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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2024, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
R.G.N. 3555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14/12/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il 16/05/2022,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE DOMENICO SCARLATTI, 2, 84090,
MONTECORVINO PUGLIANO, con il patrocinio dell'Avv. CIOTOLA ALESSANDRO (C.F.
, elettivamente domiciliata in VIA GEN. DON FERRANTE M. GONZAGA, C.F._1
21, 84125, SALERNO presso lo Studio dell'Avv. CIOTOLA ALESSANDRO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in PIAZZA LINA BOBARDI, 20124, MILANO, con il patrocinio dell'Avv. CANDIANI
LUCA ALESSANDRO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
FREGUGLIA, 10, 20122, MILANO presso lo Studio dell'Avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il
16/05/2022, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
“1) Accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4235/2022 -accertata preliminarmente la non conformità del bene concesso in leasing alla Direttiva Macchine n.2006/42/CE, alla stregua della consulenza tecnica d'Ufficio allegata in atti- dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n. W0043568 intercorso in data 22/09/2014 con l'allora ora per illiceità Controparte_2 Controparte_1 dell'oggetto della fornitura, condannando, conseguenzialmente, essa Società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dei canoni locativi interamente versati dalla ed ammontanti Parte_1 complessivamente ad € 451.478,70; il tutto gravato di interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
2) Dichiarare inammissibile, improponibile e/o comunque rigettare il proposto appello incidentale perché palesemente infondato, oltre che pretestuoso e speculativo, non sussistendo alcun credito in favore dell'appellata per l'asserita tardiva restituzione del bene, per tutti i motivi già ampiamente rappresentati in prime cure;
3) Condannare, altresì, essa appellata, a norma dell'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per entrambi i gradi di giudizio per aver, essa omesso di partecipare al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;
Controparte_1
4) Condannare, infine, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, nonché alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della sentenza impugnata”. Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. Preliminarmente: Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c. Nel merito: Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via di gravame incidentale: Condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di Euro 79.158,30, ovvero del diverso importo che risulterà di legge o di giustizia, anche, ma solo occorrendo, previa liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre I.V.A., se applicabile alla fattispecie, ed oltre agli interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17, D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, e 5, D. Lgs. 231/02, ovvero ancora, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, da ogni singola scadenza mensile al saldo effettivo.
In ogni caso e sempre, per quanto di ragione, in via di gravame incidentale: Condannare l'appellante all'integrale rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa relativi vuoi al procedimento cautelare definito in prime cure, vuoi al presente grado. In via istruttoria:
Respingere tutte le istanze avversarie. Si ripropongono, solo per quanto occorresse, le istanze eventualmente svolte nel corso del giudizio e non espressamente rinunciate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (in seguito, ), quale utilizzatrice del contratto di locazione Parte_1 Parte_1 finanziaria n. W0043568 del 22/09/2014 avente ad oggetto una “vasca di verniciatura”, con atto di citazione notificato il 06/07/2020, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_1 Contr (in seguito, ), quale avente causa di concedente
[...] Controparte_2 del predetto contratto, al fine di chiedere, previo accertamento della non conformità del bene alla
Direttiva macchine n. 2006/CE, la declaratoria della “nullità” del contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei canoni quantificati in € 451.478,70, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo, e, per altro verso, la condanna al ritiro, a propria cura e spese, del macchinario, ivi incluso il pagamento di una penale ex art. 641-bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo quantificata in via equitativa, nonché la condanna al versamento del contributo unificato per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Contr Si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata della terza fornitrice al fine di esercitare l'azione di manleva, nel merito, Controparte_3 il rigetto delle domande formulate dall'attrice per infondatezza, e, in via riconvenzionale, la condanna
2 al pagamento di un importo afferente ciascun mese di ritardo dalla data di scadenza del contratto
(01/11/2019) sino all'effettiva restituzione quantificato in € 6.089,10 al mese.
Nelle more del giudizio, introduceva un procedimento cautelare ai sensi degli artt. 700 e Parte_1 Contr 669-bis e ss. c.p.c. al fine di ottenere la condanna di all'immediato ritiro del bene oggetto di leasing a propria cura e spese, procedimento dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere (essendo stato riconsegnato il bene in data 07/12/2020), con differimento della regolazione delle relative spese alla sentenza di merito.
Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo fornitore e istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale di Milano decideva il giudizio di merito con l'impugnata sentenza, con la quale, qualificata l'azione attorea quale domanda di declaratoria di nullità contrattuale per “l'allegata illiceità dell'oggetto attesa la contrarietà a norme imperative”, ne rilevava l'infondatezza sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il bene era stato consegnato in data 14/01/2015 come indicato nel relativo verbale sottoscritto dal fornitore e dall'utilizzatrice, recante la dichiarazione -resa all'esito del collaudo completo- della piena conformità del bene alla normativa infortunistica, antinquinamento ed alla normativa CE;
- la clausola 6) delle condizioni generali -approvata con duplice approvazione sia in calce al testo negoziale che nell'apposita postilla di chiusura- prevedeva l'esclusione della responsabilità della concedente per vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti del bene ivi inclusi i difetti di funzionamento, la mancanza di qualità ed idoneità del bene stesso, e, per altro verso, l'estensione all'utilizzatrice di tutte le garanzie spettanti nei confronti del fornitore quale proprietaria del bene, così abilitando l'utilizzatrice a rivolgersi direttamente al fornitore per farle valere;
- emerse delle criticità nel corso di verifiche di conformità agli standards internazionali, tali da rendere il bene -in tesi- inutilizzabile come da comunicazione in data 24/02/2016 inoltrata dall'attrice alla convenuta, aveva avviato dinanzi al Tribunale di Salerno un procedimento di Parte_1 accertamento tecnico preventivo , cui aveva fatto seguito -in conseguenza degli esiti della CTU e della successiva integrazione- il successivo giudizio di merito contro il fornitore, volto ad ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità del bene quantificati nell'importo corrispondente ai canoni di leasing versati;
nel corso di tale giudizio, in particolare,
[...] aveva formulato un'ulteriore domanda volta a far accertare la nullità contrattuale allegando le Pt_1 medesime censure oggetto del presente giudizio;
- la domanda attorea non era conforme all'orientamento della Suprema Corte, in base al quale: “in tema di locazione finanziaria, qualora l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all'utilizzatore, l'operazione si svolge nel senso per cui il rapporto in cui l'acquisto, ad opera del concedente, va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume -pertanto- neppure indirettamente l'obbligo della consegna, ne' garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, ne' rimane tenuto alla garanzia per evizione”
(Cass. n. 6412/1998);
- pertanto, secondo il primo Giudice, “l'assunto attoreo (…) risulta contrastare con le evidenziate pattuizioni in quanto riversa sulla società finanziatrice, sul rilievo del collegamento funzionale tra i contratti, le conseguenze negative della scelta del prodotto e del fornitore, sia pure emerse successivamente alla consegna, interamente riferibili alla società attrice”, cosicché “l'allegata
3 assolta accertata inutilizzabilità del bene per l'intera durata del contratto non rende priva di giustificazione causale, come preteso, il pagamento dei canoni locativi, operando sul diverso piano del contratto di fornitura alle cui vicende eventuali le parti hanno espressamente reso impermeabile il contratto di finanziamento come precisato dal combinato disposto delle clausole 6) 12) e 13)”. Contr Inoltre, il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale formulata da volta a conseguire il ristoro in via equitativa di un importo relativo alla ritardata riconsegna del bene, in quanto “la documentazione prodotta in sede cautelare riscontra l'esistenza di plurime ed obiettive difficoltà connesse alla definizione delle modalità di ritiro nonché un'intensa interlocuzione tra le parti per la definizione delle relative tempistiche”, cosicché, in un'ottica di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni restitutorie, nessuna responsabilità per il ritardo nella riconsegna del bene era attribuibile all'utilizzatrice.
