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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2330/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2330/2024 Sezione Volontaria promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
(CF nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GAVELLI STEFANO, elettivamente domiciliati in Piazza Antonio Gramsci n. 2 47822 Santarcangelo di Romagna presso il difensore ADOTTANTI per l'adozione della maggiorenne nata a [...] il [...] residente in [...] Persona_1
INT. 3, Cesena ADOTTANDA con l'intervento del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede FATTO E DIRITTO Con atto depositato il 04/11/2024 e ricorrevano Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale di Forlì per vedersi accolta la domanda di adozione ex art. 291 ss c.c. di Per_1
nata a [...] il [...].
[...]
I ricorrenti rappresentavano che i genitori di sono attualmente in vita e sono i sig.ri Persona_1
padre, (CF ) nato l'[...] nella Repubblica Popolare Persona_2 C.F._3
Cinese, residente in [...] e , madre (CF ) Parte_3 C.F._4 nata il [...] nella Repubblica Popolare Cinese, residente in [...]; riferivano di essere molto affezionati a con la quale hanno instaurato un forte legame Persona_1 affettivo, equiparabile a quello genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica. All'udienza del 17/06/25 adottanti ed adottanda (nubile) ribadivano la propria volontà di procedere all'adozione essendo intenzionati ad ufficializzare il rapporto affettivo oramai consolidato. dichiarava che, unitamente al marito , aveva conosciuto Parte_1 Parte_2 Per_
con una modalità di affido quando aveva 6 mesi. La bambina era rimasta in casa con loro instaurandosi pertanto un reciproco rapporto affettivo, che è proseguito nel tempo;
i genitori biologici pagina 1 di 3 Per_ di hanno aperto un ristorante e lei aveva bisogno della presenza regolare di figure adulte. Ha precisato di non avere figli e di aver maturato con il marito il desiderio di adottarla per riconoscere giuridicamente il reciproco rapporto affettivo creatosi negli anni. Ha riferito di essere impiegata presso una assicurazione e di percepire uno stipendio di circa 1500 euro al mese, vivendo in un appartamento di proprietà. ha confermato quanto detto dalla moglie, ribadendo personalmente Parte_2 la richiesta di adozione. Ha riferito di essere pensionato e di percepire circa 1020 euro al mese. ha ribadito la propria volontà di essere adottata narrando di aver deciso Persona_1 spontaneamente di chiamare “mamma e babbo” i suoi genitori italiani riconoscendo come indispensabile il loro contributo per la sua formazione. Nella medesima occasione assentivano all'adozione anche i genitori biologici dell'adottanda, comparsi personalmente. Emerge dagli atti che l'adottanda non sia coniugata e non abbia figli. I Servizi Sociali ed il Comando dei Carabinieri del Comune di Forlì, invitati a depositare relazione informativa sulle figure interessate, formulavano parere positivo all'adozione (rispettivamente relazione del 28/10/2025 e relazione del 07/11/2025) evidenziando il buon rapporto parentale ed Per_ affettivo del nucleo e la configurabilità dell'interesse di al progetto di adozione. In particolare, dalla relazione del Comando Provinciale CC emerge che gli adottanti siano immuni da pregiudizi, entrambi titolari di reddito (l'una quale collaboratrice esterna, con prestazioni occasionali, nell'ambito degli intermediari assicurativi e vigilanza IVA e l'altro come pensionato) e che ia proprietaria dell'immobile dove vivono;
dalla relazione dei Servizi Sociali emerge Parte_1 Per_ che è stata inserita nel 2004 presso la famiglia affidataria composta dai coniugi e Pt_2 presso i quali è stata inserita fino al raggiungimento della maggiore età. Durante tutto il Parte_1 periodo di affido ha vissuto stabilmente con la coppia, mantenendo al contempo rapporti regolari con la propria famiglia d'origine e, al conseguimento dell'età adulta, ha comunque deciso di rimanere a vivere presso la famiglia affidataria, conservando anche attualmente un legame profondo con loro, che rappresentano per lei un punto di riferimento stabile, pur risiedendo adesso con il proprio fidanzato. Per_ Si rileva nella relazione che mantiene contatti costanti con i coniugi presso Pt_2 Parte_1 la cui abitazione ha anche lasciato il proprio cane;
