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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1662/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria in data
4.6.2024 da
, in persona del l.r.p.t. (c.f. e P.Iva , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avvocato Nicola Gandini e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Via A. Depretis n.
37
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) C.F._2
APPELLATI
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza
CONCLUSIONI: Come articolate negli atti introduttivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
I signori e proprietari dell'immobile sito in Montebello della Controparte_1 Controparte_2
Battaglia Via Morelli di Popolo n. 4, identificato al N.C.E.U. del Comune di Montebello della Battaglia
(PV) foglio 12, map. 1135 subalterno 4, concedevano il predetto immobile in locazione alla società con contratto sottoscritto in data 30/4/2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio Pt_1
territoriale di Voghera al n. 562 serie 3T, per la durata di 4 anni a partire da 30/04/2014 al 31/3/2018.
Previo invio di regolare lettera di disdetta, con atto di citazione i predetti signori e CP_1 CP_2 intimavano alla licenza per finita locazione dell'immobile alla stessa locato con Parte_1
invito a rilasciarlo per la data del 31/3/2022, libero di persone e vuoto di cose e nella piena disponibilità degli istanti e, nel contempo, la citavano a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Pavia per ivi sentire convalidare, in sua presenza o assenza, l'intimata licenza per finita locazione con fissazione della data di esecuzione dello sfratto.
Con memoria di costituzione depositata il 5/1/2022 si costituiva nel predetto giudizio l' Parte_1
contestando il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, pur non opponendosi alla
[...]
licenza per finita locazione alla data del 31.03.2022 stante il mancato rinnovo del contratto in ragione della notificata disdetta, proponeva domanda riconvenzionale tendente ad ottenere il risarcimento del danno patito nel corso della detenzione dell'immobile.
Con provvedimento reso in data 2/3/2022, veniva convalidata la licenza per finita locazione e disposto il mutamento del rito.
Con sentenza n. 597/2023 pubblicata il 10.5.2023, il Tribunale di Pavia accertava e dichiarava la finita locazione in data 31 marzo 2022 del contratto tra le parti in lite e, confermata l'ordinanza di rilascio pronunciata il 28 febbraio 2022, respingeva la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, condannandola alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con ricorso in appello depositato il 4.6.2024 ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma con condanna dei convenuti, sig.ri CP_2
ed al risarcimento del danno patito dalla convenuta per avere subito molestie
[...] Controparte_1
nel godimento del bene condotto in locazione e, comunque, per le causali di cui in narrativa, danno da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.
Al ricorso depositato il 4.6.2024, seguiva decreto presidenziale del 19.6.2024 con fissazione dell'udienza di discussione ex art. 437 cpc per il giorno 11.12.2024.
pagina 2 di 3 Alla predetta udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con ordinanza regolarmente comunicata dalla Cancelleria alla parte anteriormente costituita.
Anche all'udienza odierna nessuno è comparso.
Ciò posto, osserva la Corte che nella fattispecie non vi è prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli appellati e che, secondo consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., nel rito del lavoro, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza (Cass. sez. un. n. 20604/2008; Cass. n.
17368/2018). Ne consegue che non deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, ma deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Nulla va disposto per le spese attesa, come si è già detto, la mancata costituzione degli appellati.
Da ultimo, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del T.U. di cui al dpr 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 597/2023 pubblicata il 10.5.2023, così
[...]
provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del T.U. di cui al dpr 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. Giampiero Barile Dr. Roberto Aponte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1662/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria in data
4.6.2024 da
, in persona del l.r.p.t. (c.f. e P.Iva , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avvocato Nicola Gandini e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Via A. Depretis n.
37
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) C.F._2
APPELLATI
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza
CONCLUSIONI: Come articolate negli atti introduttivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
I signori e proprietari dell'immobile sito in Montebello della Controparte_1 Controparte_2
Battaglia Via Morelli di Popolo n. 4, identificato al N.C.E.U. del Comune di Montebello della Battaglia
(PV) foglio 12, map. 1135 subalterno 4, concedevano il predetto immobile in locazione alla società con contratto sottoscritto in data 30/4/2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio Pt_1
territoriale di Voghera al n. 562 serie 3T, per la durata di 4 anni a partire da 30/04/2014 al 31/3/2018.
Previo invio di regolare lettera di disdetta, con atto di citazione i predetti signori e CP_1 CP_2 intimavano alla licenza per finita locazione dell'immobile alla stessa locato con Parte_1
invito a rilasciarlo per la data del 31/3/2022, libero di persone e vuoto di cose e nella piena disponibilità degli istanti e, nel contempo, la citavano a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Pavia per ivi sentire convalidare, in sua presenza o assenza, l'intimata licenza per finita locazione con fissazione della data di esecuzione dello sfratto.
Con memoria di costituzione depositata il 5/1/2022 si costituiva nel predetto giudizio l' Parte_1
contestando il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, pur non opponendosi alla
[...]
licenza per finita locazione alla data del 31.03.2022 stante il mancato rinnovo del contratto in ragione della notificata disdetta, proponeva domanda riconvenzionale tendente ad ottenere il risarcimento del danno patito nel corso della detenzione dell'immobile.
Con provvedimento reso in data 2/3/2022, veniva convalidata la licenza per finita locazione e disposto il mutamento del rito.
Con sentenza n. 597/2023 pubblicata il 10.5.2023, il Tribunale di Pavia accertava e dichiarava la finita locazione in data 31 marzo 2022 del contratto tra le parti in lite e, confermata l'ordinanza di rilascio pronunciata il 28 febbraio 2022, respingeva la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, condannandola alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con ricorso in appello depositato il 4.6.2024 ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma con condanna dei convenuti, sig.ri CP_2
ed al risarcimento del danno patito dalla convenuta per avere subito molestie
[...] Controparte_1
nel godimento del bene condotto in locazione e, comunque, per le causali di cui in narrativa, danno da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.
Al ricorso depositato il 4.6.2024, seguiva decreto presidenziale del 19.6.2024 con fissazione dell'udienza di discussione ex art. 437 cpc per il giorno 11.12.2024.
pagina 2 di 3 Alla predetta udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con ordinanza regolarmente comunicata dalla Cancelleria alla parte anteriormente costituita.
Anche all'udienza odierna nessuno è comparso.
Ciò posto, osserva la Corte che nella fattispecie non vi è prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli appellati e che, secondo consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., nel rito del lavoro, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza (Cass. sez. un. n. 20604/2008; Cass. n.
17368/2018). Ne consegue che non deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, ma deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Nulla va disposto per le spese attesa, come si è già detto, la mancata costituzione degli appellati.
Da ultimo, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del T.U. di cui al dpr 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 597/2023 pubblicata il 10.5.2023, così
[...]
provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del T.U. di cui al dpr 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. Giampiero Barile Dr. Roberto Aponte
pagina 3 di 3