Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 421
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti legittimanti l'adozione

    Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti legittimanti l'adozione di cui all'art. 291 c.c., ovvero il compimento di anni trentacinque per parte dei ricorrenti e la differenza d'età di almeno diciotto anni con colei che intendono adottare. È ammessa l'adozione da parte di una pluralità di adottanti essendo i ricorrenti uniti in matrimonio.

  • Accolto
    Convenienza per l'adottanda

    L'adozione è indubbiamente conveniente per l'adottanda che ha riconosciuto nel tempo l'esistenza di un legame affettivo con gli odierni ricorrenti equiparabile a quello genitoriale. I ricorrenti hanno accolto l'adottanda come fosse loro figlia in qualità di famiglia affidataria, sostenendola dal punto di vista morale e materiale e inserendola altresì nel contesto affettivo allargato della propria famiglia. Emerge dagli atti l'esistenza di un effettivo e genuino rapporto di reciproca integrazione, affezione e accoglienza incondizionata.

  • Accolto
    Interesse dell'adottanda a formalizzare l'inserimento

    Inoltre, sussiste l'interesse dell’adottanda a formalizzare il suo inserimento nel contesto familiare e nell’asse ereditario degli adottanti che sono percettori di redditi certi e proprietari dell’immobile in cui vivono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 421
    Giurisdizione : Trib. Forli
    Numero : 421
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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