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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 24.03.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 76 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellante nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 Parte_1
17.07.1965 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Fabio Gaetano Laganà, appellato
Sono presenti l'avv. Anna Guerrisi per parte appellante e l'avv. Fabio
Gaetano Laganà per l'appellato.
L'avv. Guerrisi insiste nel ricorso chiedendo di accogliere l'appello confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/8466A/2020 prot. 47114/2020, notificato il 25.11.2020, elevato il 14.10.2020 dalla Polizia Municipale di e delle sanzioni comminate al trasgressore;
di confermare, Parte_1
1 in ogni caso, la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/8466A/2020 prot. 47114/2020, notificato il 25.11.2020, elevato il 14.10.2020 dalla Polizia Municipale di e delle sanzioni comminate al trasgressore, anche sotto i Parte_1
diversi aspetti contestati in primo grado da parte resistente;
di condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'avv. Laganà si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto dell'appello. In subordine, anche in accoglimento dei motivi di opposizione non considerati dal primo Giudice e ribaditi in questa sede, chiede di annullare il verbale di accertamento n. V/8466A/2020 (Prot.
47114/2020), elevato in data 14.10.2020, e le relative sanzioni amministrative, principali ed accessorie. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfetario 15% come per legge.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 18.40, il Giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, dandone lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 76/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa all'udienza del 24 marzo 2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellante
E
, nato a [...] Controparte_1 Parte_1
17.07.1965 (Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Fabio Gaetano Laganà, appellato
§§§
In fatto ed in diritto
3 §1. Con sentenza n. 1041/2023 del 9 giugno 2023 (depositata il 16 giugno 2023) il Giudice di Pace di , in accoglimento Parte_1
dell'opposizione proposta da , ha annullato il Controparte_1
verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n° V/8466A/2020 prot.
47114/2020 del 14.10.2020, elevato dalla Polizia Municipale di
[...]
(con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 9 Pt_1
del D.Lgs. 285/1992, perché alla guida dell'autovettura MX JHMFL CP_2
targata GC688AH, “percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando di Km/h 41,00 la velocita massima consentita nel tratto di strada percorso sottoposto a limitazione di velocità. Velocità consentita sul tratto di strada Km/h 50…”), e ha condannato il
[...]
al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del Parte_1
procuratore.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con ricorso depositato il giorno 11.01.2024, l , affidandosi sostanzialmente a quattro Parte_2
motivi e chiedendo di riformarla integralmente e di dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del verbale di accertamento d'infrazione impugnato, confermandolo, con condanna dell'originario ricorrente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
§3. Notificato il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito , chiedendo di Controparte_1
“dichiarare infondato il gravame proposto, e per l'effetto rigettarlo, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1041/2023 emessa dal Giudice di Pace di ”; in subordine, “anche in accoglimento dei Parte_1
motivi di opposizione non considerati dal primo Giudice e ribaditi in questa sede”, di “annullare il verbale di accertamento n. V/8466A/2020
(Prot. 47114/2020), elevato in data 14.10.2020, e le relative sanzioni
4 amministrative, principali ed accessorie”; in ogni caso, di condannare l'Ente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore.
§4. Discussa la causa all'udienza del 24 marzo 2025, la stessa viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi.
§5. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per
“ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO SULLA VALUTAZIONE
DEI FATTI OGGETTO DELLA DECISIONE E SUL VALORE
PROBATORIO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL
RESISTENTE, DECISIVA PER L'ESITO DEL GIUDIZIO”, lamentando, in sintesi, che il giudice di prime cure abbia annullato il verbale impugnato
<<…sia perché privo dell'indicazione della presenza della segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità alla distanza su menzionata, sia perché non vi è prova che l'eventuale segnale se presente fosse a tale distanza o comunque ad una “adeguata distanza”>>, senza tener conto che:
-) nel verbale è stato dato atto che l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura “…Velomatic 512D matr. n.6892-6695 … utilizzata per la rilevazione in postazione temporanea, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso” e che è “stata accertata la presenza dei prescritti segnali e la buona visibilità della postazione di controllo, in conformità del
D.M. 15/08/2007…”;
-) nel “Report” inerente all'attività di rilevamento mediante apparecchiatura Velomatic 512d i verbalizzanti hanno annotato la presenza dei prescritti segnali e la buona visibilità della postazione di controllo, la distanza dei segnali dalla postazione del rilevamento di circa 700 metri e la
5 continua partecipazione dei medesimi alla attività strumentali di rilevamento in posizione ben visibile, in uniforme, muniti di segnali distintivi;
-) si tratta di attestazioni assistite dal valore di prova legale senza che avverso le stesse sia stata presentata querela di falso.
