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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MA CA ET
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1476/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11.06.2025 da e da Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAROTTA RITA, tendente ad Parte_2 ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MA CA ET (CE) in data 25.07.2015 dal quale è nata la figlia (il 13.07.2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza, fatto salvo l'obbligo di comunicarsi l'eventuale cambiamento;
b) La casa coniugale in Santa Maria Capua Vetere al viale Kennedy, 90 verrà assegnata alla madre con tutto quanto in essa contenuto, ovvero arredi e correi, che continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore;
c) La figlia minore continua a vivere con la madre anche se la stessa, Persona_2 resta affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni attualmente vigenti;
d) Al sig. verrà garantito il diritto di visita della minore prevedendo che lo stesso Parte_1 potrà vedere la figlia secondo le modalità di seguito indicate prelevandola e
1 accompagnandola presso il domicilio della madre o altro luogo dalla stessa preventivamente indicato;
e) All'uopo lasciando ai genitori ampia facoltà di determinazione degli orari di visita il tutto nel preminente interesse di tutela dell'equilibrio psicofisico della figlia e nel rispetto di una doverosa gradualità con specifico riferimento al pernotto presso l'abitazione paterna.
f) Il padre terrà la figlia minore con sé, due giorni a settimana, il giovedì dalle ore 16,00, orario in cui preleverà la stessa dalla scuola e la terrà con sé fino alle 20,00 e provvederà poi ad accompagnarla a casa dalla mamma, nonché il sabato dalle ore 16,00 alle 20.00;
g) oltre ai due giorni a settimana trascorrerà con il padre due week-end al mese da intendersi in modi alternato con la madre, compreso il pernotto laddove possibile tenuto conto delle esigenze della figlia;
h) Il sig. si impegna a comunicare alla madre l'indirizzo Parte_1 dell'abitazione ove accoglierà la minore ed eventuali variazioni;
i) le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
j) Per quanto concerne le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti di comune accordo dai coniugi entro la prima decade del mese di dicembre di ogni anno, ferma la possibilità di trascorrere ad anni alterni la Vigilia di Natale con il padre a decorrere dall'anno 2024 ed il Natale con la madre, mentre il 31 dicembre con il padre e il Capodanno con la madre.
Per quanto attiene il giorno dell'epifania la stessa trascorrerà la prima metà della giornata con la madre e l'altra con il papà.
k) per le vacanze pasquali, la piccola resterà il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Albis con l'atro ad anni alterni, a cominciare dall'anno 2025 la piccola trascorrerà
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre.
l) In ordine alle vacanze estive, i genitori concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo di 15 giorni che trascorrerà con ognuno di loro;
Per_1
m) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore.
n) A prescindere dalle vacanze estive, i coniugi hanno facoltà di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia in qualsiasi periodo dell'anno, di comune accordo con l'altro
2 genitore, con l'obbligo di comunicare la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
o) I genitori si impegnano ad accompagnare insieme la figlia alle visite mediche, se ed in quanto necessarie, così come si impegnano a convenire in ordine ai colloqui con gli insegnanti scolastici mantenendosi sempre e reciprocamente, informati sull'andamento scolastico della figlia;
p) La figlia trascorrerà gli altri giorni festivi es. 01/05, 2/06, 25/04, con esclusione delle festività già indicate in alternanza con il padre o con la madre, alternando una festa per ciascun genitore;
q) La figlia trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e la Festa del Papà, ugualmente trascorrerà con la madre le medesime festività; I genitori si impegnano reciprocamente in caso di assenza dalla città di residenza in assenza o in compagnia della figlia a tenere informato l'altro genitore circa la propria reperibilità;
r) Il sig. svolge attività lavorativa di agente immobiliare e percepisce un reddito Parte_1 annuo pari ad euro 3200,00;
s) Di converso la signora svolge attività di libero professionista con reddito annuo di Pt_2
9.000,00 e rinuncia al proprio mantenimento;
t) Il sig. verserà per il mantenimento della minore la somma di euro 300.00 Parte_1 mensili in favore della signora lodice sul suo c/c [...] entro il giorno 05 di ogni mese;
u) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
(cinquanta per cento) le stesse devono essere preventivamente concordate, tutte le spese straordinarie sostenute da uno dei coniugi nell'interesse della figlia, verranno pagate dall'altro coniuge dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
v) A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese, in accordo con le "Lince Guida pubblicate dal C.S.F." che di seguito si trascrivono: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante: cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non
3 cosmetico se prescritte dallo specialista: farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di-studio differenziato (BES): assicurazione scolastico,
Fondo cassa richiesto dalla scuola: gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati: gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione! master e corsi post - universitari in malia e all'estero, alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: corsi di lingue: corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); spese di custodia dei figli (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili di altre alternative gratuite;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori spese pe conseguimento delle, patente di guida (corso e lezioni); spese per biglietto ed abbonamento per il servizio pubblico di trasporto dei figli;
4 - In ordine alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
w. coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere equamente i doni nunziali;
Disposizioni finali x. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno dell'altro alla presenza della figlia;
si impegnano, altresì. a garantire alla minore la più serena crescita psico-affettiva e si impegnano ad incentivare la figlia alla conservazione di un rapporto equilibrato con ambedue i genitori, senza preferenza alcuna;
y. Le parti prestano sin d'ora di consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto:
z. I coniugi, a causa della riferita intollerabilità della convivenza, si impegnano al rispetto immediato delle su indicate pattuite- condizioni ed il sig. si impegna a Parte_1 lasciare la casa coniugale entro il giorno 01.11.24; aa. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 Parte_2
, nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MA CAPUIA ET (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 41, parte II, serie A, anno 2015);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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