice, non fosse tenuta a fornire a CP_1
gravanti sul fabbricante in forza del d.lgs. n. 46/1997, ed altresì Parte_1
considerato che al momento della consegna dei macchinari era stato consegnato anche il manuale di istruzioni contenente tutte le indicazioni ed informazioni.
Le argomentazioni qui riportate in sintesi non sono state adeguatamente contrastate atteso che l'impugnante si è limitata a contestare che la sua doglianza fosse generica e, soprattutto, non ha confutato la valutazione di insufficienza della stessa a paralizzare la pretesa creditoria, considerazione quest'ultima che assume valore assorbente. Ed invero come ritenuto nella sostanza dal primo giudice, non poteva né può Parte_1
giustificare il mancato pagamento del corrispettivo dei due dispositivi medici acquistati dei quali ha peraltro fatto uso - come comprovato dall'acquisto dei materiali di consumo secondo quanto condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata - sulla base dell'assunto che non fossero stati consegnati i su indicati documenti o che non fossero state rispettate le prescrizioni del d.lgs. n. 46/1997, questioni fatte valere solo a seguito della richiesta di pagamento e, per ammissione della stessa odierna appellante, non impeditive dell'impiego dei macchinari tanto vero che, sia pure in corso di causa, ha formulato una domanda di riduzione del prezzo e non invece una domanda di risoluzione.
Quanto a tale ultima domanda, il primo giudice ha ritenuto che essa fosse tardiva sulla base di argomentazioni che l'impugnante non ha specificamente contrastato essendosi pag. 13/18 limitata ad insistere su di essa. Ad ogni buon conto, come si è riportato in narrativa, il giudice a quo: in primo luogo ha preso in considerazione la questione della consegna di beni usati invece che nuovi in termini di eccezione volta a paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa di pagamento di e ne ha ravvisato il difetto di fondamento CP_1
sia per il fatto che dal testo della proposta non si evinceva che le merci dovessero essere nuove, sia perché non aveva introdotto in causa elementi, quali per Parte_1
esempio un listino prezzi dello stesso macchinario o di similari, utili a dimostrare che il valore dei beni acquistati fosse inferiore rispetto al prezzo pattuito;
ha, in secondo luogo, ravvisato il carattere esplorativo e comunque non risolutivo della c.t.u. invocata alla luce del contenuto dell'offerta di accettata da che si CP_1 Parte_1
presentava composita in quanto riguardava un macchinario FCR Capsula XL II oltre al
CR CONSOLE ed alla stampante, concessa in comodato d'uso per cinque anni, nonché cassette e imaging plate e ricomprendeva altre prestazioni, quali la sostituzione pezzi ricambi, gli aggiornamenti software, la consegna di componenti necessarie all'uso delle apparecchiature, senza che vi fosse l'indicazione di un prezzo differenziato per ciascuna prestazione, ciò che, in difetto di specifiche allegazioni da parte di Parte_1
conferiva ancor più alla c.t.u. una connotazione esplorativa, non esperibile per la ricerca di fatti e circostanze non provati e la cui ammissione avrebbe potuto consentire a di colmare una lacuna probatoria. Parte_1
Anche a tali articolate argomentazioni l'impugnate non ha opposto specifici argomenti contrari atteso che l'appello sul punto risulta incentrati sull'affermazione che la vendita di beni usati invece che nuovi violasse l'art. 1490 c.c., venendo in rilievo una qualità essenziale degli stessi, anche perché impeditiva della possibilità di fruire di agevolazioni fiscali.
Ebbene, a prescindere dal contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti e/o dalla consapevolezza di in ordine alla novità dei macchinari oggetto della Parte_1
proposta accettata, alla motivazione addotta dal primo giudice, secondo cui non erano stati forniti dalla acquirente, gravata del relativo onere probatorio, elementi utili a stimare il valore dei beni consegnati, usati invece che nuovi, in modo da verificarne il valore in rapporto al prezzo convenuto, non è stata opposta alcuna replica né è stata opposta alcuna replica alle ragioni per le quali la c.t.u. richiesta è stata giudicata pag. 14/18 esplorativa. L'appellante, in particolare, non ha confutato il condivisibile rilievo dell'assenza di allegazione e prova di elementi, su di essa incombenti, idonei ad accertare il valore dei beni e, per conseguenza, l'inadeguatezza del prezzo indicato nell'offerta accettata né ha confutato che, anche in ragione del carattere composito dell'offerta e dell'unitarietà del prezzo, l'ammissione di c.t.u. avrebbe comportato, nella sostanza, delegare al consulente la ricerca di elementi e fatti non provati, non ricorrendo la deroga al divieto di indagini esplorative, possibile qualora l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche.
Due ultime notazioni. Si rileva in primo luogo che il ricorso alla categoria della mancanza di una qualità essenziale, a cui l'appellante ha fatto riferimento nei suoi atti, è di per sé incompatibile con la pretesa mirante ad una riduzione del prezzo, tanto vero che per tale fattispecie l'art. 1497 c.c. prevede il rimedio della risoluzione del contratto purché il difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
In secondo luogo si osserva che con la comparsa conclusionale l'impugnante ha depositato il decreto di citazione a giudizio di datato 25 ottobre 2023, Persona_3 in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. poiché, in qualità di legale rappresentante di con artifizi e raggiri consistiti nel vendere a , legale CP_1 Persona_2
rappresentante di delle apparecchiature costituite da una stampante Parte_1
Fujifilm FCR Capsula XL II – codice FUJIFCRCAPSXLIII, completa di console
(modello CR-IR 348 CL), mobiletto, supporti e cavi, e da una stampante Fujifilm
DP7000 – codice FUJIDP7003 (offerta n° FFIT056/16 del 14/07/2006), al prezzo di euro 39.040,00, lo induceva in errore perché addiveniva al pagamento della somma di euro 5.000,00 e ad assumere l'obbligazione di pagamento della restante somma ritenendo che la macchina Capsula XL II matr. 6925530 e la stampante DP 7000 matr.
