TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BARADEL LORENZO, elettivamente domiciliati C.F._1 in VIA GIAN BATTISTA AMICI 20 FIRENZE presso il difensore avv. BARADEL LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 Con
), con il patrocinio del dott. e del dott. P.IVA_2 Controparte_2 [...]
e della dott.ssa CAPPELLINI MICAELA, elettivamente domiciliato in VIALE CP_3
SPARTACO LAVAGNINI 9 FIRENZE presso il difensore dott. DI GIOVANNI SALVATORE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.2.2024 in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2
ha proposto opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. 468/2023, Parte_1 notificata il 16.1.2024 ed emessa dall' (ora, Controparte_4 [...]
) per il pagamento della complessiva somma di € 39.537,94 per Controparte_5
sanzioni amministrative, formulando le seguenti conclusioni:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ingiunzione n. 468\2023 Parte_3 in tesi, annullare l'Ordinanza ingiunzione n. 468\2023, Parte_3 dichiarando non dovute le sanzioni di cui alle suddette ordinanze ingiunzione, in ipotesi, quantificare le sanzioni ritenute fondate senza applicazione del c.d. cumulo giuridico, quantificare le sanzioni ritenute fondate nel loro minimo edittale, in ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio ai sensi del D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Cpt”. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del Controparte_5
ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
*****
Parte ricorrente svolge attività di impresa nel settore edile e del restauro (doc. 2 fasc. ric.)
L'ordinanza di ingiunzione in oggetto (doc. 2 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.) è stata adottata sulla base delle risultanze raccolte nel verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2020-694-01 del
4.5.2020 (prot n. 17537-17538 del 19.5.2020 e prot. n. 23299 del 29.6.2020) prodotto in atti (doc. 3 fasc. ric. e doc. 27 fasc. res.) e relativo al periodo 17.1.2019 - 11.7.2019, nel quale parte ricorrente ha operato in subappalto presso il cantiere di Piazza della Signoria a Firenze nell'ambito dell'appalto tra il
Comune di Firenze e avente ad oggetto l'adeguamento prevenzione Controparte_6
incendi; in particolare, il contratto di subappalto, stipulato il 30.11.2018, ha avuto ad oggetto parte di questi lavori per l'importo di € 37.000,00.
Più nello specifico, sono state contestate le seguenti violazioni:
A) l'omessa comunicazione al della cessazione del rapporto di lavoro di Parte_4
avvenuta in data 27.5.2019, in violazione dell'art. 21 L. 246/1949 e dell'art. 6, Parte_5
comma 3, D.Lgs. 297/2002;
B) l'omessa registrazione sul LUL delle rispettive presenze dei lavoratori , Parte_6 Parte_5
, e nel periodo gennaio – luglio 2019, in
[...] Parte_7 CP_7 Persona_1 violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, DL 112/2008, convertito con L. 133/2008;
C) la mancata consegna, al momento della rispettiva data di assunzione, di copia del contratto di lavoro a , , e in violazione Parte_6 Parte_5 Parte_7 CP_7 Persona_1 dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 181/2000 come inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 297/2002 e come modificato dall'art. 40, comma 2, DL 112/2008, convertito dalla L. 113/2008, e successivamente dall'art. 5 comma 3, lettere a) e b) della L. 183/2010;
D) la mancata trasmissione, al competente Centro per l'Impiego, entro il giorno antecedente l'instaurazione dei relativi rapporti di lavoro, delle rispettive comunicazioni di assunzione dei lavoratori , , e “con Parte_6 Parte_5 Parte_7 CP_7 Persona_1
indicazione della corretta tipologia contrattuale, della corretta qualifica professionale ed il corretto trattamento economico e normativo, facendo riferimento al C.C.N.L. Edilizia Industria”, in violazione dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 297/2002 e D.L. 510/1996 convertito in L. 608/1996 e dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 1, comma 1180 L. 296/2006; E) l'omessa applicazione del CCNL Edilizia Industria ai rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori
, , e e per i periodi Parte_6 Parte_5 Parte_7 CP_7 Persona_1
rispettivamente indicati1, non corrispondendo ai medesimi le retribuzioni previste dal suddetto CCNL, nonché l'omessa presentazione delle relative denunce mensili corrette alla e il Parte_8 corrispondente omesso versamento degli accantonamenti, in violazione dell'art. 1 L. 741/1959;
F) la mancata corresponsione ai lavoratori , e Parte_7 Controparte_8 CP_7 delle relative retribuzioni (con riferimento ai periodi rispettivamente indicati) “con Persona_1 le modalità indicate dalla legge o che comunque ne assicurino la tracciabilità” e il versamento in acconto di denaro contante ai lavoratori e , il tutto in violazione Parte_6 Parte_5 dell'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017;
G) il superamento del numero complessivo di contratti a tempo determinato, in violazione dell'art 23, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Con la presente opposizione ha contestato la sussistenza di tutte le violazioni sopra Parte_2
riportate, ad eccezione di quella sub G), che quindi deve considerarsi fondata in quanto non contestata.
