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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5079 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
3. (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bari, Via Calefati n. 133, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ATTRICE
E
(P.IVA: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Daria Carino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Ancona, Corso Giuseppe Mazzini n. 107, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. del 25 febbraio 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE:
“Accertare e dichiarare che le forniture e relative fatture elencate nelle N.D. di interessi sono state pagate alle date indicate negli allegati elenchi e, quindi, in violazione delle prescrizioni del D.lgv. n. 231/2002. Condannare la convenuta, in base a detta normativa, al
Pag. 1 di 7 pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 4.466,88 oltre ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al soddisfo. In via subordinata, condannare la convenuta al pagamento della medesima somma o di quella minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo, anche ex articoli n. 2043, n. 1224 e n. 2041
c.c., applicando un tasso di interesse superiore a quello legale e, in estremo subordine, applicando quello legale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali
e accessori di legge”
- PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
A) nel merito e in via principale: rigettare integralmente la domanda formulata dalla 3.
[...]
in persona del l.r. p.t., con sede legale in Bari (BA), in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
B) in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente, ridurre la pretesa complessiva formulata dalla soc.
3. in persona del l.r. p.t., con sede legale in Bari CP_1
(BA), alle effettive somme che verranno accertate come dovute e non prescritte, a titolo di interessi di mora ex D. Leg.vo n. 231/2002, calcolati a 60/90 giorni dalla data di ricezione cartacea di ciascuna fattura/ ricevimento sulla piattaforma elettronica, a quello di effettivo pagamento. C) Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 31 ottobre 2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 9 gennaio 2023, la 3. CP_1 conveniva in giudizio l' (già Controparte_2 [...]
deducendo, in sintesi: (i) di aver eseguito, tra novembre Controparte_3
2009 e dicembre 2016, varie forniture di beni in favore dell' , a seguito di Parte_1 aggiudicazioni pubbliche e contratti formalizzati tra il 2007 e il 2015, con pagamento pattuito a 60 giorni dalla ricezione della merce;
(ii) che, a fronte della corretta esecuzione delle consegne, l'ente ospedaliero aveva provveduto ai pagamenti oltre i termini stabiliti, accumulando ritardi rilevanti che avevano generato interessi di mora;
(iii) in conseguenza dei ritardi, era stata emessa la fattura n. 17530 del 31.12.2017 per un importo di € 5.614,72, come da prospetto analitico allegato al ricorso, comprendente fatture, date di scadenza, date di incasso e giorni di ritardo, applicando il tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 e considerando, per il periodo fino al 2012, un termine più favorevole al debitore (interessi decorrenti dal 91 giorno dalla consegna della fattura); (iv) di aver dovuto fare ricorso a
Pag. 2 di 7 finanziamenti bancari per sopperire ai ritardi nei pagamenti da parte dell'azienda ospedaliera, sostenendo interessi passivi a tassi variabili, superiori a quelli legali;
(v) che a nulla erano valse le richieste di pagamento formulate dalla ricorrente mediante raccomandate inviate in data 8 gennaio 2018, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, nonché l'invito alla negoziazione assistita notificato in data 17 settembre 2021, tutte rimaste prive di riscontro da parte dell'azienda ospedaliera convenuta.
Tanto premesso in fatto, concludeva chiedendo di accertare il ritardo nei pagamenti e di condannare l' al pagamento di € 5.614,72 oltre interessi ex art. 1284 c.c. e, Parte_1 in via subordinata, di condannarla al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno ex artt. 2043, 1224 e 2041 c.c., oltre alla refusione delle spese di lite.
2. La convenuta si costituiva in Controparte_2 giudizio contestando integralmente la fondatezza delle domande formulate dalla società ricorrente, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, deducendo in sintesi: (i) di aver intrattenuto con la società attrice, tra il 2009 e il 2016, rapporti contrattuali per la fornitura di beni sanitari, a seguito dell'aggiudicazione di procedure di gara e che, nonostante l'introduzione nel corso degli anni di nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e controlli contributivi (CIG e DURC), i rapporti tra le parti erano rimasti improntati alla collaborazione;
(ii) che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine a presunti interessi moratori maturati su pagamenti effettuati in ritardo, si era più volte resa disponibile alla verifica delle partite contabili, evidenziando, tuttavia, l'assenza di debiti per interessi alla luce di pagamenti regolarmente eseguiti o già oggetto di transazione;
(iii) che la nota di debito n. 17530/2017, per l'importo di € 5.614,72, era stata respinta in quanto ritenuta infondata e non corrispondente alla realtà contabile dell'ente, come tempestivamente rappresentata alla controparte.