Tenuto conto della limitata valenza della domanda riconvenzionale nella delibazione complessiva delle reciproche istanze, il primo Giudice condannava al rimborso delle spese di lite del Parte_1 giudizio di merito, mentre, per quanto riguarda la fase cautelare, compensava integralmente tra le parti le relative spese.
****
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 14/12/2022 Parte_1 chiedendone, sulla base dei due motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate. Contr Si è regolarmente costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., e chiedendone nel merito il rigetto per infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Ha proposto, altresì, appello incidentale, chiedendo, da un lato, di condannare l'appellante al pagamento della somma di € 79.158,30, ovvero del diverso importo di legge o di giustizia, oltre interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17 del D.L. n. 132/2014 (convertito nella L. n.
162/2014) e 5 del D.lgs. n. 231/2002, ovvero ancora, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, da ogni singola scadenza mensile al saldo effettivo;
per altro verso, di condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese e compensi di difesa relativi al procedimento cautelare definito in prime cure e al presente grado.
Sulle conclusioni precisate per via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa in camera di consiglio dopo la scadenza dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Contr L'eccezione preliminare sollevata da di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello principale non merita accoglimento, atteso che, in base ad un giudizio prognostico altamente probabilistico e ad una valutazione sommaria, l'appello principale non è apparso alla Corte “a prima vista” infondato alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito.
Con il primo motivo d'appello principale, l'appellante censura la “violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cost. e degli artt. 1322, 1346, 1418 c.c. nonché, degli artt. 4, 6, 12 e 13 del contratto di leasing finanziario”.
Secondo la prospettazione d'appello, il Tribunale avrebbe erroneamente basato la decisione su presupposti di diritto e richiami giurisprudenziali irrilevanti ed afferenti una fattispecie giuridica diversa (ovvero, la risoluzione del contratto per vizi e/o mancanza di qualità del bene) rispetto a quella sottoposta al suo esame (la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto).
4 In particolare, l'esclusione di responsabilità in capo alla concedente di cui all'art. 6, e quindi la ritenuta impermeabilità del contratto di finanziamento rispetto alle vicende afferenti la fornitura del bene, sarebbe riferita alla sola e diversa fattispecie riguardante eventuali vizi e/o mancanza di qualità del bene medesimo, non all'ipotesi di illiceità dell'oggetto del contratto di leasing per contrarietà a norme imperative e/o di ordine pubblico.
Inoltre, “il regime di segregazione degli effetti giuridici tra il contratto di vendita e quello di leasing”
-in tesi, erroneamente affermato dal primo Giudice- risulterebbe “documentalmente smentito alla stregua dell'art. 4) del contratto, nella misura in cui detta clausola negoziale legittima la sola concedente (e non l'utilizzatrice) ad esperire l'azione di risoluzione contrattuale nei confronti del fornitore, valorizzando in tal guisa il vincolo di interdipendenza e collegamento causale esistente tra la vendita e la locazione finanziaria ad essa strumentale” (cfr. atto appello pag. 09).
In ogni caso, la clausola 6) di esclusione di responsabilità in capo alla concedente sarebbe nulla ex art. 1229 c.c., concernendo, in tesi, la controversia in materia di nullità contrattuale per illiceità dell'oggetto, “ossia, una circostanza che per la sua gravità esula dalla disponibilità negoziale delle parti e che, se accertata (come nel caso di specie), travolge ex tunc l'intera operazione economico- commerciale (incluso il contratto di leasing) perché realizzata dalle parti mediante un congegno contrattuale invalido e, pertanto, irrimediabilmente inefficace”(pag. 10 appello).
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità del contratto di leasing per contrarietà del bene compravenduto alle norme imperative e di ordine pubblico settoriali ex artt.
1346 e 1418 c.c.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “sulla nullità derivata del contratto di leasing per illiceità del bene oggetto della fornitura collegata”, censura la sentenza nella parte in Parte_1 cui “pur ritenendo “accertata (l')inutilizzabilità del bene per l'intera durata del contratto” -e, dunque, provata la nullità della fornitura per il illiceità dell'oggetto alla stregua di quanto divisato dal CTU (…)- affermava sorprendentemente che siffatta invalidità contrattuale “non rende priva di giustificazione causale, come preteso, il pagamento dei canoni locativi operando sul diverso piano del contratto di fornitura (…)”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, a fronte dell'accertata non conformità del bene oggetto della fornitura, e, dunque, a fronte della conseguenziale nullità del relativo contratto di vendita per illiceità dell'oggetto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare anche la nullità “derivata” del contratto di leasing collegato alla fornitura illecita. Invero -sempre secondo la tesi di il contratto di Parte_1 leasing sarebbe un “contratto collegato (con collegamento negoziale tra locazione finanziaria e compravendita) nel quale la fornitura viene negoziata dalla società di leasing allo scopo, noto al fornitore che ha trattato direttamente con l'utilizzatore, di soddisfare l'interesse del futuro beneficiario ad acquisire la disponibilità del bene”.