pur frequentando con regolarità anche la famiglia d'origine, emerge che la famiglia affidataria continui ad offrirle sostegno nelle scelte di vita e nei Per_ momenti di difficoltà. Nella relazione si dà atto che descriva un forte legame di fiducia con la madre affidataria e riconosca nel padre affidatario una figura di riferimento costante e rassicurante, riferendo, inoltre, di essere stata accolta anche dai parenti della coppia come una figlia naturale, mantenendo con loro rapporti affettuosi e partecipando abitualmente a incontri e momenti conviviali. Il pubblico ministero è intervenuto senza formulare conclusioni. Acquisiti il consenso di adottanti ed adottanda e l'assenso dei genitori biologici, si rileva che sussistono i presupposti legittimanti l'adozione di cui all'art. 291 c.c., ovvero il compimento di anni trentacinque per parte dei ricorrenti e la differenza d'età di almeno diciotto anni con colei che intendono adottare. Merita precisare che, essendo i ricorrenti uniti in matrimonio (come da certificato in atti) è ammessa l'adozione da parte di una pluralità di adottanti (art. 294 c.c.). Nel merito, l'adozione è indubbiamente conveniente per l'adottanda che ha riconosciuto nel tempo l'esistenza di un legame affettivo con gli odierni ricorrenti equiparabile a quello genitoriale.
pagina 2 di 3 Come emerso nella relazione dei Servizi Sociali, i ricorrenti hanno difatti accolto l'adottanda come fosse loro figlia in qualità di famiglia affidataria, sostenendola dal punto di vista morale e materiale e inserendola altresì nel contesto affettivo allargato della propria famiglia. Emerge dagli atti l'esistenza di un effettivo e genuino rapporto di reciproca integrazione, affezione e accoglienza incondizionata. Inoltre, sussiste l'interesse dell'adottanda a formalizzare il suo inserimento nel contesto familiare e nell'asse ereditario degli adottanti che sono percettori di redditi certi e proprietari dell'immobile in cui vivono. Consegue l'accoglimento della domanda. Quanto alla attribuzione del cognome, si osserva che l'art. 299 c.c. regola il cognome dell'adottato; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, è superato l'automatismo dell'attribuzione del cognome del marito in quanto è ora prevista l'attribuzione dei cognomi di entrambi gli adottanti, nell'ordine da essi concordato, fatto salvo l'accordo per attribuire uno solo dei cognomi. Nel caso di specie gli adottanti non hanno chiesto che si attribuisse un solo cognome e non hanno indicato preferenze sull'ordine, pertanto il Tribunale, chiamato a decidere, adotta il criterio neutro dell'ordine alfabetico dei cognomi degli adottanti ( da anteporre Persona_3 al cognome originario dell'adottata, salva diversa indicazione sull'ordine dei cognomi degli adottanti da parte degli stessi all'Ufficiale di Stato Civile prima dell'annotazione. In considerazione della natura del procedimento (volontaria giurisdizione) e dell'assenza di contrapposizione, si dispone nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale sulla istanza di adozione di avanzata Persona_1 da e visti gli artt. 291, 313, 314 cod. civ., con l'intervento Parte_4 Parte_2 del pubblico ministero 1. pronunzia l'adozione di nata a [...] il [...] da parte di Persona_1 nata a [...] il [...] e (CF Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], con tutti gli effetti di legge;
C.F._2
2. dichiara che per effetto dell'adozione, assume i cognomi Persona_1 Per_3
e li antepone al proprio, salva diversa indicazione di ordine dei cognomi degli
[...] adottanti da indicarsi all'Ufficiale di Stato Civile prima dell'annotazione.