In particolare, il ricorrente:
• con riferimento alla violazione sub A), ha osservato che non sia stato licenziato Parte_5
oralmente in data 27.5.2019, ma che il suo rapporto di lavoro sia stato oggetto di distacco, come da comunicazione Unilav effettuata dal datore di lavoro il 23.5.2019 (doc. 12 fasc. ric.);
• con riguardo alla violazione sub B), ha rilevato la non corrispondenza al vero di quanto contestato, che peraltro risulterebbe poggiare sulle dichiarazioni dei lavoratori non riportate né allegate al verbale unico;
• con riguardo alle violazioni sub C) e D), ha osservato come sia documentata non solo l'avvenuta consegna, a ciascun lavoratore, del proprio contratto di lavoro (doc. 5 fasc. ric.), ma anche la successiva e tempestiva iscrizione presso il Centro per l'Impiego (come risulta dalle relative buste paga, ove la data di inizio della prestazione corrisponde temporalmente a quanto indicato nei contratti: doc. 6 fasc. ric.);
• con riferimento alla violazione sub E), ha sottolineato che la società opera non solo nel settore edile, ma anche in quello del restauro, e che i lavori in esame hanno riguardato edificio storico di pregio artistico e fama mondiali, di talchè non vi è prova che gli interventi abbiano assunto esclusivamente natura edile;
• con riferimento alla violazione sub F), ha contestato il rilievo nell'an e nel quantum.
Nonostante quanto riservatosi sul punto in ricorso, parte ricorrente non ha preso specifica posizione sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti non solo dai lavoratori coinvolti (la cui idoneità probatoria è ribadita da costante giurisprudenza di legittimità: vd., tre le altre, Cass.,
3853/1995), ma anche dal dipendente del avente il ruolo di coordinatore della Parte_9
sicurezza in fase di esecuzione ( e dallo stesso come allegate Persona_2 Parte_2 dall' alla propria memoria difensiva (docc. 31-37 e 39 fasc. res.). CP_5
Oltre a ciò, rilevante ai fini di causa è la documentazione acquisita in sede ispettiva e relativa ai lavori svolti presso il cantiere in esame (contratti di subappalto, contratti attuativi, computi metrici, giornale lavori, POS della ricorrente, piano operativo di sicurezza, elenco lavorazioni: doc. 37 fasc. ric.)
