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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 788/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Angesia, elettivamente domiciliato in Torino, via Principi d'Acaja n. 44 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: trattamento economico della malattia – sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE dichiarare nulli, invalidi e/o inefficaci e, comunque, annullare: • il provvedimento non disciplinare della DS del di Torino Dr.ssa Paola De Faveri del 28/9/2023 prot. CP_2
0005164, che ha comportato per il prof. la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento Pt_1 economico per l'intero periodo di assenza per malattia dall'11/09/2023 al 13/09/2023;
• la sanzione disciplinare principale emessa dall' Controparte_3
del 5/1/2024, che ha comportato in via principale per il prof. n° 1 giorno di sospensione
[...] Pt_1 dal servizio con privazione della relativa retribuzione, nonché la sanzione accessoria del ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. Per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il convenuto a: CP_1
1 • corrispondere al ricorrente le somme che non gli sono state versate a seguito degli impugnati provvedimenti, quantificabili nell'importo di euro 2.310,00, salvo veriore stima meglio determinanada all'esito dell'esperenda fase istruttoria;
• Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condannare il
[...]
a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di euro 500,00, Controparte_1
o quell'altra meglio visa, da erogare nelle forme della Carta Elettronica del Docente, o comunque negli altri modi e condizioni ritenuti di legge e di giustizia.
IN VIA ACCESSORIA
Il tutto, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il professor in passato docente presso l'ITIS A. Avogadro, ha ottenuto Parte_1 per l'a.s. 2023/2024 il trasferimento al Controparte_4
Il ricorrente riferisce di avere comunicato all'inizio dell'a.s. 2023/2024 all'amministrazione del Liceo i propri recapiti, ivi incluso il proprio domicilio in CP_2
Cambiano.
Nei giorni dall' 11.9.2023 al 13.9.2023 il sig. si è assentato dal lavoro per Pt_1 malattia, senza avvedersi che nel certificato trasmesso dal medico all'INPS era indicato il suo recapito di Torino, C.so Belgio n. 41, in luogo di quello effettivo in Cambiano. Il ricorrente precisa che il recapito di Torino è da lui utilizzato al solo fine di poter fruire delle prestazioni del medico di base di Torino.
In data 13.9.2023 il medico fiscale si è dunque recato presso l'indirizzo di C.so Belgio, indicato sul certificato tramesso dal medico di base, non rinvenendo il prof. . Pt_1
In ragione di ciò, la dirigente scolastica con provvedimento del 28.9.2023 ha disposto la decadenza dal trattamento economico nei giorni dall'11 al 13 settembre 2023.
A commento di tale provvedimento, il prof. ha trasmesso il giorno successivo un Pt_1 proprio scritto alla dirigente scolastica avente ad oggetto “ringraziamento del sig.
a provvedimento di deprivazione dello stipendio ed indennità relative per tre Pt_1 giorni”, in ragione del quale, tenuto conto del contenuto offensivo nei confronti della destinataria, è stato sanzionato dall' con un giorno di sospensione dal CP_3 servizio con privazione della retribuzione.
Con ricorso depositato in data 28.1.2025 il professor impugna: Parte_1
2 - il provvedimento prot. n. 5164 del 28.9.2023 della dirigente scolastica del
[...] di Torino, con il quale è stata disposta la decadenza dal trattamento Controparte_4 economico per il periodo di assenza per malattia dall'11.9.2023 al 13.9.2023 (doc.
3);
- la sanzione disciplinare irrogata dall' Controparte_5 prot. n. 39 del 5.1.2024.
Il non si è costituito in giudizio, restando Controparte_1 contumace.
1.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della decurtazione della retribuzione della parte relativa all'assenza per malattia, invocando gli effetti della sentenza del Tar Lazio, n.
16305/2023 in merito agli orari delle visite fiscali e rilevando di essere stato sempre reperibile per la visita fiscale al proprio domicilio di Cambiano, comunicato all'amministrazione del all'inizio dell'anno scolastico. CP_2
Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Deve evidenziarsi, in linea generale, che, ai fini del diritto al trattamento economico per malattia, il lavoratore – in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato d'infermità – è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all'INPS.
La mancanza di detta indicazione implica il venir meno del diritto al trattamento economico di malattia per tutto il periodo durante il quale l'Istituto previdenziale non è stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica a causa della mancata indicazione dell'indirizzo o domicilio dell'assicurato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 1991, n. 9877).
Tale principio, affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di domicilio all'interno del certificato medico inviato (cfr.
