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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4506/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4506/2025 tra
Parte_1
PARTE OPPONENTE E
Controparte_1
PARTE OPPOSTA
Oggi alle ore 10.00, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. MOSTI ALESSANDRO Controparte_2
-per l'avv. LUCA SPAZIANI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4506/2025 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1 elettivamente domiciliata in Massa, Viale Massa Avenza 38/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro
MO (c.f. ), che la rappresenta e la difende come da mandato allegato;
CodiceFiscale_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
P. VA , , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.VA_2
Sig.ra (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Spaziani, Controparte_3 C.F._2
C.F. (con studio in Via di Novoli, n. 33/15, 50127, Firenze (FI), ed ivi C.F._3 elettivamente domiciliata, come da mandato sottoscritto e allegato in calce al presente atto.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-Incompetenza territoriale
CONCLUSIONI
- Per parte opponente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni avversaria eccezione, deduzione, istanza e/o domanda riconvenzionale, previo ogni accertamento incidentale a tal fine necessario,
In via preliminare di rito: in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di IS e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo non esecutivo, n. 490/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17 febbraio 2025; pagina 2 di 6 In via preliminare, di merito:
- rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività per le ragioni esposte;
Nel merito
- accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, nulla è dovuto da e per Parte_2 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo non esecutivo, n. 490/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17 febbraio 2025
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_4 Parte_2 il suddetto importo di euro 13.100,85, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse essere
[...] accertata in corso di causa, ovvero, in subordine, In via istruttoria
- ammettere le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.;
- rigettare le le istanze istruttorie formulate da parte convenuta con memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. ovvero, in subordine, ammettere l'attrice a prova contraria con i testi indicati con memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c.; In subordine
- dichiarare la compensazione, totale o parziale, tra il credito risarcitorio vantato da e il Parte_2 credito di cui al decreto ingiuntivo 490/2025. In ogni caso:
- - con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte opposta:
“conclude affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: - rigettare la domanda attrice, di cui all'atto di citazione in opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in premessa;
- confermare il DI opposto n. 490/2025 (RG n. 1901/2025 – Trib di Firenze), concedendone la provvisoria esecutività; - con vittoria di spese e compensi di lite.”
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al Decreto ingiuntivo n. 490/2025 con il quale l'intestato Tribunale di
Firenze in data 17.02.2025, ha ingiunto a il pagamento della somma di €29.054,45 Parte_1 oltre interessi e spese della procedura in favore di a titolo di corrispettivo della fattura Controparte_4
n. 46/2024 (cfr. all.1) per lavori di sub-appalto di ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo sito in
Forte di Marmi, eseguiti in forza di contratto siglato il 12 febbraio 2024 (allegato 2 dell'opposizione).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Pt_2 decreto ingiuntivo, deducendo: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Firenze a favore di quello di IS, in virtù dei criteri di individuazione del foro generale previsti dall'art 19 comma 1
c.p.c., che prevedono che sia competente a decidere il Giudice del luogo in cui ha sede la convenuta
(odierna opponente), ovvero IS, avendo la convenuta sede legale in RA ES (cfr. all.9); nel merito, l'infondatezza delle della pretesa creditoria azionata da parte opposta, non essendo quest'ultima fondata né nell'an né nel quantum, avendo l'opposta allegato alla base del credito pagina 3 di 6 esclusivamente la fattura n.46/2024, documento inidoneo nel giudizio di opposizione a provare il credito, e comunque nel caso in contrasto con quanto riportato dal registro di contabilità di cantiere
(all.10), da cui si evince un residuo credito a favore dell'opposta della somma di €3.573,91; in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento di parte opposta e per l'effetto l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per complessivi €9.250,06, a titolo di danni causati da per l'inadempimento delle prestazioni di cui al contratto di subappalto, che avevano portato CP_1 all'interruzione del rapporto con la medesima e il completamento dei lavori ad altra impresa.
Si costituiva in quella sede l'opposta che aderiva all'eccezione d'incompetenza territoriale;
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non avendo l'opponente mai contestato -per il tramite del Direttore dei lavori- l'esecuzione dei lavori per cui chiedeva il compenso ma solo proposto contestazioni generiche;
sempre nel merito, chiedeva poi il rigetto della domanda riconvenzionale, non essendo imputabile alcun inadempimento all'opposta.
La causa passa in decisione all'odierna udienza, sull'eccezione preliminare in rito sollevata dalla parte opponente.
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito nella fase monitoria è fondata.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art 38, ultimo comma, del c.p.c., la questione di incompetenza deve essere decisa in base a quanto risulta dagli atti, qualora non occorra procedere all'assunzione di sommarie informazioni, attività pure prevista dalla norma.
Nel caso, vertendosi nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è applicabile il disposto di cui all'art. 38, co. II, cpc, pertanto non è dato pronunciare con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo e disporre in ordine alla riassunzione innanzi al giudice indicato come competente, nonostante l'adesione delle parti.
