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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, VI CA, a seguito dell'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 420 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1151/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione al precetto”,
PROMOSSA DA
, in persona del suo Parte_1 rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Claudio Di Benedetto;
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. Massimo Caristia;
Controparte_1
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “- In via preliminare, sospensione per entrambi gli
Opponenti dell'esecutività della Diffida accertativa opposta, anche inaudita altera parte e di ogni atto consequenziale quale l'atto di precetto, notificato in data 25/9/20124; - In via preliminare ed in mero subordine, sospendere l'efficacia esecutiva della Diffida accertativa opposta e dell'atto di precetto notificato in data 25/9/2024, almeno nei confronti della
[...]
per le ragioni dedotte;
- Ritenere e dichiarare nulla e/o irregolare ab Parte_2
origine la Diffida accertativa oggi opposta;
- Ritenere e dichiarare, in via preliminare,
l'estromissione dal presente giudizio della per le ragioni dedotte;
- Controparte_2
Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti oggi vantati;
- Nel merito ritenere e
1 dichiarare che gli opponenti nulla devono a in forza del titolo azionato in Controparte_1
quanto il credito è inesistente per le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'irregolarità della Diffida accertativa del 19/12/2022 e degli atti consequenziali e tra questi dell'atto di precetto notificato in data 25/9/2024; - In mero subordine e senza recesso dalle precedenti eccezioni, rimodulare la somma effettivamente dovuta, anche tenuto conto dei periodi prescritti e/o non dovuti e delle contestazioni odierne”;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso;
- all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto che è stata sottoscritta dal lavoratore e dalla società transazione stragiudiziale avente ad oggetto, anche, le pretese oggetto delle domande giudiziali spiegate in ricorso e le difese esposte nella memoria di costituzione;
- dell'accordo transattivo è stata prodotta copia in data odierna attraverso il deposito telematico;
- sempre all'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno domandato venisse dichiarata cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, siccome, peraltro, espressamente indicato nel corpo dell'accordo transattivo;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- dalla lettura del contratto di transazione emerge che le parti abbiano voluto transigere circa le posizioni assunte nel presente giudizio;
- a seguito della transazione in parola è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come da espressa volontà delle parti consacrata nell'accordo sottoscritto;
- le spese di lite, in base alla volontà espressa in sede di accordo transattivo, ribadita oggi dai procuratori delle parti, vadano compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Gela, 4 novembre 2025
3
IL GIUDICE DEL LAVORO
VI CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, VI CA, a seguito dell'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 420 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1151/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione al precetto”,
PROMOSSA DA
, in persona del suo Parte_1 rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Claudio Di Benedetto;
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. Massimo Caristia;
Controparte_1
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, parte attrice ha promosso il presente giudizio formulando le seguenti domande giudiziali “- In via preliminare, sospensione per entrambi gli
Opponenti dell'esecutività della Diffida accertativa opposta, anche inaudita altera parte e di ogni atto consequenziale quale l'atto di precetto, notificato in data 25/9/20124; - In via preliminare ed in mero subordine, sospendere l'efficacia esecutiva della Diffida accertativa opposta e dell'atto di precetto notificato in data 25/9/2024, almeno nei confronti della
[...]
per le ragioni dedotte;
- Ritenere e dichiarare nulla e/o irregolare ab Parte_2
origine la Diffida accertativa oggi opposta;
- Ritenere e dichiarare, in via preliminare,
l'estromissione dal presente giudizio della per le ragioni dedotte;
- Controparte_2
Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti oggi vantati;
- Nel merito ritenere e
1 dichiarare che gli opponenti nulla devono a in forza del titolo azionato in Controparte_1
quanto il credito è inesistente per le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'irregolarità della Diffida accertativa del 19/12/2022 e degli atti consequenziali e tra questi dell'atto di precetto notificato in data 25/9/2024; - In mero subordine e senza recesso dalle precedenti eccezioni, rimodulare la somma effettivamente dovuta, anche tenuto conto dei periodi prescritti e/o non dovuti e delle contestazioni odierne”;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso;
- all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto che è stata sottoscritta dal lavoratore e dalla società transazione stragiudiziale avente ad oggetto, anche, le pretese oggetto delle domande giudiziali spiegate in ricorso e le difese esposte nella memoria di costituzione;
- dell'accordo transattivo è stata prodotta copia in data odierna attraverso il deposito telematico;
- sempre all'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno domandato venisse dichiarata cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, siccome, peraltro, espressamente indicato nel corpo dell'accordo transattivo;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- dalla lettura del contratto di transazione emerge che le parti abbiano voluto transigere circa le posizioni assunte nel presente giudizio;
- a seguito della transazione in parola è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come da espressa volontà delle parti consacrata nell'accordo sottoscritto;
- le spese di lite, in base alla volontà espressa in sede di accordo transattivo, ribadita oggi dai procuratori delle parti, vadano compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Gela, 4 novembre 2025
3
IL GIUDICE DEL LAVORO
VI CA