Invece, quanto al rilievo del primo Giudice relativo alle azioni esercitate da nei confronti Parte_1 del fornitore, l'appellante evidenzia che la domanda del presente giudizio si fonderebbe su un titolo giuridico del tutto differente rispetto alla domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale introdotta dinanzi al Tribunale di Salerno, in quanto “il Tribunale di Salerno è stato adito promuovendo un'azione di risarcimento danni riguardante i pregiudizi patrimoniali da fermo produttivo subiti dalla odierna appellante quale conseguenza della accertata inutilizzabilità del bene fornito da , mentre “il presente gravame trae invece origine da una autonoma Controparte_3 domanda di nullità del contratto di locazione finanziaria (con conseguenziale richiesta di ripetizione dei canoni versati), per l'accertata illiceità dell'oggetto -stante la non conformità del bene concesso
5 in leasing alla Direttiva Macchine n.2006/42/CE- circostanza invocata, invece, solo incidenter tantum (sotto forma di eccezione di nullità del collegato contratto di fornitura), nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale campano per responsabilità extracontrattuale della Società fornitrice”. I due motivi d'appello principale possono essere congiuntamente esaminati in quanto devolvono al
Collegio la valutazione sulla sussistenza o meno della nullità del contratto di leasing e sulle conseguenze -sempre in termini di nullità- sul medesimo contratto derivanti da un'eventuale declaratoria di nullità del differente contratto di fornitura.
Occorre premettere che sono pacifiche e documentali le seguenti circostanze:
- aveva sottoscritto, quale utilizzatrice, il contratto di locazione finanziaria n. W0043568 Parte_1 in data 22/09/2014, avente ad oggetto una “vasca di verniciatura”, con Controparte_2 Contr
concedente del predetto contratto, nonché dante causa di
[...]
- aveva scelto il fornitore, con il quale aveva concordato il tipo e le caratteristiche del bene, Parte_1 nonché il prezzo e le modalità di consegna (cfr. clausola n. 3 condizioni generali);
- dall'esame del verbale di consegna in atti, sottoscritto dal fornitore e dall'utilizzatrice, risulta che il bene era stato consegnato in data 14/01/2015 direttamente all'utilizzatrice e che quest'ultima aveva dichiarato, all'esito del completo collaudo, che il bene era pienamente conforme alla normativa infortunistica, antinquinamento ed alla normativa CE;
- con la clausola 6) delle condizioni generali -approvata con duplice approvazione sia in calce al testo negoziale che nell'apposita postilla di chiusura- le parti avevano previsto l'esclusione della responsabilità della concedente per vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti del bene ivi inclusi i difetti di funzionamento, la mancanza di qualità ed idoneità del bene stesso, e, per altro verso,
l'estensione all'utilizzatrice di tutte le garanzie spettanti nei confronti del fornitore quale proprietaria del bene, così abilitando l'attrice a rivolgersi direttamente al fornitore per farle valere. Tanto premesso, l'appellante, con i rilievi esposti nelle pagg.
3-4 dell'atto di appello, evidenzia che solo successivamente alla consegna del bene sarebbero emerse delle criticità “in termini di rischi ambientali e sicurezza sui luoghi di lavoro”, tali da rendere il bene inutilizzabile come rappresentato all'allora concedente in data 24/02/2016, e, che, pertanto, aveva Controparte_2 convenuto in giudizio la fornitrice dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di Controparte_3 chiedere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità del bene quantificati nell'importo corrispondente ai canoni versati, instaurando, altresì, nelle more del giudizio, un procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, sarebbe stata accertata la non conformità del bene alla Direttiva Macchine n. 2006/42, e, quindi, la sua inutilizzabilità (in tesi, confermata anche nel giudizio di merito all'esito dell'incarico peritale
“integrativo” conferito al medesimo CTU della fase cautelare). Contr replica che tali asserite statuizioni giudiziali di accertamento non sarebbero ad essa opponibili, non avendo partecipato ai relativi giudizi.
Inoltre, sostiene che la dedotta difformità, così come l'altrettanta presunta “inutilizzabilità” dell'impianto di cui sopra, non sarebbe stata provata dall'appellante, non risultando in atti alcun accertamento giudiziale definitivo e non avendo dedotto e prodotto la parte alcun elemento probatorio idoneo a tal fine.
Sul punto, i dedotti accertamenti giudiziali circa la mancata conformità del bene alla direttiva Contr macchine non solo sono inopponibili all'appellata per la mancata partecipazione di ai relativi giudizi, ma non ha prodotto in questo giudizio elementi probatori da cui evincere la Parte_1
6 mancata asserita conformità del bene, essendosi limitata a produrre solo uno stralcio della richiamata
CTU (svolta – si ripete- nel separato giudizio instaurato con la sola fornitrice), da cui, peraltro, si desume che la denunciata difformità era facilmente emendabile con una spesa di qualche migliaia di euro.
Pertanto, la richiesta incidentale di accertamento della non conformità del bene concesso in leasing alla Direttiva Macchine n. 2006/42/CE -preliminare alla richiesta declaratoria di nullità del contratto di leasing (cfr. conclusioni - è del tutto preclusa nel presente giudizio, in mancanza di atti, Parte_1 documenti o strumenti su cui effettuare il chiesto accertamento.
Non essendoci quindi prova alcuna circa l'asserita non conformità del bene comprato alla Direttiva europea Macchine, in mancanza di prova della presunta nullità dell'oggetto compravenduto, nessun effetto “derivato” può scaturire sul contratto di leasing, che è, comunque, un contratto separato e distinto dal contratto di vendita, pur intercorrendo tra essi un collegamento negoziale funzionale, individuabile nel perseguimento di una causa concreta unitaria, ravvisata nell'interesse dell'utilizzatrice ad ottenere il godimento del bene, a fronte dell'interesse della concedente di ricevere il valore della compravendita più gli interessi per l'operazione finanziaria.
Per tutto quanto esposto, la dedotta difformità del bene concesso in leasing (alla cui individuazione e scelta, si ricorda, il concedente non ha minimamente partecipato) è rimasta priva di riscontro probatorio, con conseguente infondatezza della domanda di declaratoria di nullità del contratto di leasing per l'illiceità dell'oggetto o per nullità “derivata”, e della correlata domanda di condanna alla restituzione dei canoni locativi versati.
In ogni caso, anche a voler ritenere provata una non meglio specificata difformità del macchinario oggetto del leasing, essa non sarebbe sufficiente per poter sostenere la nullità del contratto di leasing per contrarietà a norme imperative, in quanto non tutte le norme in materia antiinfortunistica e ambientale sono imperative e non tutte le difformità dalla legge comportano la nullità del contratto a motivo della tipizzazione ex lege dei casi di nullità.
