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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PP AL, Relatore
SANFILIPPO AL CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2122/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 29176202500000981000 IRES-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130003844890001 IVA-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti ed eccepisce il difetto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 15.07.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N°2917620250000098100, notificata in data 19.06.2025, dell'importo di € 68.813,29, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento appresso indicate:
1) n.291201220014829225000, pari ad Euro 98,98, notificata il 27.11.2012, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2007 e di competenza del Comune di Ribera;
2) n.29120130003844890001, pari ad Euro 62.771,74, notificata in data 03.06.2013, relativa al mancato pagamento dell'IRES ed IVA per l'anno 2009;
3) n.29120180004983142000, pari ad Euro 322,71, notificata in data 11.06.2018, relativa al mancato pagamento dell'ICI al Comune di Ribera per l'anno 2011;
4) n.29120190003722567000, pari ad Euro 667,49, notificata in data 18.06.2019, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2017 e di competenza del Comune di San
Cipirrello;
5) n.29120200003144132000, pari ad Euro 157,77, in data 20.12.2021, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni S.d.S. elevate nell'anno 2017 e di competenza del Comune di San Cipirrello;
6) n.29120200011480366000, pari ad Euro 797,19, notificata in data 17.03.2022, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2018 e di competenza del Comune di Palermo;
7) n.29120210013633000000, pari ad Euro 1.111,18, notificata in data 25.10.2022, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2016 e di competenza del Comune di Gallipoli e del Comune di Palermo;
8) n.29120220001707345000, pari ad Euro 537,61, notificata in data 03.06.2022, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2019 e di competenza del Comune di Pisa;
9) n.29120220026704432000, pari ad Euro 1.098,99, notificata in data 08.03.2023, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2019 e di competenza del Comune di Sciacca e del Comune di Pisa;
10) n.29120240001663437000, pari ad Euro 161,69, notificata in data 02.10.2024, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2020 e di competenza del Comune di Sciacca;
11) avviso di accertamento n.250TYMM00195, pari ad Euro 964,68, notificato in data 02.07.2018, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2013.
In data 18.07.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
L'intervenuta estinzione del diritto all'esecuzione, in conseguenza dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione del 17.06.2025, relativamente alle cartelle di pagamento n.291201220014829225000, n.29120180004983142000, n.29120190003722567000, n.29120200011480366000,
n.29120210013633000000, n.29120220001707345000, n.29120220026704432000,
n.29120240001663437000, e l'avviso di accertamento n.250TYMM00195.
Il difetto di legittimazione passiva relativo al credito di cui alla cartella di pagamento n.29120130003844890001, essendo riferite a somme iscritte a ruolo a carico della Società_1 S.r.l. e detta cartella era stata notificata all'odierno ricorrente nella qualità di amministratore della nominata società e che detta qualità era stata persa alla data di ricezione dell'atto impugnato, per intervenuta declaratoria di fallimento della società in data 02.07.2018, con sentenza del Tribunale di Sciacca N°4/2018 del
02.07.2018, comportando la sospensione delle azioni esecutive individuali dei creditori. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per detta cartella aveva presentato tardivamente istanza di ammissione al passivo.
L'inesigibilità delle sanzioni tributarie della società in capo ai soci.
L'intervenuta prescrizione dei crediti.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento.
Con decreto presidenziale N°1143/2025 del 01.08.2025, depositato in data 12.08.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 08.10.2025, ore 10,30.
In data 16.09.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali veniva eccepito il difetto di giurisdizione in ordine al credito di cui alle sottese cartelle di pagamento n.29120122014829225000, n.29120190003722567000,
n.29120200011480366000, n.29120210013633000000, n.29120220001707345000,
n.29120220026704432000, n.29120240001663437000, riguardando violazioni del codice della strada.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione nei confronti delle sottese cartelle di pagamento;
nonché il difetto di legittimazione passiva relativamente alla mancata notifica dell'avviso di accertamento n.250TYMM00195, essendo stata effettuata dal Centro operativo di Pescara e relativamente ai crediti in favore del Comune di Ribera, dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, non chiamati in giudizio.
Ancora, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza dell'eccepita mancata notifica degli atti presupposti all'atto impugnato, in violazione dell'art.14 del D.Lgs. N°546/92.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, si opponeva alla richiesta di sospensione e chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese.
In data 06.10.2025 la parte ricorrente depositava documentazione.
Con ordinanza N°1373/2025 del 08.10.2025, depositata in data 09.10.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione.