87238598 fossero nuove, mentre la prima era stata venduta da a _3 CP_6
(anno 2011) e la seconda al dott. di UG (anno
[...] Controparte_7
2011), e non aveva mai ricevuto alcuna documentazione che attestasse la regolare provenienza di tali dispositivi medicali così conseguendo un ingiusto profitto;
ha, altresì, depositato la costituzione di parte civile, datata 6 maggio 2024, con cui Per_2
aveva formulato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e morale,
[...]
pag. 15/18 quantificato in complessivi euro 75.000,00, tenuto conto dell'importo dell'acconto versato e dell'ammontare dell'obbligazione assunta;
sulla base di tale produzione documentale ha chiesto la sospensione del presente giudizio in virtù della pregiudizialità penale.
Ebbene, tale documentazione è inammissibile in quanto insuscettibile di essere introdotta in giudizio con la comparsa conclusionale atteso che, nel regime introdotto con la riforma c.d. Cartabia, per quel che qui rileva, ogni produzione documentale trova il suo sbarramento nelle note scritte ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., le quali tengono il luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e tanto a maggior ragione per il fatto che trattasi di documenti anteriori alla scadenza del termine per le ridette note scritte ed anche alla data di fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c.. Ad ogni buon conto, la richiesta di sospensione non è praticabile non essendo più configurabile la c.d. pregiudiziale penale e considerato che non ricorre neppure la fattispecie del trasferimento del giudizio civile in sede penale stante, a tacer d'altro, la diversità dell'oggetto del presente giudizio, nascente da un'azione di adempimento proposta da rispetto all'oggetto della domanda formulata in sede penale, consistente in CP_1
una domanda risarcitoria, rivolta nei confronti dell'autore del reato, che annovera tra i pregiudizi patrimoniali l'ammontare del prezzo pattuito. Infine, pur senza addentrarsi nella tematica dei reati in contratto e salve le determinazioni riguardanti la sussistenza del reato di truffa oggetto dell'imputazione di cui al decreto di citazione su indicato, si ricorda che per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso e, pertanto, il contratto concluso non è nullo né tantomeno inesistente ma soltanto annullabile per vizio del consenso (Cass. 27 settembre 2016, n. 18930, Cass. 31 marzo 2011, n. 7468).
Nel presente giudizio non è stata esercitata un'azione di annullamento bensì è stata contrastata la pretesa di pagamento del prezzo pattuito, ed in particolare la sua misura, avendo l'impugnante continuato ad insistere sulla richiesta di riduzione della somma pag. 16/18 rivendicata sulla base del minor valore delle apparecchiature consegnate per il fatto di non essere nuove. Ciò premesso, ribadito che il contratto su cui si fonda la domanda di adempimento avanzata da non è nullo né inesistente sicché è produttivo di CP_1
effetti e rimarcato che non è stato fatto valere da parte di un vizio del Parte_1
consenso, né in via di azione né in via di eccezione, si osserva che nel caso di specie le ragioni addotte da a sostegno dei suoi assunti, prese in considerazione Parte_1
in termini di eccezione volta a paralizzare in parte la domanda di pagamento, sono state giudicate insufficienti rispetto a detto scopo per il difetto di prova del minor valore delle apparecchiature consegnate, con la puntualizzazione che i benefici fiscali dei quali, in tesi, essa non ha potuto beneficiare sono stati solo prospettati senza che peraltro sia stata formulata una specifica richiesta risarcitoria.
Infine, è in parte fondato il terzo motivo di appello nei termini che si passano ad esporre.
Come sostenuto da la corretta revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
incentrata sulla formulazione di domanda superiore a quanto ancora dovuto dalla medesima stante la necessità di detrarre l'acconto versato, esclude che possano essere liquidate in favore di le spese del procedimento monitorio. Per il resto CP_1
deve ritenersi che il giudice di primo grado, sia pure con formulazione di non agevole comprensione, abbia inteso disporre, in ragione del parziale accoglimento della domanda, la compensazione in misura della metà delle spese del giudizio di opposizione, liquidate per l'intero in euro 6.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a..
Conclusivamente, assorbita ogni altra eccezione, questione o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, vanno escluse dalle spese liquidate a carico di quelle relative al procedimento monitorio, con la Parte_1
conseguenza che è tenuta alla rifusione in favore di della Parte_1 CP_1
metà delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate per l'intero in euro
6.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., in applicazione delle tariffe contenute nel d.m. n. 147/2022, mentre la residua metà delle spese medesime rimane compensata.
pag. 17/18 Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione tra le parti di un quinto delle spese di lite mentre i residui quattro quinti delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalle tariffe introdotte dal d.m. n. 147/2022 cit. nonché tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della controversia, vanno posti a carico di in ragione della Parte_1
sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1269/2023, pubblicata in data 30
[...]
maggio 2023 e notificata in data 31 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna alla Parte_1
sola rifusione in favore di della metà delle spese di lite del Controparte_1
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2018 D.I., liquidate per l'intero in euro 6.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., ferma la compensazione della residua metà delle spese medesime;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
dei quattro quinti delle spese di lite del presente grado, liquidate per Controparte_8
l'intero in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e dispone la compensazione del quinto residuo delle spese medesime.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 232/2023 R.G. promossa da
(p.iva ), rappr. e dif. da Parte_1 P.IVA_1
Avv. Raffaele Sellitti
APPELLANTE
e
(p.iva , rappr. e dif. da Avv. Lucia Controparte_1 P.IVA_2
Maria Teresa Cassano
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni nelle note scritte previste dall'art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato [d'ora Parte_1
innanzi per brevità proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
466/2018 D.I. con cui il Tribunale di Taranto le aveva ingiunto il pagamento in favore di [d'ora innanzi per brevità della somma di Controparte_1 CP_1
euro 45.036,42, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese, a fronte delle prestazioni di cui alle fatture n. EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 di importo pari ad euro 39.040,00, n. FILM/150/2016 del 20 dicembre 2016 di importo pari ad euro 2.998,21 a saldo di euro 13.035,70 detratta la nota di credito 3/17 di euro 10.037,49, n.