Dall'insieme degli elementi documentali richiamati e dalle risultanze (non contestate) del LUL esaminato, è emerso che nel cantiere de quo, alle dipendenze della resistente, hanno prestato la CP_10
loro attività 7 lavoratori:
“1) , assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, operaio I° livello CCNL Parte_6
Metalmeccanica Industria, dal 17.01.2019 al 31.05.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 17.01.2019 al 31.05.2019 (nel contratto di assunzione è indicato nell'oggetto part-time e nell'orario di lavoro 40 ore settimanali), nel L.U.L. l'orario giornaliero svolto è di n.8 ore e sono inserite n.3 giornate di assenza ingiustificata nel mese di Gennaio 2019;
2) , assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Parte_5 determinato, operaio IV° livello CCNL Edilizia Industria, periodo di lavoro dal 21.01.2019 al
15.07.2019, registrazioni sul L.U.L. dal 21.01.2019 al 15.07.2019, con varie assenze ingiustificate registrate nel L.U.L. (n.3 giorni a Gennaio 2019, n.7 giorni a Febbraio 2019, n.7 giorni a Marzo 2019, n.14 giorni ad Aprile 2019, n.13 giorni a Maggio 2019, n.11 giorni a Luglio 2019 e n.6 giorni a Luglio
2019);
3) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Parte_7 determinato, operaio IV° livello CCNL Edilizia Industria, periodo di lavoro dal 19.02.2019 al
30.04.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 19.02.2019 al 07.03.2019 come sempre assente dal lavoro, di fatto il rapporto di lavoro non si è mai svolto;
4) DU DO AN, assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 01.04.2019 al 30.04.2019 prorogato fino al 29.05.2019 e con comunicazione al Centro per l'Impiego del 27.05.2019 fino al 15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 21.01.2019 al 15.07.2019, con varie assenze ingiustificate ivi registrate
(n.13 giorni ad Aprile 2019, n.22 giorni a Maggio 2019, n.13 giorni a Giugno 2019), per di più nel
L.U.L. di Maggio 2019 risulta riportata la data di cessazione del 29.05.2019 e nel L.U.L. di Giugno
2019 risultano riportate la data di assunzione del 20.06.2019 e di cessazione del 30.06.2019 per le quali è risultato esservi un contratto di assunzione datato 17.06.2019, a tempo pieno e determinato dal 20.06.2019 al 30.06.2019 con la qualifica di operaio carpentiere edile I° livello CCNL Edilizia
Industria; 5) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Parte_7 determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 13.05.2019 al 15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 13.05.2019 al 15.07.2019 periodo in cui sono inserite assenze ingiustificate per n.7 giorni a Maggio 2019, n.5 giorni a Giugno 2019 e n.6 giorni a Luglio 2019;
6) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, CP_7 determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 03.06.2019 al
15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 03.06.2019 al 15.07.2019 con indicazione di assenze ingiustificate per n.6 giorni sia a Giugno 2019 che Luglio 2019;
7) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Persona_1 determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 03.06.2019 al
15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 03.06.2019 al 15.07.2019 con indicazione di assenze ingiustificate per n.8 giorni a Giugno 2019 e per n.6 giorni a Luglio 2019” (vd. pagg. 5 e 6 memoria difensiva). Risulta, poi, che l'attività resa dai lavoratori abbia assunto natura tipicamente ed esclusivamente edile2
(con conseguente applicazione del corrispondente CCNL Edilizia Industria, mentre nei contratti di assunzione è stato scelto ora questo, ora il diverso CCNL Metalmeccanica Industria: vd. doc. 5 fasc. ric.) e che tutti i dipendenti (ad eccezione del abbiano svolto un orario a tempo pieno (e non a Pt_7
tempo parziale come indicato nei contratti di assunzione in atti).
Tali circostanze rendono infondate le doglianze espresse con riguardo alle contestate violazioni sub B),
C), D), E): parte ricorrente non solo ha omesso di consegnare ai lavoratori – all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro – il contratto di lavoro contenente la corretta precisazione degli elementi contenutistici dello stesso (CCNL applicato, orario di lavoro, inquadramento) e, ha, successivamente, omesso di comunicare al Centro per l'Impiego le relative assunzioni (secondo il corretto contenuto di esse), ma ha altresì mancato di applicare (per tutti i dipendenti) il CCNL Edilizia Industria e di effettuare (per ciascun lavoratore) le prescritte registrazioni sul LUL.
Infondato è anche il motivo di opposizione relativo alla violazione sub F, non essendovi prova – a fronte dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni indicate nel verbale unico – dell'utilizzo di modalità volte ad assicurarne la tracciabilità ed essendo piuttosto emersa la prova dell'avvenuto pagamento in contanti, come affermato dai lavoratori e come ammesso in sede ispettiva dallo stesso legale rappresentante (vd. doc. 32 fasc. res.). Controparte_11 Prive di pregio sono, sul punto, anche le doglianze relative al quantum della sanzione applicata per tale violazione (complessivamente € 31.166,44) e fondate sulla invocata applicazione dell'istituto del cumulo giuridico o, in subordine, del minimo edittale
Quanto al primo profilo, la sussistenza di una pluralità di condotte (riferite a più lavoratori e a più mensilità) esclude l'applicazione del cumulo giuridico tipizzato in sede penale e riproposto al comma 1 dell'art. 8 L. 689/1981, mentre l'operatività del comma 2 del medesimo art. 8 è esclusa dal fatto che la corresponsione della retribuzione in contanti integra un illecito che prescinde da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria.
