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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI LL ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 583/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arrigo 7 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37613 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37614 IM 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "dichiarare la nullità della Sentenza impugnata in quanto viziata da omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ... da violazione di legge sull'art. 39 bis c.1 D.Lgs. 546/92 ... per difetto di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 12 della L. 212/2000 "; "dichiarare comunque la disapplicazione delle sanzioni"; "compensare le spese del processo".
Appellato: "rigettare l'appello avversario ... e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado della CTP di AP n. 407/2019"; "con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.n.c., impugnò in 1° grado gli avvisi di accertamento n. 37613/2018 (ICI 2011) e n. 37614/2018 (IM 2012), deducendo:
- la nullità per omesso contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, della Legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 41 Carta dei diritti UE);
- l'illegittimità nel merito perché fondati su risultanze catastali (classamento in D/1 anziché E/3) oggetto di separato contenzioso catastale;
- in subordine, chiese la sospensione ex art. 39, comma 1-bis, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- in ulteriore subordine, la disapplicazione sanzioni per obiettiva incertezza (art. 10, comma 3, L. 212/2000).
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con Sentenza n. 407/2019 (depositata 20 dicembre 2019), rigettò il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
In data 9 luglio 2020 la società Ricorrente_1 Snc, rappresentata e difesa dal Difensore_1, ha impugnato la predetta Sentenza notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito atto di appello deducendo:
- l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda (subordinata) di annullamento degli avvisi perché basati su categoria “sub iudice”;
- la violazione dell'art. 39 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per mancata sospensione necessaria;
- la nullità degli avvisi per difetto di contraddittorio preventivo;
- la disapplicazione sanzioni per obiettiva incertezza.
In data 8 settembre 2020, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 583/2020.
In data 2 novembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Ascoli Piceno chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo:
-l'insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio per tributi locali;
- la correttezza dell'azione accertativa fondata su dati catastali;
- l'assenza di obiettiva incertezza e, quindi, l'infondatezza della domanda sulle sanzioni.
In data 22 ottobre 2025, l'Ente impositore ha depositato memorie difensive evidenziando che la controversia catastale richiamata dall'appellante risultava definita in senso sfavorevole alla società appellante. A sostegno di quanto affermato ha versato in atti la Sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n.
957/2020, depositata 7 dicembre 2020), confermativa del classamento in D/1 e della rendita attribuita.
In data 13 gennaio 2026, l'appello è stato trattato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Sul primo motivo: dedotta omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.)
Il motivo non è fondato.
Dalla stessa ricostruzione dell'appellante emerge che l'annullamento per “categoria sub iudice” era stato prospettato “solo ed esclusivamente in via subordinata” rispetto alla domanda principale di nullità per contraddittorio e alle ulteriori subordinate.
Nel processo tributario, come nel processo civile (art. 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 con rinvio ai principi generali), non sussiste omessa pronuncia quando la domanda risulta assorbita o implicitamente disattesa per incompatibilità logico-giuridica con l'impianto decisorio, purché la motivazione consenta di ricostruire l'iter seguito.
E qui l'iter è fin troppo chiaro: rigettata la pretesa di nullità e negata la sospensione, la domanda subordinata
“sub iudice” risultava priva di autonomia utile e, comunque, non poteva travolgere l'azione accertativa dell'Ente, che (fino ad eventuale modifica / annullamento del classamento) resta vincolato ai dati catastali utilizzabili ai fini della base imponibile.
In ogni caso, questa Corte esamina espressamente (infra) la questione catastale ai fini del secondo motivo.
2) Sul secondo motivo: sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 39 D. Lgs. 546/1992
Il motivo è fondato nella parte in cui deduce che, al tempo della decisione di primo grado, sussisteva una pregiudizialità effettiva tra la controversia catastale (classamento/rendita dell'impianto fotovoltaico) e il presente giudizio relativo ad ICI 2011 e IM 2012, atteso che la determinazione della base imponibile per i tributi locali in contestazione risultava direttamente ancorata alle risultanze catastali oggetto di contestazione.
Ne consegue che, pendendo il giudizio sul classamento, la sospensione del processo tributario avrebbe avuto una concreta funzione ordinatrice (evitare decisioni fondate su un presupposto tecnico suscettibile di essere modificato), sicché la richiesta della parte contribuente non poteva essere liquidata con formule meramente assertive.