FILM/076/2017 del 9 marzo 2017 per euro 2.998,21.
A sostegno dell'opposizione formulava le seguenti contestazioni: - le Parte_1
fatture nn. EQP/031/2016 e erano intestate ad un soggetto giuridico Parte_2 differente dall'opponente e, nello specifico, a ”, così come da nota Controparte_2 di credito a quest'ultima riferita;
- non era mai giunta l'accettazione da parte di _3
; - non aveva consegnato la documentazione attestante la provenienza
[...] CP_1
dei dispositivi medicali né gli atti e i documenti che potessero asseverare che i dispositivi medicali ed i beni ivi indicati fossero nuovi di fabbricazione e non usati;
- la ridetta aveva violato la normativa di cui al d.lgs. n. 46/1997 concernente i CP_1
dispositivi medici che prevedeva tra l'altro, all'atto della loro immissione in commercio per la prima volta e a titolo oneroso, l'osservanza di una serie di ulteriori prescrizioni in punto conformità alla normative CE e appartenenza ad una precisa classe di identificazione, profili con riguardo ai quali aveva omesso la consegna di qualsivoglia documentazione;
- la deducente aveva versato in data 11 ottobre 2016 la somma di euro
5.000,00 in acconto di cui l'ingiungente non aveva tenuto conto nel proprio ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.; concludeva chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, la dichiarazione di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo ovvero la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o, quanto meno, di infondatezza sia in fatto che in diritto dello stesso, comunque revocandolo;
in via subordinata, chiedeva la deduzione dal credito ingiunto della somma di euro 5.000,00 già versato in acconto e, comunque, la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite. si costituiva contestando, in primo luogo, il fondamento del primo motivo CP_1
di opposizione atteso che nell'offerta accettata dalla controparte, sotto la voce
, era stato indicato “ ” con sede e partita i.v.a. identiche a CP_4 Controparte_2
quelle della società opponente, il cui legale rappresentante, per accettazione dell'offerta, aveva apposto il timbro e in sua corrispondenza la sua Parte_1
sottoscrizione; faceva presente, inoltre, che la società opponente non aveva mai contestato o segnalato l'errore di intestazione dell'offerta e/o delle fatture né aveva mai negato di aver ricevuto i dispositivi giustificativi delle stesse o di aver incassato la nota di credito di euro 10.037,49 intestata a ”, circostanze dalle quali si Controparte_2
pag. 2/18 evinceva che ” e fossero lo Controparte_2 Parte_1
stesso soggetto giuridico;
contestava di aver violato la normativa vigente in quanto i dispositivi forniti avevano i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 47/1997 atteso che, in virtù del contratto sottoscritto da in data 14 luglio 2016, Parte_1
il successivo 2 dicembre 2016 avevano avuto luogo la consegna e l'installazione dei dispositivi, come da verbale di installazione N_DR20161202/01 sottoscritto dal tecnico
, e da , responsabile di CP_1 Persona_1 Persona_2 Parte_1 ove si dava atto anche dell'avvenuta consegna all'opponente del manuale dell'apparecchiatura con tutte le certificazioni annesse ed i codici identificativi;
aggiungeva che sul sito ufficiale di era agevolmente reperibile il modulo CE _3
del dispositivo;
affermava, infine, di aver già tenuto conto della somma versata dall'opponente a scavalco della fattura n. EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 come da lettera di messa in mora del 14 giugno 2016, ricevuta il 22 giugno 2016, con cui si richiedevano soli euro 34.040,00 a fronte di un credito di euro 39.049,00; invocava, dunque, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 466/2018
D.I. limitatamente alla somma di euro 40.036,42 a titolo di sorte capitale;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, che si desse atto della circostanza che la somma di euro 5.000,00 era stata correttamente conteggiata in acconto sulla fattura n. EQP/031/2016 e, per l'effetto, invocava la conferma del decreto ingiuntivo n. 466/2018 D.I. riconoscendo dovute le ulteriori somme portate nello stesso e in ogni caso la condanna di parte opponente al pagamento delle somme di cui alle fatture per complessivi euro 40.036,42 o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito dal giudicante un tentativo di conciliazione non riuscito, all'udienza dell'1 ottobre 2019 parte opponente depositava copia di una pec inviata alla in data 17 maggio _3
2019 e relativo riscontro del 22 maggio 2019 da cui si evinceva non essere nuova la merce venduta da assegnati i termini per memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., CP_1
in ragione delle comunicazioni scambiate con la Parte_1 Controparte_5
ed in particolare in ragione della p.e.c. anzidetta, nella prima memoria ex art. 183, co. 6,
pag. 3/18 c.p.c. integrava la domanda già azionata con altro petitum riguardante la proposizione di azione estimatoria, in quanto i beni vendutile da parte opposta erano usati e non nuovi, ed invocava la riduzione del prezzo concordato e portato dalle fatture per le quali aveva agito in via monitoria;
chiedeva, inoltre, la condanna di quest'ultima CP_1
ex art. 96 c.p.c. stanti l'occultamento di una qualità essenziale della merce e l'avvio di procedura esecutiva senza comunicare che la merce consegnata era già stata in precedenza messa in commercio.
All'esito dell'espletamento delle prove ammesse, con sentenza n. 1269/2023 pubblicata in data 30 maggio 2023 e notificata in data 31 maggio 2023, il Tribunale adito così decideva: “- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 466/2018 del 02.02.2018; -
CONDANNA parte opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 40.036,42, oltre
[...]
accessori; - DICHIARA inammissibile la domanda di riduzione del prezzo presentata da e ogni altra richiesta conseguente;
- CONDANNA Parte_1
parte opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento di metà delle spese del procedimento monitorio nonché del presente giudizio in favore di parte opposta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi € 7.600,00 per spese e onorari, oltre maggiorazioni ex art. 2 D.M. 55/2014, Cap ed Iva come per legge, compensandole per il resto.”.