§6. Con il secondo motivo di impugnazione l'ente territoriale censura la pronuncia per “ERROR IN IUDICANDO SULLE DISTANZE DEL
SEGNALE DI PREAVVISO DEL CONTROLLO ELETTRONICO E SULLA
INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “La distanza minima tra il cartello di presegnalazione dell'autovelox mobile e la postazione mobile di controllo deve essere almeno di 400 metri. Questa distanza minima è stata fissata dalla circolare ministeriale del 3 agosto 2007 conformemente a quanto indicato dal già richiamato DL n.117/07, convertito in Legge n.
160/2007, art.1 c.1”.
Sul punto l'appellante deduce:
-che il limite di 400 metri era stato fissato “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione” in una circolare precedente del Ministero dell'Interno (la n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007);
-che il successivo decreto del Ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007
- emanato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione - che avrebbe dovuto regolamentare la distanza tra segnale e dispositivo, ha solo precisato che questa distanza va “valutata in relazione allo stato dei luoghi: in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale ed il luogo di
6 effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro Km”;
-che la Circolare del Ministero degli Interni del 21 luglio 2017 e il D.M.
Infrastrutture n. 282 del 13 giugno 2017 non hanno confermato il limite minimo di 400 metri, precedentemente e temporaneamente fissato, ma hanno chiarito il concetto di “distanza adeguata”, suggerendo di estendere analogicamente l'adozione delle distanze fissate dall'art. 79 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada per i segnali di prescrizione anche ai segnali di presegnalazione (250 mt. sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 mt. sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore ai 50 Km/h, e 80 mt. sulle altre strade);
-per l'effetto, poiché nel caso di specie (trattandosi di una strada con velocità massima consentita di 50 Km/h) risulta attestato che la segnaletica di preavviso era posizionata ad una distanza di metri 700 circa dalla postazione di rilevamento, il limite minimo prescritto dalla legge è stato rispettato.
§7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la decisione per violazione dell'art. 116 c.p.c. e del diritto di difesa, dolendosi che:
-) la motivazione della sentenza impugnata ha determinato una “grave menomazione del diritto di difesa del resistente”; Pt_1
-) se il giudice di pace avesse correttamente considerato le prove legali documentali in atti, interpretato correttamente le disposizioni di cui agli artt. 142/9 del Codice della Strada, 2699 e segg. c.c. e 116 c.p.c. ed avesse valutato la questione anche alla luce dei principi sanciti dalla Suprema
7 Corte di Cassazione, sarebbe giunto senz'altro a conclusione opposta, rigettando l'opposizione.
§8. Con il quarto motivo di impugnazione il censura la Pt_1
pronunzia per “ERROR IN JUDICANDO SULLE DISTANZE DEL
SEGNALE DI PREAVVISO DEL CONTROLLO ELETTRONICO E SULLA
INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA - VIOLAZIONE ART. 115
C.P.C.”, non avendo il primo giudice considerato “le prove fidefacenti offerte dall'Ente nel giudizio di primo grado”.
§9. L'appello è meritevole di accoglimento
§10. Il primo giudice ha accolto l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
<Con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 142 c.6 bis cda così come modificato dal DL 3.08.2007 n.117, cui è seguito il DM
15.08.2007, le postazioni di controllo di rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. La distanza minima tra il cartello di presegnalazione dell'autovelox mobile e la postazione mobile di controllo deve essere almeno di 400 metri. Questa distanza minima è stata fissata dalla circolare ministeriale del 3 agosto 2007 conformemente a quanto indicato dal già richiamato DL n.117/07, convertito in Legge n.
160/2007, art.1 c.1 – Le segnalazioni di cui trattasi devono essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentire la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito al fine di regolare la velocità in condizioni di sicurezza (Cass. sent. n. 32104|2019). La
Suprema Corte ha stabilito che l'apparecchio di rilevazione deve essere segnalato agli automobilisti con adeguato anticipo ed in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, facendo, quindi, richiamo anche alle
8 indicazioni contenute nella circolare sopra indicata (Ordinanza
n.4007|2022). Il verbale va, dunque, annullato sia perché privo dell'indicazione della presenza della segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità alla distanza su menzionata, sia perché non vi
è prova che l'eventuale segnale se presente fosse a tale distanza o comunque ad una “adeguata distanza”. L'accoglimento del superiore motivo, essendo assorbente, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione>>.
§11. Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Sul punto è bene mettere in evidenza che la S.C. ha più volte affermato che “L'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione” (Cass. n. 9556 del 2023; conf. Cass. n. 29858 del
2024; Cass. n. 4007 del 2022; Cass. n. 6407 del 2019).
Nella stessa direzione depone l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del
2002, conv. in L. n. 168 del 2022, secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva
“informazione agli automobilisti”, poiché tale disposizione non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di
9 infrazioni, con la conseguente nullità di sanzioni eventualmente irrogate in violazione di detta previsione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 15899 del
2016).