Tanto premesso in fatto, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., ritenendo il decorso del termine senza interruzione utile, posto che la gran parte delle fatture si riferisce a prestazioni antecedenti al marzo 2012, mentre la prima manifestazione di volontà recuperatoria da parte della ricorrente risale al gennaio 2018.
Inoltre, eccepiva l'insussistenza del credito per interessi moratori, rilevando plurimi vizi nei conteggi della ricorrente e, in particolare: l'applicazione indebita degli interessi su importi comprensivi di IVA, in violazione dei regimi di esigibilità differita e split payment vigenti per le pubbliche amministrazioni;
l'errata determinazione dei termini di scadenza, calcolati dalla data di emissione delle fatture e non dalla loro effettiva ricezione;
l'indicazione di date
Pag. 3 di 7 di pagamento discordanti rispetto alle risultanze dei registri contabili aziendali;
la richiesta di interessi su fatture saldate entro i termini o già transatte, nonché l'inserimento di addebiti duplicati.
Infine, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria subordinata ex art. 1224, comma
2, c.c., fondata sull'asserito ricorso al credito bancario, per totale carenza di prova, non essendo stati prodotti documenti attestanti prestiti bancari, interessi passivi o squilibri economici effettivamente connessi al ritardo nei pagamenti.
Quindi, chiedeva il rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice, ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa al solo eventuale residuo non prescritto e correttamente calcolato secondo le reali risultanze contabili.
3. Ridotta da parte attrice la pretesa creditoria ad € 4.458,91 alla luce delle eccezioni di controparte, disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, la causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e CTU tecnico contabile al fine di quantificare gli interessi effettivamente dovuti alla luce delle eccezioni sollevate, è stata posta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c,, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno entrambe depositato.
4. La domanda attorea è fondata va accolta nei limiti che seguono.
5. Va in via preliminare disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., sollevata dalla convenuta.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche e non a quelle che si esauriscono in una prestazione una tantum, ancorché eventualmente reiterata nel tempo” (Cass. civ., Sez. I, 20 settembre 2016, n. 18762).
Nel caso di specie si applica la prescrizione decennale ordinaria, atteso che la prestazione dedotta in giudizio non ha natura periodica, ma consiste in forniture singole e autonome, ciascuna delle quali costituisce un'obbligazione distinta per cui il pagamento degli interessi
è conseguenza diretta e legale del ritardo del debitore.
Inoltre, parte attrice ha prodotto copia della pec del 25 gennaio 2018, inviata all'
[...]
, con la quale ha formalmente richiesto il pagamento degli interessi di mora CP_2 maturati in relazione a forniture eseguite negli anni precedenti.
Tale comunicazione costituisce un atto recettizio idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma quarto, c.c.
Pag. 4 di 7 Considerato che le forniture oggetto del presente giudizio sono state effettuate tra il 2009 e il 2017, nessuna delle posizioni creditorie può ritenersi estinta per decorso del termine decennale.
Nel merito, l'obbligazione principale, costituita dalle forniture oggetto di regolare fatturazione, risulta documentalmente provata, così come il ritardo nei pagamenti.
L'adempimento, da parte della pubblica amministrazione debitrice, oltre il termine legale previsto, fa sorgere automaticamente il diritto agli interessi moratori ex art. 4 del D.lgs.
231/2002, senza necessità di costituzione in mora (v. anche Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2019,
n. 9099).
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, nella formulazione originaria vigente dal 7 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2012, era consentito alle parti, “nella propria libertà contrattuale, stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma
3, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto”.
Nel caso in esame, parte creditrice 3. ha emesso le fatture oggetto di causa CP_1 riportando espressamente una scadenza di pagamento a 90 giorni dalla data di emissione o di consegna. Tale indicazione, riportata nella parte testuale delle fatture, è stata conosciuta e mai contestata dalla debitrice la quale ha anzi regolarmente annotato Controparte_4 le stesse nelle proprie scritture contabili e proceduto al pagamento tardivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattura assume un valore probatorio pieno nei confronti di entrambe le parti, in presenza di ricezione e mancata contestazione: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Civ. n. 3581/2024).
La fattura, in quanto atto unilaterale recettizio, contiene elementi determinanti quali importo, descrizione della fornitura e termine di pagamento che possono costituire prova vincolante anche contro il creditore, salvo che non si provi l'esistenza di un errore materiale o l'intervenuta modifica consensuale documentata.
Non risultando né eccezioni sollevate né diversa pattuizione documentata con specifico riferimento alla data di esigibilità della prestazione di pagamento del corrispettivo pattuito, il termine di 90 giorni indicato nelle fatture deve considerarsi vincolante per entrambe le parti e costituisce il parametro per la determinazione del dies a quo della mora debendi.