Il primo giudice così motivava la sua decisione: ravvisata preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., giudicava l'opposizione parzialmente fondata;
al riguardo rilevava che dai documenti prodotti emergeva che:
- in data 14 luglio 2016 era stata sottoscritta l'offerta n. FFIT056/16 avente ad oggetto la fornitura di un Computered Radiography FujiFilm FCR Capsual XL II con stampante laser in comodato d'uso;
- in particolare, l'offerta comprendeva la fornitura delle seguenti apparecchiature: 1)
FujiFilm FCR Capsula XL II - codice FUJIFCRCAPSXLII;
2) FujiFilm CR CONSOLE
(mod. CR-IR 348CL) codice: FUJIHWCONSOLE, oltre a software, monitor, cavo di pag. 4/18 alimentazione e quanto altro descritto pagina 3 dell'offerta sottoscritta;
3) cassette e imaging plate nonché i correlati servizi per le componenti hardware e software indicati alle pagine 4 e 5 dell'offerta, il tutto al prezzo di euro 35.000,00 scontato ad euro
32.000, oltre i.v.a. al 22%, per un totale di euro 39.040,00;
- all'atto della sottoscrizione era stata annotata a penna, tra le condizioni generali di fornitura e sottoscritta da entrambe le parti, la seguente dicitura “Acconto € 5.000,00 all'ordine con bonifico restante entro 30gg. data collaudo”;
- a fronte dell'acquisto dei ridetti materiali di consumo, con sconto pari al 77% sul nuovo listino, o (agenzia ) fornivano al Controparte_5 CP_1 Controparte_3
cliente, in comodato per un periodo di cinque anni, la stampante laser FujiFilm DryPix
Plus - 200V H: E - codice: oppure la DP7000-220V CodiceFiscale_1 _3
H: E - codice: FUJIDP70003;
- in data 2 dicembre 2016 si procedeva all'installazione delle apparecchiature e alle relative verifiche di funzionalità e di conformità che davano esito positivo;
- con lettera datata 14 giugno 2017, ricevuta da in data 22 giugno Parte_1
2017, costituiva in mora la destinataria per il mancato pagamento di tre CP_1
fatture (la EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 pari ad euro 34.040,00, la del 20 dicembre 2016 pari ad euro 2.998,21 e la del 9 Parte_2 Parte_3
marzo 2017 pari ad euro 2.998,21) per un importo complessivo di euro 40.036,42;
- la fattura EQP/031/2016 del 26 settembre 2016 era relativa all'offerta CP_1
FFIT056/2016 mentre le fatture nn. FILM/150/2016 e erano relative a Parte_3
scatole di pellicole DI-HL di varie dimensioni, ordinate successivamente _3 all'installazione; tanto premesso, riteneva che tale documentazione dimostrasse la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, in considerazione della non contestazione della sottoscrizione della offerta su richiamata, della prova documentale della consegna dei macchinari e della mancata contestazione dell'avvenuta consegna delle merci indicate nella fattura FILM/150/2016 e nota di credito n. 003/2017 e nella fattura n. 76/2017, ciò che dimostrava l'adempimento delle obbligazioni assunte da con contratto CP_1
perfezionatosi appunto con la sottoscrizione dell'anzidetta offerta, il pagamento pag. 5/18 dell'acconto e la consegna della merce, sicché aveva il diritto di ricevere il CP_1
prezzo di quanto venduto;
con riguardo alla verifica di sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria azionata fatti valere dalla società opponente, rilevava - quanto alla inesatta indicazione del debitore nelle fatture EQP/031/2016 del 29 settembre 2016 pari ad euro
39.040,00 e FILM/150/2016 nonché nella nota di credito n. 003/2017 del 9 marzo 2017 di euro 2.998,21 - che dalla lettura dei documenti allegati in atti si evinceva l'esatta corrispondenza tra il soggetto giuridico ”, intestatario delle fatture Controparte_2
emesse da e attesa l'assoluta corrispondenza tra numero CP_1 Parte_1
di partita i.v.a., legale rappresentante e sede legale;
evidenziava poi che nulla l'opponente aveva contestato in ordine alla quantificazione del dovuto di cui alla fattura FILM 150/2016, come risultante al netto della successiva nota di credito, ed alla fattura n. 76/2017, sicché il credito in esse indicato per la fornitura dei beni indicati (scatole e pellicole di varie dimensioni) doveva ritenersi provato stante la non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, e cioè della consegna merce, e della quantificazione, pari ad euro 5.996,42; valutava parimenti superata l'eccezione relativa alla mancata accettazione della proposta contrattuale da parte della in quanto la stessa offerta prevedeva Controparte_3 che la proposta di contratto fosse subordinata all'accettazione, alternativamente, di o di e, conseguentemente, l'aver la società opposta Controparte_5 CP_1 sottoscritto l'offerta aveva determinato l'accettazione della medesima;
quanto all'eccezione relativa alla violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 46/1997, per non aver fornito la le prescrizioni e la documentazione dovute all'atto CP_1
della prima immissione in commercio e messa a disposizione a titolo oneroso dei dispositivi medici, osservava che la doglianza di era generica poiché Parte_1
non aveva indicato i requisiti mancanti indicati nel d.lgs. n. 46 cit.; con riferimento alla mancata consegna, da parte di della documentazione CP_1
attestante la provenienza dei dispositivi medicali ovvero la indicazione del costruttore e il suo transfer dalla fabbrica all'azienda ricevente nonché gli atti e i documenti idonei ad asseverare che i dispositivi medicali ed i beni ivi indicati fossero nuovi di fabbricazione e mai precedentemente commercializzati ed usati, rilevava ancora una pag. 6/18 volta la genericità della lamentela relativa alla mancata consegna di documenti, inadempimento in ogni caso suscettibile di dar luogo ad una responsabilità contrattuale ma non ad una eccezione di inadempimento in grado di paralizzare la pretesa creditoria, senza dire che non era stata neppure formulata in tali termini;
escludeva, inoltre, che in qualità di distributrice, fosse tenuta a fornire CP_1