L'art. 4 della L. n. 168 cit. si configura, difatti, come una norma imperativa, la cui cogenza è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella L. n. 160 del 2007, il nuovo comma 6-bis nel testo dell'art. 142 del predetto codice, alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli
o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione” dello stesso codice. Con la stessa disposizione innovativa l'individuazione delle modalità di impiego è stata rimessa ad appositi decreti del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno, il primo dei quali, adottato con D.M. n. del
15/08/2007, ha previsto, in particolare, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi...” (art. 2, comma 1).
La preventiva segnalazione, univoca e adeguata, della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce, dunque, un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui
10 violazione non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
E' opportuno, altresì, precisare che l'art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, si riferisce unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente.
Tale interpretazione, invero, si pone in un rapporto di coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui al comma 2 dell'art. 25 della citata L. n. 120, che corrisponde a quella di consentire all'utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest'ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall'ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell'apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento
(pari, per l'appunto, ad almeno un chilometro). Viceversa, nell'ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest'ultima predisposizione
11 rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità, per effetto del quale l'utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l'esclusione dell'osservanza del predetto limite di un chilometro previsto dall'art. 25, comma 2, della L. n. 120 cit. (Cass. n. 32104 del 2019).
Chiarito, quindi, che in caso di apparecchi elettronici mobili con la presenza di un organo di polizia stradale è essenziale, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il cartello sia posizionato con adeguato anticipo (cfr., da ultimo, Cass. n. 26959 del 2022), va aggiunto che il
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 e la Circolare del Ministero degli Interni del 21 luglio 2017, nel ribadire questo concetto, hanno fissato delle distanze minime indicative, ossia 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h e 80 metri per tutte le altre strade.
Ciò posto, nel caso in esame il rilevamento elettronico, alla luce di quanto emergente dalla documentazione in atti, è stato effettuato con un apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare e gli agenti accertatori hanno dato atto nel verbale di violazione al Codice della Strada di aver accertato “la presenza dei prescritti segnali e la buona visibilità della postazione di controllo” e nel relativo report (concernente l'attività di rilevamento mediante apparecchiatura Velomatic 512d svolta in data
14.10.2020) di avere posizionato i segnali di preavviso ad una distanza di circa 700 metri dalla postazione del rilevamento, senza che tali risultanze, alcune delle quali hanno efficacia di prova legale (Cass., sez. un., n. 17355 del 2009), siano state in alcun modo smentite.
12 La pubblica amministrazione -come è noto- può assolvere all'onere della prova, alla quale è tenuta secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c., mediante la produzione del verbale di accertamento contenente gli estremi dettagliati e precisi della violazione e l'attestazione del pubblico ufficiale che la postazione dell'apparecchiatura di rilevazione è stata adeguatamente segnalata e resa visibile agli automobilisti sulla strada.
Ed allora, poiché nel verbale in atti si attesta, come già detto, “la buona visibilità della postazione di controllo”, oltre che la presenza dei segnali, era onere dell'opponente, odierno appellato, fornire la prova contraria (arg. ex Cass. ord. n. 36982 del 2021; Cass. ord. n. 36275 del 2021; Cass. ord. n.
36274 del 2021; Cass. ord. n. 36265 del 2021; Cass. ord. n. 35088 del 2021;
Cass. ord. n. 34624 del 2021; Cass. ord. n. 20613 del 2021; Cass, ord. n.
3538 del 2021; Cass., sent. n. 2205 del 2020; Cass. ord. n. 32909 del 2018;
Cass. ord. n. 23566 del 2017), onere che non è stato tuttavia assolto.
In mancanza di elementi probatori di segno contrario, deve conseguentemente confermarsi, sotto tale profilo, la piena legittimità della rilevazione elettronica della velocità e dell'accertamento della violazione amministrativa contestata al in forza del verbale oggetto di CP_1
impugnazione.
§12. Occorre, a questo punto, procedere all'esame degli originari motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal giudice di pace, nella parte in cui sono stati espressamente reiterati dall'appellato, a partire da quello con cui è stata assunta la RT. Controparte_3
24 DELLA COST. IN AGLI ARTT. 201 CDS, 383 E 385 DPR CP_4
495/1992”, che prevedono, rispettivamente, al comma 1, che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione … deve … essere notificato
13 all'effettivo trasgressore”, che “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta”, e che
“Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire”.
Ad avviso del , il verbale impugnato omette di indicare, con CP_1
precisione, il luogo dell'asserita commessa infrazione, leggendosi nel medesimo soltanto che la violazione accertata sarebbe stata commessa nella
“sopraelevata porto altezza - Direz. Nord-Sud”, senza ulteriori specificazioni, con conseguente “lesione del diritto di difesa del sanzionato, il quale non viene posto nelle condizioni di poter effettuare tutta una serie di verifiche circa la legittimità dell'accertamento”.
§12.1- Il motivo è infondato.
Se è vero che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 del codice della strada, come ribadito dall'art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, è da ritenere tuttavia che, una volta indicata la strada (“sopraelevata porto altezza - Direz. NORD-SUD”), la mancata specificazione dell'altezza chilometrica non sia determinante, anche perché sono stati esposti i parametri temporali (“il giorno 14/10/2020 alle ore 09:51”) e della trasgressione è stata fornita documentazione fotografica messa a disposizione dell'interessato.
