TAR Torino, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 101
TAR
Decreto cautelare 4 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 18 disciplinare di gara - Elemento 1: Organizzazione del servizio – progetto di esercizio

    Il criterio di valutazione 'Organizzazione del servizio – progetto di esercizio' non si limita alla sola gestione del personale, ma considera in modo più ampio il profilo organizzativo del servizio, includendo sia le risorse umane che i mezzi impiegati, nonché il loro coordinamento. I giudizi dei commissari sulla documentazione tecnica presentata dalla ricorrente non presentano vizi macroscopici, considerando le criticità emerse riguardo all'idoneità dei mezzi offerti e alla parziale inosservanza dei requisiti minimi richiesti.

  • Improcedibile
    Violazione art. 18 disciplinare di gara - Elemento 4: Mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale

    I mezzi elettrici offerti dalla ricorrente, essendo immatricolati come autobus per trasporto persone e non come scuolabus, non risultano conformi alle prescrizioni normative sul trasporto scolastico richieste dall'art. 14 del capitolato. Pertanto, la mancata valorizzazione di tali mezzi è immune da vizi. Inoltre, anche qualora fossero destinati ai servizi supplementari, non si rispetterebbe il numero minimo di scuolabus richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 101
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 101
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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