Cass. civ. sez. lav., 06/06/1995, n. 6331), è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito anche all'ipotesi di non corretta indicazione di detto indirizzo
(Cass. civ. sez. lav., 26/07/1999, n. 8093; Torino, 05/02/2024 n. 302, dott. ). Per_1
L'errata indicazione del domicilio nel certificato medico impedisce, “alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia di quelli di cooperazione fra cittadino ed amministrazione pubblica” (Cass. civ. sez. lav., 26/07/1999, n. 8093),
3 l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l'INPS - a sua volta tenuto ad esperire le opportune indagine per integrare il documento
- non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facoltizzato - e gravato dal relativo onere - a provare che l' era nelle condizioni, con siffatta CP_6 diligenza, di desumere aliunde il dato carente o errato.
È stato dunque precisato che “nella specifica evenienza di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato,
e in maniera esatta, il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso” (Cass. civ. sez. lav., 26/07/1999, n. 8093, l'evidenza è di chi scrive;
App. Napoli, 24/05/2025.
n. 2014; App. Torino, 21/08/2018 n. 341; App. Torino, 23/02/2016, n. 94; Trib. Torino,
18/03/2025 n. 725, dott.ssa Pastore).
Invero, l'indicazione di un indirizzo errato sul certificato medico, anche se derivato da errore materiale o involontario, integra l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 c.c. (Trib. Torino, 05/02/2024 n. 302, dott. ). Per_1
Va altresì richiamata la sentenza della Corte di Cassazione che ha così motivato:
“Mentre, […], nel caso di omessa indicazione del proprio domicilio, ove questo non sia mutato nel frattempo, l' può sulla base degli atti in suo possesso accettarlo e CP_6 provvedere tempestivamente alla visita di controllo, con la indicazione di un domicilio diverso, invece, l'assicurato realizza l'elusione dalla tempestiva visita di controllo, cioè l'inadempimento sanzionato dall'art. 5, comma 14, della legge n. 638-73 (NDR: così nel testo). Invero l'Istituto non può inviare il medico per il controllo in altro luogo che al domicilio indicato nel certificato, né peraltro può avvedersi dell'errore, neppure sulla base di precedenti certificazioni della stessa malattia, ben potendo l'assicurato mutare la dimora anche durante il corso di essa.
Né, infine, rileva che la falsa indicazione sia dipesa da un errore materiale o involontario, essendo sufficiente la colpa ad integrare l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 c.c.” (Cass. civ. sez. III, 16/11/1994, n.
9677, l'evidenza è di chi scrive).
Ancor più chiaramente è stato affermato: “Al lavoratore ammalato incombe l'obbligo di rendere possibile un accertamento fiscale che trova, il suo fondamento nell'interesse
4 pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi (cfr. in proposito le decisioni n. 814-90 e 3512-90 di questa Corte).
L'I.N.P.S. infatti nell'esercizio del proprio potere - dovere di controllo non può che agire e procedere all'accertamento nell'unico domicilio indicato dal lavoratore ammalato, senza che possa riconoscere l'eventuale errore di indicazione. Il richiamo al precedente n. 1283 del 2.2.1993 di questa stessa Corte è chiaramente inconferente: quest'ultima sentenza fa riferimento al caso di mancanza di indirizzo sul certificato con conseguente possibilità di riconoscere l'errore e di attivare l' l'esperimento Parte_2 di ulteriori indagini al fine di integrare il documento. Ma nel caso in esame l'I.N.P.S. ebbe conoscenza dell'errato domicilio solo dopo che il sanitario di controllo ne aveva dato notizia nel suo referto in cui accertava l'impossibilità a procedere al controllo a domicilio.
Appare pertanto carente e illogica la motivazione del Tribunale che ha addebitato all'I.N.P.S. le conseguenze di tale comportamento del lavoratore, e ha affermato che
l' dovrebbe, sempre e comunque, attivarsi nell'effettuare le indagini più CP_6 opportune secondo l'ordinaria diligenza. Ciò starebbe a significare che per ogni certificato medico l' dovrebbe in via preventiva svolgere indagini per accertare CP_6 se gli estremi domiciliari contenuti nel documento corrispondono alla realtà, e che in caso di "inadempienza" ricadrebbero sul solo tutte le conseguenze derivanti da CP_6 altrui comportamento censurabile” (Cass. civ. sez. lav., 06/12/1999, n. 13650; nella giurisprudenza di merito Trib. Novara, 24/06/2025, n. 177; diversa è la fattispecie concreta esaminata da App. Torino, 12/05/2025 n. 244, nella quale il medico fiscale aveva ottenuto, all'indirizzo riportato nel certificato, informazioni circa il trasferimento della lavoratrice presso altro indirizzo).