14 Del resto, “poiché l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località, ovvero che si trovava in un settore nel quale non vigeva il divieto contestato, con conseguente tutela del suo diritto di difesa” (Cass. n. 17022 del 2016, che ha ritenuto priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo e al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta a escludere che fosse stata commessa l'infrazione).
§13. Parimenti infondato è il secondo motivo dell'originaria opposizione.
§13.1- In proposito, giova premettere che il sistema delineato dal Codice della Strada del 1992 è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita solo in determinate ipotesi ed in primo luogo quando la strada abbia delle caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata.
In specie, l'art. 201, comma 1-bis, del Codice della Strada consente la contestazione non immediata dell'infrazione mediante l'impiego di autovelox sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, ovvero negli altri tratti di strada individuati con decreto dal Prefetto, sulla scorta dei parametri indicati dalla stessa norma (art. 201 c. 1-bis, lett. f) del C.d.S. che richiama l'art. 4 del D. L. 121/2002), delineando al contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono
15 presentare per potersi qualificare come tali [art. 2, commi 2 e 3, lett. A), B),
C) e D)].
Relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, spetta dunque al Prefetto individuare con apposito decreto i tratti in cui la contestazione differita è ammissibile (Cass. n.
24214 del 2018).
Il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002, stabilisce invero che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.
Il decreto del Prefetto ha precisamente lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane secondarie, la possibilità di usare “senza presidio” apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019; Cass. n. 776 del 2021).
La disciplina dianzi richiamata vale, infatti, esclusivamente per le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità fisse, atteggiandosi soltanto per esse quale condizione di legittimità del relativo utilizzo l'inserimento del tratto stradale (che rientri per l'appunto tra le strade urbane a scorrimento o tra le strade extraurbane secondarie) in un decreto prefettizio.
16 Qualora venga impiegato nei centri urbani un apparecchio di rilevazione elettronica della velocità con postazione mobile e alla presenza degli agenti accertatori di polizia non è, invece, necessario alcun decreto del Prefetto del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione.
In altre parole, mentre le postazioni fisse e automatiche sulle strade extraurbane e sulle strade urbane a scorrimento sono legittimamente installabili soltanto previa autorizzazione del Prefetto, se si tratta di postazioni mobili con la presenza degli agenti accertatori di polizia utilizzate nei centri urbani ciò non è necessario [cfr. per tutte Cass. n. 18560 del 2022, secondo cui: “L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, …, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass.
16622/2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (n ecessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass.
776/2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In tal caso, peraltro, come emerge dall'art. 201 C.d.S. comma 1-bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”].
17 È questo il caso in esame, leggendosi nel verbale di contestazione che
“L'accertamento della violazione è avvenuto alla presenza dell'organo accertatore per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento direttamente gestito e nella disponibilità dell'organo di P.L. che consente la determinazione dell'illecito esclusivamente in tempo successivo al transito poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento”.
Ancora, nello stesso verbale si precisa che “Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione” e che la “contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione (art. 201 C.d.S. comma 1 bis lettera e)”.
A mente dell'art. 201 comma 1-bis, lett. e), infatti, la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dello “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo”, “il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
La lett. e) individua, cioè, una ulteriore ipotesi in cui è ammessa la contestazione differita, che prescinde dai presupposti richiesti dalle lettere precedenti, e che trova applicazione soltanto in caso di postazioni mobili direttamente gestite dagli organi di Polizia stradale.
Ne discende pertanto che nel caso in esame si è legittimamente e motivatamente provveduto alla contestazione differita dell'infrazione, non occorrendo alcun decreto prefettizio.
18 §14. Dalle argomentazioni che precedono deriva, allora, la legittimità del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada per cui è causa, di talché l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
§15. Atteso l'esito del giudizio, il deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ed in rapporto al valore della controversia, tenuto conto della natura ripetitiva delle questioni trattate. Nulla va, infine, disposto per le spese del giudizio davanti al giudice di pace, poiché l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario e nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le “spese vive” - esborsi - di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 28870 del 2021, secondo cui “Quando una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio a mezzo di funzionario, quindi di difesa non tecnica, la sentenza che condanni la controparte non può addebitare anche le spese per la difesa ma soltanto quelle vive eventualmente sopportate e documentate”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
e conferma il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S.
[...]
n° V/8466A/2020 prot. 47114/2020 del 14.10.2020, elevato dalla Polizia
Municipale di;
Parte_1
b) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte in complessivi €64,50 per esborsi ed €297,00 per
19 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA;
nulla per le spese del giudizio davanti al giudice di pace.