Quanto al secondo aspetto, la pluralità delle condotte, riferite a più lavoratori ed a più situazioni, evidenzia una fattispecie la cui gravità (sul piano oggettivo e soggettivo) giustifica l'irrogazione della sanzione come applicata dall' , senza che ciò possa essere sminuito per il fatto che alcune CP_5
somme siano state date in acconto (circostanza neutra) ovvero in ragione della circostanza che la sanzione applicata sia complessivamente superiore al valore delle lavorazioni oggetto del subappalto
(elemento estraneo ai criteri di cui all'art. 11 L. 689/1981).
Fondato è invece il motivo di opposizione relativo alla violazione sub A).
In atti vi è il già richiamato accordo economico per distacco di personale del 22.5.2019 (doc. 37 fasc. res.), avente ad oggetto anche al lavoratore , su cui l' nulla ha eccepito in Parte_5 CP_5
punto di nullità/inefficacia; pertanto, tale dipendente non è stato licenziato oralmente il 27.5.2019 ma inviato in distacco ed è quindi in relazione a tale istituto che devono essere lette le dichiarazioni del medesimo lavoratore (doc.34 fasc. res.) e del legale rappresentante (doc 32 fasc. res.) che Parte_2
atecnicamente hanno fatto riferimento ad una cessazione del rapporto di lavoro a fine maggio 2019 (
( ha dichiarato “lunedì 27.05.2019 quando mi sono presentato al lavoro, il Sig. Parte_5
mi ha comunicato che non dovevo più presentarmi al lavoro”; Parte_2 Parte_2
ha affermato: mi ricordo che il rapporto di lavoro con è finito alla fine di Maggio Parte_5
2019”).
In conclusione, stante il parziale accoglimento del ricorso, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta e – tenuto conto degli importi delle rispettive sanzioni indicate a pag. 7 della medesima – parte ricorrente deve essere condannata a pagare all' la somma di € 39.306,90 (€ CP_5
39.489,50 - € 182,60 relativa alla sanzione sub A), oltre accessori di legge sino al saldo.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di giudizio sono compensate per 1/4 e poste per la restante quota di 3/4 a carico di parte ricorrente;
esse sono liquidate come da dispositivo, già nella misura di
3/4, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e già ridotte del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 468/2923 e condanna in solido con Parte_2
a pagare all' , a titolo di sanzioni Parte_1 Controparte_5 amministrative per le violazioni di cui in motivazione, la complessiva somma di € 39.306,90, oltre accessori di legge sino al saldo;
2) compensa per 1/4 le spese di lite e pone le stesse per la restante quota di 3/4 a carico di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna in solido con a Parte_2 Parte_1 rifondere all' , il pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_5
€ 2.213,40 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , dal 17.1.2019 al 31.5.2019; Parte_6
, dal 21.1.2019 al 27.5.2019; Parte_5
dal 13.5.2019 al 15.7.2019; CP_9
dal 3.6.2019 al 15.7.2019; CP_7
dal 3.6.2019 al 15.7.2019. Persona_1 2 La circostanza è ricavabile, oltre che dalle dichiarazioni dei lavoratori (che hanno riferito di aver effettuando demolizioni di muri, scavi per rimozione e alloggiamento di nuove tubazioni, demolizione dell'intonaco e di bagni: vd., in particolare, quanto riferito da e , docc. 39 e Parte_6 Parte_5 34 fasc. res.), da quanto affermato da (“Tutti i lavori appaltati consistevano in lavori edili”, Persona_2 doc. 37 fasc. res.) e da documentazione proveniente dalla stessa ricorrente (nell'accordo economico per distacco di personale del 22.5.2019 è scritto che la distaccante “ha in forza alle Parte_1 proprie dipendenze lavoratori cui si applica il CCNL delle imprese edili, ed esegue lavorazioni di edilizia in generale”: doc. 37 fasc. res.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BARADEL LORENZO, elettivamente domiciliati C.F._1 in VIA GIAN BATTISTA AMICI 20 FIRENZE presso il difensore avv. BARADEL LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 Con
), con il patrocinio del dott. e del dott. P.IVA_2 Controparte_2 [...]
e della dott.ssa CAPPELLINI MICAELA, elettivamente domiciliato in VIALE CP_3
SPARTACO LAVAGNINI 9 FIRENZE presso il difensore dott. DI GIOVANNI SALVATORE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.2.2024 in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2
ha proposto opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. 468/2023, Parte_1 notificata il 16.1.2024 ed emessa dall' (ora, Controparte_4 [...]