Va a tal proposito evidenziato che il provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (Cass. 15579/2019).
Alla luce di detti principi, nel caso, come già argomentato nell'ordinanza a verbale d'udienza del 10.09.2025, occorre pronunciare, oltre alla declaratoria di incompetenza, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rimettendo le parti innanzi al giudice indicato come competente per l'accertamento pagina 4 di 6 della pretesa creditoria dell'opposta, secondo le regole del giudizio di cognizione ordinaria.
Sulle spese di lite
La Cassazione ha chiarito che la sentenza con cui si chiude il giudizio di opposizione, deve pronunciare anche sulle spese di lite sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.” (Cassazione, ordinanza 9035/19; Cass.
17187/2019).
La Suprema Corte invero ha anche sostenuto che “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice dell'opposizione adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. n. 6106/2006), riferendosi all'ipotesi di cui al secondo comma del precitato articolo, che, tuttavia, come detto, non è applicabile alla fattispecie.
Del resto, la stessa Cassazione, in tempi più recenti, ha ritenuto che ai fini della regolamentazione delle spese processuali dell'opposizione, ove, come nel caso, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo consegue all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte attrice alla quale ha aderito la convenuta opposta, non va attribuito rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima (Cass. 9035/2019; Cass.
15988/2023).
Nel caso di specie, dunque, l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza: a tal proposito, va evidenziato che la parte opposta non ha inteso giustificare le ragioni per cui ha ritenuto di radicare il ricorso monitorio innanzi all'intestato
Tribunale e che l'adesione all'eccezione, pare essere stata dettata dall'intento di evitare la condanna alle spese della presente fase, sul presupposto, erroneo, che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., ovvero di contenerne l'entità.
Le spese del presente giudizio vengono pertanto liquidate in base al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc e liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al DM.
147/2022, per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, tenuto di conto della natura essenzialmente di ritodella presente decisione e del valore della causa indicato dalla parte in citazione.
PQM
pagina 5 di 6 Il Tribunale Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- DICHIARA l'incompetenza del territorio del Tribunale di Firenze essendo competente il Tribunale di IS, e per l'effetto in accoglimento dell'opposizione;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 490/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17 febbraio
2025;
- FISSA in mesi tre il termine per la riassunzione innanzi al Tribunale indicato come competente;
- CONDANNA la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore della società attrice opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive per € 259,00, rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 12.32.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4506/2025 tra
Parte_1
PARTE OPPONENTE E
Controparte_1
PARTE OPPOSTA
Oggi alle ore 10.00, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. MOSTI ALESSANDRO Controparte_2
-per l'avv. LUCA SPAZIANI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4506/2025 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1 elettivamente domiciliata in Massa, Viale Massa Avenza 38/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro
MO (c.f. ), che la rappresenta e la difende come da mandato allegato;
CodiceFiscale_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
P. VA , , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.VA_2
Sig.ra (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Spaziani, Controparte_3 C.F._2
C.F. (con studio in Via di Novoli, n. 33/15, 50127, Firenze (FI), ed ivi C.F._3 elettivamente domiciliata, come da mandato sottoscritto e allegato in calce al presente atto.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-Incompetenza territoriale
CONCLUSIONI
- Per parte opponente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni avversaria eccezione, deduzione, istanza e/o domanda riconvenzionale, previo ogni accertamento incidentale a tal fine necessario,
In via preliminare di rito: in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di IS e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo non esecutivo, n. 490/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17 febbraio 2025; pagina 2 di 6 In via preliminare, di merito:
- rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività per le ragioni esposte;
Nel merito
- accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, nulla è dovuto da e per Parte_2 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo non esecutivo, n. 490/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17 febbraio 2025
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_4 Parte_2 il suddetto importo di euro 13.100,85, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse essere
[...] accertata in corso di causa, ovvero, in subordine, In via istruttoria
- ammettere le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.;
- rigettare le le istanze istruttorie formulate da parte convenuta con memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. ovvero, in subordine, ammettere l'attrice a prova contraria con i testi indicati con memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c.; In subordine
- dichiarare la compensazione, totale o parziale, tra il credito risarcitorio vantato da e il Parte_2 credito di cui al decreto ingiuntivo 490/2025. In ogni caso:
- - con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte opposta:
“conclude affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: - rigettare la domanda attrice, di cui all'atto di citazione in opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in premessa;
- confermare il DI opposto n. 490/2025 (RG n. 1901/2025 – Trib di Firenze), concedendone la provvisoria esecutività; - con vittoria di spese e compensi di lite.”
