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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4083/2021 RG., trattenuta in decisione, in data
25.6.2025, a seguito di trattazione scritta e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avvocato (c.f. ) Parte_2 C.F._2
Appellato
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappreentata e difesa dagli avv.ti Antonfrancesco
Venturini, c.f. , ed Emanuele Baldan, c.f. ) C.F._3 C.F._4
Oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda.
Fatto e diritto
§ ha impugnato la sentenza n. 9840/2021 del Tribunale Ordinario di Roma per sentir Parte_1
dichiarare la nullità ex tunc del contratto di affitto di azienda siglato con la CP_1
In data 05.06.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
In linea generale, “La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Ne consegue che
l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito e preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze” (Cass. 2 aprile 2003 n.5026);
Sulla scorta dei principi esposti, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti definito transattivamente la controversia, con rinuncia al giudicato;
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese processuali
Roma, 25.6.2025 IL PRESIDENTE rel
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4083/2021 RG., trattenuta in decisione, in data
25.6.2025, a seguito di trattazione scritta e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avvocato (c.f. ) Parte_2 C.F._2
Appellato
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappreentata e difesa dagli avv.ti Antonfrancesco
Venturini, c.f. , ed Emanuele Baldan, c.f. ) C.F._3 C.F._4
Oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda.
Fatto e diritto
§ ha impugnato la sentenza n. 9840/2021 del Tribunale Ordinario di Roma per sentir Parte_1
dichiarare la nullità ex tunc del contratto di affitto di azienda siglato con la CP_1
In data 05.06.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
In linea generale, “La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Ne consegue che
l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito e preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze” (Cass. 2 aprile 2003 n.5026);
Sulla scorta dei principi esposti, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti definito transattivamente la controversia, con rinuncia al giudicato;
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese processuali
Roma, 25.6.2025 IL PRESIDENTE rel