) per il pagamento della complessiva somma di € 39.537,94 per Controparte_5
sanzioni amministrative, formulando le seguenti conclusioni:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ingiunzione n. 468\2023 Parte_3 in tesi, annullare l'Ordinanza ingiunzione n. 468\2023, Parte_3 dichiarando non dovute le sanzioni di cui alle suddette ordinanze ingiunzione, in ipotesi, quantificare le sanzioni ritenute fondate senza applicazione del c.d. cumulo giuridico, quantificare le sanzioni ritenute fondate nel loro minimo edittale, in ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio ai sensi del D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Cpt”. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del Controparte_5
ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
*****
Parte ricorrente svolge attività di impresa nel settore edile e del restauro (doc. 2 fasc. ric.)
L'ordinanza di ingiunzione in oggetto (doc. 2 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.) è stata adottata sulla base delle risultanze raccolte nel verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2020-694-01 del
4.5.2020 (prot n. 17537-17538 del 19.5.2020 e prot. n. 23299 del 29.6.2020) prodotto in atti (doc. 3 fasc. ric. e doc. 27 fasc. res.) e relativo al periodo 17.1.2019 - 11.7.2019, nel quale parte ricorrente ha operato in subappalto presso il cantiere di Piazza della Signoria a Firenze nell'ambito dell'appalto tra il
Comune di Firenze e avente ad oggetto l'adeguamento prevenzione Controparte_6
incendi; in particolare, il contratto di subappalto, stipulato il 30.11.2018, ha avuto ad oggetto parte di questi lavori per l'importo di € 37.000,00.
Più nello specifico, sono state contestate le seguenti violazioni:
A) l'omessa comunicazione al della cessazione del rapporto di lavoro di Parte_4
avvenuta in data 27.5.2019, in violazione dell'art. 21 L. 246/1949 e dell'art. 6, Parte_5
comma 3, D.Lgs. 297/2002;
B) l'omessa registrazione sul LUL delle rispettive presenze dei lavoratori , Parte_6 Parte_5
, e nel periodo gennaio – luglio 2019, in
[...] Parte_7 CP_7 Persona_1 violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, DL 112/2008, convertito con L. 133/2008;
C) la mancata consegna, al momento della rispettiva data di assunzione, di copia del contratto di lavoro a , , e in violazione Parte_6 Parte_5 Parte_7 CP_7 Persona_1 dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 181/2000 come inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 297/2002 e come modificato dall'art. 40, comma 2, DL 112/2008, convertito dalla L. 113/2008, e successivamente dall'art. 5 comma 3, lettere a) e b) della L. 183/2010;
D) la mancata trasmissione, al competente Centro per l'Impiego, entro il giorno antecedente l'instaurazione dei relativi rapporti di lavoro, delle rispettive comunicazioni di assunzione dei lavoratori , , e “con Parte_6 Parte_5 Parte_7 CP_7 Persona_1
indicazione della corretta tipologia contrattuale, della corretta qualifica professionale ed il corretto trattamento economico e normativo, facendo riferimento al C.C.N.L. Edilizia Industria”, in violazione dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 297/2002 e D.L. 510/1996 convertito in L. 608/1996 e dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 1, comma 1180 L. 296/2006; E) l'omessa applicazione del CCNL Edilizia Industria ai rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori
, , e e per i periodi Parte_6 Parte_5 Parte_7 CP_7 Persona_1
rispettivamente indicati1, non corrispondendo ai medesimi le retribuzioni previste dal suddetto CCNL, nonché l'omessa presentazione delle relative denunce mensili corrette alla e il Parte_8 corrispondente omesso versamento degli accantonamenti, in violazione dell'art. 1 L. 741/1959;
F) la mancata corresponsione ai lavoratori , e Parte_7 Controparte_8 CP_7 delle relative retribuzioni (con riferimento ai periodi rispettivamente indicati) “con Persona_1 le modalità indicate dalla legge o che comunque ne assicurino la tracciabilità” e il versamento in acconto di denaro contante ai lavoratori e , il tutto in violazione Parte_6 Parte_5 dell'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017;
G) il superamento del numero complessivo di contratti a tempo determinato, in violazione dell'art 23, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Con la presente opposizione ha contestato la sussistenza di tutte le violazioni sopra Parte_2
riportate, ad eccezione di quella sub G), che quindi deve considerarsi fondata in quanto non contestata.