Tuttavia, tale rilievo non conduce all'accoglimento dell'appello, né impone la regressione del giudizio al primo grado.
Invero, nel corso del presente grado, risulta prodotta la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 957/2020 (depositata il 7 dicembre 2020), resa nel contenzioso catastale, con la quale è stato confermato il classamento dell'impianto in categoria D/1 e la rendita attribuita.
Tale sopravvenienza elimina in radice la situazione di incertezza che avrebbe giustificato la sospensione del giudizio e consente a questo Collegio di decidere allo stato degli atti, su presupposto ormai definito.
Quanto alle conseguenze processuali dell'omessa sospensione in primo grado, deve osservarsi che nel processo tributario i casi di rimessione al primo giudice sono tassativi (art. 59 del D. Lgs. 546/1992) e non includono, in via automatica, l'ipotesi di mancata sospensione per pregiudizialità.
Inoltre, nel caso concreto, la sopravvenuta definizione del giudizio catastale in senso sfavorevole alla contribuente esclude che l'omissione abbia determinato una lesione attuale e concreta delle difese tale da imporre la riforma della Sentenza impugnata.
Pertanto, pur rilevandosi che la sospensione avrebbe dovuto essere disposta quando la controversia catastale era ancora pendente, l'appello va comunque respinto nel merito, risultando oggi definitivamente confermato il presupposto catastale posto a base degli avvisi impugnati.
Il motivo, quindi, va rigettato.
3) Sul terzo motivo: pretesa nullità per difetto di contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. 212/2000; art. 41 Carta UE)
Il motivo è infondato e l'appellante lo sostiene con argomenti più assertivi che giuridici.
L'art. 12, comma 7, L. 212/2000 è norma tipicamente collegata alle attività di accesso / ispezione / verifica e al rilascio del processo verbale di chiusura;
qui, invece, gli avvisi ICI / IM risultano emessi sulla base di dati catastali e attività istruttoria documentale, senza che l'appellante alleghi (né provi) accessi o P.V.C. nei termini tipici della garanzia dilatoria.
Quanto al principio generale del contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sezioni Unite,
Sentenza n. 24823/2015) ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati.
Per ICI / IM (tributi locali non armonizzati) non esiste, nel caso concreto, una norma che imponga un contraddittorio preventivo a pena di nullità per accertamenti come quelli in esame.
L'invocazione dell'art. 41 della Carta dei diritti UE non muta la conclusione: l'operatività diretta dei principi eurounitari, nella materia tributaria, è stata ricondotta soprattutto ai tributi armonizzati (IVA / dogane). Nella fattispecie si tratta di tributi locali.
Conseguentemente, nessuna nullità degli avvisi può essere dichiarata per difetto di contraddittorio preventivo.
4) Sul quarto motivo: disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza (art. 10, comma 3, L. 212/2000)
Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone tesi già svolte, senza confrontarle con la ratio decidendi.
L'obiettiva incertezza normativa, per rilevare ai fini dell'art. 10, comma 3, della Legge 212/2000, deve essere oggettiva, non una mera “incertezza soggettiva” del contribuente che contesta un classamento.
Nel caso concreto, la questione del classamento degli impianti fotovoltaici e dei criteri estimativi risultava già presidiata da fonti interpretative e da indirizzi applicativi (richiamati dall'Ente nei propri scritti) e, soprattutto,
è stata definita nel giudizio catastale con conferma della categoria D/1.
La domanda di disapplicazione sanzioni va dunque respinta.
5) Sulle spese Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza
(art. 15 D.Lgs. 546/1992).
Non ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” tali da indurre il Collegio alla compensazione delle spese, anzi l'appellante ha coltivato motivi che, a ben guardare, erano destinati a soccombere già alla lettura degli atti
(soprattutto dopo la pronuncia catastale prodotta dall'Ente).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. IV -, definitivamente pronunciando sull'appello
R.G.A. n. 583/2020:
- rigetta l'appello proposto da Soc. Ricorrente_1 s.n.c. e conferma la Sentenza di 1° grado della C.T.P. di Ascoli Piceno, ancorché con parziale diversa motivazione;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di
Ascoli Piceno, che liquida in € 2.000,00, comprensivi del rimborso spese generali.
