Corte Cost., sentenza 29/12/2025, n. 203
CCOST
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione art. 31, secondo comma, Cost.

    La norma censurata, pur prevedendo un catalogo di reati ostativi, non può essere considerata irragionevole nella parte in cui esclude la messa alla prova per reati gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, lesivi della libertà sessuale delle vittime, in quanto la scelta legislativa può giustificarsi in relazione alle finalità di contrasto alla criminalità minorile.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 Cost.

    Le censure poggiano su un giudizio comparativo basato sulle cornici edittali delle fattispecie di reato, ma non evidenziano profili di omogeneità tra i delitti indicati e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-bis e 609-octies, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p.), ove si consideri che la scelta del legislatore è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime. La norma risulta invece manifestamente irragionevole e sproporzionata nella parte in cui colloca tra i reati ostativi la violenza sessuale aggravata nei casi di minore gravità.

  • Inammissibile
    Violazione art. 117, primo comma, Cost.

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per mancata illustrazione delle ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione che esclude determinate fattispecie di reato dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, risultando il contrasto solo genericamente affermato.

  • Rigettato
    Violazione art. 27, terzo comma, Cost. (solo ordinanza n. 68/2025)

    La norma censurata, pur prevedendo un catalogo di reati ostativi, non può essere considerata irragionevole nella parte in cui esclude la messa alla prova per reati gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, lesivi della libertà sessuale delle vittime, in quanto la scelta legislativa può giustificarsi in relazione alle finalità di contrasto alla criminalità minorile.

  • Accolto
    Violazione art. 3 Cost. – casi di minore gravità

    La norma censurata è dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dell’art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».

  • Rigettato
    Violazione art. 31, secondo comma, Cost.

    La norma censurata, pur prevedendo un catalogo di reati ostativi, non può essere considerata irragionevole nella parte in cui esclude la messa alla prova per reati gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, lesivi della libertà sessuale delle vittime, in quanto la scelta legislativa può giustificarsi in relazione alle finalità di contrasto alla criminalità minorile.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 Cost.

    Le censure poggiano su un giudizio comparativo basato sulle cornici edittali delle fattispecie di reato, ma non evidenziano profili di omogeneità tra i delitti indicati e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-bis e 609-octies, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p.), ove si consideri che la scelta del legislatore è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime. La norma risulta invece manifestamente irragionevole e sproporzionata nella parte in cui colloca tra i reati ostativi la violenza sessuale aggravata nei casi di minore gravità.

  • Rigettato
    Violazione art. 27, terzo comma, Cost.

    La norma censurata, pur prevedendo un catalogo di reati ostativi, non può essere considerata irragionevole nella parte in cui esclude la messa alla prova per reati gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, lesivi della libertà sessuale delle vittime, in quanto la scelta legislativa può giustificarsi in relazione alle finalità di contrasto alla criminalità minorile.

  • Inammissibile
    Violazione art. 117, primo comma, Cost.

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per mancata illustrazione delle ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione che esclude determinate fattispecie di reato dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, risultando il contrasto solo genericamente affermato.

  • Accolto
    Violazione art. 3 Cost. – casi di minore gravità

    La norma censurata è dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dell’art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».

  • Rigettato
    Violazione art. 31, secondo comma, Cost.

    La norma censurata, pur prevedendo un catalogo di reati ostativi, non può essere considerata irragionevole nella parte in cui esclude la messa alla prova per reati gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, lesivi della libertà sessuale delle vittime, in quanto la scelta legislativa può giustificarsi in relazione alle finalità di contrasto alla criminalità minorile.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 Cost.

    Le censure poggiano su un giudizio comparativo basato sulle cornici edittali delle fattispecie di reato, ma non evidenziano profili di omogeneità tra i delitti indicati e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-bis e 609-octies, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p.), ove si consideri che la scelta del legislatore è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime. La norma risulta invece manifestamente irragionevole e sproporzionata nella parte in cui colloca tra i reati ostativi la violenza sessuale aggravata nei casi di minore gravità.

  • Inammissibile
    Violazione art. 117, primo comma, Cost.

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per mancata illustrazione delle ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione che esclude determinate fattispecie di reato dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, risultando il contrasto solo genericamente affermato.

  • Accolto
    Violazione art. 3 Cost. – casi di minore gravità

    La norma censurata è dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dell’art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 29/12/2025, n. 203
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 203
Data del deposito : 29 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo