Decreto cautelare 4 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2025, proposto da
AM Mobilità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7994D6898, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Calcagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BU AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Geninatti Sate', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 1493 del 03.09.2025, con cui il Comune di Alessandria ha deliberato l'"Affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. CIG: B7994D6898", in favore di BU AN s.r.l.;
- dei verbali di gara relativi all'affidamento "Del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. CIG: B7994D6898", con la relativa proposta di aggiudicazione alla ditta BU AN S.r.l.;
- dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche da parte dei Commissari, nonché dei singoli giudizi espressi dai Commissari sull'Elemento 1 dell'offerta tecnica dei concorrenti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati,
nonché per la dichiarazione di nullità o comunque di inefficacia
- del contratto, ove medio tempore stipulato tra le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a, con conseguente accertamento dell'obbligo di procedere alla aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente,
e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all'odierna ricorrente della procedura di gara ovvero, in subordine, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Alessandria e della controinteressata BU AN S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione a contrare n. 1178 del 10.07.2025, il Comune di Alessandria ha indetto la procedura volta all’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. CIG: B7994D6898” e approvato il Progetto del servizio, il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati (docc. da 1 a 4 ricorrente); secondo quanto stabilito al capo 18 del citato Disciplinare, l’aggiudicazione è regolata dal criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del d.lgs. 36/2023, applicando il metodo aggregativo-compensatore, con peso del pregio tecnico e della convenienza economica dell’offerta rispettivamente pari a 70 e 30 punti.
2. L’art. 4 del Capitolato d’appalto, parte integrante della documentazione posta a base di gara ai sensi dell’art. 2.1.2. del Disciplinare, reca gli standard qualitativi minimi e gli obblighi dell’impresa appaltatrice e prescrive, tra l’altro che “il trasporto dovrà essere effettuato, giornalmente, con mezzi idonei aventi i requisiti e le caratteristiche prescritti dal D.M. 18.04.77, come integrato dal D.M. 13.06.1985 e dal D.M. 31.01.1997 ed in possesso di autorizzazione per l’esercizio della professione rilasciata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 1071/2009 ss. mm. ii e successive circolari applicative, a titolo legale per l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada, ai sensi della normativa vigente, salvo deroghe ivi contemplate. I mezzi dovranno essere Euro 6 o ad alimentazione elettrica o metano” .
3. Oltre al trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria frequentanti i plessi indicati nella lex specialis , al trasporto degli alunni per le visite guidate nel territorio, alle verifiche dei titoli di viaggio (abbonamenti) e alla gestione dei rapporti con le scuole e le utenze servite, ai sensi degli artt. 1 e 9 del capitolato “l’appaltatore, inoltre, si obbliga ad effettuare con idoneo mezzo speciale fornito di autista ed accompagnatore il servizio di accompagnamento delle persone disabili per: trasporti relativi a minori frequentanti centri riabilitativi nel Comune di Alessandria o altri trasporti specifici da concordarsi con il Comune; le consultazioni elettorali: dalla rispettiva abitazione ai seggi elettorali. Per tali servizi non viene corrisposto alcun compenso aggiuntivo” .
4. Quanto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, l’art. 18.1. del Disciplinare stabilisce che gli elementi di valutazione “a) sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi” , come di seguito elencati e valorizzati: “1. Organizzazione del servizio – progetto di esercizio” (fino a 30 punti); “2. Utilizzo di mezzi aggiuntivi ” (fino a 10 punti, attribuiti nella misura di 5 punti per la “2.a Entrata in funzione alla data prevista per l’inizio del servizio di n. 1 mezzo aggiuntivo” e nella misura piena di 10 punti per la “2.b Entrata in funzione alla data prevista per l’inizio del servizio di n. 2 mezzi aggiuntivi” ); “3. Km per gite scolastiche espressi in termini di chilometri” (fino a 10 punti); “4. Mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale” (fino a 9 punti); “5. Età dei mezzi obbligatori” (fino a 9 punti) e, infine “6. Frequenza customer satisfaction” (fino a 2 punti). Il successivo paragrafo b) precisa che “la valutazione dell’Offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella busta di cui al Capo 16, ed è basata sui criteri descritti nel seguito” .
5. L’Elemento 1 “Organizzazione del servizio – progetto di esercizio” , individuato dal successivo art. 18.1.1. del Disciplinare, richiede la “Descrizione del servizio sotto il profilo dell’organizzazione e della gestione delle attività di coordinamento con il Comune e con gli istituti scolastici evidenziando gli elementi essenziali del progetto proposto. Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutate l’esaustività descrittiva delle modalità di gestione del personale operativo impiegato, che l’operatore economico intende attuare al fine di garantire il maggior presidio, attraverso l’organizzazione dei turni di lavoro, l’eventuale incremento delle unità lavorative. La Commissione Giudicatrice valuterà il documento proposto in ordine alla completezza e congruenza delle attività descritte attribuendo un punteggio da 0 a 30 punti” .
6. L’Elemento 4 “Mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale” , cui l’art. 18.1.4 del Disciplinare attribuisce 9 punti, viene ivi definito e valorizzato come segue: “Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare: 3 punti per ogni mezzo ad alimentazione elettrica. Il concorrente dovrà fornire elenco dettagliato dei mezzi rispondenti al criterio premiante specificandone la targa e allegando la carta di circolazione degli stessi, nonché ispezione cronologica presso il PRA. In caso che la carta di circolazione non riporti il nome della ditta partecipante, deve essere allegato atto che dimostri la disponibilità degli stessi (contratto di fitto, comodato, leasing ecc.)” .
7. Tre operatori hanno partecipato alla gara: AMAG Mobilità S.p.a. (di seguito, breviter , anche solo AM), BU AN S.r.l. (di seguito, breviter , anche solo BU AN) e Angelino S.p.a., tutti ammessi al prosieguo della selezione; la Commissione giudicatrice, dopo aver valutato le offerte tecniche ed economiche dei suddetti concorrenti, ha proposto di aggiudicare la gara alla controinteressata BU AN, classificatasi al primo posto con complessivi di 82 punti, seguita da AM con 69,221 punti di (riparametrati, in conformità al disciplinare di gara, rispettivamente, in 100 e 84,432 punti).
8. Con Determinazione Dirigenziale del Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 1493 del 3.09.2025 (doc. 6 ricorrente), il Comune di Alessandria ha deliberato di “affidare, il servizio (…) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., alla ditta BU AN S.r.l. (…) per un importo contrattuale pari ad €. 791.000,00 oltre ad I.V.A. €. 79.100,00 per un totale di €. 870.100,00” .
9. Ai sensi dell’art. 90, comma c, del D.lgs. n. 36/2023, con PEC del 8.09.2025 (doc. 7 ricorrente) l’Amministrazione ha comunicato ad AM l’esito della gara, pubblicando contestualmente il contenuto delle offerte dei concorrenti, con l’esclusione della documentazione presentata dall’aggiudicataria BU AN S.r.l. in relazione al “Elemento 1: Organizzazione del servizio – progetto di esercizio” . La contestazione di tale solo parziale ostensione è stata oggetto di separato ricorso. AM ha altresì chiesto con istanza del 15.9.2025 di poter visionare i punteggi attribuiti dai Commissari alle singole voci delle offerte tecniche prima della riparametrazione, nonché i giudizi valutativi espressi dagli stessi in merito all’Elemento 1 “Organizzazione del servizio – progetto di esercizio” ; con nota del 17.09.2025 (doc. 8 ricorrente), il Comune ha dato positivo riscontro alla suddetta istanza (docc. 9 e 10 ricorrente).
10. Dall’esame della documentazione di gara la Società deducente ha così avuto modo di avvedersi che: per l’Elemento 1, ossia quello relativo all’organizzazione del servizio, la Commissione aveva attribuito a BU AN 30 punti, mentre ad AM erano stati assegnati 12,941 punti; per gli Elementi 2 e 3 erano stati assegnati ad entrambe 10 punti; per l’Elemento 4 né AM né BU AN avevano ottenuto punti; per l’Elemento 5 AM aveva ottenuto 9 punti, mentre BU AN nessuno; infine, per l’Elemento 6 entrambe avevano ottenuto 2 punti. Di conseguenza, sommando i singoli punteggi, per l’offerta tecnica BU AN aveva ottenuto 52 punti, mentre AM 43,941 punti, cosicché il divario tra le due ammontava a 8,059 punti (la riparametrazione portava, poi, il punteggio tecnico di BU AN a 70,00 punti e quello di AM a 59,152 punti). Anche la valutazione dell’offerta economica aveva premiato BU AN, la quale, avendo offerto un maggiore ribasso, aveva ottenuto 30 punti, seguita da AM con 25,280 punti, così ampliando il distacco di ulteriori 4,72 punti.
11. Avverso l’esito della selezione è quindi insorta AM, la quale ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione monocratica e collegiale, altresì proponendo domanda risarcitoria e richiesta istruttoria; l’unico motivo di censura proposto, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 97 cost. eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento” si compone di due parti, la prima contenuta nel paragrafo titolato “A) Sull’Elemento 1: “Organizzazione del servizio – progetto di esercizio” e la seconda nel paragrafo titolato “B) Sull’“Elemento 4- Mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale” .
11.1. La prima parte della doglianza critica la valutazione da parte dei commissari delle offerte alla luce dell’elemento 1 “Organizzazione del servizio – Progetto di esercizio” ; questi ultimi, secondo la deducente, avrebbero preso in considerazione il parco veicoli offerto, mentre la pertinente previsione della lex specialis premiava l’affatto diverso elemento della maggior forza lavoro impiegata a copertura del servizio: poiché AM aveva offerto due unità di personale in più rispetto all’aggiudicataria BU AN avrebbe dovuto conseguire un punteggio migliore della controinteressata.
11.2. La seconda parte della doglianza stigmatizza l’erroneità del punteggio assegnato con riferimento al criterio di valutazione 4 “Mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale” ; secondo la ricorrente la Commissione non avrebbe considerato i tre mezzi ad alimentazione elettrica compresi nella sua offerta, i quali avrebbero dovuto essere invece valorizzati con l’attribuzione di 3 punti ciascuno, per un totale di 9 punti.
12. Con decreto n. 460/2025 il Presidente dell’adita Seconda Sezione ha accolto in sede monocratica l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. e ordinato al Comune di Alessandria di depositare in giudizio entro 7 giorni tutti gli atti e i documenti di gara; l’Amministrazione vi ha prontamente ottemperato.
13. Si sono costituite l’Amministrazione intimata e la controinteressata aggiudicataria.
14. All’esito della camera di consiglio del 23.10.2025 con ordinanza n. 508/2025 questo Tribunale ha ritenuto il presente ricorso non assistito da una favorevole prognosi di accoglimento e respinto l’istanza cautelare, sulla base della motivazione di seguito trascritta: “Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che non ricorrono i presupposti per la concessione della tutela cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris atteso che il punteggio assegnato dalla Commissione di gara non appare affetto dai vizi denunciati con il primo motivo di ricorso, tenuto conto che:
- il disciplinare di gara (doc. 3 parte ricorrente) dispone – tra i criteri di aggiudicazione, valutazione dell’offerta tecnica (punto 18.1.) - per quanto attiene all’elemento 1: “organizzazione del servizio – progetto di esercizio” la “Descrizione del servizio sotto il profilo dell’organizzazione e della gestione delle attività di coordinamento con il Comune e con gli istituti scolastici evidenziando gli elementi essenziali del progetto proposto. Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutate l’esaustività descrittiva delle modalità di gestione del personale operativo impiegato, che l’operatore economico intende attuare al fine di garantire il maggior presidio, attraverso l’organizzazione dei turni di lavoro, l’eventuale incremento delle unità lavorative. La Commissione Giudicatrice valuterà il documento proposto in ordine alla completezza e congruenza delle attività descritte attribuendo un punteggio da 0 a 30 punti”;
- la surriferita formulazione del criterio contestato da parte ricorrente non si riduce alla gestione e al numero delle risorse umane impiegate nell’attività oggetto dell’offerta, investendo, più in generale, il profilo organizzativo del servizio, articolato nelle risorse (sia umane che di mezzi) impiegate, oltre che nel loro coordinamento;
- l’oggetto dell’appalto (come specificato nel capitolato di gara, cfr doc. 4 parte ricorrente) è rappresentato dalla gestione del servizio relativo alle scuole dell’infanzia e primaria (come elencate all’art. 1 del capitolato), i cui utenti necessitano di scuolabus provvisti di posti a sedere e presidi di sicurezza adeguati.
Ritenuto che il mancato accoglimento del ricorso con riferimento al primo motivo di gravame faccia venire meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia sul secondo profilo di censura (riferito alla mancata assegnazione dei 9 punti per l’offerta di mezzi elettrici), stante l’impossibilità che questo muti l’esito finale della gara” .
15. AM ha proposto appello cautelare, respinto dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, la quale, non prendendo espressa posizione in punto fumus boni iuris , ha comunque escluso la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile paventato dalla Società, condannandola al pagamento delle spese di fase.
16. In vista dell’udienza di discussione della causa le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi:
a) il Comune di Alessandria, quanto alla prima parte della censura di AM, ha difeso l’operato della Commissione di gara e dei relativi commissari, sottolineando che l’offerta della ricorrente faceva riferimento genericamente ad autobus, senza che vi fosse alcun elemento che suggerisse che si trattava di scuolabus, ovvero la tipologia di mezzi richiesti per l’espletamento del servizio messo a gara; tale circostanza, secondo l’Amministrazione, non poteva essere ignorata in sede di valutazione dell’elemento n. 1, cosicché i commissari hanno correttamente ritenuto i suddetti mezzi meno idonei di quelli dell’aggiudicataria; secondo il Comune, in ogni caso, quand’anche si ritenessero anche i mezzi della ricorrente omologati come scuolabus, la valutazione globale e complessiva dell’offerta della controinteressata BU AN a cura della Commissione non muterebbe. L’organo di gara, infatti, ha ritenuto di prediligere l’esperienza dell’operatore, il servizio di geolocalizzazione e l’utilizzo del personale, attenendosi comunque al condivisibile criterio in base al quale l’apprezzamento di un progetto tecnico non è la mera somma algebrica dei valori attribuiti ai singoli componenti ma un giudizio, sintetico e complessivo, sulla sua idoneità a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante. Anche la seconda parte della censura è secondo il Comune infondata, poiché i mezzi elettrici offerti da AMAG non sono scuolabus, come acclarato dalle carte di circolazione prodotte in giudizio, cosicché la decisione di non attribuire loro alcuna valorizzazione in termini di punteggio non può essere criticata.
b) la controinteressata BU AN ha a sua volta dedotto l’infondatezza del ricorso, ritenendo la prima parte della censura non condivisibile, in quanto incentrata su una distorta interpretazione della lex specialis che, in relazione al primo criterio, pretende di conferire rilievo valutativo al solo parametro numerico della forza lavoro impiegata; secondo l’aggiudicataria, invece, il criterio in questione ha la funzione di valorizzare, all’esito di un apprezzamento complessivo e discrezionale, le caratteristiche globali e d’insieme dell’organizzazione del servizio offerto, cosicché la Commissione avrebbe agito correttamente, indagando l’adeguatezza dei mezzi proposti dagli operatori. Dall’infondatezza della prima censura ricorsuale discenderebbe secondo BU AN l’inammissibilità della seconda parte della doglianza per mancato superamento della c.d. prova di resistenza; tale secondo nucleo censorio sarebbe altresì infondato nel merito, poiché i mezzi elettrici proposti dalla ricorrente non sarebbero scuolabus ma “autobus per trasporto persone”, peraltro dotati anche di un insufficiente numero di posti a sedere rispetto a quelli indicati dall’Amministrazione nel chiarimento al quesito n. 3 (doc. 2 controinteressata). Ciò renderebbe l’offerta di AM addirittura inammissibile, poiché poggiante su un numero di mezzi idonei inferiore al numero minimo di 13 imposto dalla lex specialis .
c) AM ha invece ribadito le censure sollevate nel ricorso, esaminando criticamente la pronuncia cautelare di questo Tribunale e patrocinando la propria, già sostenuta esegesi del primo criterio valutativo, alla luce del quale la Commissione avrebbe dovuto premiare la sua offerta, poiché caratterizzata da “maggior presidio” del servizio attraverso un incremento delle unità lavorative impiegate; quanto alla differenza tra scuolabus ed autobus, secondo l’operatore, per un verso, non sarebbe pertinente al primo criterio di valutazione, per altro verso non dovrebbe rilevare ai fini della decisione, poiché la lex specialis di gara richiedeva la generica fornitura di automezzi, prevedendo, poi, specifici servizi aggiuntivi per i quali non potevano pacificamente essere utilizzati degli scuolabus; l’operatore secondo classificato ha, poi, insistito anche per l’accoglimento della seconda parte della propria censura, risultando a suo dire pacifica la spettanza di ulteriori 9 punti alla luce dell’elemento valutativo n. 4, ovvero 3 punti per ciascun dei tre mezzi elettrici offerti, i quali erano preordinati al soddisfacimento del servizio aggiuntivo obbligatorio di cui all’art. 9 del capitolato, per il quale era richiesto “idoneo mezzo speciale” (si veda pag. 9 della memoria depositata il 23.12.2025); AM, inoltre, ha confermato di aver incluso nella propria offerta n. 12 autobus immatricolati come scuolabus, ritenendo le contestazioni in merito all’inclusione in detto elenco di un autocarro superabili in ragione della natura emendabile dell’errore materiale di indicazione della targa.
17. All’udienza pubblica del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
18. La prima parte dell’unica doglianza ricorsuale è infondata, alla luce delle considerazioni di seguito espresse.
18.1. In primo luogo, quanto all’esegesi del sopra trascritto primo criterio valutativo “organizzazione del servizio – progetto di esercizio” , trova conferma, all’esito degli approfondimenti propri della presente sede di merito, quanto statuito in sede cautelare, ovvero che lo stesso, nel prendere in considerazione “gli elementi essenziali del progetto proposto” , non valorizzasse unicamente la gestione e il numero delle risorse umane impiegate nell’attività oggetto dell’offerta ma investisse, più in generale, il profilo organizzativo del servizio, articolato nelle risorse (sia umane che di mezzi) impiegate, oltre che nel loro coordinamento.
Invero, l’art. 18.1.1 del disciplinare di gara (documento n. 3 annesso al ricorso), esplicativo del primo criterio di valutazione dell’offerta tecnica (“organizzazione del servizio - progetto di esercizio”), esordisce mediante il riferimento all’organizzazione e gestione delle attività di coordinamento con il Comune e con gli istituti scolastici e agli elementi essenziali del progetto proposto (di cui i veicoli proposti fanno parte integrante). E’ vero che il comma 2 del suddetto articolo prevede, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la valutazione delle modalità di gestione del personale operativo utilizzato, ma è altrettanto vero che tale valutazione non può prescindere dalla valutazione degli “elementi essenziali del progetto”, valorizzata nel primo comma. Diversamente opinando, il riferimento ai profili organizzativi e agli elementi essenziali contenuto nella prima parte dell’art. 18.1.1 sarebbe inutilmente espresso e privo di significato.
Tale lettura è conforme agli ordinari canoni ermeneutici di matrice civilistica di cui agli artt. 1362 s.s. c.c,. applicabili alla fattispecie ( ex multis , Cons. Stato, V, 13.9.2024, n. 7570, Cons. Stato, V, 31.10.2022, n. 9386), nonché coerente con la previsione di cui al successivo art. 18.1.7. del Disciplinare, titolato “Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell’Offerta Tecnica”, a mente del quale “i criteri di valutazione sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale: a) la valutazione tende a privilegiare le Offerte tecniche maggiormente: -significative sotto i diversi profili previsti; - efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi; - connotate da elementi innovativi nei processi e nei contenuti; - convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dell’Offerta tecnica;(…)” .
18.2. Chiarita la portata del primo criterio valutativo, dall’esame dei giudizi espresse dai tre Commissari in riferimento all’offerta di AM non emerge alcuna macroscopica abnormità: il primo, infatti, le ha attribuito un giudizio pari a 0,4, rilevando “relazione basica dell’organizzazione del servizio; si evidenziano delle perplessità sui mezzi ecologici indicati nell’offerta la cui specifica di immatricolazione non appare adeguata allo svolgimento del servizio scuolabus. Uno dei mezzi disponibili ha una immatricolazione come autocarro. Nell’offerta è indicato l’eventuale impiego di personale attingendo tra il personale impiegato, dallo stesso proponente, nel trasporto pubblico locale (TPL). Deposito logistico presente” ; il secondo, invece, ha valutato l’offerta 0,35, così motivando “relazione essenziale sulle modalità di gestione del servizio. Molta confus[io]ne sui mezzi in parte non adeguati allo svolgimento del servizio scuolabus. È addirittura presente un autocarro” ; il terzo, infine, ha attribuito un giudizio di 0,35, ritenendo la “offerta tecnica poco dettagliata e confusa sui mezzi previsti ed elencati, dei quali alcuni con caratteristiche di t.p.l. e non di scuolabus” .
18.3. Orbene, i sopra trascritti rilievi dei commissari trovano conforto nel contenuto dell’offerta tecnica presentata, ove, anche a voler prescindere dalla contestata presenza di un autocarro in luogo di uno scuolabus, ritenendo agevolmente percepibile ed emendabile il pertinente errore materiale di trascrizione della targa (Cons. Stato, V, 25.9.2024 n. 7798), è presente un’unica tabella suggestivamente titolata “scuolabus”, in cui tuttavia compaiono n. 3 veicoli elettrici che non risultano immatricolati come tali bensì quali autobus per trasporto persone (doc. 11 ricorrente, pag. 6). Tale carenza è pacifica, in quanto evincibile dai relativi libretti di circolazione, depositati unitamente all’offerta ai fini dell’ulteriore valorizzazione premiale di cui all’elemento valutativo n. 4 (doc. 1 controinteressata). A ciò si aggiunge il difetto di prova in merito all’idoneità dei mezzi di trasporto non elettrici offerti, superata solo con la produzione nel presente giudizio delle relative carte di circolazione.
18.4. Orbene, AM ha in primo luogo violato i canoni di completezza e congruenza imposti dalla lex specialis per lo scrutinando primo criterio, fornendo nella propria relazione un elenco eterogeneo di 15 automezzi, di cui solo una parte idonea a coprire il servizio di scuolabus, ovvero l’attività principale messa a gara.
Nella memoria difensiva depositata in giudizio il 23.12.2025 la società istante sostiene che i tre bus elettrici sono destinati ai servizi supplementari di cui all’art. 9 del capitolato, talché in tal modo si spiegherebbe la loro omologazione come normali autobus e non come veicoli abilitati al trasporto scolastico (imposti dall’art. 14 del capitolato).
Tuttavia, stando all’offerta tecnica, la deducente non si è impegnata a destinare gli elencati n. 3 autobus elettrici a esclusiva copertura dei servizi supplementari previsti dall’art. 9 del capitolato d’appalto, cosicché i membri della Commissione di gara, non potendo operare tale imputazione d’ufficio, si sono correttamente limitati a constatare che i suddetti mezzi non risultavano idonei quali scuolabus (ovvero si ponevano in contrasto con l’art. 14 del capitolato, secondo cui “L’appaltatore dovrà garantire la messa a disposizione del servizio di n. 13 automezzi, di cui almeno n.1 con pedana per il trasporto disabili, che dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico”: l’art. 14 esclude così che il servizio di trasporto scolastico possa essere svolto con autobus ordinari). Tale scelta valutativa, peraltro non accompagnata da alcuna decisione espulsiva, non è illogica, in quanto l’invocato e sopra trascritto art. 9 del capitolato indica un servizio sì obbligatorio ma meramente “supplementare” e senza corrispettivo, declinando le pertinenti necessità dell’Amministrazione in un solo “idoneo mezzo speciale fornito di autista ed accompagnatore” , mentre AM qui pretende di destinarvi ben tre veicoli.
In ogni caso, anche seguendo l’impostazione difensiva della Società deducente, la residua quota di mezzi a copertura del servizio di trasporto scolastico scenderebbe a n. 12 unità (si veda la pagina 9 della memoria da essa depositata in giudizio il 23.12.2025), in frizione con le prescrizioni contenute all’art. 14 del capitolato che, alla lettera a), fissa le caratteristiche degli automezzi, richiedendo “(…) la messa a disposizione del servizio di n. 13 automezzi, di cui almeno n.1 con pedana per il trasporto disabili, che dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico” , ribadendo poco oltre che “tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed alla successiva circolare n. 23 del 1° marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977, come modificati e integrati con successivi D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010” .
Poiché le trascritte condizioni capitolari, poste a essenziale ed inderogabile presidio della sicurezza dell’utenza scolastica beneficiaria del servizio, non risultano soddisfatte in relazione ai 3 autobus elettrici indicati da AM, prescindendo da ogni ulteriore approfondimento circa l’ammissibilità di una offerta così congeniata, il pertinente giudizio valutativo espresso dai commissari non può certo dirsi viziato.