Così deciso in Ancona il 13 gennaio 2026
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RA IN
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI LL ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 583/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arrigo 7 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37613 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37614 IM 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "dichiarare la nullità della Sentenza impugnata in quanto viziata da omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ... da violazione di legge sull'art. 39 bis c.1 D.Lgs. 546/92 ... per difetto di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 12 della L. 212/2000 "; "dichiarare comunque la disapplicazione delle sanzioni"; "compensare le spese del processo".
Appellato: "rigettare l'appello avversario ... e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado della CTP di AP n. 407/2019"; "con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.n.c., impugnò in 1° grado gli avvisi di accertamento n. 37613/2018 (ICI 2011) e n. 37614/2018 (IM 2012), deducendo:
- la nullità per omesso contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, della Legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 41 Carta dei diritti UE);
- l'illegittimità nel merito perché fondati su risultanze catastali (classamento in D/1 anziché E/3) oggetto di separato contenzioso catastale;
- in subordine, chiese la sospensione ex art. 39, comma 1-bis, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- in ulteriore subordine, la disapplicazione sanzioni per obiettiva incertezza (art. 10, comma 3, L. 212/2000).
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con Sentenza n. 407/2019 (depositata 20 dicembre 2019), rigettò il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
In data 9 luglio 2020 la società Ricorrente_1 Snc, rappresentata e difesa dal Difensore_1, ha impugnato la predetta Sentenza notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito atto di appello deducendo:
- l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda (subordinata) di annullamento degli avvisi perché basati su categoria “sub iudice”;
- la violazione dell'art. 39 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per mancata sospensione necessaria;
- la nullità degli avvisi per difetto di contraddittorio preventivo;
- la disapplicazione sanzioni per obiettiva incertezza.
In data 8 settembre 2020, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 583/2020.
In data 2 novembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Ascoli Piceno chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo:
-l'insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio per tributi locali;
- la correttezza dell'azione accertativa fondata su dati catastali;
- l'assenza di obiettiva incertezza e, quindi, l'infondatezza della domanda sulle sanzioni.
In data 22 ottobre 2025, l'Ente impositore ha depositato memorie difensive evidenziando che la controversia catastale richiamata dall'appellante risultava definita in senso sfavorevole alla società appellante. A sostegno di quanto affermato ha versato in atti la Sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n.
957/2020, depositata 7 dicembre 2020), confermativa del classamento in D/1 e della rendita attribuita.
In data 13 gennaio 2026, l'appello è stato trattato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Sul primo motivo: dedotta omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.)
Il motivo non è fondato.
Dalla stessa ricostruzione dell'appellante emerge che l'annullamento per “categoria sub iudice” era stato prospettato “solo ed esclusivamente in via subordinata” rispetto alla domanda principale di nullità per contraddittorio e alle ulteriori subordinate.
Nel processo tributario, come nel processo civile (art. 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 con rinvio ai principi generali), non sussiste omessa pronuncia quando la domanda risulta assorbita o implicitamente disattesa per incompatibilità logico-giuridica con l'impianto decisorio, purché la motivazione consenta di ricostruire l'iter seguito.
E qui l'iter è fin troppo chiaro: rigettata la pretesa di nullità e negata la sospensione, la domanda subordinata
“sub iudice” risultava priva di autonomia utile e, comunque, non poteva travolgere l'azione accertativa dell'Ente, che (fino ad eventuale modifica / annullamento del classamento) resta vincolato ai dati catastali utilizzabili ai fini della base imponibile.
In ogni caso, questa Corte esamina espressamente (infra) la questione catastale ai fini del secondo motivo.
2) Sul secondo motivo: sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 39 D. Lgs. 546/1992
Il motivo è fondato nella parte in cui deduce che, al tempo della decisione di primo grado, sussisteva una pregiudizialità effettiva tra la controversia catastale (classamento/rendita dell'impianto fotovoltaico) e il presente giudizio relativo ad ICI 2011 e IM 2012, atteso che la determinazione della base imponibile per i tributi locali in contestazione risultava direttamente ancorata alle risultanze catastali oggetto di contestazione.
Ne consegue che, pendendo il giudizio sul classamento, la sospensione del processo tributario avrebbe avuto una concreta funzione ordinatrice (evitare decisioni fondate su un presupposto tecnico suscettibile di essere modificato), sicché la richiesta della parte contribuente non poteva essere liquidata con formule meramente assertive.