Pag. 5 di 7 Pertanto, per le fatture emesse prima del 1 gennaio 2013, in ragione del conforme tenore delle fatture gli interessi moratori decorrono automaticamente a partire dal 91° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura e cioè dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna di esse.
Per quanto riguarda, invece, le forniture effettuate a partire dal 1 gennaio 2013, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come modificata dal D.Lgs. n.
192/2012 (attuativo della Direttiva 2011/7/UE) e successivamente integrata dal D.Lgs. n.
161/2014.
In particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. 231/2002, così come novellato, stabilisce che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria il termine legale di pagamento non può superare i 60 giorni.
Conseguentemente, per tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 in avanti, la decorrenza degli interessi moratori deve essere fissata al 61° giorno successivo alla data di ricezione della fattura.
La CTU contabile espletata in corso di giudizio – nel rispetto del contraddittorio e con adeguata conduzione logico-scientifica – ha accertato la spettanza, in favore della parte attrice, di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, per l'importo complessivo di €
2.760,30, calcolato tenendo conto di tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta, tra cui la duplicazione delle fatture e l'erronea inclusione dell'IVA e considerando il dies a quo degli interessi come decorrente dal 90° giorno dalla consegna per le fatture antecedenti al
31.12.2012, e dal 60° giorno per le successive, mentre, come dies ad quem, è stata considerata la data di accredito dei pagamenti, ovvero, laddove non documentata dall'attrice, la data di emissione del relativo ordine di pagamento.
Pertanto, va accolta la domanda della 3. per l'importo suddetto stabilito dal CTU, CP_1 oltre al riconoscimento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, come richiesto da parte attrice.
6. Le spese processuali vengono liquidate in applicazione dei principi di causalità e soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi previsti per il valore del decisum, congrui in ragione del pregio delle questioni affrontate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da sperato decreto, vengono poste a carico della convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
5079/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara che i pagamenti delle forniture indicate da parte attrice sono avvenuti oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002;
2) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_2 della società 3. della somma di € 2.760,30 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. CP_1
n. 231/2002, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna l' alla refusione, in favore di Controparte_2
3. in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico dell' le spese della Controparte_2 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti.
Così deciso in Ancona il 26 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5079 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
3. (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bari, Via Calefati n. 133, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ATTRICE
E
(P.IVA: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Daria Carino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Ancona, Corso Giuseppe Mazzini n. 107, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c. del 25 febbraio 2025, le difese delle parti hanno così concluso:
- PARTE ATTRICE:
“Accertare e dichiarare che le forniture e relative fatture elencate nelle N.D. di interessi sono state pagate alle date indicate negli allegati elenchi e, quindi, in violazione delle prescrizioni del D.lgv. n. 231/2002. Condannare la convenuta, in base a detta normativa, al
Pag. 1 di 7 pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 4.466,88 oltre ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al soddisfo. In via subordinata, condannare la convenuta al pagamento della medesima somma o di quella minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo, anche ex articoli n. 2043, n. 1224 e n. 2041
c.c., applicando un tasso di interesse superiore a quello legale e, in estremo subordine, applicando quello legale. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali
e accessori di legge”
- PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
A) nel merito e in via principale: rigettare integralmente la domanda formulata dalla 3.
[...]
in persona del l.r. p.t., con sede legale in Bari (BA), in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
B) in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente, ridurre la pretesa complessiva formulata dalla soc.
3. in persona del l.r. p.t., con sede legale in Bari CP_1
(BA), alle effettive somme che verranno accertate come dovute e non prescritte, a titolo di interessi di mora ex D. Leg.vo n. 231/2002, calcolati a 60/90 giorni dalla data di ricezione cartacea di ciascuna fattura/ ricevimento sulla piattaforma elettronica, a quello di effettivo pagamento. C) Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 31 ottobre 2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 9 gennaio 2023, la 3. CP_1 conveniva in giudizio l' (già Controparte_2 [...]
