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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MU EF EN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4933/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004574167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004574167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420250004574167000, notificata in data 05.05.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, limitatamente alla tassa di possesso automobili relativa all'annualità 2020.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Regione Calabria non ha documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento;
ed infatti, nell'atto prodotto compare solo il fronte della cartolina postale e non anche il retro in cui si doveva attestare la ricezione del plico.
In conseguenza, manca la prova del perfezionamento dell'iter preliminare all'emissione della cartella esattoriale.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna le parti convenute, in solido, a ridonare a quella ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 150,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MU EF EN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4933/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004574167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004574167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420250004574167000, notificata in data 05.05.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, limitatamente alla tassa di possesso automobili relativa all'annualità 2020.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Regione Calabria non ha documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento;
ed infatti, nell'atto prodotto compare solo il fronte della cartolina postale e non anche il retro in cui si doveva attestare la ricezione del plico.
In conseguenza, manca la prova del perfezionamento dell'iter preliminare all'emissione della cartella esattoriale.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna le parti convenute, in solido, a ridonare a quella ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 150,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.