In data 27.01.2026 la parte ricorrente depositava ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice relativamente ai crediti traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n.291201220014829225000, n.29120190003722567000,
n.29120200003144132000, n.29120200011480366000, n.29120210013633000000, n.29120220001707345000, n.29120220026704432000, n.29120240001663437000, in favore del Giudice ordinario competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge.
La controversia rimane di competenza di questo Giudice limitatamente ai crediti traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n.29120130003844890001, n.29120180004983142000 ed all'avviso di accertamento n.250TYMM00195.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art.14 del D.Lgs. N°546/92, stante che nessuna eccezione è stata proposta dalla parte ricorrente in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e non sono state proposte eccezioni da parte del ricorrente attinenti all'operato degli enti impositori.
Ugualmente inammissibile è l'eccepita inesigibilità delle sanzioni tributarie della società in capo ai soci, riguardando detta eccezione la legittimità della sottesa cartella di pagamento, non impugnata nei termini di legge.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dalla parte ricorrente, dalla quale si rileva che nel predetto provvedimento sono compresi i crediti di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000.
Ai sensi dell'art.19, comma 1 quater, lettera b) del D.P.R. N°602/73, a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione, non possono essere iscritte ipoteche, fatte salve quelle già iscritte alla data di presentazione.
Nel caso di specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata in data 19.06.2025, in data successiva all'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del
17.06.2025; pertanto, l'iscrizione ipotecaria relativa al credito di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000 è illegittimo.
In ordine all'eccepita mancanza di legittimazione passiva in ordine ai crediti traenti origine dalla cartella di pagamento n.29120130003844890001, va osservato che la parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento;
ragione per cui, a seguito della mancata impugnazione della stessa, il relativo credito è divenuto definitivo e, comunque, il ricorrente non ha prodotto prova alcuna, al fine di dimostrare che detto debito fosse da attribuire alla Società_1 S.r.l.
In ordine all'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti relativi alla cartella di pagamento n.29120130003844890001 ed all'avviso di accertamento n.250TYMM00195, va osservato che detti atti sono stati rispettivamente notificati in data 03.06.2013 e 02.07.2018; che entrambi riportano crediti erariali, per le cui imposte il termine della prescrizione è quello decennale, mentre per le relative sanzioni ed interessi in esse riportati il termine della prescrizione è quello quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia del preavviso di fermo N°
29180201900000605000, comprendente crediti riferiti all'avviso di accertamento n.250TYMM00195, notificato in data 09.04.2020 e copia della relativa ricevuta di raccomandata a.r., comprovante l'avvenuta consegna dell'atto, nonché copia dell'intimazione di pagamento 2912029003697202000, notificata il
02.10.2024, riportante i crediti di cui all'avviso di accertamento n.250TYMM00195 e copia della relativa ricevuta di raccomandata a.r., comprovante l'avvenuta consegna dell'atto. Conseguentemente, nessuna prescrizione è maturata per i crediti riportati nel predetto avviso di accertamento.
Non è stata prodotta prova alcuna in ordine all'avvenuta notificazione di atti interruttivi della prescrizione della cartella di pagamento n.29120130003844890001; ragione per cui, per i relativi crediti si sono resi definitivi in data 02.09.2013, i crediti riferiti agli interessi ed alle sanzioni, riportate nella suddetta cartella di pagamento si sono prescritti in data 02.09.2018, mentre per i crediti riferiti alle imposte l'ordinario termine di prescrizione andava a scadere il 02.09.2023. Tuttavia, l'art.68 del D.L. N°18/2020 ha disposto: col primo comma, che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; col secondo comma ha disposto che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e col comma 4-bis ha disposto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Per effetto della suddetta proroga del termine di prescrizione, consegue che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nessuna prescrizione è maturata.
Il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000, nonché ai crediti per interessi e sanzioni di cui alla cartella di pagamento n.29120130003844890001, confermandone per il resto la legittimità.
Data la parziale soccombenza, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n.291201220014829225000, n.29120190003722567000, n.29120200003144132000,
n.29120200011480366000, n.29120210013633000000, n.29120220001707345000,
n.29120220026704432000, n.29120240001663437000, in favore del Giudice ordinario competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge. Annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000, nonché ai crediti per interessi e sanzioni di cui alla cartella di pagamento n.29120130003844890001, ne conferma per il resto la legittimità e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: EP LV NE (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PP AL, Relatore
SANFILIPPO AL CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2122/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 29176202500000981000 IRES-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130003844890001 IVA-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti ed eccepisce il difetto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 15.07.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N°2917620250000098100, notificata in data 19.06.2025, dell'importo di € 68.813,29, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento appresso indicate:
1) n.291201220014829225000, pari ad Euro 98,98, notificata il 27.11.2012, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2007 e di competenza del Comune di Ribera;
2) n.29120130003844890001, pari ad Euro 62.771,74, notificata in data 03.06.2013, relativa al mancato pagamento dell'IRES ed IVA per l'anno 2009;
3) n.29120180004983142000, pari ad Euro 322,71, notificata in data 11.06.2018, relativa al mancato pagamento dell'ICI al Comune di Ribera per l'anno 2011;
4) n.29120190003722567000, pari ad Euro 667,49, notificata in data 18.06.2019, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2017 e di competenza del Comune di San
Cipirrello;
5) n.29120200003144132000, pari ad Euro 157,77, in data 20.12.2021, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni S.d.S. elevate nell'anno 2017 e di competenza del Comune di San Cipirrello;
6) n.29120200011480366000, pari ad Euro 797,19, notificata in data 17.03.2022, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2018 e di competenza del Comune di Palermo;
7) n.29120210013633000000, pari ad Euro 1.111,18, notificata in data 25.10.2022, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2016 e di competenza del Comune di Gallipoli e del Comune di Palermo;
8) n.29120220001707345000, pari ad Euro 537,61, notificata in data 03.06.2022, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2019 e di competenza del Comune di Pisa;
9) n.29120220026704432000, pari ad Euro 1.098,99, notificata in data 08.03.2023, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2019 e di competenza del Comune di Sciacca e del Comune di Pisa;
10) n.29120240001663437000, pari ad Euro 161,69, notificata in data 02.10.2024, relativa al mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. elevate nell'anno 2020 e di competenza del Comune di Sciacca;
11) avviso di accertamento n.250TYMM00195, pari ad Euro 964,68, notificato in data 02.07.2018, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2013.
In data 18.07.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
L'intervenuta estinzione del diritto all'esecuzione, in conseguenza dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione del 17.06.2025, relativamente alle cartelle di pagamento n.291201220014829225000, n.29120180004983142000, n.29120190003722567000, n.29120200011480366000,
n.29120210013633000000, n.29120220001707345000, n.29120220026704432000,
n.29120240001663437000, e l'avviso di accertamento n.250TYMM00195.
Il difetto di legittimazione passiva relativo al credito di cui alla cartella di pagamento n.29120130003844890001, essendo riferite a somme iscritte a ruolo a carico della Società_1 S.r.l. e detta cartella era stata notificata all'odierno ricorrente nella qualità di amministratore della nominata società e che detta qualità era stata persa alla data di ricezione dell'atto impugnato, per intervenuta declaratoria di fallimento della società in data 02.07.2018, con sentenza del Tribunale di Sciacca N°4/2018 del
02.07.2018, comportando la sospensione delle azioni esecutive individuali dei creditori. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per detta cartella aveva presentato tardivamente istanza di ammissione al passivo.
L'inesigibilità delle sanzioni tributarie della società in capo ai soci.
L'intervenuta prescrizione dei crediti.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento.
Con decreto presidenziale N°1143/2025 del 01.08.2025, depositato in data 12.08.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 08.10.2025, ore 10,30.
In data 16.09.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali veniva eccepito il difetto di giurisdizione in ordine al credito di cui alle sottese cartelle di pagamento n.29120122014829225000, n.29120190003722567000,
n.29120200011480366000, n.29120210013633000000, n.29120220001707345000,
n.29120220026704432000, n.29120240001663437000, riguardando violazioni del codice della strada.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione nei confronti delle sottese cartelle di pagamento;
nonché il difetto di legittimazione passiva relativamente alla mancata notifica dell'avviso di accertamento n.250TYMM00195, essendo stata effettuata dal Centro operativo di Pescara e relativamente ai crediti in favore del Comune di Ribera, dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, non chiamati in giudizio.
Ancora, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza dell'eccepita mancata notifica degli atti presupposti all'atto impugnato, in violazione dell'art.14 del D.Lgs. N°546/92.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, si opponeva alla richiesta di sospensione e chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese.
In data 06.10.2025 la parte ricorrente depositava documentazione.
Con ordinanza N°1373/2025 del 08.10.2025, depositata in data 09.10.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione.