Diversamente ragionando, a fronte dell'incontestata ricezione del bene da parte dell'utilizzatrice e dell'intervenuto adempimento da parte della società di intermediazione all'obbligo assunto di acquistare il bene al fine di garantirne la disponibilità all'utilizzatrice (che – tra l'altro- lo ha tenuto per tutta la durata del contratto), la caducazione del contratto di leasing a motivo della meramente dedotta nullità dell'oggetto del contratto si tradurrebbe in un'ingiustificata violazione degli accordi assunti tra utilizzatore e lessor, cui questo ha dato regolare esecuzione, a seguito della consegna e dell'intervenuto benestare della utilizzatrice dopo il collaudo, facendo legittimo affidamento sulla legittimità e regolarità dell'acquisto effettuato. A ben vedere, la concedente si vedrebbe esposta al rischio finanziario di aver anticipato l'intero costo dell'acquisto del bene, senza più ricevere la controprestazione stabilita consistente nella restituzione del valore della compravendita più gli interessi per l'operazione finanziaria.
Pertanto, i difetti o le carenze segnalate da possono qualificarsi come non meglio Parte_1 specificate carenze delle qualità promesse del bene, ma non tali da comportare la dedotta nullità del contratto rendendo inoperanti le clausole pattuite tra le parti di inopponibilità dei vizi del bene alla lessor che, tra l'altro, pur informata del vizio riscontrato nel bene, non è stata posta nelle condizioni di valutare la gravità dell'inadempimento attribuito alla fornitrice, per avviare l'eventuale giudizio di risoluzione del contratto di compravendita.
I vizi del bene devono ricadere quindi sull'utilizzatrice, non solo perché è di fatto colei che ha scelto il bene, a cui favore tutta l'operazione economica è svolta, ma anche perché la legge e gli accordi
7 negoziali -così come correttamente richiamati dal primo Giudice- le hanno traslato tutti i diritti di agire direttamente nei confronti del fornitore per far valere le azioni a tutela del compratore (con la sola eccezione dell'azione di risoluzione), riconoscendole, peraltro, anche la possibilità di agire extra contrattualmente per ottenere quanto pagato per il leasing (cfr. Cass. SS.UU. n. 19785/2015), come d'altronde fatto dalla Parte_1 Contr Per quanto riguarda, infine, la reiterata domanda di condanna di al pagamento alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8, c. 4-bis del
D.lgs. n. 28/2010, non si ravvisa un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, che l'appellante possa ottenere con l'accoglimento di tale domanda (sul punto, cfr. Cass. 12/01/2022, n. 692; ex plurimis Cass. n. 28307 del 11/12/2020; Cass. n. 13395 del 29/05/2018).
Con l'appello incidentale, l'appellata censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale volta a conseguire il ristoro in via equitativa di un importo relativo alla ritardata riconsegna del bene. Contr A tal proposito, richiama l'art. 17 delle condizioni generali -in base alle quale le parti avevano previsto che, in caso di ritardo nella restituzione, la concedente avrebbe potuto chiedere all'utilizzatrice il pagamento di una penale pari all'ammontare di un canone per ogni periodo o frazione di esso previsto dal contratto- evidenziando -a confutazione della relativa motivazione di rigetto del Tribunale- che “non si trattava e non si tratta, quindi, di esprimere una valutazione circa la maggiore o minore “difficoltà” dell'adempimento dovuto, né di decidere discrezionalmente se ed in quale misura l'omissione vada sanzionata, bensì di far rispettare una pattuizione esplicita, mai derogata convenzionalmente dagli stipulanti e, come tale, pienamente vincolante per questi ultimi”.
Pertanto, considerato il tempo intercorso tra la scadenza del leasing (01/11/2019) ed il giorno di riconsegna del bene (07/12/2020), chiede la condanna al pagamento della somma di € 79.158,30
(l'ammontare periodico del precedente canone di leasing pari a € 6.089,10 -cfr. doc. 1, pag.
1- per 13 mensilità compiute), oltre IVA, se dovuta per legge, ed interessi moratori.
L'appellata chiede, altresì, la parziale riforma del capo concernente la liquidazione delle spese del procedimento d'urgenza, tenuto conto che il primo Giudice dopo aver differito la corrispondente relativa regolazione alla pronuncia di merito, operava una “compensazione” intrinsecamente arbitraria, in violazione degli artt. 91, I comma, e 92, I e II comma, c.p.c.”.
Sul punto, a prescindere da qualsiasi questione di inammissibilità della domanda in via incidentale qui riproposta e già oggetto di separato giudizio tra le parti, dall'esame dei documenti prodotti da parte appellante emerge, da un lato, che a fronte della comunicazione di di non voler Parte_1 Contr riscattare il bene con richiesta a di provvedere al relativo ritiro, la concedente in data 04/03/2020 rispondeva: “le confermiamo altresì che il ritiro avverrà senza aggravio di costi per Parte_1 preso atto della volontà di quest'ultima di non riscattare il bene” (cfr. doc. 19 appellante), così Contr facendo sorgere il legittimo affidamento circa il ritiro del bene da parte della dall'altro canto, come correttamente sottolineato dal primo Giudice, la documentazione prodotta dall'odierno Contr appellante in sede cautelare dà prova delle plurime richieste inviate dalla stessa alla Parte_1
e alla terza società da quest'ultima indicata quale destinataria del macchinario OR
, di aver indicazione su tempi e modalità della restituzione del bene.
[...]
Pertanto, l'esame della documentazione in atti non consente di attribuire all'appellante alcuna responsabilità, quantomeno univoca e unilaterale, in merito al ritardo nella riconsegna del bene, con Contr conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di
8 Sulla base delle sue esposte considerazioni, e quindi avuto riguardo all'esistenza di plurime ed obiettive difficoltà connesse alla definizione delle modalità di ritiro del bene nonché all'intensa interlocuzione tra le parti per la definizione delle relative tempistiche, risulta del tutto condivisibile la decisione del primo giudice di compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento d'urgenza, con conseguente rigetto della richiesta di parziale riforma del capo dell'impugnata sentenza concernente la liquidazione delle spese di tale procedimento.
L'appellata sentenza merita quindi conferma, ritenendo infondate le doglianze mosse ed inidonee a confutarne l'esaustiva e condivisa motivazione.
Le spese del presente grado devono essere poste integralmente a carico della appellante in Pt_2 applicazione del criterio della soccombenza. Va infatti considerato, come correttamente evidenziato Contr dal primo giudice con motivazione non contestata, che la domanda riconvenzionale di ha una limitata valenza rispetto alla domanda di di declaratoria della nullità del contratto di Parte_1 leasing, fondamentale oggetto del giudizio. Pertanto, la sostanziale prevalente soccombenza dell'appellante non può che comportare la sua condanna all'integrale rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal
D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (€ 451.478,70), e, attesa la media difficoltà Contr delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, come da nota spese depositata da Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il Parte_1
16/05/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 c. 1-quater, comma inserito dall'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 08/04/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14/12/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il 16/05/2022,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE DOMENICO SCARLATTI, 2, 84090,
MONTECORVINO PUGLIANO, con il patrocinio dell'Avv. CIOTOLA ALESSANDRO (C.F.