specifiche informazioni alla opponente atteso che il capo II, titolo 13 dell'allegato I del d.lgs. n. 46/1997, rubricato “Informazioni fornite dal fabbricante”, prevedeva oneri informativi in capo al solo fabbricante ed osservava che, ad ogni modo, con la consegna dei macchinari era stato, altresì, consegnato, come emergeva dal verbale di installazione e collaudo in atti, il manuale di istruzioni, contenente tutte le indicazioni ed informazioni;
escludeva anche che vi fossero elementi per ascrivere alla società venditrice un difetto di diligenza quanto all'assolvimento degli obblighi informativi verso l'acquirente, la cui inosservanza avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità contrattuale e di danno risarcibile, ove provato, ma non anche paralizzare del tutto il diritto di al CP_1
conseguimento del prezzo del bene;
osservava poi, con riguardo all'assunto della vendita dei dispositivi in oggetto come nuovi e con riguardo alla domanda di riduzione del prezzo d'acquisto ex art. 1492 c.c. in ragione del fatto che tale circostanza costituiva un vizio idoneo ad incidere in modo apprezzabile sul loro valore, riteneva che una siffatta domanda ampliasse il petitum del giudizio e che dunque non potesse essere avanzata in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1,
c.p.c. illustrando i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia mutatio libelli consentita;
evidenziava che, nel caso di specie, l'opponente aveva dapprima sollevato solo eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria di e, dopo la costituzione CP_1 di quest'ultima, aveva introdotto una nuova domanda (tanto vero che aveva utilizzato a suo fondamento documenti acquisiti dopo la costituzione della controparte nel giudizio di opposizione), esulante dal thema decidendum proprio della domanda avversaria di pagamento, nuova domanda che, in assenza di accettazione del contraddittorio da parte della ingiungente-opposta, non poteva trovare ingresso, atteso che diversamente opinando sarebbe stato sacrificato il diritto ad una piena difesa della controparte;
pag. 7/18 osservava che la domanda non era suscettibile di essere introdotta in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c. nel cui ambito era possibile modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte ed era quindi inammissibile;
riteneva, in ogni caso, che - anche a considerare la richiesta di riduzione del prezzo in termini di eccezione ex art. 1495, co. 3, c.c. - a maggior ragione avrebbe dovuto essere formulata in sede di opposizione ed aggiungeva che - pur ad intenderla come precisazione della precedente eccezione mossa con riguardi alla mancata consegna di documenti che asseverassero che i dispositivi venduti fossero nuovi e non usati, non era stata fornita da parte di la prova della inconsapevolezza di acquistare Parte_1
un bene usato e dunque di essere caduta in errore;
rimarcava che dalla lettura dell'offerta di acquisto non si evinceva che le merci dovessero essere nuove, né tale requisito poteva ricavarsi dalla dicitura “nuovo listino”
(peraltro riferita ai beni consumabili, i.e. le scatole e/o pellicole), relativa alle soluzioni di vendita adottate dalla e certamente non alla qualità delle merci oggetto CP_1
delle offerte di vendita, come sostenuto dall'opponente; valutava che aveva comunque accettato l'installazione dell'opera, Parte_1
messa in condizione di operare innanzi al suo legale rappresentante, sicché doveva presumersi che quest'ultimo, accettandola, l'avesse giudicata conforme alle sue esigenze, tanto più che la circostanza che il bene acquistato non fosse nuovo ma usato non costituiva una circostanza occulta, soprattutto per il fatto che il collaudo era stato effettuato alla presenza del medesimo soggetto che aveva negoziato l'offerta né erano stati allegati o dedotti artifizi e raggiri provenienti dalla controparte per dissimulare la
'verginità' del bene, atteso che anzi si lamentava la mancata consegna della documentazione attestante la prima immissione in commercio del bene senza che il rappresentante di lamentasse nulla in sede di installazione, occasione Parte_1
in cui aveva anzi sottoscritto la positiva apposizione dell'apparecchiatura allo stato operativo e la mancata consegna di tale documentazione avrebbe dovuto indurlo, in quanto professionista, a rilevare che il bene accettato non fosse nuovo ma usato;
osservava poi che dopo la stipula del contratto, non aveva mai Parte_1
richiesto di restituire il bene ovvero di ottenere una riduzione del prezzo prima dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, non potendo considerarsi pag. 8/18 dirimente sul punto la dichiarazione del teste , intimato da Testimone_1
e peraltro suo consulente e quindi non indifferente, il quale aveva Parte_1
riferito di una telefonata fatta dal legale rappresentante di al tecnico di Parte_1
per lamentare la mancata consegna della documentazione necessaria per CP_1
detrazioni i.v.a. consentita per i macchinari nuovi, in quanto generica in ordine alle circostanze di tempo e luogo, oltre che de relato, senza peraltro indicare il tecnico con cui aveva colloquiato;
aggiungeva che dai documenti non contestati da parte opposta (costituite da fatture per fornitura cassette) emergeva che aveva utilizzato i beni, tanto da Parte_1
ordinare cassette e pellicole;
rilevava che non aveva prodotto per esempio un listino prezzi dello Parte_1
stesso macchinario o di macchinari similari per dimostrare che il valore dei beni acquisitati fosse inferiore rispetto al prezzo pattuito ed infine evidenziava che la richiesta di c.t.u., in assenza di specifiche allegazioni di parte, era esplorativa e dunque inammissibile e comunque non sarebbe stata risolutiva posto che l'offerta di CP_1
era composita in quanto riguardava un macchinario FCR capsule xr, del quale non
[...]