18.5. Neppure la valutazione in merito al miglior presidio del servizio contiene evidenti illogicità o altre macroscopiche carenze poiché, contrariamente alla prospettazione ricorsuale, la lex specialis consentiva alla Commissione di valorizzare, nell’ambito della vista globalità del giudizio, l’organizzazione dei turni di lavoro, oltre all’eventuale incremento delle unità lavorative. La deducente AM ha tracciato in sede di offerta le linee essenziali del proprio, redigendo “Piano Annuale del Servizio Scuolabus” e previsto due unità di personale aggiuntive rispetto a quelle previste dalla documentazione di gara (13 autisti, 1 meccanico manutentore e 1 addetto di staff al call center), precisando che “tale miglioria è consentita anche dal fatto che la scrivente svolge il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di Alessandria ed è pertanto in grado di realizzare sinergie ed efficientare l’impiego del personale” . La controinteressata BU AN, invece, con riferimento all’art. 12 del Capitolato, ha assunto l’impegno di assumere “tutto il personale elencato a pag. 4 del progetto per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico” e procedere, in caso di necessità “prioritariamente ad aumentare le ore contrattuali dei lavoratori assunti dal gestore uscente con contratto part – time, anziché procedere all’assunzione di nuovo personale” ; nell’ambito dell’elemento valutativo n. 1, di cui ha chiesto in sede di gara la segretazione, BU AN ha, poi, dettagliatamente descritto la propria struttura organizzativa aziendale, la dislocazione territoriale delle proprie sedi e del rispettivo personale, le attribuzioni e interrelazioni tra le varie figure operative e di coordinamento, le modalità di pianificazione dell’esercizio e gestionali, nonché l’infrastruttura tecnologica utilizzata, precisandone l’incidenza diretta e indiretta sull’organizzazione dei turni di lavoro e sul presidio del servizio.
Alla luce degli elementi testè richiamati e in assenza di un obbligo di preferire la soluzione incorporante un incremento del personale, pertanto, i complessivi giudizi espressi dai commissari in termini di chiarezza e completezza dell’offerta di BU AN e di scarso dettaglio della proposta di AM non possono dirsi affetti da macroscopici vizi: al contrario, si collocano nello spettro di fisiologica manifestazione della discrezionalità tecnica dell’organo di gara, come tale non sindacabile nel merito da questo Giudice.
18.6. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la prima parte della censura è infondata.
19. La seconda parte della censura, incentrata sulla mancata attribuzione dei 9 punti premiali in tesi spettanti a AM per la fornitura di 3 mezzi elettrici, deve essere dichiarata improcedibile in quanto, acclarata l’infondatezza della prima parte del primo motivo, la deducente non potrebbe comunque colmare il distacco ante riparametrazione che la separa dalla prima classificata, nè ottenere l’anelata aggiudicazione.
19.1. Nel merito, in ogni caso, la mancata valorizzazione in termini di punteggio dei mezzi elettrici è immune da vizi, poiché essi, in quanto ordinari autobus per trasporto persone, non risultano in regola con le prescrizioni di rispondenza alle norme sul trasporto scolastico che l’art. 14 del capitolato estendeva a “tutti gli automezzi utilizzati per il servizio” . La Società ricorrente, nel tentativo di superare tale difformità, ha fatto leva sulla possibilità di considerare ciascun mezzo elettrico proposto quale “idoneo mezzo speciale” da destinare ai servizi supplementari di trasporto disabili indicati all’art. 9 del capitolato (si veda pag. 9 della memoria depositata da AM il 23.12.2025), ma neppure tale norma speciale accorda una espressa deroga alla prescrizione di cui all’art. 14 del capitolato, in base alla quale “tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed alla successiva circolare n. 23 del 1° marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977, come modificati e integrati con successivi D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010” ; in ogni caso, l’utilizzo dei 3 ordinari veicoli elettrici per i servizi supplementari non consente alla ricorrente, come visto, di rispettare il numero minimo di autobus scolastici (che devono essere omologati come tali) da mettere a disposizione secondo quanto statuito dall’art. 14 del capitolato; né è ipotizzabile un uso promiscuo (trasporto scolastico e trasporto supplementare), in quanto si tratta di veicoli inidonei al servizio scuolabus (occorre evidenziare che l’oggetto principale dell’appalto, ai sensi dell’art. 1 del capitolato, è il trasporto degli alunni delle scuole materna ed elementare, di cui tiene conto il successivo art. 14).
20. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
21. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | IA LL |
IL SEGRETARIO