, elettivamente domiciliata in VIA GEN. DON FERRANTE M. GONZAGA, C.F._1
21, 84125, SALERNO presso lo Studio dell'Avv. CIOTOLA ALESSANDRO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in PIAZZA LINA BOBARDI, 20124, MILANO, con il patrocinio dell'Avv. CANDIANI
LUCA ALESSANDRO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
FREGUGLIA, 10, 20122, MILANO presso lo Studio dell'Avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il
16/05/2022, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
“1) Accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4235/2022 -accertata preliminarmente la non conformità del bene concesso in leasing alla Direttiva Macchine n.2006/42/CE, alla stregua della consulenza tecnica d'Ufficio allegata in atti- dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n. W0043568 intercorso in data 22/09/2014 con l'allora ora per illiceità Controparte_2 Controparte_1 dell'oggetto della fornitura, condannando, conseguenzialmente, essa Società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dei canoni locativi interamente versati dalla ed ammontanti Parte_1 complessivamente ad € 451.478,70; il tutto gravato di interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
2) Dichiarare inammissibile, improponibile e/o comunque rigettare il proposto appello incidentale perché palesemente infondato, oltre che pretestuoso e speculativo, non sussistendo alcun credito in favore dell'appellata per l'asserita tardiva restituzione del bene, per tutti i motivi già ampiamente rappresentati in prime cure;
3) Condannare, altresì, essa appellata, a norma dell'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per entrambi i gradi di giudizio per aver, essa omesso di partecipare al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;
Controparte_1
4) Condannare, infine, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, nonché alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in esecuzione della sentenza impugnata”. Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. Preliminarmente: Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c. Nel merito: Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via di gravame incidentale: Condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di Euro 79.158,30, ovvero del diverso importo che risulterà di legge o di giustizia, anche, ma solo occorrendo, previa liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre I.V.A., se applicabile alla fattispecie, ed oltre agli interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17, D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, e 5, D. Lgs. 231/02, ovvero ancora, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, da ogni singola scadenza mensile al saldo effettivo.
In ogni caso e sempre, per quanto di ragione, in via di gravame incidentale: Condannare l'appellante all'integrale rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa relativi vuoi al procedimento cautelare definito in prime cure, vuoi al presente grado. In via istruttoria:
Respingere tutte le istanze avversarie. Si ripropongono, solo per quanto occorresse, le istanze eventualmente svolte nel corso del giudizio e non espressamente rinunciate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (in seguito, ), quale utilizzatrice del contratto di locazione Parte_1 Parte_1 finanziaria n. W0043568 del 22/09/2014 avente ad oggetto una “vasca di verniciatura”, con atto di citazione notificato il 06/07/2020, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano CP_1 Contr (in seguito, ), quale avente causa di concedente
[...] Controparte_2 del predetto contratto, al fine di chiedere, previo accertamento della non conformità del bene alla
Direttiva macchine n. 2006/CE, la declaratoria della “nullità” del contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei canoni quantificati in € 451.478,70, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo, e, per altro verso, la condanna al ritiro, a propria cura e spese, del macchinario, ivi incluso il pagamento di una penale ex art. 641-bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo quantificata in via equitativa, nonché la condanna al versamento del contributo unificato per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Contr Si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata della terza fornitrice al fine di esercitare l'azione di manleva, nel merito, Controparte_3 il rigetto delle domande formulate dall'attrice per infondatezza, e, in via riconvenzionale, la condanna
2 al pagamento di un importo afferente ciascun mese di ritardo dalla data di scadenza del contratto
(01/11/2019) sino all'effettiva restituzione quantificato in € 6.089,10 al mese.
Nelle more del giudizio, introduceva un procedimento cautelare ai sensi degli artt. 700 e Parte_1 Contr 669-bis e ss. c.p.c. al fine di ottenere la condanna di all'immediato ritiro del bene oggetto di leasing a propria cura e spese, procedimento dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere (essendo stato riconsegnato il bene in data 07/12/2020), con differimento della regolazione delle relative spese alla sentenza di merito.
Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo fornitore e istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale di Milano decideva il giudizio di merito con l'impugnata sentenza, con la quale, qualificata l'azione attorea quale domanda di declaratoria di nullità contrattuale per “l'allegata illiceità dell'oggetto attesa la contrarietà a norme imperative”, ne rilevava l'infondatezza sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il bene era stato consegnato in data 14/01/2015 come indicato nel relativo verbale sottoscritto dal fornitore e dall'utilizzatrice, recante la dichiarazione -resa all'esito del collaudo completo- della piena conformità del bene alla normativa infortunistica, antinquinamento ed alla normativa CE;
- la clausola 6) delle condizioni generali -approvata con duplice approvazione sia in calce al testo negoziale che nell'apposita postilla di chiusura- prevedeva l'esclusione della responsabilità della concedente per vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti del bene ivi inclusi i difetti di funzionamento, la mancanza di qualità ed idoneità del bene stesso, e, per altro verso, l'estensione all'utilizzatrice di tutte le garanzie spettanti nei confronti del fornitore quale proprietaria del bene, così abilitando l'utilizzatrice a rivolgersi direttamente al fornitore per farle valere;
- emerse delle criticità nel corso di verifiche di conformità agli standards internazionali, tali da rendere il bene -in tesi- inutilizzabile come da comunicazione in data 24/02/2016 inoltrata dall'attrice alla convenuta, aveva avviato dinanzi al Tribunale di Salerno un procedimento di Parte_1 accertamento tecnico preventivo , cui aveva fatto seguito -in conseguenza degli esiti della CTU e della successiva integrazione- il successivo giudizio di merito contro il fornitore, volto ad ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità del bene quantificati nell'importo corrispondente ai canoni di leasing versati;
nel corso di tale giudizio, in particolare,
[...] aveva formulato un'ulteriore domanda volta a far accertare la nullità contrattuale allegando le Pt_1 medesime censure oggetto del presente giudizio;
- la domanda attorea non era conforme all'orientamento della Suprema Corte, in base al quale: “in tema di locazione finanziaria, qualora l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all'utilizzatore, l'operazione si svolge nel senso per cui il rapporto in cui l'acquisto, ad opera del concedente, va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume -pertanto- neppure indirettamente l'obbligo della consegna, ne' garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, ne' rimane tenuto alla garanzia per evizione”
(Cass. n. 6412/1998);
- pertanto, secondo il primo Giudice, “l'assunto attoreo (…) risulta contrastare con le evidenziate pattuizioni in quanto riversa sulla società finanziatrice, sul rilievo del collegamento funzionale tra i contratti, le conseguenze negative della scelta del prodotto e del fornitore, sia pure emerse successivamente alla consegna, interamente riferibili alla società attrice”, cosicché “l'allegata
3 assolta accertata inutilizzabilità del bene per l'intera durata del contratto non rende priva di giustificazione causale, come preteso, il pagamento dei canoni locativi, operando sul diverso piano del contratto di fornitura alle cui vicende eventuali le parti hanno espressamente reso impermeabile il contratto di finanziamento come precisato dal combinato disposto delle clausole 6) 12) e 13)”. Contr Inoltre, il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale formulata da volta a conseguire il ristoro in via equitativa di un importo relativo alla ritardata riconsegna del bene, in quanto “la documentazione prodotta in sede cautelare riscontra l'esistenza di plurime ed obiettive difficoltà connesse alla definizione delle modalità di ritiro nonché un'intensa interlocuzione tra le parti per la definizione delle relative tempistiche”, cosicché, in un'ottica di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni restitutorie, nessuna responsabilità per il ritardo nella riconsegna del bene era attribuibile all'utilizzatrice.
