Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 procura depositata nel fascicolo informatico, dall'avv. Antonio MENCOCCO ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore RT contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: RT
- di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di reiterati contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso;
- di avere svolto, in forza dei citati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
1
La ricorrente ha pertanto chiesto:
-in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal
CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per tutte le suesposte motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad € 2.984,55 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della somma - maggiore o minore - che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento;
-con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Sulla base dei contratti in atti, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato attività di docente alle dipendenze del convenuto con una serie di CP_1
supplenze brevi e temporanee nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 2020/2021 dal 10/11/2020 al 13/01/2021, dal 14/01/2021 al 14/03/2021, dal
15/03/2021 al 09/06/2021, dal 10/06/2021 al 28/06/2021;
2 nell'as. 2021/2022 al 24/09/2021 al 06/10/2021, dal 07/10/2021 al 23/12/2021, dal
24/12/2021 al 31/12/2021, dal 01/01/2022 al 07/03/2022, dall'8/03/2022 al
29/04/2022, dal 30/04/2022 al 30/04/2022, dal 01/05/2022 al 10/06/2022, dall'11/06/2022 al 22/06/2022.
3. Tanto premesso, la ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”.
Dispone al riguardo l'art. 7, comma 1 C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”…
“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24
e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'importo della retribuzione professionale docenti è stato di 164,00 euro mensili fino al 28 febbraio 2018, di 174,50 euro mensili nel periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2022, di 184,50 euro mensili dal 1° gennaio 2022.
La retribuzione professionale docenti non viene, tuttavia, corrisposta ai supplenti, tranne che nel caso di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino 30 giugno) ovvero di supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Si tratta di una limitazione che introduce una discriminazione ingiustificata in danno di taluni docenti assunti a termine, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE.
Non può sostenersi che l'incarico della ricorrente si sia differenziato da quello dei docenti assunti con incarico annuale in ragione della partecipazione soltanto occasionale al lavoro di preparazione e programmazione del corso scolastico, ai consigli di classe,
3 alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
Si tratta di fatti non allegati né tantomeno provati.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
4. Deve allora rilevarsi, come autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di
Cassazione, che “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; la clausola 4 dell'Accordo quadro… è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n.
5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
4 indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); … una volta escluse …significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
5 e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva … l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”» (Cass., 27 luglio
2018 n. 20015; cfr. anche Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).
5. Deve dunque concludersi che anche alla ricorrente spetta, così come richiesto, per i periodi di lavoro prestati negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “retribuzione professionale docenti”, rapportata all'effettiva durata del contratto.
Su tutte le somme dovute spettano alla ricorrente interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
6. La condanna deve essere pronunciata nei confronti del RT
, unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio.
[...]
Infatti, “in tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_2
dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_3 proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto ai sensi dell'art. 75 c.p.c., CP_1
e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
6 “Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai cd.
Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) e a partire dal d.p.r. 260/2007 coperte mediante dirigenti non generali (mentre il d.p.r. 319/2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti generali)” (Cass. 9 novembre 2021 n. 32938).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il , in RT persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e temporanee per gli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022, la Retribuzione Professionale Docenti, nell'importo complessivo di euro
2.984,55, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Mencocco.
Genova, 23 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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