La giurisprudenza che afferma l'obbligo dell'INPS di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel certificato medico anche in caso di indicazione errata del domicilio, afferma comunque che resta “ a carico dell'assistito l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione”
(Cass. civ. sez. lav., 18/07/2003, n. 11286).
Alcuna allegazione in tal senso è rinvenibile nel ricorso.
5 Va peraltro aggiunto che il fatto che l'indicazione nel certificato medico del domicilio di Torino, c.so Belgio in luogo di quello di residenza in Cambiano, fosse frutto di un errore è circostanza solo astrattamente riferibile e non conoscibile da parte dell'INPS
(potendo il ricorrente avere inteso indicare proprio l'indirizzo di c.so Belgio quale luogo di reperibilità, salvo dimenticare di indicare il nominativo della persona presso la quale veniva dichiarata la reperibilità) e che pertanto non avrebbe legittimato l'INPS, in assenza di ulteriori elementi forniti dal prof. l'effettuazione della visita presso Pt_1 altri indirizzi.
È stato condivisibilmente affermato che “l'ordinaria diligenza impone che l'I.n.p.s. attraverso il proprio medico possa desumere da elementi ai propri atti che il lavoratore risiede in un luogo (qualora questo non sia indicato nel certificato telematico) o in un luogo diverso da quello indicato” (Trib. Venezia, 19/04/2016, n. 303), circostanza che non risulta allegata nel caso di specie.
Da ciò consegue che l'errata indicazione del domicilio ove effettuare le visite fiscali, insieme alla confessione di essersi trovato presso un indirizzo diverso da quello riportato nel certificato medico, integra, nel caso di specie, di per sé causa impeditiva del trattamento economico per il periodo durante il quale l' non è Controparte_7 stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica. E questo indipendentemente dall'effettuazione della visita presso il domicilio erroneamente indicato dal lavoratore (o da questi non verificato) e, a fortiori, dell'orario di tale visita, con conseguente irrilevanza dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del
D.M. 206/2017 recante gli orari delle visite fiscali per i pubblici dipendenti.
Nel caso di specie, il ricorrente deduce solo di avere comunicato alla scuola, al momento del trasferimento presso il Liceo classico di Torino il proprio indirizzo CP_2 ove effettuare le visite fiscali in Cambiano e di non avere poi potuto modificare tale indicazione sul portale informatico della scuola.
L'impossibilità di modificare il domicilio sul portale oltre a non provare di per sé Pt_3
l'impossibilità di comunicare l'errore all'INPS e al datore di lavoro con altro canale, non è nemmeno dimostrata: sebbene sia stato formulato un capo specifico sull'impossibilità di operare sul sistema AR (interno alla scuola), i testi chiamati ad esprimersi sono tutti estranei al mondo scolastico e dunque inidonei a riferire in proposito. Anche per tale ragione non si è dato corso alla prova per testi su tale capo di prova.
6 Ma ad ogni modo, si ritiene che l'indicazione di un domicilio errato nel certificato medico di reperibilità per la visita fiscale, l'omessa verifica da parte del lavoratore circa la correttezza dell'indirizzo riportato e la confessione di essersi trovato durante la malattia presso un indirizzo diverso da quello riportato nel certificato medico trasmesso all'INPS integrino causa di esclusione del trattamento economico, in assenza di deduzione di specifici oneri in capo all'INPS di effettuare ulteriori verifiche sulla base della documentazione in suo possesso.
2.
Il ricorrente contesta la legittimità della sanzione disciplinare conservativa di 1 giorno di sospensione irrogata dall'Ufficio scolastico con provvedimento del 5.1.2024 per avere inviato alla dirigente scolastica, in data 29.9.2023, “una comunicazione dai contenuti altamente offensivi e diffamatori che, pur essendo personalmente indirizzata alla stessa,
è stata veicolata per il tramite della PEC istituzionale e pertanto resa disponibile alla lettura del personale di segreteria”.
Il ricorrente sostiene:
- l'insussistenza dell'illecito disciplinare, avendo il ricorrente esercitato il proprio diritto di critica;
- la mancata violazione delle disposizioni del codice disciplinare richiamate nel provvedimento sanzionatorio;
- l'illegittimità della sanzione per sproporzione rispetto al fatto contestato.
Preliminarmente deve darsi atto che pur non essendosi costituito il convenuto, CP_1 la sussistenza del fatto materiale contestato è riconosciuta dal ricorrente e provata documentalmente.
La sanzione impugnata è legittima e va integralmente confermata.