Tenuto conto della limitata valenza della domanda riconvenzionale nella delibazione complessiva delle reciproche istanze, il primo Giudice condannava al rimborso delle spese di lite del Parte_1 giudizio di merito, mentre, per quanto riguarda la fase cautelare, compensava integralmente tra le parti le relative spese.
****
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 14/12/2022 Parte_1 chiedendone, sulla base dei due motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate. Contr Si è regolarmente costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., e chiedendone nel merito il rigetto per infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Ha proposto, altresì, appello incidentale, chiedendo, da un lato, di condannare l'appellante al pagamento della somma di € 79.158,30, ovvero del diverso importo di legge o di giustizia, oltre interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17 del D.L. n. 132/2014 (convertito nella L. n.
162/2014) e 5 del D.lgs. n. 231/2002, ovvero ancora, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, da ogni singola scadenza mensile al saldo effettivo;
per altro verso, di condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese e compensi di difesa relativi al procedimento cautelare definito in prime cure e al presente grado.
Sulle conclusioni precisate per via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa in camera di consiglio dopo la scadenza dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Contr L'eccezione preliminare sollevata da di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello principale non merita accoglimento, atteso che, in base ad un giudizio prognostico altamente probabilistico e ad una valutazione sommaria, l'appello principale non è apparso alla Corte “a prima vista” infondato alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito.
Con il primo motivo d'appello principale, l'appellante censura la “violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cost. e degli artt. 1322, 1346, 1418 c.c. nonché, degli artt. 4, 6, 12 e 13 del contratto di leasing finanziario”.
Secondo la prospettazione d'appello, il Tribunale avrebbe erroneamente basato la decisione su presupposti di diritto e richiami giurisprudenziali irrilevanti ed afferenti una fattispecie giuridica diversa (ovvero, la risoluzione del contratto per vizi e/o mancanza di qualità del bene) rispetto a quella sottoposta al suo esame (la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto).
4 In particolare, l'esclusione di responsabilità in capo alla concedente di cui all'art. 6, e quindi la ritenuta impermeabilità del contratto di finanziamento rispetto alle vicende afferenti la fornitura del bene, sarebbe riferita alla sola e diversa fattispecie riguardante eventuali vizi e/o mancanza di qualità del bene medesimo, non all'ipotesi di illiceità dell'oggetto del contratto di leasing per contrarietà a norme imperative e/o di ordine pubblico.
Inoltre, “il regime di segregazione degli effetti giuridici tra il contratto di vendita e quello di leasing”
-in tesi, erroneamente affermato dal primo Giudice- risulterebbe “documentalmente smentito alla stregua dell'art. 4) del contratto, nella misura in cui detta clausola negoziale legittima la sola concedente (e non l'utilizzatrice) ad esperire l'azione di risoluzione contrattuale nei confronti del fornitore, valorizzando in tal guisa il vincolo di interdipendenza e collegamento causale esistente tra la vendita e la locazione finanziaria ad essa strumentale” (cfr. atto appello pag. 09).
In ogni caso, la clausola 6) di esclusione di responsabilità in capo alla concedente sarebbe nulla ex art. 1229 c.c., concernendo, in tesi, la controversia in materia di nullità contrattuale per illiceità dell'oggetto, “ossia, una circostanza che per la sua gravità esula dalla disponibilità negoziale delle parti e che, se accertata (come nel caso di specie), travolge ex tunc l'intera operazione economico- commerciale (incluso il contratto di leasing) perché realizzata dalle parti mediante un congegno contrattuale invalido e, pertanto, irrimediabilmente inefficace”(pag. 10 appello).
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità del contratto di leasing per contrarietà del bene compravenduto alle norme imperative e di ordine pubblico settoriali ex artt.
1346 e 1418 c.c.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “sulla nullità derivata del contratto di leasing per illiceità del bene oggetto della fornitura collegata”, censura la sentenza nella parte in Parte_1 cui “pur ritenendo “accertata (l')inutilizzabilità del bene per l'intera durata del contratto” -e, dunque, provata la nullità della fornitura per il illiceità dell'oggetto alla stregua di quanto divisato dal CTU (…)- affermava sorprendentemente che siffatta invalidità contrattuale “non rende priva di giustificazione causale, come preteso, il pagamento dei canoni locativi operando sul diverso piano del contratto di fornitura (…)”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, a fronte dell'accertata non conformità del bene oggetto della fornitura, e, dunque, a fronte della conseguenziale nullità del relativo contratto di vendita per illiceità dell'oggetto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare anche la nullità “derivata” del contratto di leasing collegato alla fornitura illecita. Invero -sempre secondo la tesi di il contratto di Parte_1 leasing sarebbe un “contratto collegato (con collegamento negoziale tra locazione finanziaria e compravendita) nel quale la fornitura viene negoziata dalla società di leasing allo scopo, noto al fornitore che ha trattato direttamente con l'utilizzatore, di soddisfare l'interesse del futuro beneficiario ad acquisire la disponibilità del bene”.