In particolare, il ricorrente:
• con riferimento alla violazione sub A), ha osservato che non sia stato licenziato Parte_5
oralmente in data 27.5.2019, ma che il suo rapporto di lavoro sia stato oggetto di distacco, come da comunicazione Unilav effettuata dal datore di lavoro il 23.5.2019 (doc. 12 fasc. ric.);
• con riguardo alla violazione sub B), ha rilevato la non corrispondenza al vero di quanto contestato, che peraltro risulterebbe poggiare sulle dichiarazioni dei lavoratori non riportate né allegate al verbale unico;
• con riguardo alle violazioni sub C) e D), ha osservato come sia documentata non solo l'avvenuta consegna, a ciascun lavoratore, del proprio contratto di lavoro (doc. 5 fasc. ric.), ma anche la successiva e tempestiva iscrizione presso il Centro per l'Impiego (come risulta dalle relative buste paga, ove la data di inizio della prestazione corrisponde temporalmente a quanto indicato nei contratti: doc. 6 fasc. ric.);
• con riferimento alla violazione sub E), ha sottolineato che la società opera non solo nel settore edile, ma anche in quello del restauro, e che i lavori in esame hanno riguardato edificio storico di pregio artistico e fama mondiali, di talchè non vi è prova che gli interventi abbiano assunto esclusivamente natura edile;
• con riferimento alla violazione sub F), ha contestato il rilievo nell'an e nel quantum.
Nonostante quanto riservatosi sul punto in ricorso, parte ricorrente non ha preso specifica posizione sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti non solo dai lavoratori coinvolti (la cui idoneità probatoria è ribadita da costante giurisprudenza di legittimità: vd., tre le altre, Cass.,
3853/1995), ma anche dal dipendente del avente il ruolo di coordinatore della Parte_9
sicurezza in fase di esecuzione ( e dallo stesso come allegate Persona_2 Parte_2 dall' alla propria memoria difensiva (docc. 31-37 e 39 fasc. res.). CP_5
Oltre a ciò, rilevante ai fini di causa è la documentazione acquisita in sede ispettiva e relativa ai lavori svolti presso il cantiere in esame (contratti di subappalto, contratti attuativi, computi metrici, giornale lavori, POS della ricorrente, piano operativo di sicurezza, elenco lavorazioni: doc. 37 fasc. ric.)