3. Nulla sulle spese;
4. manda alla cancelleria di comunicare la sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata (Anno 2003 Atto n. 506 P II Serie B). Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2330/2024 Sezione Volontaria promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
(CF nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. GAVELLI STEFANO, elettivamente domiciliati in Piazza Antonio Gramsci n. 2 47822 Santarcangelo di Romagna presso il difensore ADOTTANTI per l'adozione della maggiorenne nata a [...] il [...] residente in [...] Persona_1
INT. 3, Cesena ADOTTANDA con l'intervento del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede FATTO E DIRITTO Con atto depositato il 04/11/2024 e ricorrevano Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale di Forlì per vedersi accolta la domanda di adozione ex art. 291 ss c.c. di Per_1
nata a [...] il [...].
[...]
I ricorrenti rappresentavano che i genitori di sono attualmente in vita e sono i sig.ri Persona_1
padre, (CF ) nato l'[...] nella Repubblica Popolare Persona_2 C.F._3
Cinese, residente in [...] e , madre (CF ) Parte_3 C.F._4 nata il [...] nella Repubblica Popolare Cinese, residente in [...]; riferivano di essere molto affezionati a con la quale hanno instaurato un forte legame Persona_1 affettivo, equiparabile a quello genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica. All'udienza del 17/06/25 adottanti ed adottanda (nubile) ribadivano la propria volontà di procedere all'adozione essendo intenzionati ad ufficializzare il rapporto affettivo oramai consolidato. dichiarava che, unitamente al marito , aveva conosciuto Parte_1 Parte_2 Per_
con una modalità di affido quando aveva 6 mesi. La bambina era rimasta in casa con loro instaurandosi pertanto un reciproco rapporto affettivo, che è proseguito nel tempo;
i genitori biologici pagina 1 di 3 Per_ di hanno aperto un ristorante e lei aveva bisogno della presenza regolare di figure adulte. Ha precisato di non avere figli e di aver maturato con il marito il desiderio di adottarla per riconoscere giuridicamente il reciproco rapporto affettivo creatosi negli anni. Ha riferito di essere impiegata presso una assicurazione e di percepire uno stipendio di circa 1500 euro al mese, vivendo in un appartamento di proprietà. ha confermato quanto detto dalla moglie, ribadendo personalmente Parte_2 la richiesta di adozione. Ha riferito di essere pensionato e di percepire circa 1020 euro al mese. ha ribadito la propria volontà di essere adottata narrando di aver deciso Persona_1 spontaneamente di chiamare “mamma e babbo” i suoi genitori italiani riconoscendo come indispensabile il loro contributo per la sua formazione. Nella medesima occasione assentivano all'adozione anche i genitori biologici dell'adottanda, comparsi personalmente. Emerge dagli atti che l'adottanda non sia coniugata e non abbia figli. I Servizi Sociali ed il Comando dei Carabinieri del Comune di Forlì, invitati a depositare relazione informativa sulle figure interessate, formulavano parere positivo all'adozione (rispettivamente relazione del 28/10/2025 e relazione del 07/11/2025) evidenziando il buon rapporto parentale ed Per_ affettivo del nucleo e la configurabilità dell'interesse di al progetto di adozione. In particolare, dalla relazione del Comando Provinciale CC emerge che gli adottanti siano immuni da pregiudizi, entrambi titolari di reddito (l'una quale collaboratrice esterna, con prestazioni occasionali, nell'ambito degli intermediari assicurativi e vigilanza IVA e l'altro come pensionato) e che ia proprietaria dell'immobile dove vivono;
dalla relazione dei Servizi Sociali emerge Parte_1 Per_ che è stata inserita nel 2004 presso la famiglia affidataria composta dai coniugi e Pt_2 presso i quali è stata inserita fino al raggiungimento della maggiore età. Durante tutto il Parte_1 periodo di affido ha vissuto stabilmente con la coppia, mantenendo al contempo rapporti regolari con la propria famiglia d'origine e, al conseguimento dell'età adulta, ha comunque deciso di rimanere a vivere presso la famiglia affidataria, conservando anche attualmente un legame profondo con loro, che rappresentano per lei un punto di riferimento stabile, pur risiedendo adesso con il proprio fidanzato. Per_ Si rileva nella relazione che mantiene contatti costanti con i coniugi presso Pt_2 Parte_1 la cui abitazione ha anche lasciato il proprio cane;