Invece, quanto al rilievo del primo Giudice relativo alle azioni esercitate da nei confronti Parte_1 del fornitore, l'appellante evidenzia che la domanda del presente giudizio si fonderebbe su un titolo giuridico del tutto differente rispetto alla domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale introdotta dinanzi al Tribunale di Salerno, in quanto “il Tribunale di Salerno è stato adito promuovendo un'azione di risarcimento danni riguardante i pregiudizi patrimoniali da fermo produttivo subiti dalla odierna appellante quale conseguenza della accertata inutilizzabilità del bene fornito da , mentre “il presente gravame trae invece origine da una autonoma Controparte_3 domanda di nullità del contratto di locazione finanziaria (con conseguenziale richiesta di ripetizione dei canoni versati), per l'accertata illiceità dell'oggetto -stante la non conformità del bene concesso
5 in leasing alla Direttiva Macchine n.2006/42/CE- circostanza invocata, invece, solo incidenter tantum (sotto forma di eccezione di nullità del collegato contratto di fornitura), nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale campano per responsabilità extracontrattuale della Società fornitrice”. I due motivi d'appello principale possono essere congiuntamente esaminati in quanto devolvono al
Collegio la valutazione sulla sussistenza o meno della nullità del contratto di leasing e sulle conseguenze -sempre in termini di nullità- sul medesimo contratto derivanti da un'eventuale declaratoria di nullità del differente contratto di fornitura.
Occorre premettere che sono pacifiche e documentali le seguenti circostanze:
- aveva sottoscritto, quale utilizzatrice, il contratto di locazione finanziaria n. W0043568 Parte_1 in data 22/09/2014, avente ad oggetto una “vasca di verniciatura”, con Controparte_2 Contr
concedente del predetto contratto, nonché dante causa di
[...]
- aveva scelto il fornitore, con il quale aveva concordato il tipo e le caratteristiche del bene, Parte_1 nonché il prezzo e le modalità di consegna (cfr. clausola n. 3 condizioni generali);
- dall'esame del verbale di consegna in atti, sottoscritto dal fornitore e dall'utilizzatrice, risulta che il bene era stato consegnato in data 14/01/2015 direttamente all'utilizzatrice e che quest'ultima aveva dichiarato, all'esito del completo collaudo, che il bene era pienamente conforme alla normativa infortunistica, antinquinamento ed alla normativa CE;
- con la clausola 6) delle condizioni generali -approvata con duplice approvazione sia in calce al testo negoziale che nell'apposita postilla di chiusura- le parti avevano previsto l'esclusione della responsabilità della concedente per vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti del bene ivi inclusi i difetti di funzionamento, la mancanza di qualità ed idoneità del bene stesso, e, per altro verso,
l'estensione all'utilizzatrice di tutte le garanzie spettanti nei confronti del fornitore quale proprietaria del bene, così abilitando l'attrice a rivolgersi direttamente al fornitore per farle valere. Tanto premesso, l'appellante, con i rilievi esposti nelle pagg.
3-4 dell'atto di appello, evidenzia che solo successivamente alla consegna del bene sarebbero emerse delle criticità “in termini di rischi ambientali e sicurezza sui luoghi di lavoro”, tali da rendere il bene inutilizzabile come rappresentato all'allora concedente in data 24/02/2016, e, che, pertanto, aveva Controparte_2 convenuto in giudizio la fornitrice dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di Controparte_3 chiedere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità del bene quantificati nell'importo corrispondente ai canoni versati, instaurando, altresì, nelle more del giudizio, un procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, sarebbe stata accertata la non conformità del bene alla Direttiva Macchine n. 2006/42, e, quindi, la sua inutilizzabilità (in tesi, confermata anche nel giudizio di merito all'esito dell'incarico peritale
“integrativo” conferito al medesimo CTU della fase cautelare). Contr replica che tali asserite statuizioni giudiziali di accertamento non sarebbero ad essa opponibili, non avendo partecipato ai relativi giudizi.
Inoltre, sostiene che la dedotta difformità, così come l'altrettanta presunta “inutilizzabilità” dell'impianto di cui sopra, non sarebbe stata provata dall'appellante, non risultando in atti alcun accertamento giudiziale definitivo e non avendo dedotto e prodotto la parte alcun elemento probatorio idoneo a tal fine.
Sul punto, i dedotti accertamenti giudiziali circa la mancata conformità del bene alla direttiva Contr macchine non solo sono inopponibili all'appellata per la mancata partecipazione di ai relativi giudizi, ma non ha prodotto in questo giudizio elementi probatori da cui evincere la Parte_1
6 mancata asserita conformità del bene, essendosi limitata a produrre solo uno stralcio della richiamata
CTU (svolta – si ripete- nel separato giudizio instaurato con la sola fornitrice), da cui, peraltro, si desume che la denunciata difformità era facilmente emendabile con una spesa di qualche migliaia di euro.
Pertanto, la richiesta incidentale di accertamento della non conformità del bene concesso in leasing alla Direttiva Macchine n. 2006/42/CE -preliminare alla richiesta declaratoria di nullità del contratto di leasing (cfr. conclusioni - è del tutto preclusa nel presente giudizio, in mancanza di atti, Parte_1 documenti o strumenti su cui effettuare il chiesto accertamento.
Non essendoci quindi prova alcuna circa l'asserita non conformità del bene comprato alla Direttiva europea Macchine, in mancanza di prova della presunta nullità dell'oggetto compravenduto, nessun effetto “derivato” può scaturire sul contratto di leasing, che è, comunque, un contratto separato e distinto dal contratto di vendita, pur intercorrendo tra essi un collegamento negoziale funzionale, individuabile nel perseguimento di una causa concreta unitaria, ravvisata nell'interesse dell'utilizzatrice ad ottenere il godimento del bene, a fronte dell'interesse della concedente di ricevere il valore della compravendita più gli interessi per l'operazione finanziaria.
Per tutto quanto esposto, la dedotta difformità del bene concesso in leasing (alla cui individuazione e scelta, si ricorda, il concedente non ha minimamente partecipato) è rimasta priva di riscontro probatorio, con conseguente infondatezza della domanda di declaratoria di nullità del contratto di leasing per l'illiceità dell'oggetto o per nullità “derivata”, e della correlata domanda di condanna alla restituzione dei canoni locativi versati.
In ogni caso, anche a voler ritenere provata una non meglio specificata difformità del macchinario oggetto del leasing, essa non sarebbe sufficiente per poter sostenere la nullità del contratto di leasing per contrarietà a norme imperative, in quanto non tutte le norme in materia antiinfortunistica e ambientale sono imperative e non tutte le difformità dalla legge comportano la nullità del contratto a motivo della tipizzazione ex lege dei casi di nullità.