Dall'insieme degli elementi documentali richiamati e dalle risultanze (non contestate) del LUL esaminato, è emerso che nel cantiere de quo, alle dipendenze della resistente, hanno prestato la CP_10
loro attività 7 lavoratori:
“1) , assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, operaio I° livello CCNL Parte_6
Metalmeccanica Industria, dal 17.01.2019 al 31.05.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 17.01.2019 al 31.05.2019 (nel contratto di assunzione è indicato nell'oggetto part-time e nell'orario di lavoro 40 ore settimanali), nel L.U.L. l'orario giornaliero svolto è di n.8 ore e sono inserite n.3 giornate di assenza ingiustificata nel mese di Gennaio 2019;
2) , assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Parte_5 determinato, operaio IV° livello CCNL Edilizia Industria, periodo di lavoro dal 21.01.2019 al
15.07.2019, registrazioni sul L.U.L. dal 21.01.2019 al 15.07.2019, con varie assenze ingiustificate registrate nel L.U.L. (n.3 giorni a Gennaio 2019, n.7 giorni a Febbraio 2019, n.7 giorni a Marzo 2019, n.14 giorni ad Aprile 2019, n.13 giorni a Maggio 2019, n.11 giorni a Luglio 2019 e n.6 giorni a Luglio
2019);
3) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Parte_7 determinato, operaio IV° livello CCNL Edilizia Industria, periodo di lavoro dal 19.02.2019 al
30.04.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 19.02.2019 al 07.03.2019 come sempre assente dal lavoro, di fatto il rapporto di lavoro non si è mai svolto;
4) DU DO AN, assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 01.04.2019 al 30.04.2019 prorogato fino al 29.05.2019 e con comunicazione al Centro per l'Impiego del 27.05.2019 fino al 15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 21.01.2019 al 15.07.2019, con varie assenze ingiustificate ivi registrate
(n.13 giorni ad Aprile 2019, n.22 giorni a Maggio 2019, n.13 giorni a Giugno 2019), per di più nel
L.U.L. di Maggio 2019 risulta riportata la data di cessazione del 29.05.2019 e nel L.U.L. di Giugno
2019 risultano riportate la data di assunzione del 20.06.2019 e di cessazione del 30.06.2019 per le quali è risultato esservi un contratto di assunzione datato 17.06.2019, a tempo pieno e determinato dal 20.06.2019 al 30.06.2019 con la qualifica di operaio carpentiere edile I° livello CCNL Edilizia
Industria; 5) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Parte_7 determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 13.05.2019 al 15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 13.05.2019 al 15.07.2019 periodo in cui sono inserite assenze ingiustificate per n.7 giorni a Maggio 2019, n.5 giorni a Giugno 2019 e n.6 giorni a Luglio 2019;
6) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, CP_7 determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 03.06.2019 al
15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 03.06.2019 al 15.07.2019 con indicazione di assenze ingiustificate per n.6 giorni sia a Giugno 2019 che Luglio 2019;
7) assunto con contratto a tempo parziale n.4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, Persona_1 determinato, operaio I° livello CCNL Metalmeccanica Industria, periodo di lavoro dal 03.06.2019 al
15.07.2019, registrazioni nel L.U.L. dal 03.06.2019 al 15.07.2019 con indicazione di assenze ingiustificate per n.8 giorni a Giugno 2019 e per n.6 giorni a Luglio 2019” (vd. pagg. 5 e 6 memoria difensiva). Risulta, poi, che l'attività resa dai lavoratori abbia assunto natura tipicamente ed esclusivamente edile2
(con conseguente applicazione del corrispondente CCNL Edilizia Industria, mentre nei contratti di assunzione è stato scelto ora questo, ora il diverso CCNL Metalmeccanica Industria: vd. doc. 5 fasc. ric.) e che tutti i dipendenti (ad eccezione del abbiano svolto un orario a tempo pieno (e non a Pt_7
tempo parziale come indicato nei contratti di assunzione in atti).
Tali circostanze rendono infondate le doglianze espresse con riguardo alle contestate violazioni sub B),
C), D), E): parte ricorrente non solo ha omesso di consegnare ai lavoratori – all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro – il contratto di lavoro contenente la corretta precisazione degli elementi contenutistici dello stesso (CCNL applicato, orario di lavoro, inquadramento) e, ha, successivamente, omesso di comunicare al Centro per l'Impiego le relative assunzioni (secondo il corretto contenuto di esse), ma ha altresì mancato di applicare (per tutti i dipendenti) il CCNL Edilizia Industria e di effettuare (per ciascun lavoratore) le prescritte registrazioni sul LUL.
Infondato è anche il motivo di opposizione relativo alla violazione sub F, non essendovi prova – a fronte dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni indicate nel verbale unico – dell'utilizzo di modalità volte ad assicurarne la tracciabilità ed essendo piuttosto emersa la prova dell'avvenuto pagamento in contanti, come affermato dai lavoratori e come ammesso in sede ispettiva dallo stesso legale rappresentante (vd. doc. 32 fasc. res.). Controparte_11 Prive di pregio sono, sul punto, anche le doglianze relative al quantum della sanzione applicata per tale violazione (complessivamente € 31.166,44) e fondate sulla invocata applicazione dell'istituto del cumulo giuridico o, in subordine, del minimo edittale
Quanto al primo profilo, la sussistenza di una pluralità di condotte (riferite a più lavoratori e a più mensilità) esclude l'applicazione del cumulo giuridico tipizzato in sede penale e riproposto al comma 1 dell'art. 8 L. 689/1981, mentre l'operatività del comma 2 del medesimo art. 8 è esclusa dal fatto che la corresponsione della retribuzione in contanti integra un illecito che prescinde da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria.