deducendo, in sintesi: (i) di aver eseguito, tra novembre Controparte_3
2009 e dicembre 2016, varie forniture di beni in favore dell' , a seguito di Parte_1 aggiudicazioni pubbliche e contratti formalizzati tra il 2007 e il 2015, con pagamento pattuito a 60 giorni dalla ricezione della merce;
(ii) che, a fronte della corretta esecuzione delle consegne, l'ente ospedaliero aveva provveduto ai pagamenti oltre i termini stabiliti, accumulando ritardi rilevanti che avevano generato interessi di mora;
(iii) in conseguenza dei ritardi, era stata emessa la fattura n. 17530 del 31.12.2017 per un importo di € 5.614,72, come da prospetto analitico allegato al ricorso, comprendente fatture, date di scadenza, date di incasso e giorni di ritardo, applicando il tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 e considerando, per il periodo fino al 2012, un termine più favorevole al debitore (interessi decorrenti dal 91 giorno dalla consegna della fattura); (iv) di aver dovuto fare ricorso a
Pag. 2 di 7 finanziamenti bancari per sopperire ai ritardi nei pagamenti da parte dell'azienda ospedaliera, sostenendo interessi passivi a tassi variabili, superiori a quelli legali;
(v) che a nulla erano valse le richieste di pagamento formulate dalla ricorrente mediante raccomandate inviate in data 8 gennaio 2018, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, nonché l'invito alla negoziazione assistita notificato in data 17 settembre 2021, tutte rimaste prive di riscontro da parte dell'azienda ospedaliera convenuta.
Tanto premesso in fatto, concludeva chiedendo di accertare il ritardo nei pagamenti e di condannare l' al pagamento di € 5.614,72 oltre interessi ex art. 1284 c.c. e, Parte_1 in via subordinata, di condannarla al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno ex artt. 2043, 1224 e 2041 c.c., oltre alla refusione delle spese di lite.
2. La convenuta si costituiva in Controparte_2 giudizio contestando integralmente la fondatezza delle domande formulate dalla società ricorrente, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, deducendo in sintesi: (i) di aver intrattenuto con la società attrice, tra il 2009 e il 2016, rapporti contrattuali per la fornitura di beni sanitari, a seguito dell'aggiudicazione di procedure di gara e che, nonostante l'introduzione nel corso degli anni di nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e controlli contributivi (CIG e DURC), i rapporti tra le parti erano rimasti improntati alla collaborazione;
(ii) che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine a presunti interessi moratori maturati su pagamenti effettuati in ritardo, si era più volte resa disponibile alla verifica delle partite contabili, evidenziando, tuttavia, l'assenza di debiti per interessi alla luce di pagamenti regolarmente eseguiti o già oggetto di transazione;
(iii) che la nota di debito n. 17530/2017, per l'importo di € 5.614,72, era stata respinta in quanto ritenuta infondata e non corrispondente alla realtà contabile dell'ente, come tempestivamente rappresentata alla controparte.
Tanto premesso in fatto, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., ritenendo il decorso del termine senza interruzione utile, posto che la gran parte delle fatture si riferisce a prestazioni antecedenti al marzo 2012, mentre la prima manifestazione di volontà recuperatoria da parte della ricorrente risale al gennaio 2018.
Inoltre, eccepiva l'insussistenza del credito per interessi moratori, rilevando plurimi vizi nei conteggi della ricorrente e, in particolare: l'applicazione indebita degli interessi su importi comprensivi di IVA, in violazione dei regimi di esigibilità differita e split payment vigenti per le pubbliche amministrazioni;
l'errata determinazione dei termini di scadenza, calcolati dalla data di emissione delle fatture e non dalla loro effettiva ricezione;
l'indicazione di date
Pag. 3 di 7 di pagamento discordanti rispetto alle risultanze dei registri contabili aziendali;
la richiesta di interessi su fatture saldate entro i termini o già transatte, nonché l'inserimento di addebiti duplicati.
Infine, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria subordinata ex art. 1224, comma
2, c.c., fondata sull'asserito ricorso al credito bancario, per totale carenza di prova, non essendo stati prodotti documenti attestanti prestiti bancari, interessi passivi o squilibri economici effettivamente connessi al ritardo nei pagamenti.
Quindi, chiedeva il rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice, ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa al solo eventuale residuo non prescritto e correttamente calcolato secondo le reali risultanze contabili.
3. Ridotta da parte attrice la pretesa creditoria ad € 4.458,91 alla luce delle eccezioni di controparte, disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, la causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e CTU tecnico contabile al fine di quantificare gli interessi effettivamente dovuti alla luce delle eccezioni sollevate, è stata posta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c,, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno entrambe depositato.
4. La domanda attorea è fondata va accolta nei limiti che seguono.
5. Va in via preliminare disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., sollevata dalla convenuta.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche e non a quelle che si esauriscono in una prestazione una tantum, ancorché eventualmente reiterata nel tempo” (Cass. civ., Sez. I, 20 settembre 2016, n. 18762).
Nel caso di specie si applica la prescrizione decennale ordinaria, atteso che la prestazione dedotta in giudizio non ha natura periodica, ma consiste in forniture singole e autonome, ciascuna delle quali costituisce un'obbligazione distinta per cui il pagamento degli interessi
è conseguenza diretta e legale del ritardo del debitore.