Reggio Calabria, 24 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
20
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 24.03.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 76 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellante nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 Parte_1
17.07.1965 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Fabio Gaetano Laganà, appellato
Sono presenti l'avv. Anna Guerrisi per parte appellante e l'avv. Fabio
Gaetano Laganà per l'appellato.
L'avv. Guerrisi insiste nel ricorso chiedendo di accogliere l'appello confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/8466A/2020 prot. 47114/2020, notificato il 25.11.2020, elevato il 14.10.2020 dalla Polizia Municipale di e delle sanzioni comminate al trasgressore;
di confermare, Parte_1
1 in ogni caso, la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/8466A/2020 prot. 47114/2020, notificato il 25.11.2020, elevato il 14.10.2020 dalla Polizia Municipale di e delle sanzioni comminate al trasgressore, anche sotto i Parte_1
diversi aspetti contestati in primo grado da parte resistente;
di condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'avv. Laganà si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto dell'appello. In subordine, anche in accoglimento dei motivi di opposizione non considerati dal primo Giudice e ribaditi in questa sede, chiede di annullare il verbale di accertamento n. V/8466A/2020 (Prot.
47114/2020), elevato in data 14.10.2020, e le relative sanzioni amministrative, principali ed accessorie. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfetario 15% come per legge.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, alle ore 18.40, il Giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, dandone lettura in assenza dei procuratori prima presenti, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 76/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa all'udienza del 24 marzo 2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellante
E
, nato a [...] Controparte_1 Parte_1
17.07.1965 (Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Fabio Gaetano Laganà, appellato
§§§
In fatto ed in diritto
3 §1. Con sentenza n. 1041/2023 del 9 giugno 2023 (depositata il 16 giugno 2023) il Giudice di Pace di , in accoglimento Parte_1
dell'opposizione proposta da , ha annullato il Controparte_1
verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n° V/8466A/2020 prot.
47114/2020 del 14.10.2020, elevato dalla Polizia Municipale di
[...]
(con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 9 Pt_1
del D.Lgs. 285/1992, perché alla guida dell'autovettura MX JHMFL CP_2
targata GC688AH, “percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando di Km/h 41,00 la velocita massima consentita nel tratto di strada percorso sottoposto a limitazione di velocità. Velocità consentita sul tratto di strada Km/h 50…”), e ha condannato il
[...]
al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del Parte_1
procuratore.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, con ricorso depositato il giorno 11.01.2024, l , affidandosi sostanzialmente a quattro Parte_2
motivi e chiedendo di riformarla integralmente e di dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del verbale di accertamento d'infrazione impugnato, confermandolo, con condanna dell'originario ricorrente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
§3. Notificato il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito , chiedendo di Controparte_1
“dichiarare infondato il gravame proposto, e per l'effetto rigettarlo, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1041/2023 emessa dal Giudice di Pace di ”; in subordine, “anche in accoglimento dei Parte_1
motivi di opposizione non considerati dal primo Giudice e ribaditi in questa sede”, di “annullare il verbale di accertamento n. V/8466A/2020
(Prot. 47114/2020), elevato in data 14.10.2020, e le relative sanzioni
4 amministrative, principali ed accessorie”; in ogni caso, di condannare l'Ente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore.
§4. Discussa la causa all'udienza del 24 marzo 2025, la stessa viene decisa come da dispositivo e motivazione di cui si dà lettura all'esito dell'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi.
§5. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per
“ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO SULLA VALUTAZIONE
DEI FATTI OGGETTO DELLA DECISIONE E SUL VALORE
PROBATORIO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL
RESISTENTE, DECISIVA PER L'ESITO DEL GIUDIZIO”, lamentando, in sintesi, che il giudice di prime cure abbia annullato il verbale impugnato
<<…sia perché privo dell'indicazione della presenza della segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità alla distanza su menzionata, sia perché non vi è prova che l'eventuale segnale se presente fosse a tale distanza o comunque ad una “adeguata distanza”>>, senza tener conto che:
-) nel verbale è stato dato atto che l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura “…Velomatic 512D matr. n.6892-6695 … utilizzata per la rilevazione in postazione temporanea, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso” e che è “stata accertata la presenza dei prescritti segnali e la buona visibilità della postazione di controllo, in conformità del
D.M. 15/08/2007…”;
-) nel “Report” inerente all'attività di rilevamento mediante apparecchiatura Velomatic 512d i verbalizzanti hanno annotato la presenza dei prescritti segnali e la buona visibilità della postazione di controllo, la distanza dei segnali dalla postazione del rilevamento di circa 700 metri e la
5 continua partecipazione dei medesimi alla attività strumentali di rilevamento in posizione ben visibile, in uniforme, muniti di segnali distintivi;
-) si tratta di attestazioni assistite dal valore di prova legale senza che avverso le stesse sia stata presentata querela di falso.