In data 27.01.2026 la parte ricorrente depositava ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice relativamente ai crediti traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n.291201220014829225000, n.29120190003722567000,
n.29120200003144132000, n.29120200011480366000, n.29120210013633000000, n.29120220001707345000, n.29120220026704432000, n.29120240001663437000, in favore del Giudice ordinario competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge.
La controversia rimane di competenza di questo Giudice limitatamente ai crediti traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n.29120130003844890001, n.29120180004983142000 ed all'avviso di accertamento n.250TYMM00195.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art.14 del D.Lgs. N°546/92, stante che nessuna eccezione è stata proposta dalla parte ricorrente in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e non sono state proposte eccezioni da parte del ricorrente attinenti all'operato degli enti impositori.
Ugualmente inammissibile è l'eccepita inesigibilità delle sanzioni tributarie della società in capo ai soci, riguardando detta eccezione la legittimità della sottesa cartella di pagamento, non impugnata nei termini di legge.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dalla parte ricorrente, dalla quale si rileva che nel predetto provvedimento sono compresi i crediti di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000.
Ai sensi dell'art.19, comma 1 quater, lettera b) del D.P.R. N°602/73, a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione, non possono essere iscritte ipoteche, fatte salve quelle già iscritte alla data di presentazione.
Nel caso di specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata in data 19.06.2025, in data successiva all'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del
17.06.2025; pertanto, l'iscrizione ipotecaria relativa al credito di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000 è illegittimo.
In ordine all'eccepita mancanza di legittimazione passiva in ordine ai crediti traenti origine dalla cartella di pagamento n.29120130003844890001, va osservato che la parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento;
ragione per cui, a seguito della mancata impugnazione della stessa, il relativo credito è divenuto definitivo e, comunque, il ricorrente non ha prodotto prova alcuna, al fine di dimostrare che detto debito fosse da attribuire alla Società_1 S.r.l.
In ordine all'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti relativi alla cartella di pagamento n.29120130003844890001 ed all'avviso di accertamento n.250TYMM00195, va osservato che detti atti sono stati rispettivamente notificati in data 03.06.2013 e 02.07.2018; che entrambi riportano crediti erariali, per le cui imposte il termine della prescrizione è quello decennale, mentre per le relative sanzioni ed interessi in esse riportati il termine della prescrizione è quello quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia del preavviso di fermo N°
29180201900000605000, comprendente crediti riferiti all'avviso di accertamento n.250TYMM00195, notificato in data 09.04.2020 e copia della relativa ricevuta di raccomandata a.r., comprovante l'avvenuta consegna dell'atto, nonché copia dell'intimazione di pagamento 2912029003697202000, notificata il
02.10.2024, riportante i crediti di cui all'avviso di accertamento n.250TYMM00195 e copia della relativa ricevuta di raccomandata a.r., comprovante l'avvenuta consegna dell'atto. Conseguentemente, nessuna prescrizione è maturata per i crediti riportati nel predetto avviso di accertamento.
Non è stata prodotta prova alcuna in ordine all'avvenuta notificazione di atti interruttivi della prescrizione della cartella di pagamento n.29120130003844890001; ragione per cui, per i relativi crediti si sono resi definitivi in data 02.09.2013, i crediti riferiti agli interessi ed alle sanzioni, riportate nella suddetta cartella di pagamento si sono prescritti in data 02.09.2018, mentre per i crediti riferiti alle imposte l'ordinario termine di prescrizione andava a scadere il 02.09.2023. Tuttavia, l'art.68 del D.L. N°18/2020 ha disposto: col primo comma, che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; col secondo comma ha disposto che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e col comma 4-bis ha disposto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Per effetto della suddetta proroga del termine di prescrizione, consegue che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nessuna prescrizione è maturata.
Il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000, nonché ai crediti per interessi e sanzioni di cui alla cartella di pagamento n.29120130003844890001, confermandone per il resto la legittimità.
Data la parziale soccombenza, sussistono fondate ragioni perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per i crediti traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n.291201220014829225000, n.29120190003722567000, n.29120200003144132000,
n.29120200011480366000, n.29120210013633000000, n.29120220001707345000,
n.29120220026704432000, n.29120240001663437000, in favore del Giudice ordinario competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge. Annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.29120180004983142000, nonché ai crediti per interessi e sanzioni di cui alla cartella di pagamento n.29120130003844890001, ne conferma per il resto la legittimità e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: EP LV NE (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)