Inoltre, parte attrice ha prodotto copia della pec del 25 gennaio 2018, inviata all'
[...]
, con la quale ha formalmente richiesto il pagamento degli interessi di mora CP_2 maturati in relazione a forniture eseguite negli anni precedenti.
Tale comunicazione costituisce un atto recettizio idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma quarto, c.c.
Pag. 4 di 7 Considerato che le forniture oggetto del presente giudizio sono state effettuate tra il 2009 e il 2017, nessuna delle posizioni creditorie può ritenersi estinta per decorso del termine decennale.
Nel merito, l'obbligazione principale, costituita dalle forniture oggetto di regolare fatturazione, risulta documentalmente provata, così come il ritardo nei pagamenti.
L'adempimento, da parte della pubblica amministrazione debitrice, oltre il termine legale previsto, fa sorgere automaticamente il diritto agli interessi moratori ex art. 4 del D.lgs.
231/2002, senza necessità di costituzione in mora (v. anche Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2019,
n. 9099).
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, nella formulazione originaria vigente dal 7 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2012, era consentito alle parti, “nella propria libertà contrattuale, stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma
3, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto”.
Nel caso in esame, parte creditrice 3. ha emesso le fatture oggetto di causa CP_1 riportando espressamente una scadenza di pagamento a 90 giorni dalla data di emissione o di consegna. Tale indicazione, riportata nella parte testuale delle fatture, è stata conosciuta e mai contestata dalla debitrice la quale ha anzi regolarmente annotato Controparte_4 le stesse nelle proprie scritture contabili e proceduto al pagamento tardivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattura assume un valore probatorio pieno nei confronti di entrambe le parti, in presenza di ricezione e mancata contestazione: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Civ. n. 3581/2024).
La fattura, in quanto atto unilaterale recettizio, contiene elementi determinanti quali importo, descrizione della fornitura e termine di pagamento che possono costituire prova vincolante anche contro il creditore, salvo che non si provi l'esistenza di un errore materiale o l'intervenuta modifica consensuale documentata.
Non risultando né eccezioni sollevate né diversa pattuizione documentata con specifico riferimento alla data di esigibilità della prestazione di pagamento del corrispettivo pattuito, il termine di 90 giorni indicato nelle fatture deve considerarsi vincolante per entrambe le parti e costituisce il parametro per la determinazione del dies a quo della mora debendi.
Pag. 5 di 7 Pertanto, per le fatture emesse prima del 1 gennaio 2013, in ragione del conforme tenore delle fatture gli interessi moratori decorrono automaticamente a partire dal 91° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura e cioè dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna di esse.
Per quanto riguarda, invece, le forniture effettuate a partire dal 1 gennaio 2013, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come modificata dal D.Lgs. n.
192/2012 (attuativo della Direttiva 2011/7/UE) e successivamente integrata dal D.Lgs. n.
161/2014.
In particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. 231/2002, così come novellato, stabilisce che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria il termine legale di pagamento non può superare i 60 giorni.
Conseguentemente, per tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 in avanti, la decorrenza degli interessi moratori deve essere fissata al 61° giorno successivo alla data di ricezione della fattura.
La CTU contabile espletata in corso di giudizio – nel rispetto del contraddittorio e con adeguata conduzione logico-scientifica – ha accertato la spettanza, in favore della parte attrice, di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, per l'importo complessivo di €
2.760,30, calcolato tenendo conto di tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta, tra cui la duplicazione delle fatture e l'erronea inclusione dell'IVA e considerando il dies a quo degli interessi come decorrente dal 90° giorno dalla consegna per le fatture antecedenti al
31.12.2012, e dal 60° giorno per le successive, mentre, come dies ad quem, è stata considerata la data di accredito dei pagamenti, ovvero, laddove non documentata dall'attrice, la data di emissione del relativo ordine di pagamento.
Pertanto, va accolta la domanda della 3. per l'importo suddetto stabilito dal CTU, CP_1 oltre al riconoscimento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, come richiesto da parte attrice.
6. Le spese processuali vengono liquidate in applicazione dei principi di causalità e soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi previsti per il valore del decisum, congrui in ragione del pregio delle questioni affrontate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da sperato decreto, vengono poste a carico della convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
5079/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara che i pagamenti delle forniture indicate da parte attrice sono avvenuti oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002;
2) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_2 della società 3. della somma di € 2.760,30 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. CP_1
n. 231/2002, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna l' alla refusione, in favore di Controparte_2
3. in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico dell' le spese della Controparte_2 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti.
Così deciso in Ancona il 26 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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