vi era prova che fosse usato, oltre al CR CONSOLE ed alla stampante, concessa in comodato d'uso per cinque anni, nonché a cassette e imaging plate e ricomprendeva altre prestazioni, quali la sostituzione pezzi ricambi, gli aggiornamenti software, la consegna di componenti necessarie all'uso delle apparecchiature e non vi era l'indicazione di un prezzo differenziato per ciascuna prestazione, ciò che, in difetto di specifica allegazione da parte di conferiva ancor più alla c.t.u. una Parte_1
connotazione esplorativa, non esperibile per la ricerca di fatti e circostanze non provati e la cui ammissione avrebbe potuto consentire a di colmare una lacuna Parte_1
probatoria. concludeva che, dunque, la richiesta di riduzione del prezzo era priva di allegazione e prova in ordine ai presupposti di applicazione previsti dall'art. 1497 c.c. ovvero parte opposta non aveva dimostrato di essere caduta in errore e di aver acquistato quindi un bene privo delle qualità che erano state rappresentate nel corso della trattativa e dunque andava rigettata;
pag. 9/18 infine, rilevava che risultava fondata l'eccezione relativa al mancato computo da parte di della somma pari ad euro 5.000,00, versata a titolo di acconto da CP_1
a mezzo bonifico bancario in data 11 ottobre 2016, il cui incasso non Parte_1
era contestato, somma che, pertanto, andava detratta dal credito ingiunto e concludeva che doveva essere condannata al pagamento della somma di euro Parte_1
40.036,42 quale debito residuo in linea capitale per la fornitura delle merci ricevute in virtù del contratto sottoscritto con e dei successivi ordini di beni CP_1
consumabili non contestati e indicati nelle fatture allegate alla domanda monitoria, con la precisazione che non doveva disporsi alcuna restituzione di quanto eventualmente versato in esubero rispetto al credito oggi riconosciuto per la esecuzione del decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, e qui revocato, posto che non era stata formulata una specifica domanda di rimborso da parte dell'opponente; riteneva infondata ogni altra domanda di parte opponente, ivi compresa quella di responsabilità ex art. 96 c.p.c. e valutava la sussistenza di “giustificati motivi, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, per condannare
l'attrice opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 1.600,00 per la fase monitoria ed euro
6.000,00 per quella di opposizione, nella misura della metà, compensandole per il resto”. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti e formulando le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa, accogliendo la domanda della odierna opponente spiegata in primo grado , respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
c) subordinatamente, riformare la sentenza dove condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio monitorio ed all'intero di quelle del giudizio di merito quantificate in € 6.000,00= oltre accessori, compensando queste ultime;
d) per lo effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e compensi tutti , oltre rimborsi ed accessori di legge, del doppio grado di giudizio=. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle
pag. 10/18 richieste istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico della consulenza tecnica di ufficio che valuti e stimi le merci di cui al monitorio all'epoca della cessione in favore dell'odierna appellante.”.
Si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento dell'istanza ex art. CP_1
283 c.p.c. e contestando il fondamento dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito dell'udienza ex art. 352
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata le seguenti critiche: Parte_1
con il primo motivo di appello ha censurato l'erroneità, la carenza e la contraddittorietà della sentenza gravata nella parte in cui, pur avendo la deducente chiaramente lamentato l'omessa consegna della documentazione attestante la provenienza dei dispositivi medicali, ossia l'indicazione del costruttore dei beni ed il suo trasferimento dalla fabbrica al ricevente, nonché degli atti e dei documenti idonei ad asseverare che i dispositivi medicali fossero nuovi di fabbricazione, mai precedentemente commercializzati o usati, era stato ritenuto che la doglianza fosse generica;
ha evidenziato di aver invocato, a pagina 4 dell'atto di citazione in opposizione,
l'attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, con applicazione dell'i.v.a. difforme da quella legale in violazione del d.p.r. n. 633/1972 posto che , su richiesta, aveva comunicato in data 22 maggio 2019 che la _3
macchina denominata Capsula XLII matr. 6925530 era stata venduta a Controparte_6
mentre la stampante DP 7000 matr. 87238598 era stata venduta nel 2010 al dott. in UG;
Controparte_7
dopo aver rimarcato che mai la venditrice le aveva parlato di cessione di merci usate, ha insistito sulla domanda di riduzione del prezzo sulla base della stima e della valutazione delle merci alla data della cessione nel settembre 2016, il cui fondamento andava ricercato nell'aver taciuto alla deducente che si trattava di beni usati, CP_1
condotta riconducibile agli artt. 1490 e 1492 c.c.;
pag. 11/18 con il secondo motivo di appello ha censurato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c. operata dal giudice a quo e la valutazione di inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo come pure della invocata c.t.u. estimativa, negando che si trattasse di consulenza esplorativa;
nell'ambito di tale motivo ha contestato l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui dalla lettura dell'offerta di acquisto non si evinceva dovessero essere nuove e che fosse stata prestata acquiescenza all'acquisto [rectius alla consegna] di materiale diagnostico e radiologico usato e già vetusto e quindi privo di una qualità essenziale;
con il terzo motivo di appello ha contestato la condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio, stante la revoca del decreto ingiuntivo;
ha poi evidenziato che l'importo delle spese liquidate in sentenza con riferimento al procedimento monitorio (euro 1.600,00) non coincideva con quanto liquidato nel decreto ingiuntivo
(euro 290,00 per spese ed euro 1.310,00 per compensi), importo che era stato cumulato alle spese del giudizio di opposizione “compensandole per il resto”, formulazione che suscitava dubbi sull'oggetto della compensazione e sugli importi a cui si applicava.
Le censure mosse dalla impugnante con i primi due motivi di ricorso sono inidonee a giustificare la riforma della sentenza appellata nei termini invocati dalla medesima.
Si premette in via di sintesi che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.
466/2018 D.I. con cui aveva preteso il pagamento del corrispettivo CP_1
complessivo previsto nella proposta sottoscritta da e delle forniture di Parte_4 consumo, quest'ultima contestò le fatture poste a fondamento della domanda monitoria poiché intestate a soggetto giuridico diverso, i.e. ” invece che Controparte_2
; lamentò l'omessa consegna della documentazione Parte_1
attestante la provenienza dei dispositivi medicali e degli atti e dei documenti che potessero asseverare che i dispositivi medicali ed i beni ivi indicati fossero nuovi di fabbricazione e non usati nonché la violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 46/1997 concernente i dispositivi medici, la quale prevedeva tra l'altro, all'atto della loro immissione in commercio per la prima volta e a titolo oneroso, l'osservanza di una serie di ulteriori prescrizioni in punto conformità alla normative CE e appartenenza ad una precisa classe di identificazione, profili con riguardo ai quali aveva omesso la consegna di qualsivoglia documentazione;
infine eccepì un pagamento parziale di euro 5.000,00;
pag. 12/18 solo in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, c.p.c. formulò domanda di riduzione del prezzo di cui alle fatture azionate in via monitoria avendo appreso che i beni vendutile da erano usati e non nuovi. CP_1
Sulla prima questione il giudice a quo si è pronunciato con statuizione non investita da alcuna censura e dell'eccezione di pagamento parziale ha tenuto conto procedendo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna di al pagamento Parte_1
di una somma inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria, rideterminata previa detrazione dell'acconto.
