CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3995/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 0283720250002645000 PRESA INCARICO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000000002397
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di presa in carico n. 02837202500026450000 notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento di avviso di accertamento n. 000000002397 del Comune di Casal di Principe, avente ad oggetto Tari anni
2018 e 2019.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Casal di Principe, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnato avviso di presa in carico per omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione dei crediti richiesti in pagamento. Il motivo di doglianza è infondato. Dall'esame della documentazione versata in atti dall'Amministrazione resistente si rileva che l'avviso di presa in carico n. 02837202500026450000 è stato preceduto dall'avviso di accertamento n.
000000002397, emesso dal Comune di Casal di Principe e regolarmente notificato personalmente al contribuente in data 31.07.2023. La mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico ha comportato, quindi, la definitività del credito esposto, la legittimità dell'adozione del provvedimento impugnato e la correttezza della procedura adottata. La riscossione dei tributi locali è assoggettata al termine di prescrizione quinquennale. Nel caso in esame, la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento non è maturata, in quanto dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (31.07.2023) a quella di notifica dell'avviso di presa in carico impugnato (05.07.2025) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione del tributo. Per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3995/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 0283720250002645000 PRESA INCARICO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000000002397
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv.to Difensore_1, impugna l'avviso di presa in carico n. 02837202500026450000 notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento di avviso di accertamento n. 000000002397 del Comune di Casal di Principe, avente ad oggetto Tari anni
2018 e 2019.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Casal di Principe, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnato avviso di presa in carico per omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione dei crediti richiesti in pagamento. Il motivo di doglianza è infondato. Dall'esame della documentazione versata in atti dall'Amministrazione resistente si rileva che l'avviso di presa in carico n. 02837202500026450000 è stato preceduto dall'avviso di accertamento n.
000000002397, emesso dal Comune di Casal di Principe e regolarmente notificato personalmente al contribuente in data 31.07.2023. La mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico ha comportato, quindi, la definitività del credito esposto, la legittimità dell'adozione del provvedimento impugnato e la correttezza della procedura adottata. La riscossione dei tributi locali è assoggettata al termine di prescrizione quinquennale. Nel caso in esame, la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento non è maturata, in quanto dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (31.07.2023) a quella di notifica dell'avviso di presa in carico impugnato (05.07.2025) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione del tributo. Per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Il Giudice Monocratico