Quanto al secondo aspetto, la pluralità delle condotte, riferite a più lavoratori ed a più situazioni, evidenzia una fattispecie la cui gravità (sul piano oggettivo e soggettivo) giustifica l'irrogazione della sanzione come applicata dall' , senza che ciò possa essere sminuito per il fatto che alcune CP_5
somme siano state date in acconto (circostanza neutra) ovvero in ragione della circostanza che la sanzione applicata sia complessivamente superiore al valore delle lavorazioni oggetto del subappalto
(elemento estraneo ai criteri di cui all'art. 11 L. 689/1981).
Fondato è invece il motivo di opposizione relativo alla violazione sub A).
In atti vi è il già richiamato accordo economico per distacco di personale del 22.5.2019 (doc. 37 fasc. res.), avente ad oggetto anche al lavoratore , su cui l' nulla ha eccepito in Parte_5 CP_5
punto di nullità/inefficacia; pertanto, tale dipendente non è stato licenziato oralmente il 27.5.2019 ma inviato in distacco ed è quindi in relazione a tale istituto che devono essere lette le dichiarazioni del medesimo lavoratore (doc.34 fasc. res.) e del legale rappresentante (doc 32 fasc. res.) che Parte_2
atecnicamente hanno fatto riferimento ad una cessazione del rapporto di lavoro a fine maggio 2019 (
( ha dichiarato “lunedì 27.05.2019 quando mi sono presentato al lavoro, il Sig. Parte_5
mi ha comunicato che non dovevo più presentarmi al lavoro”; Parte_2 Parte_2
ha affermato: mi ricordo che il rapporto di lavoro con è finito alla fine di Maggio Parte_5
2019”).
In conclusione, stante il parziale accoglimento del ricorso, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta e – tenuto conto degli importi delle rispettive sanzioni indicate a pag. 7 della medesima – parte ricorrente deve essere condannata a pagare all' la somma di € 39.306,90 (€ CP_5
39.489,50 - € 182,60 relativa alla sanzione sub A), oltre accessori di legge sino al saldo.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di giudizio sono compensate per 1/4 e poste per la restante quota di 3/4 a carico di parte ricorrente;
esse sono liquidate come da dispositivo, già nella misura di
3/4, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e già ridotte del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 468/2923 e condanna in solido con Parte_2
a pagare all' , a titolo di sanzioni Parte_1 Controparte_5 amministrative per le violazioni di cui in motivazione, la complessiva somma di € 39.306,90, oltre accessori di legge sino al saldo;
2) compensa per 1/4 le spese di lite e pone le stesse per la restante quota di 3/4 a carico di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna in solido con a Parte_2 Parte_1 rifondere all' , il pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_5
€ 2.213,40 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , dal 17.1.2019 al 31.5.2019; Parte_6
, dal 21.1.2019 al 27.5.2019; Parte_5
dal 13.5.2019 al 15.7.2019; CP_9
dal 3.6.2019 al 15.7.2019; CP_7
dal 3.6.2019 al 15.7.2019. Persona_1 2 La circostanza è ricavabile, oltre che dalle dichiarazioni dei lavoratori (che hanno riferito di aver effettuando demolizioni di muri, scavi per rimozione e alloggiamento di nuove tubazioni, demolizione dell'intonaco e di bagni: vd., in particolare, quanto riferito da e , docc. 39 e Parte_6 Parte_5 34 fasc. res.), da quanto affermato da (“Tutti i lavori appaltati consistevano in lavori edili”, Persona_2 doc. 37 fasc. res.) e da documentazione proveniente dalla stessa ricorrente (nell'accordo economico per distacco di personale del 22.5.2019 è scritto che la distaccante “ha in forza alle Parte_1 proprie dipendenze lavoratori cui si applica il CCNL delle imprese edili, ed esegue lavorazioni di edilizia in generale”: doc. 37 fasc. res.)