L'insussistenza del fatto contestato per legittimo esercizio del diritto di critica non pare sostenibile nel caso di specie in quanto “l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l'impresa (cfr. Cass. 26.10.2016 n. 21649), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume
7 carattere diffamatorio (cfr. Cass. 26.9.2017 n. 22375)” (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2018,
n. 19092).
È stato recentemente precisato che “Sul versante della continenza formale […]
l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n.
12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi "esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira"” (Cass. civ. sez. lav., 28/02/2025, n. 5331, l'evidenza è di chi scrive).
Nel caso in esame, non vi è né continenza sostanziale, né continenza formale, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Quanto al difetto di continenza sostanziale, si rimanda al paragrafo che precede.
Sulla continenza formale, non pare necessario dilungarsi sul contenuto evidentemente offensivo del messaggio, nelle parti riportate nel provvedimento sanzionatorio (“- lei mi fa mobbing accusandomi di essermi allontanato deliberatamente da un indirizzo, in cui, in realtà, non mi sono mai recato (…). Mi accusa di malafede. Quelle accuse le faccia
a sua nonna!”;
- “si vede che il suo livello mentale è quello che è, e che, come minimo, è gravemente allergica alla logica filosofica e matematica, il che, detto tra di noi in camera caritatis, in un liceo classico, non è proprio il massimo. Ma, del resto, non mi pare che lei sia una cultrice di filosofia o di latino e greco, lingue che immagino le siano familiari come per me il cinese”;
- “Lei tratta un insegnante in malattia come un escremento”;
8 - “lei si sente padrone del vapore e cerca di intimidirmi”).
Le espressioni utilizzate dal prof. , a procedimento ormai concluso e in sede Pt_1 diversa da quella opportuna, lungi dall'essere argomentative e funzionali alla manifestazione nel merito di un dissenso rispetto all'atto contestato, mirano, evidentemente, a dileggiare la dirigente e a sottolinearne un livello di intelligenza, a suo dire, non compatibile con il ruolo dalla stessa ricoperto.
Non ci si sofferma in questa sede sulle altre frasi, pur offensive, contenute nella lettera, ma non richiamate nel provvedimento sanzionatorio.
Alcuna difesa viene poi svolta sul fatto che la pec sia stata inoltrata all'indirizzo istituzionale e pertanto resa disponibile alla lettura del personale di segreteria, il che corrobora il giudizio di superamento del confine della continenza formale.
Un docente può certamente affermare e scrivere di non condividere una valutazione del dirigente scolastico, senza per questo dovere mettere in dubbio l'intelligenza dell'interlocutore con modalità che rendano lo scritto accessibile a terzi. E se lo fa, eccede il dovere di continenza formale, così esorbitando dal legittimo diritto di critica.
Quanto agli obblighi violati, si ritiene che il comportamento posto in essere dal ricorrente integri violazione dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto non solo dall'art. 3 co. 2 del d.P.R. n. 62/2013, ma anche dagli artt. 1175,
1375 c.c. La condotta sanzionata integra, altresì, atto non conforme “alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione” sanzionata con la sospensione fino a
30 giorni dall'art. 494 d.lgs. n. 297/1994. È la stessa giurisprudenza di legittimità a ricondurre il superamento della continenza formale alla violazione del generale obbligo del dipendente di correttezza nei confronti dei superiori (Cass. civ. sez. lav., 28/02/2025,
n. 5331).
Ciò consente di superare anche l'ultima delle censure mosse al provvedimento sanzionatorio, che attiene alla sproporzione.
L'art. 493 del d.lgs. 297/1994 prevede che la censura può essere inflitta “per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”, mentre la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese è prevista per
“atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione
o per gravi negligenze in servizio”.
Nel caso di specie, la violazione del dovere di comportamento del docente secondo correttezza riveste il profilo di gravità, per le espressioni rivolte alla dirigente, lesive
9 della sua dignità, per le modalità impiegate per la manifestazione delle espressioni ingiuriose (tramite pec all'indirizzo ufficiale, accessibile al personale di segreteria), nonché per il comportamento tenuto nel corso della procedura disciplinare, volto a ribadire ed aggravare le espressioni ingiuriose e di dileggio nei confronti della dirigente scolastica (doc. 6), come correttamente riportato nel provvedimento sanzionatorio laddove si motiva la scelta di applicare la sanzione della sospensione.
Si osserva, infine, che la sanzione della sospensione è stata applicata nella sua misura minima (1 solo giorno), a dimostrazione del fatto che l'amministrazione ha tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso.
Dalla conferma della sanzione disciplinare irrogata, discende la conferma altresì delle sanzioni accessorie indicate in ricorso.
3.