Tuttavia, tale rilievo non conduce all'accoglimento dell'appello, né impone la regressione del giudizio al primo grado.
Invero, nel corso del presente grado, risulta prodotta la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 957/2020 (depositata il 7 dicembre 2020), resa nel contenzioso catastale, con la quale è stato confermato il classamento dell'impianto in categoria D/1 e la rendita attribuita.
Tale sopravvenienza elimina in radice la situazione di incertezza che avrebbe giustificato la sospensione del giudizio e consente a questo Collegio di decidere allo stato degli atti, su presupposto ormai definito.
Quanto alle conseguenze processuali dell'omessa sospensione in primo grado, deve osservarsi che nel processo tributario i casi di rimessione al primo giudice sono tassativi (art. 59 del D. Lgs. 546/1992) e non includono, in via automatica, l'ipotesi di mancata sospensione per pregiudizialità.
Inoltre, nel caso concreto, la sopravvenuta definizione del giudizio catastale in senso sfavorevole alla contribuente esclude che l'omissione abbia determinato una lesione attuale e concreta delle difese tale da imporre la riforma della Sentenza impugnata.
Pertanto, pur rilevandosi che la sospensione avrebbe dovuto essere disposta quando la controversia catastale era ancora pendente, l'appello va comunque respinto nel merito, risultando oggi definitivamente confermato il presupposto catastale posto a base degli avvisi impugnati.
Il motivo, quindi, va rigettato.
3) Sul terzo motivo: pretesa nullità per difetto di contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. 212/2000; art. 41 Carta UE)
Il motivo è infondato e l'appellante lo sostiene con argomenti più assertivi che giuridici.
L'art. 12, comma 7, L. 212/2000 è norma tipicamente collegata alle attività di accesso / ispezione / verifica e al rilascio del processo verbale di chiusura;
qui, invece, gli avvisi ICI / IM risultano emessi sulla base di dati catastali e attività istruttoria documentale, senza che l'appellante alleghi (né provi) accessi o P.V.C. nei termini tipici della garanzia dilatoria.
Quanto al principio generale del contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sezioni Unite,
Sentenza n. 24823/2015) ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati.
Per ICI / IM (tributi locali non armonizzati) non esiste, nel caso concreto, una norma che imponga un contraddittorio preventivo a pena di nullità per accertamenti come quelli in esame.
L'invocazione dell'art. 41 della Carta dei diritti UE non muta la conclusione: l'operatività diretta dei principi eurounitari, nella materia tributaria, è stata ricondotta soprattutto ai tributi armonizzati (IVA / dogane). Nella fattispecie si tratta di tributi locali.
Conseguentemente, nessuna nullità degli avvisi può essere dichiarata per difetto di contraddittorio preventivo.
4) Sul quarto motivo: disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza (art. 10, comma 3, L. 212/2000)
Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone tesi già svolte, senza confrontarle con la ratio decidendi.
L'obiettiva incertezza normativa, per rilevare ai fini dell'art. 10, comma 3, della Legge 212/2000, deve essere oggettiva, non una mera “incertezza soggettiva” del contribuente che contesta un classamento.
Nel caso concreto, la questione del classamento degli impianti fotovoltaici e dei criteri estimativi risultava già presidiata da fonti interpretative e da indirizzi applicativi (richiamati dall'Ente nei propri scritti) e, soprattutto,
è stata definita nel giudizio catastale con conferma della categoria D/1.
La domanda di disapplicazione sanzioni va dunque respinta.
5) Sulle spese Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza
(art. 15 D.Lgs. 546/1992).
Non ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” tali da indurre il Collegio alla compensazione delle spese, anzi l'appellante ha coltivato motivi che, a ben guardare, erano destinati a soccombere già alla lettura degli atti
(soprattutto dopo la pronuncia catastale prodotta dall'Ente).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. IV -, definitivamente pronunciando sull'appello
R.G.A. n. 583/2020:
- rigetta l'appello proposto da Soc. Ricorrente_1 s.n.c. e conferma la Sentenza di 1° grado della C.T.P. di Ascoli Piceno, ancorché con parziale diversa motivazione;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di
Ascoli Piceno, che liquida in € 2.000,00, comprensivi del rimborso spese generali.
Così deciso in Ancona il 13 gennaio 2026
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RA IN