Quanto all'omessa consegna della documentazione su indicata, il primo giudice ha ritenuto che la doglianza fosse generica e che in ogni caso essa non potesse dar luogo ad un'eccezione di inadempimento in grado di paralizzare la pretesa creditoria, non senza puntualizzare che come distributrice, non fosse tenuta a fornire a CP_1
gravanti sul fabbricante in forza del d.lgs. n. 46/1997, ed altresì Parte_1
considerato che al momento della consegna dei macchinari era stato consegnato anche il manuale di istruzioni contenente tutte le indicazioni ed informazioni.
Le argomentazioni qui riportate in sintesi non sono state adeguatamente contrastate atteso che l'impugnante si è limitata a contestare che la sua doglianza fosse generica e, soprattutto, non ha confutato la valutazione di insufficienza della stessa a paralizzare la pretesa creditoria, considerazione quest'ultima che assume valore assorbente. Ed invero come ritenuto nella sostanza dal primo giudice, non poteva né può Parte_1
giustificare il mancato pagamento del corrispettivo dei due dispositivi medici acquistati dei quali ha peraltro fatto uso - come comprovato dall'acquisto dei materiali di consumo secondo quanto condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata - sulla base dell'assunto che non fossero stati consegnati i su indicati documenti o che non fossero state rispettate le prescrizioni del d.lgs. n. 46/1997, questioni fatte valere solo a seguito della richiesta di pagamento e, per ammissione della stessa odierna appellante, non impeditive dell'impiego dei macchinari tanto vero che, sia pure in corso di causa, ha formulato una domanda di riduzione del prezzo e non invece una domanda di risoluzione.
Quanto a tale ultima domanda, il primo giudice ha ritenuto che essa fosse tardiva sulla base di argomentazioni che l'impugnante non ha specificamente contrastato essendosi pag. 13/18 limitata ad insistere su di essa. Ad ogni buon conto, come si è riportato in narrativa, il giudice a quo: in primo luogo ha preso in considerazione la questione della consegna di beni usati invece che nuovi in termini di eccezione volta a paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa di pagamento di e ne ha ravvisato il difetto di fondamento CP_1
sia per il fatto che dal testo della proposta non si evinceva che le merci dovessero essere nuove, sia perché non aveva introdotto in causa elementi, quali per Parte_1
esempio un listino prezzi dello stesso macchinario o di similari, utili a dimostrare che il valore dei beni acquistati fosse inferiore rispetto al prezzo pattuito;
ha, in secondo luogo, ravvisato il carattere esplorativo e comunque non risolutivo della c.t.u. invocata alla luce del contenuto dell'offerta di accettata da che si CP_1 Parte_1
presentava composita in quanto riguardava un macchinario FCR Capsula XL II oltre al
CR CONSOLE ed alla stampante, concessa in comodato d'uso per cinque anni, nonché cassette e imaging plate e ricomprendeva altre prestazioni, quali la sostituzione pezzi ricambi, gli aggiornamenti software, la consegna di componenti necessarie all'uso delle apparecchiature, senza che vi fosse l'indicazione di un prezzo differenziato per ciascuna prestazione, ciò che, in difetto di specifiche allegazioni da parte di Parte_1
conferiva ancor più alla c.t.u. una connotazione esplorativa, non esperibile per la ricerca di fatti e circostanze non provati e la cui ammissione avrebbe potuto consentire a di colmare una lacuna probatoria. Parte_1
Anche a tali articolate argomentazioni l'impugnate non ha opposto specifici argomenti contrari atteso che l'appello sul punto risulta incentrati sull'affermazione che la vendita di beni usati invece che nuovi violasse l'art. 1490 c.c., venendo in rilievo una qualità essenziale degli stessi, anche perché impeditiva della possibilità di fruire di agevolazioni fiscali.
Ebbene, a prescindere dal contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti e/o dalla consapevolezza di in ordine alla novità dei macchinari oggetto della Parte_1
proposta accettata, alla motivazione addotta dal primo giudice, secondo cui non erano stati forniti dalla acquirente, gravata del relativo onere probatorio, elementi utili a stimare il valore dei beni consegnati, usati invece che nuovi, in modo da verificarne il valore in rapporto al prezzo convenuto, non è stata opposta alcuna replica né è stata opposta alcuna replica alle ragioni per le quali la c.t.u. richiesta è stata giudicata pag. 14/18 esplorativa. L'appellante, in particolare, non ha confutato il condivisibile rilievo dell'assenza di allegazione e prova di elementi, su di essa incombenti, idonei ad accertare il valore dei beni e, per conseguenza, l'inadeguatezza del prezzo indicato nell'offerta accettata né ha confutato che, anche in ragione del carattere composito dell'offerta e dell'unitarietà del prezzo, l'ammissione di c.t.u. avrebbe comportato, nella sostanza, delegare al consulente la ricerca di elementi e fatti non provati, non ricorrendo la deroga al divieto di indagini esplorative, possibile qualora l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche.