§6. Con il secondo motivo di impugnazione l'ente territoriale censura la pronuncia per “ERROR IN IUDICANDO SULLE DISTANZE DEL
SEGNALE DI PREAVVISO DEL CONTROLLO ELETTRONICO E SULLA
INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “La distanza minima tra il cartello di presegnalazione dell'autovelox mobile e la postazione mobile di controllo deve essere almeno di 400 metri. Questa distanza minima è stata fissata dalla circolare ministeriale del 3 agosto 2007 conformemente a quanto indicato dal già richiamato DL n.117/07, convertito in Legge n.
160/2007, art.1 c.1”.
Sul punto l'appellante deduce:
-che il limite di 400 metri era stato fissato “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione” in una circolare precedente del Ministero dell'Interno (la n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007);
-che il successivo decreto del Ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007
- emanato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione - che avrebbe dovuto regolamentare la distanza tra segnale e dispositivo, ha solo precisato che questa distanza va “valutata in relazione allo stato dei luoghi: in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale ed il luogo di
6 effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro Km”;
-che la Circolare del Ministero degli Interni del 21 luglio 2017 e il D.M.
Infrastrutture n. 282 del 13 giugno 2017 non hanno confermato il limite minimo di 400 metri, precedentemente e temporaneamente fissato, ma hanno chiarito il concetto di “distanza adeguata”, suggerendo di estendere analogicamente l'adozione delle distanze fissate dall'art. 79 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada per i segnali di prescrizione anche ai segnali di presegnalazione (250 mt. sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 mt. sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore ai 50 Km/h, e 80 mt. sulle altre strade);
-per l'effetto, poiché nel caso di specie (trattandosi di una strada con velocità massima consentita di 50 Km/h) risulta attestato che la segnaletica di preavviso era posizionata ad una distanza di metri 700 circa dalla postazione di rilevamento, il limite minimo prescritto dalla legge è stato rispettato.
§7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la decisione per violazione dell'art. 116 c.p.c. e del diritto di difesa, dolendosi che:
-) la motivazione della sentenza impugnata ha determinato una “grave menomazione del diritto di difesa del resistente”; Pt_1
-) se il giudice di pace avesse correttamente considerato le prove legali documentali in atti, interpretato correttamente le disposizioni di cui agli artt. 142/9 del Codice della Strada, 2699 e segg. c.c. e 116 c.p.c. ed avesse valutato la questione anche alla luce dei principi sanciti dalla Suprema
7 Corte di Cassazione, sarebbe giunto senz'altro a conclusione opposta, rigettando l'opposizione.
§8. Con il quarto motivo di impugnazione il censura la Pt_1
pronunzia per “ERROR IN JUDICANDO SULLE DISTANZE DEL
SEGNALE DI PREAVVISO DEL CONTROLLO ELETTRONICO E SULLA
INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA - VIOLAZIONE ART. 115
C.P.C.”, non avendo il primo giudice considerato “le prove fidefacenti offerte dall'Ente nel giudizio di primo grado”.
§9. L'appello è meritevole di accoglimento
§10. Il primo giudice ha accolto l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
<Con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 142 c.6 bis cda così come modificato dal DL 3.08.2007 n.117, cui è seguito il DM
15.08.2007, le postazioni di controllo di rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. La distanza minima tra il cartello di presegnalazione dell'autovelox mobile e la postazione mobile di controllo deve essere almeno di 400 metri. Questa distanza minima è stata fissata dalla circolare ministeriale del 3 agosto 2007 conformemente a quanto indicato dal già richiamato DL n.117/07, convertito in Legge n.
160/2007, art.1 c.1 – Le segnalazioni di cui trattasi devono essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentire la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito al fine di regolare la velocità in condizioni di sicurezza (Cass. sent. n. 32104|2019). La
Suprema Corte ha stabilito che l'apparecchio di rilevazione deve essere segnalato agli automobilisti con adeguato anticipo ed in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, facendo, quindi, richiamo anche alle
8 indicazioni contenute nella circolare sopra indicata (Ordinanza
n.4007|2022). Il verbale va, dunque, annullato sia perché privo dell'indicazione della presenza della segnalazione della postazione mobile di rilevamento della velocità alla distanza su menzionata, sia perché non vi
è prova che l'eventuale segnale se presente fosse a tale distanza o comunque ad una “adeguata distanza”. L'accoglimento del superiore motivo, essendo assorbente, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione>>.
§11. Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Sul punto è bene mettere in evidenza che la S.C. ha più volte affermato che “L'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione” (Cass. n. 9556 del 2023; conf. Cass. n. 29858 del
2024; Cass. n. 4007 del 2022; Cass. n. 6407 del 2019).
Nella stessa direzione depone l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del
2002, conv. in L. n. 168 del 2022, secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva
“informazione agli automobilisti”, poiché tale disposizione non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di
9 infrazioni, con la conseguente nullità di sanzioni eventualmente irrogate in violazione di detta previsione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 15899 del
2016).