Non si provvede sulle spese di lite, non essendosi il convenuto costituito nel CP_1 presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Torino, 11/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Angesia, elettivamente domiciliato in Torino, via Principi d'Acaja n. 44 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: trattamento economico della malattia – sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE dichiarare nulli, invalidi e/o inefficaci e, comunque, annullare: • il provvedimento non disciplinare della DS del di Torino Dr.ssa Paola De Faveri del 28/9/2023 prot. CP_2
0005164, che ha comportato per il prof. la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento Pt_1 economico per l'intero periodo di assenza per malattia dall'11/09/2023 al 13/09/2023;
• la sanzione disciplinare principale emessa dall' Controparte_3
del 5/1/2024, che ha comportato in via principale per il prof. n° 1 giorno di sospensione
[...] Pt_1 dal servizio con privazione della relativa retribuzione, nonché la sanzione accessoria del ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. Per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il convenuto a: CP_1
1 • corrispondere al ricorrente le somme che non gli sono state versate a seguito degli impugnati provvedimenti, quantificabili nell'importo di euro 2.310,00, salvo veriore stima meglio determinanada all'esito dell'esperenda fase istruttoria;
• Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condannare il
[...]
a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di euro 500,00, Controparte_1
o quell'altra meglio visa, da erogare nelle forme della Carta Elettronica del Docente, o comunque negli altri modi e condizioni ritenuti di legge e di giustizia.
IN VIA ACCESSORIA
Il tutto, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il professor in passato docente presso l'ITIS A. Avogadro, ha ottenuto Parte_1 per l'a.s. 2023/2024 il trasferimento al Controparte_4
Il ricorrente riferisce di avere comunicato all'inizio dell'a.s. 2023/2024 all'amministrazione del Liceo i propri recapiti, ivi incluso il proprio domicilio in CP_2
Cambiano.
Nei giorni dall' 11.9.2023 al 13.9.2023 il sig. si è assentato dal lavoro per Pt_1 malattia, senza avvedersi che nel certificato trasmesso dal medico all'INPS era indicato il suo recapito di Torino, C.so Belgio n. 41, in luogo di quello effettivo in Cambiano. Il ricorrente precisa che il recapito di Torino è da lui utilizzato al solo fine di poter fruire delle prestazioni del medico di base di Torino.
In data 13.9.2023 il medico fiscale si è dunque recato presso l'indirizzo di C.so Belgio, indicato sul certificato tramesso dal medico di base, non rinvenendo il prof. . Pt_1
In ragione di ciò, la dirigente scolastica con provvedimento del 28.9.2023 ha disposto la decadenza dal trattamento economico nei giorni dall'11 al 13 settembre 2023.
A commento di tale provvedimento, il prof. ha trasmesso il giorno successivo un Pt_1 proprio scritto alla dirigente scolastica avente ad oggetto “ringraziamento del sig.
a provvedimento di deprivazione dello stipendio ed indennità relative per tre Pt_1 giorni”, in ragione del quale, tenuto conto del contenuto offensivo nei confronti della destinataria, è stato sanzionato dall' con un giorno di sospensione dal CP_3 servizio con privazione della retribuzione.
Con ricorso depositato in data 28.1.2025 il professor impugna: Parte_1
2 - il provvedimento prot. n. 5164 del 28.9.2023 della dirigente scolastica del
[...] di Torino, con il quale è stata disposta la decadenza dal trattamento Controparte_4 economico per il periodo di assenza per malattia dall'11.9.2023 al 13.9.2023 (doc.
3);
- la sanzione disciplinare irrogata dall' Controparte_5 prot. n. 39 del 5.1.2024.
Il non si è costituito in giudizio, restando Controparte_1 contumace.
1.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della decurtazione della retribuzione della parte relativa all'assenza per malattia, invocando gli effetti della sentenza del Tar Lazio, n.
16305/2023 in merito agli orari delle visite fiscali e rilevando di essere stato sempre reperibile per la visita fiscale al proprio domicilio di Cambiano, comunicato all'amministrazione del all'inizio dell'anno scolastico. CP_2
Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Deve evidenziarsi, in linea generale, che, ai fini del diritto al trattamento economico per malattia, il lavoratore – in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato d'infermità – è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all'INPS.
La mancanza di detta indicazione implica il venir meno del diritto al trattamento economico di malattia per tutto il periodo durante il quale l'Istituto previdenziale non è stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica a causa della mancata indicazione dell'indirizzo o domicilio dell'assicurato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 1991, n. 9877).
Tale principio, affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di domicilio all'interno del certificato medico inviato (cfr.