pur frequentando con regolarità anche la famiglia d'origine, emerge che la famiglia affidataria continui ad offrirle sostegno nelle scelte di vita e nei Per_ momenti di difficoltà. Nella relazione si dà atto che descriva un forte legame di fiducia con la madre affidataria e riconosca nel padre affidatario una figura di riferimento costante e rassicurante, riferendo, inoltre, di essere stata accolta anche dai parenti della coppia come una figlia naturale, mantenendo con loro rapporti affettuosi e partecipando abitualmente a incontri e momenti conviviali. Il pubblico ministero è intervenuto senza formulare conclusioni. Acquisiti il consenso di adottanti ed adottanda e l'assenso dei genitori biologici, si rileva che sussistono i presupposti legittimanti l'adozione di cui all'art. 291 c.c., ovvero il compimento di anni trentacinque per parte dei ricorrenti e la differenza d'età di almeno diciotto anni con colei che intendono adottare. Merita precisare che, essendo i ricorrenti uniti in matrimonio (come da certificato in atti) è ammessa l'adozione da parte di una pluralità di adottanti (art. 294 c.c.). Nel merito, l'adozione è indubbiamente conveniente per l'adottanda che ha riconosciuto nel tempo l'esistenza di un legame affettivo con gli odierni ricorrenti equiparabile a quello genitoriale.
pagina 2 di 3 Come emerso nella relazione dei Servizi Sociali, i ricorrenti hanno difatti accolto l'adottanda come fosse loro figlia in qualità di famiglia affidataria, sostenendola dal punto di vista morale e materiale e inserendola altresì nel contesto affettivo allargato della propria famiglia. Emerge dagli atti l'esistenza di un effettivo e genuino rapporto di reciproca integrazione, affezione e accoglienza incondizionata. Inoltre, sussiste l'interesse dell'adottanda a formalizzare il suo inserimento nel contesto familiare e nell'asse ereditario degli adottanti che sono percettori di redditi certi e proprietari dell'immobile in cui vivono. Consegue l'accoglimento della domanda. Quanto alla attribuzione del cognome, si osserva che l'art. 299 c.c. regola il cognome dell'adottato; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, è superato l'automatismo dell'attribuzione del cognome del marito in quanto è ora prevista l'attribuzione dei cognomi di entrambi gli adottanti, nell'ordine da essi concordato, fatto salvo l'accordo per attribuire uno solo dei cognomi. Nel caso di specie gli adottanti non hanno chiesto che si attribuisse un solo cognome e non hanno indicato preferenze sull'ordine, pertanto il Tribunale, chiamato a decidere, adotta il criterio neutro dell'ordine alfabetico dei cognomi degli adottanti ( da anteporre Persona_3 al cognome originario dell'adottata, salva diversa indicazione sull'ordine dei cognomi degli adottanti da parte degli stessi all'Ufficiale di Stato Civile prima dell'annotazione. In considerazione della natura del procedimento (volontaria giurisdizione) e dell'assenza di contrapposizione, si dispone nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale sulla istanza di adozione di avanzata Persona_1 da e visti gli artt. 291, 313, 314 cod. civ., con l'intervento Parte_4 Parte_2 del pubblico ministero 1. pronunzia l'adozione di nata a [...] il [...] da parte di Persona_1 nata a [...] il [...] e (CF Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], con tutti gli effetti di legge;
C.F._2
2. dichiara che per effetto dell'adozione, assume i cognomi Persona_1 Per_3
e li antepone al proprio, salva diversa indicazione di ordine dei cognomi degli
[...] adottanti da indicarsi all'Ufficiale di Stato Civile prima dell'annotazione.
3. Nulla sulle spese;
4. manda alla cancelleria di comunicare la sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata (Anno 2003 Atto n. 506 P II Serie B). Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
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