Due ultime notazioni. Si rileva in primo luogo che il ricorso alla categoria della mancanza di una qualità essenziale, a cui l'appellante ha fatto riferimento nei suoi atti, è di per sé incompatibile con la pretesa mirante ad una riduzione del prezzo, tanto vero che per tale fattispecie l'art. 1497 c.c. prevede il rimedio della risoluzione del contratto purché il difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
In secondo luogo si osserva che con la comparsa conclusionale l'impugnante ha depositato il decreto di citazione a giudizio di datato 25 ottobre 2023, Persona_3 in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. poiché, in qualità di legale rappresentante di con artifizi e raggiri consistiti nel vendere a , legale CP_1 Persona_2
rappresentante di delle apparecchiature costituite da una stampante Parte_1
Fujifilm FCR Capsula XL II – codice FUJIFCRCAPSXLIII, completa di console
(modello CR-IR 348 CL), mobiletto, supporti e cavi, e da una stampante Fujifilm
DP7000 – codice FUJIDP7003 (offerta n° FFIT056/16 del 14/07/2006), al prezzo di euro 39.040,00, lo induceva in errore perché addiveniva al pagamento della somma di euro 5.000,00 e ad assumere l'obbligazione di pagamento della restante somma ritenendo che la macchina Capsula XL II matr. 6925530 e la stampante DP 7000 matr.
87238598 fossero nuove, mentre la prima era stata venduta da a _3 CP_6
(anno 2011) e la seconda al dott. di UG (anno
[...] Controparte_7
2011), e non aveva mai ricevuto alcuna documentazione che attestasse la regolare provenienza di tali dispositivi medicali così conseguendo un ingiusto profitto;
ha, altresì, depositato la costituzione di parte civile, datata 6 maggio 2024, con cui Per_2
aveva formulato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e morale,
[...]
pag. 15/18 quantificato in complessivi euro 75.000,00, tenuto conto dell'importo dell'acconto versato e dell'ammontare dell'obbligazione assunta;
sulla base di tale produzione documentale ha chiesto la sospensione del presente giudizio in virtù della pregiudizialità penale.
Ebbene, tale documentazione è inammissibile in quanto insuscettibile di essere introdotta in giudizio con la comparsa conclusionale atteso che, nel regime introdotto con la riforma c.d. Cartabia, per quel che qui rileva, ogni produzione documentale trova il suo sbarramento nelle note scritte ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c., le quali tengono il luogo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e tanto a maggior ragione per il fatto che trattasi di documenti anteriori alla scadenza del termine per le ridette note scritte ed anche alla data di fissazione dell'udienza ex art. 352 c.p.c.. Ad ogni buon conto, la richiesta di sospensione non è praticabile non essendo più configurabile la c.d. pregiudiziale penale e considerato che non ricorre neppure la fattispecie del trasferimento del giudizio civile in sede penale stante, a tacer d'altro, la diversità dell'oggetto del presente giudizio, nascente da un'azione di adempimento proposta da rispetto all'oggetto della domanda formulata in sede penale, consistente in CP_1
una domanda risarcitoria, rivolta nei confronti dell'autore del reato, che annovera tra i pregiudizi patrimoniali l'ammontare del prezzo pattuito. Infine, pur senza addentrarsi nella tematica dei reati in contratto e salve le determinazioni riguardanti la sussistenza del reato di truffa oggetto dell'imputazione di cui al decreto di citazione su indicato, si ricorda che per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso e, pertanto, il contratto concluso non è nullo né tantomeno inesistente ma soltanto annullabile per vizio del consenso (Cass. 27 settembre 2016, n. 18930, Cass. 31 marzo 2011, n. 7468).
Nel presente giudizio non è stata esercitata un'azione di annullamento bensì è stata contrastata la pretesa di pagamento del prezzo pattuito, ed in particolare la sua misura, avendo l'impugnante continuato ad insistere sulla richiesta di riduzione della somma pag. 16/18 rivendicata sulla base del minor valore delle apparecchiature consegnate per il fatto di non essere nuove. Ciò premesso, ribadito che il contratto su cui si fonda la domanda di adempimento avanzata da non è nullo né inesistente sicché è produttivo di CP_1
effetti e rimarcato che non è stato fatto valere da parte di un vizio del Parte_1
consenso, né in via di azione né in via di eccezione, si osserva che nel caso di specie le ragioni addotte da a sostegno dei suoi assunti, prese in considerazione Parte_1
in termini di eccezione volta a paralizzare in parte la domanda di pagamento, sono state giudicate insufficienti rispetto a detto scopo per il difetto di prova del minor valore delle apparecchiature consegnate, con la puntualizzazione che i benefici fiscali dei quali, in tesi, essa non ha potuto beneficiare sono stati solo prospettati senza che peraltro sia stata formulata una specifica richiesta risarcitoria.
Infine, è in parte fondato il terzo motivo di appello nei termini che si passano ad esporre.
Come sostenuto da la corretta revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
incentrata sulla formulazione di domanda superiore a quanto ancora dovuto dalla medesima stante la necessità di detrarre l'acconto versato, esclude che possano essere liquidate in favore di le spese del procedimento monitorio. Per il resto CP_1
deve ritenersi che il giudice di primo grado, sia pure con formulazione di non agevole comprensione, abbia inteso disporre, in ragione del parziale accoglimento della domanda, la compensazione in misura della metà delle spese del giudizio di opposizione, liquidate per l'intero in euro 6.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a..
Conclusivamente, assorbita ogni altra eccezione, questione o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, vanno escluse dalle spese liquidate a carico di quelle relative al procedimento monitorio, con la Parte_1
conseguenza che è tenuta alla rifusione in favore di della Parte_1 CP_1
metà delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate per l'intero in euro
6.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., in applicazione delle tariffe contenute nel d.m. n. 147/2022, mentre la residua metà delle spese medesime rimane compensata.
pag. 17/18 Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione tra le parti di un quinto delle spese di lite mentre i residui quattro quinti delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalle tariffe introdotte dal d.m. n. 147/2022 cit. nonché tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della controversia, vanno posti a carico di in ragione della Parte_1
sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1269/2023, pubblicata in data 30
[...]
maggio 2023 e notificata in data 31 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna alla Parte_1
sola rifusione in favore di della metà delle spese di lite del Controparte_1
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2018 D.I., liquidate per l'intero in euro 6.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., ferma la compensazione della residua metà delle spese medesime;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
dei quattro quinti delle spese di lite del presente grado, liquidate per Controparte_8
l'intero in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e dispone la compensazione del quinto residuo delle spese medesime.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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