Cass. civ. sez. lav., 06/06/1995, n. 6331), è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito anche all'ipotesi di non corretta indicazione di detto indirizzo
(Cass. civ. sez. lav., 26/07/1999, n. 8093; Torino, 05/02/2024 n. 302, dott. ). Per_1
L'errata indicazione del domicilio nel certificato medico impedisce, “alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia di quelli di cooperazione fra cittadino ed amministrazione pubblica” (Cass. civ. sez. lav., 26/07/1999, n. 8093),
3 l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l'INPS - a sua volta tenuto ad esperire le opportune indagine per integrare il documento
- non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facoltizzato - e gravato dal relativo onere - a provare che l' era nelle condizioni, con siffatta CP_6 diligenza, di desumere aliunde il dato carente o errato.
È stato dunque precisato che “nella specifica evenienza di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato,
e in maniera esatta, il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso” (Cass. civ. sez. lav., 26/07/1999, n. 8093, l'evidenza è di chi scrive;
App. Napoli, 24/05/2025.
n. 2014; App. Torino, 21/08/2018 n. 341; App. Torino, 23/02/2016, n. 94; Trib. Torino,
18/03/2025 n. 725, dott.ssa Pastore).
Invero, l'indicazione di un indirizzo errato sul certificato medico, anche se derivato da errore materiale o involontario, integra l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 c.c. (Trib. Torino, 05/02/2024 n. 302, dott. ). Per_1
Va altresì richiamata la sentenza della Corte di Cassazione che ha così motivato:
“Mentre, […], nel caso di omessa indicazione del proprio domicilio, ove questo non sia mutato nel frattempo, l' può sulla base degli atti in suo possesso accettarlo e CP_6 provvedere tempestivamente alla visita di controllo, con la indicazione di un domicilio diverso, invece, l'assicurato realizza l'elusione dalla tempestiva visita di controllo, cioè l'inadempimento sanzionato dall'art. 5, comma 14, della legge n. 638-73 (NDR: così nel testo). Invero l'Istituto non può inviare il medico per il controllo in altro luogo che al domicilio indicato nel certificato, né peraltro può avvedersi dell'errore, neppure sulla base di precedenti certificazioni della stessa malattia, ben potendo l'assicurato mutare la dimora anche durante il corso di essa.
Né, infine, rileva che la falsa indicazione sia dipesa da un errore materiale o involontario, essendo sufficiente la colpa ad integrare l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 c.c.” (Cass. civ. sez. III, 16/11/1994, n.
9677, l'evidenza è di chi scrive).
Ancor più chiaramente è stato affermato: “Al lavoratore ammalato incombe l'obbligo di rendere possibile un accertamento fiscale che trova, il suo fondamento nell'interesse
4 pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi (cfr. in proposito le decisioni n. 814-90 e 3512-90 di questa Corte).
L'I.N.P.S. infatti nell'esercizio del proprio potere - dovere di controllo non può che agire e procedere all'accertamento nell'unico domicilio indicato dal lavoratore ammalato, senza che possa riconoscere l'eventuale errore di indicazione. Il richiamo al precedente n. 1283 del 2.2.1993 di questa stessa Corte è chiaramente inconferente: quest'ultima sentenza fa riferimento al caso di mancanza di indirizzo sul certificato con conseguente possibilità di riconoscere l'errore e di attivare l' l'esperimento Parte_2 di ulteriori indagini al fine di integrare il documento. Ma nel caso in esame l'I.N.P.S. ebbe conoscenza dell'errato domicilio solo dopo che il sanitario di controllo ne aveva dato notizia nel suo referto in cui accertava l'impossibilità a procedere al controllo a domicilio.
Appare pertanto carente e illogica la motivazione del Tribunale che ha addebitato all'I.N.P.S. le conseguenze di tale comportamento del lavoratore, e ha affermato che
l' dovrebbe, sempre e comunque, attivarsi nell'effettuare le indagini più CP_6 opportune secondo l'ordinaria diligenza. Ciò starebbe a significare che per ogni certificato medico l' dovrebbe in via preventiva svolgere indagini per accertare CP_6 se gli estremi domiciliari contenuti nel documento corrispondono alla realtà, e che in caso di "inadempienza" ricadrebbero sul solo tutte le conseguenze derivanti da CP_6 altrui comportamento censurabile” (Cass. civ. sez. lav., 06/12/1999, n. 13650; nella giurisprudenza di merito Trib. Novara, 24/06/2025, n. 177; diversa è la fattispecie concreta esaminata da App. Torino, 12/05/2025 n. 244, nella quale il medico fiscale aveva ottenuto, all'indirizzo riportato nel certificato, informazioni circa il trasferimento della lavoratrice presso altro indirizzo).