L'art. 4 della L. n. 168 cit. si configura, difatti, come una norma imperativa, la cui cogenza è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella L. n. 160 del 2007, il nuovo comma 6-bis nel testo dell'art. 142 del predetto codice, alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli
o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione” dello stesso codice. Con la stessa disposizione innovativa l'individuazione delle modalità di impiego è stata rimessa ad appositi decreti del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno, il primo dei quali, adottato con D.M. n. del
15/08/2007, ha previsto, in particolare, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante” e che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi...” (art. 2, comma 1).
La preventiva segnalazione, univoca e adeguata, della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce, dunque, un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui
10 violazione non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
E' opportuno, altresì, precisare che l'art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, si riferisce unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente.
Tale interpretazione, invero, si pone in un rapporto di coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui al comma 2 dell'art. 25 della citata L. n. 120, che corrisponde a quella di consentire all'utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest'ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall'ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell'apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento
(pari, per l'appunto, ad almeno un chilometro). Viceversa, nell'ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest'ultima predisposizione
11 rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità, per effetto del quale l'utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l'esclusione dell'osservanza del predetto limite di un chilometro previsto dall'art. 25, comma 2, della L. n. 120 cit. (Cass. n. 32104 del 2019).
Chiarito, quindi, che in caso di apparecchi elettronici mobili con la presenza di un organo di polizia stradale è essenziale, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il cartello sia posizionato con adeguato anticipo (cfr., da ultimo, Cass. n. 26959 del 2022), va aggiunto che il
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 e la Circolare del Ministero degli Interni del 21 luglio 2017, nel ribadire questo concetto, hanno fissato delle distanze minime indicative, ossia 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h e 80 metri per tutte le altre strade.
Ciò posto, nel caso in esame il rilevamento elettronico, alla luce di quanto emergente dalla documentazione in atti, è stato effettuato con un apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare e gli agenti accertatori hanno dato atto nel verbale di violazione al Codice della Strada di aver accertato “la presenza dei prescritti segnali e la buona visibilità della postazione di controllo” e nel relativo report (concernente l'attività di rilevamento mediante apparecchiatura Velomatic 512d svolta in data
14.10.2020) di avere posizionato i segnali di preavviso ad una distanza di circa 700 metri dalla postazione del rilevamento, senza che tali risultanze, alcune delle quali hanno efficacia di prova legale (Cass., sez. un., n. 17355 del 2009), siano state in alcun modo smentite.
12 La pubblica amministrazione -come è noto- può assolvere all'onere della prova, alla quale è tenuta secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c., mediante la produzione del verbale di accertamento contenente gli estremi dettagliati e precisi della violazione e l'attestazione del pubblico ufficiale che la postazione dell'apparecchiatura di rilevazione è stata adeguatamente segnalata e resa visibile agli automobilisti sulla strada.
Ed allora, poiché nel verbale in atti si attesta, come già detto, “la buona visibilità della postazione di controllo”, oltre che la presenza dei segnali, era onere dell'opponente, odierno appellato, fornire la prova contraria (arg. ex Cass. ord. n. 36982 del 2021; Cass. ord. n. 36275 del 2021; Cass. ord. n.
36274 del 2021; Cass. ord. n. 36265 del 2021; Cass. ord. n. 35088 del 2021;
Cass. ord. n. 34624 del 2021; Cass. ord. n. 20613 del 2021; Cass, ord. n.
3538 del 2021; Cass., sent. n. 2205 del 2020; Cass. ord. n. 32909 del 2018;
Cass. ord. n. 23566 del 2017), onere che non è stato tuttavia assolto.
In mancanza di elementi probatori di segno contrario, deve conseguentemente confermarsi, sotto tale profilo, la piena legittimità della rilevazione elettronica della velocità e dell'accertamento della violazione amministrativa contestata al in forza del verbale oggetto di CP_1
impugnazione.
§12. Occorre, a questo punto, procedere all'esame degli originari motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal giudice di pace, nella parte in cui sono stati espressamente reiterati dall'appellato, a partire da quello con cui è stata assunta la RT. Controparte_3
24 DELLA COST. IN AGLI ARTT. 201 CDS, 383 E 385 DPR CP_4
495/1992”, che prevedono, rispettivamente, al comma 1, che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione … deve … essere notificato
13 all'effettivo trasgressore”, che “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta”, e che
“Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire”.
Ad avviso del , il verbale impugnato omette di indicare, con CP_1
precisione, il luogo dell'asserita commessa infrazione, leggendosi nel medesimo soltanto che la violazione accertata sarebbe stata commessa nella
“sopraelevata porto altezza - Direz. Nord-Sud”, senza ulteriori specificazioni, con conseguente “lesione del diritto di difesa del sanzionato, il quale non viene posto nelle condizioni di poter effettuare tutta una serie di verifiche circa la legittimità dell'accertamento”.
§12.1- Il motivo è infondato.