Diversamente ragionando, a fronte dell'incontestata ricezione del bene da parte dell'utilizzatrice e dell'intervenuto adempimento da parte della società di intermediazione all'obbligo assunto di acquistare il bene al fine di garantirne la disponibilità all'utilizzatrice (che – tra l'altro- lo ha tenuto per tutta la durata del contratto), la caducazione del contratto di leasing a motivo della meramente dedotta nullità dell'oggetto del contratto si tradurrebbe in un'ingiustificata violazione degli accordi assunti tra utilizzatore e lessor, cui questo ha dato regolare esecuzione, a seguito della consegna e dell'intervenuto benestare della utilizzatrice dopo il collaudo, facendo legittimo affidamento sulla legittimità e regolarità dell'acquisto effettuato. A ben vedere, la concedente si vedrebbe esposta al rischio finanziario di aver anticipato l'intero costo dell'acquisto del bene, senza più ricevere la controprestazione stabilita consistente nella restituzione del valore della compravendita più gli interessi per l'operazione finanziaria.
Pertanto, i difetti o le carenze segnalate da possono qualificarsi come non meglio Parte_1 specificate carenze delle qualità promesse del bene, ma non tali da comportare la dedotta nullità del contratto rendendo inoperanti le clausole pattuite tra le parti di inopponibilità dei vizi del bene alla lessor che, tra l'altro, pur informata del vizio riscontrato nel bene, non è stata posta nelle condizioni di valutare la gravità dell'inadempimento attribuito alla fornitrice, per avviare l'eventuale giudizio di risoluzione del contratto di compravendita.
I vizi del bene devono ricadere quindi sull'utilizzatrice, non solo perché è di fatto colei che ha scelto il bene, a cui favore tutta l'operazione economica è svolta, ma anche perché la legge e gli accordi
7 negoziali -così come correttamente richiamati dal primo Giudice- le hanno traslato tutti i diritti di agire direttamente nei confronti del fornitore per far valere le azioni a tutela del compratore (con la sola eccezione dell'azione di risoluzione), riconoscendole, peraltro, anche la possibilità di agire extra contrattualmente per ottenere quanto pagato per il leasing (cfr. Cass. SS.UU. n. 19785/2015), come d'altronde fatto dalla Parte_1 Contr Per quanto riguarda, infine, la reiterata domanda di condanna di al pagamento alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8, c. 4-bis del
D.lgs. n. 28/2010, non si ravvisa un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, che l'appellante possa ottenere con l'accoglimento di tale domanda (sul punto, cfr. Cass. 12/01/2022, n. 692; ex plurimis Cass. n. 28307 del 11/12/2020; Cass. n. 13395 del 29/05/2018).
Con l'appello incidentale, l'appellata censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale volta a conseguire il ristoro in via equitativa di un importo relativo alla ritardata riconsegna del bene. Contr A tal proposito, richiama l'art. 17 delle condizioni generali -in base alle quale le parti avevano previsto che, in caso di ritardo nella restituzione, la concedente avrebbe potuto chiedere all'utilizzatrice il pagamento di una penale pari all'ammontare di un canone per ogni periodo o frazione di esso previsto dal contratto- evidenziando -a confutazione della relativa motivazione di rigetto del Tribunale- che “non si trattava e non si tratta, quindi, di esprimere una valutazione circa la maggiore o minore “difficoltà” dell'adempimento dovuto, né di decidere discrezionalmente se ed in quale misura l'omissione vada sanzionata, bensì di far rispettare una pattuizione esplicita, mai derogata convenzionalmente dagli stipulanti e, come tale, pienamente vincolante per questi ultimi”.
Pertanto, considerato il tempo intercorso tra la scadenza del leasing (01/11/2019) ed il giorno di riconsegna del bene (07/12/2020), chiede la condanna al pagamento della somma di € 79.158,30
(l'ammontare periodico del precedente canone di leasing pari a € 6.089,10 -cfr. doc. 1, pag.
1- per 13 mensilità compiute), oltre IVA, se dovuta per legge, ed interessi moratori.
L'appellata chiede, altresì, la parziale riforma del capo concernente la liquidazione delle spese del procedimento d'urgenza, tenuto conto che il primo Giudice dopo aver differito la corrispondente relativa regolazione alla pronuncia di merito, operava una “compensazione” intrinsecamente arbitraria, in violazione degli artt. 91, I comma, e 92, I e II comma, c.p.c.”.
Sul punto, a prescindere da qualsiasi questione di inammissibilità della domanda in via incidentale qui riproposta e già oggetto di separato giudizio tra le parti, dall'esame dei documenti prodotti da parte appellante emerge, da un lato, che a fronte della comunicazione di di non voler Parte_1 Contr riscattare il bene con richiesta a di provvedere al relativo ritiro, la concedente in data 04/03/2020 rispondeva: “le confermiamo altresì che il ritiro avverrà senza aggravio di costi per Parte_1 preso atto della volontà di quest'ultima di non riscattare il bene” (cfr. doc. 19 appellante), così Contr facendo sorgere il legittimo affidamento circa il ritiro del bene da parte della dall'altro canto, come correttamente sottolineato dal primo Giudice, la documentazione prodotta dall'odierno Contr appellante in sede cautelare dà prova delle plurime richieste inviate dalla stessa alla Parte_1
e alla terza società da quest'ultima indicata quale destinataria del macchinario OR
, di aver indicazione su tempi e modalità della restituzione del bene.
[...]
Pertanto, l'esame della documentazione in atti non consente di attribuire all'appellante alcuna responsabilità, quantomeno univoca e unilaterale, in merito al ritardo nella riconsegna del bene, con Contr conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di
8 Sulla base delle sue esposte considerazioni, e quindi avuto riguardo all'esistenza di plurime ed obiettive difficoltà connesse alla definizione delle modalità di ritiro del bene nonché all'intensa interlocuzione tra le parti per la definizione delle relative tempistiche, risulta del tutto condivisibile la decisione del primo giudice di compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento d'urgenza, con conseguente rigetto della richiesta di parziale riforma del capo dell'impugnata sentenza concernente la liquidazione delle spese di tale procedimento.
L'appellata sentenza merita quindi conferma, ritenendo infondate le doglianze mosse ed inidonee a confutarne l'esaustiva e condivisa motivazione.
Le spese del presente grado devono essere poste integralmente a carico della appellante in Pt_2 applicazione del criterio della soccombenza. Va infatti considerato, come correttamente evidenziato Contr dal primo giudice con motivazione non contestata, che la domanda riconvenzionale di ha una limitata valenza rispetto alla domanda di di declaratoria della nullità del contratto di Parte_1 leasing, fondamentale oggetto del giudizio. Pertanto, la sostanziale prevalente soccombenza dell'appellante non può che comportare la sua condanna all'integrale rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal
D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (€ 451.478,70), e, attesa la media difficoltà Contr delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, come da nota spese depositata da Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il Parte_1
16/05/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 c. 1-quater, comma inserito dall'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 08/04/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
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