La giurisprudenza che afferma l'obbligo dell'INPS di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel certificato medico anche in caso di indicazione errata del domicilio, afferma comunque che resta “ a carico dell'assistito l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione”
(Cass. civ. sez. lav., 18/07/2003, n. 11286).
Alcuna allegazione in tal senso è rinvenibile nel ricorso.
5 Va peraltro aggiunto che il fatto che l'indicazione nel certificato medico del domicilio di Torino, c.so Belgio in luogo di quello di residenza in Cambiano, fosse frutto di un errore è circostanza solo astrattamente riferibile e non conoscibile da parte dell'INPS
(potendo il ricorrente avere inteso indicare proprio l'indirizzo di c.so Belgio quale luogo di reperibilità, salvo dimenticare di indicare il nominativo della persona presso la quale veniva dichiarata la reperibilità) e che pertanto non avrebbe legittimato l'INPS, in assenza di ulteriori elementi forniti dal prof. l'effettuazione della visita presso Pt_1 altri indirizzi.
È stato condivisibilmente affermato che “l'ordinaria diligenza impone che l'I.n.p.s. attraverso il proprio medico possa desumere da elementi ai propri atti che il lavoratore risiede in un luogo (qualora questo non sia indicato nel certificato telematico) o in un luogo diverso da quello indicato” (Trib. Venezia, 19/04/2016, n. 303), circostanza che non risulta allegata nel caso di specie.
Da ciò consegue che l'errata indicazione del domicilio ove effettuare le visite fiscali, insieme alla confessione di essersi trovato presso un indirizzo diverso da quello riportato nel certificato medico, integra, nel caso di specie, di per sé causa impeditiva del trattamento economico per il periodo durante il quale l' non è Controparte_7 stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica. E questo indipendentemente dall'effettuazione della visita presso il domicilio erroneamente indicato dal lavoratore (o da questi non verificato) e, a fortiori, dell'orario di tale visita, con conseguente irrilevanza dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del
D.M. 206/2017 recante gli orari delle visite fiscali per i pubblici dipendenti.
Nel caso di specie, il ricorrente deduce solo di avere comunicato alla scuola, al momento del trasferimento presso il Liceo classico di Torino il proprio indirizzo CP_2 ove effettuare le visite fiscali in Cambiano e di non avere poi potuto modificare tale indicazione sul portale informatico della scuola.
L'impossibilità di modificare il domicilio sul portale oltre a non provare di per sé Pt_3
l'impossibilità di comunicare l'errore all'INPS e al datore di lavoro con altro canale, non è nemmeno dimostrata: sebbene sia stato formulato un capo specifico sull'impossibilità di operare sul sistema AR (interno alla scuola), i testi chiamati ad esprimersi sono tutti estranei al mondo scolastico e dunque inidonei a riferire in proposito. Anche per tale ragione non si è dato corso alla prova per testi su tale capo di prova.
6 Ma ad ogni modo, si ritiene che l'indicazione di un domicilio errato nel certificato medico di reperibilità per la visita fiscale, l'omessa verifica da parte del lavoratore circa la correttezza dell'indirizzo riportato e la confessione di essersi trovato durante la malattia presso un indirizzo diverso da quello riportato nel certificato medico trasmesso all'INPS integrino causa di esclusione del trattamento economico, in assenza di deduzione di specifici oneri in capo all'INPS di effettuare ulteriori verifiche sulla base della documentazione in suo possesso.
2.
Il ricorrente contesta la legittimità della sanzione disciplinare conservativa di 1 giorno di sospensione irrogata dall'Ufficio scolastico con provvedimento del 5.1.2024 per avere inviato alla dirigente scolastica, in data 29.9.2023, “una comunicazione dai contenuti altamente offensivi e diffamatori che, pur essendo personalmente indirizzata alla stessa,
è stata veicolata per il tramite della PEC istituzionale e pertanto resa disponibile alla lettura del personale di segreteria”.
Il ricorrente sostiene:
- l'insussistenza dell'illecito disciplinare, avendo il ricorrente esercitato il proprio diritto di critica;
- la mancata violazione delle disposizioni del codice disciplinare richiamate nel provvedimento sanzionatorio;
- l'illegittimità della sanzione per sproporzione rispetto al fatto contestato.
Preliminarmente deve darsi atto che pur non essendosi costituito il convenuto, CP_1 la sussistenza del fatto materiale contestato è riconosciuta dal ricorrente e provata documentalmente.
La sanzione impugnata è legittima e va integralmente confermata.
L'insussistenza del fatto contestato per legittimo esercizio del diritto di critica non pare sostenibile nel caso di specie in quanto “l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l'impresa (cfr. Cass. 26.10.2016 n. 21649), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume
7 carattere diffamatorio (cfr. Cass. 26.9.2017 n. 22375)” (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2018,
n. 19092).