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al Decreto ingiuntivo n. 490/2025 con il quale l'intestato Tribunale di
Firenze in data 17.02.2025, ha ingiunto a il pagamento della somma di €29.054,45 Parte_1 oltre interessi e spese della procedura in favore di a titolo di corrispettivo della fattura Controparte_4
n. 46/2024 (cfr. all.1) per lavori di sub-appalto di ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo sito in
Forte di Marmi, eseguiti in forza di contratto siglato il 12 febbraio 2024 (allegato 2 dell'opposizione).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Pt_2 decreto ingiuntivo, deducendo: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Firenze a favore di quello di IS, in virtù dei criteri di individuazione del foro generale previsti dall'art 19 comma 1
c.p.c., che prevedono che sia competente a decidere il Giudice del luogo in cui ha sede la convenuta
(odierna opponente), ovvero IS, avendo la convenuta sede legale in RA ES (cfr. all.9); nel merito, l'infondatezza delle della pretesa creditoria azionata da parte opposta, non essendo quest'ultima fondata né nell'an né nel quantum, avendo l'opposta allegato alla base del credito pagina 3 di 6 esclusivamente la fattura n.46/2024, documento inidoneo nel giudizio di opposizione a provare il credito, e comunque nel caso in contrasto con quanto riportato dal registro di contabilità di cantiere
(all.10), da cui si evince un residuo credito a favore dell'opposta della somma di €3.573,91; in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento di parte opposta e per l'effetto l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per complessivi €9.250,06, a titolo di danni causati da per l'inadempimento delle prestazioni di cui al contratto di subappalto, che avevano portato CP_1 all'interruzione del rapporto con la medesima e il completamento dei lavori ad altra impresa.
Si costituiva in quella sede l'opposta che aderiva all'eccezione d'incompetenza territoriale;
nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non avendo l'opponente mai contestato -per il tramite del Direttore dei lavori- l'esecuzione dei lavori per cui chiedeva il compenso ma solo proposto contestazioni generiche;
sempre nel merito, chiedeva poi il rigetto della domanda riconvenzionale, non essendo imputabile alcun inadempimento all'opposta.
La causa passa in decisione all'odierna udienza, sull'eccezione preliminare in rito sollevata dalla parte opponente.
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito nella fase monitoria è fondata.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art 38, ultimo comma, del c.p.c., la questione di incompetenza deve essere decisa in base a quanto risulta dagli atti, qualora non occorra procedere all'assunzione di sommarie informazioni, attività pure prevista dalla norma.
Nel caso, vertendosi nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è applicabile il disposto di cui all'art. 38, co. II, cpc, pertanto non è dato pronunciare con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo e disporre in ordine alla riassunzione innanzi al giudice indicato come competente, nonostante l'adesione delle parti.
Va a tal proposito evidenziato che il provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (Cass. 15579/2019).
Alla luce di detti principi, nel caso, come già argomentato nell'ordinanza a verbale d'udienza del 10.09.2025, occorre pronunciare, oltre alla declaratoria di incompetenza, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, rimettendo le parti innanzi al giudice indicato come competente per l'accertamento pagina 4 di 6 della pretesa creditoria dell'opposta, secondo le regole del giudizio di cognizione ordinaria.
Sulle spese di lite
La Cassazione ha chiarito che la sentenza con cui si chiude il giudizio di opposizione, deve pronunciare anche sulle spese di lite sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.” (Cassazione, ordinanza 9035/19; Cass.
17187/2019).
La Suprema Corte invero ha anche sostenuto che “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice dell'opposizione adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. n. 6106/2006), riferendosi all'ipotesi di cui al secondo comma del precitato articolo, che, tuttavia, come detto, non è applicabile alla fattispecie.
Del resto, la stessa Cassazione, in tempi più recenti, ha ritenuto che ai fini della regolamentazione delle spese processuali dell'opposizione, ove, come nel caso, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo consegue all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte attrice alla quale ha aderito la convenuta opposta, non va attribuito rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima (Cass. 9035/2019; Cass.
15988/2023).
Nel caso di specie, dunque, l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza: a tal proposito, va evidenziato che la parte opposta non ha inteso giustificare le ragioni per cui ha ritenuto di radicare il ricorso monitorio innanzi all'intestato
Tribunale e che l'adesione all'eccezione, pare essere stata dettata dall'intento di evitare la condanna alle spese della presente fase, sul presupposto, erroneo, che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., ovvero di contenerne l'entità.
Le spese del presente giudizio vengono pertanto liquidate in base al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc e liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al DM.
147/2022, per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, tenuto di conto della natura essenzialmente di ritodella presente decisione e del valore della causa indicato dalla parte in citazione.
PQM
pagina 5 di 6 Il Tribunale Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- DICHIARA l'incompetenza del territorio del Tribunale di Firenze essendo competente il Tribunale di IS, e per l'effetto in accoglimento dell'opposizione;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 490/2025 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17 febbraio
2025;
- FISSA in mesi tre il termine per la riassunzione innanzi al Tribunale indicato come competente;
- CONDANNA la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore della società attrice opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive per € 259,00, rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 12.32.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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