Se è vero che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 del codice della strada, come ribadito dall'art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, è da ritenere tuttavia che, una volta indicata la strada (“sopraelevata porto altezza - Direz. NORD-SUD”), la mancata specificazione dell'altezza chilometrica non sia determinante, anche perché sono stati esposti i parametri temporali (“il giorno 14/10/2020 alle ore 09:51”) e della trasgressione è stata fornita documentazione fotografica messa a disposizione dell'interessato.
14 Del resto, “poiché l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località, ovvero che si trovava in un settore nel quale non vigeva il divieto contestato, con conseguente tutela del suo diritto di difesa” (Cass. n. 17022 del 2016, che ha ritenuto priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo e al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta a escludere che fosse stata commessa l'infrazione).
§13. Parimenti infondato è il secondo motivo dell'originaria opposizione.
§13.1- In proposito, giova premettere che il sistema delineato dal Codice della Strada del 1992 è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita solo in determinate ipotesi ed in primo luogo quando la strada abbia delle caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata.
In specie, l'art. 201, comma 1-bis, del Codice della Strada consente la contestazione non immediata dell'infrazione mediante l'impiego di autovelox sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, ovvero negli altri tratti di strada individuati con decreto dal Prefetto, sulla scorta dei parametri indicati dalla stessa norma (art. 201 c. 1-bis, lett. f) del C.d.S. che richiama l'art. 4 del D. L. 121/2002), delineando al contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono
15 presentare per potersi qualificare come tali [art. 2, commi 2 e 3, lett. A), B),
C) e D)].
Relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, spetta dunque al Prefetto individuare con apposito decreto i tratti in cui la contestazione differita è ammissibile (Cass. n.
24214 del 2018).
Il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002, stabilisce invero che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.
Il decreto del Prefetto ha precisamente lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane secondarie, la possibilità di usare “senza presidio” apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019; Cass. n. 776 del 2021).
La disciplina dianzi richiamata vale, infatti, esclusivamente per le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità fisse, atteggiandosi soltanto per esse quale condizione di legittimità del relativo utilizzo l'inserimento del tratto stradale (che rientri per l'appunto tra le strade urbane a scorrimento o tra le strade extraurbane secondarie) in un decreto prefettizio.
16 Qualora venga impiegato nei centri urbani un apparecchio di rilevazione elettronica della velocità con postazione mobile e alla presenza degli agenti accertatori di polizia non è, invece, necessario alcun decreto del Prefetto del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione.
In altre parole, mentre le postazioni fisse e automatiche sulle strade extraurbane e sulle strade urbane a scorrimento sono legittimamente installabili soltanto previa autorizzazione del Prefetto, se si tratta di postazioni mobili con la presenza degli agenti accertatori di polizia utilizzate nei centri urbani ciò non è necessario [cfr. per tutte Cass. n. 18560 del 2022, secondo cui: “L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, …, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass.
16622/2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (n ecessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass.
776/2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In tal caso, peraltro, come emerge dall'art. 201 C.d.S. comma 1-bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”].
17 È questo il caso in esame, leggendosi nel verbale di contestazione che
“L'accertamento della violazione è avvenuto alla presenza dell'organo accertatore per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento direttamente gestito e nella disponibilità dell'organo di P.L. che consente la determinazione dell'illecito esclusivamente in tempo successivo al transito poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento”.
Ancora, nello stesso verbale si precisa che “Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione” e che la “contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione (art. 201 C.d.S. comma 1 bis lettera e)”.
A mente dell'art. 201 comma 1-bis, lett. e), infatti, la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dello “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo”, “il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
La lett. e) individua, cioè, una ulteriore ipotesi in cui è ammessa la contestazione differita, che prescinde dai presupposti richiesti dalle lettere precedenti, e che trova applicazione soltanto in caso di postazioni mobili direttamente gestite dagli organi di Polizia stradale.
Ne discende pertanto che nel caso in esame si è legittimamente e motivatamente provveduto alla contestazione differita dell'infrazione, non occorrendo alcun decreto prefettizio.
18 §14. Dalle argomentazioni che precedono deriva, allora, la legittimità del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada per cui è causa, di talché l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
§15. Atteso l'esito del giudizio, il deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ed in rapporto al valore della controversia, tenuto conto della natura ripetitiva delle questioni trattate. Nulla va, infine, disposto per le spese del giudizio davanti al giudice di pace, poiché l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario e nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le “spese vive” - esborsi - di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 28870 del 2021, secondo cui “Quando una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio a mezzo di funzionario, quindi di difesa non tecnica, la sentenza che condanni la controparte non può addebitare anche le spese per la difesa ma soltanto quelle vive eventualmente sopportate e documentate”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
e conferma il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S.
[...]
n° V/8466A/2020 prot. 47114/2020 del 14.10.2020, elevato dalla Polizia
Municipale di;
Parte_1
b) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte in complessivi €64,50 per esborsi ed €297,00 per
19 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA;
nulla per le spese del giudizio davanti al giudice di pace.
Reggio Calabria, 24 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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