È stato recentemente precisato che “Sul versante della continenza formale […]
l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n.
12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi "esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira"” (Cass. civ. sez. lav., 28/02/2025, n. 5331, l'evidenza è di chi scrive).
Nel caso in esame, non vi è né continenza sostanziale, né continenza formale, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Quanto al difetto di continenza sostanziale, si rimanda al paragrafo che precede.
Sulla continenza formale, non pare necessario dilungarsi sul contenuto evidentemente offensivo del messaggio, nelle parti riportate nel provvedimento sanzionatorio (“- lei mi fa mobbing accusandomi di essermi allontanato deliberatamente da un indirizzo, in cui, in realtà, non mi sono mai recato (…). Mi accusa di malafede. Quelle accuse le faccia
a sua nonna!”;
- “si vede che il suo livello mentale è quello che è, e che, come minimo, è gravemente allergica alla logica filosofica e matematica, il che, detto tra di noi in camera caritatis, in un liceo classico, non è proprio il massimo. Ma, del resto, non mi pare che lei sia una cultrice di filosofia o di latino e greco, lingue che immagino le siano familiari come per me il cinese”;
- “Lei tratta un insegnante in malattia come un escremento”;
8 - “lei si sente padrone del vapore e cerca di intimidirmi”).
Le espressioni utilizzate dal prof. , a procedimento ormai concluso e in sede Pt_1 diversa da quella opportuna, lungi dall'essere argomentative e funzionali alla manifestazione nel merito di un dissenso rispetto all'atto contestato, mirano, evidentemente, a dileggiare la dirigente e a sottolinearne un livello di intelligenza, a suo dire, non compatibile con il ruolo dalla stessa ricoperto.
Non ci si sofferma in questa sede sulle altre frasi, pur offensive, contenute nella lettera, ma non richiamate nel provvedimento sanzionatorio.
Alcuna difesa viene poi svolta sul fatto che la pec sia stata inoltrata all'indirizzo istituzionale e pertanto resa disponibile alla lettura del personale di segreteria, il che corrobora il giudizio di superamento del confine della continenza formale.
Un docente può certamente affermare e scrivere di non condividere una valutazione del dirigente scolastico, senza per questo dovere mettere in dubbio l'intelligenza dell'interlocutore con modalità che rendano lo scritto accessibile a terzi. E se lo fa, eccede il dovere di continenza formale, così esorbitando dal legittimo diritto di critica.
Quanto agli obblighi violati, si ritiene che il comportamento posto in essere dal ricorrente integri violazione dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto non solo dall'art. 3 co. 2 del d.P.R. n. 62/2013, ma anche dagli artt. 1175,
1375 c.c. La condotta sanzionata integra, altresì, atto non conforme “alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione” sanzionata con la sospensione fino a
30 giorni dall'art. 494 d.lgs. n. 297/1994. È la stessa giurisprudenza di legittimità a ricondurre il superamento della continenza formale alla violazione del generale obbligo del dipendente di correttezza nei confronti dei superiori (Cass. civ. sez. lav., 28/02/2025,
n. 5331).
Ciò consente di superare anche l'ultima delle censure mosse al provvedimento sanzionatorio, che attiene alla sproporzione.
L'art. 493 del d.lgs. 297/1994 prevede che la censura può essere inflitta “per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”, mentre la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese è prevista per
“atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione
o per gravi negligenze in servizio”.
Nel caso di specie, la violazione del dovere di comportamento del docente secondo correttezza riveste il profilo di gravità, per le espressioni rivolte alla dirigente, lesive
9 della sua dignità, per le modalità impiegate per la manifestazione delle espressioni ingiuriose (tramite pec all'indirizzo ufficiale, accessibile al personale di segreteria), nonché per il comportamento tenuto nel corso della procedura disciplinare, volto a ribadire ed aggravare le espressioni ingiuriose e di dileggio nei confronti della dirigente scolastica (doc. 6), come correttamente riportato nel provvedimento sanzionatorio laddove si motiva la scelta di applicare la sanzione della sospensione.
Si osserva, infine, che la sanzione della sospensione è stata applicata nella sua misura minima (1 solo giorno), a dimostrazione del fatto che l'amministrazione ha tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso.
Dalla conferma della sanzione disciplinare irrogata, discende la conferma altresì delle sanzioni accessorie indicate in ricorso.
3.
Non si provvede sulle spese di lite, non essendosi il convenuto costituito nel CP_1 presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Torino, 11/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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