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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13231/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13231 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 FL JO da Parte_1
CP_1
2 Persona_1 Pt_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Parte_3
6 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 21.09.2023
1. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._1 residente in [...]de Estrada de Ferro 2000, Hortoflorestal, CEP 13212.740, San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_6
residente in [...]403, apto 03, Vila Maringà, CEP C.F._2
13210.057, San Paolo, Brasile;
3. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in 323 N 15t street San JO. 95112, California, C.F._3
USA;
4. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
residente in [...]apt 207B ed tulipans Setor Bueno, C.F._4
CEP , Goiania, Brasile;
C.F._5
5. , nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._6 residente in [...]53, Vila Romana, CEP 05048.010, San Paolo, Brasile;
6. , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._7 residente in [...]de Estrada de Ferro 2000, Hortoflorestal, CEP 13212.740, San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2 (PD) il 25.03.1879 da e che, emigrato in Brasile, non ha mai Per_3 Persona_4 chiesto la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Il Sig. Per_2
Dott. Giovanni Calasso 2
contraeva matrimonio con in data 16.02.1901, in Persona_2 Controparte_7 Brasile, dalla cui unione nasceva:
• in data 22.05.1905, che, in data 26.11.1927, contraeva Controparte_8 matrimonio con e dall'unione coniugale nasceva: Parte_5
➢ in data 13.04.1930, che contraeva Parte_6 matrimonio con , in data 27.12.1947, e dalla loro Persona_5 unione nasceva:
✓ in data 10.11.1951, , odierno ricorrente che Controparte_5 contraeva matrimonio con in data CP_9 Controparte_2 10.02.1976 e dalla loro unione nascevano:
❖ in data 25.08.1976, , odierna Persona_1 Pt_2 ricorrente;
❖ in data 13.04.1980, Controparte_2 odierna ricorrente. Dall'unione della stessa con
[...]
nasceva: Persona_6
▪ in data 29.07.2005, , Controparte_3 odierno ricorrente;
il sig. si sposava in data 19.03.1988 con Controparte_5 la sig.ra e dalla loro unione Persona_7 nascevano:
❖ in data 06.12.1988, , odierna ricorrente;
Parte_3
❖ in data 10.11.1993, , odierno ricorrente. Parte_4
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello
Dott. Giovanni Calasso 3
status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_2
a Polverara (PD) il 25.03.1879.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 16.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13231 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 FL JO da Parte_1
CP_1
2 Persona_1 Pt_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Parte_3
6 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 21.09.2023
1. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._1 residente in [...]de Estrada de Ferro 2000, Hortoflorestal, CEP 13212.740, San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_6
residente in [...]403, apto 03, Vila Maringà, CEP C.F._2
13210.057, San Paolo, Brasile;
3. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in 323 N 15t street San JO. 95112, California, C.F._3
USA;
4. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
residente in [...]apt 207B ed tulipans Setor Bueno, C.F._4
CEP , Goiania, Brasile;
C.F._5
5. , nata in [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._6 residente in [...]53, Vila Romana, CEP 05048.010, San Paolo, Brasile;
6. , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._7 residente in [...]de Estrada de Ferro 2000, Hortoflorestal, CEP 13212.740, San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2 (PD) il 25.03.1879 da e che, emigrato in Brasile, non ha mai Per_3 Persona_4 chiesto la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Il Sig. Per_2
Dott. Giovanni Calasso 2
contraeva matrimonio con in data 16.02.1901, in Persona_2 Controparte_7 Brasile, dalla cui unione nasceva:
• in data 22.05.1905, che, in data 26.11.1927, contraeva Controparte_8 matrimonio con e dall'unione coniugale nasceva: Parte_5
➢ in data 13.04.1930, che contraeva Parte_6 matrimonio con , in data 27.12.1947, e dalla loro Persona_5 unione nasceva:
✓ in data 10.11.1951, , odierno ricorrente che Controparte_5 contraeva matrimonio con in data CP_9 Controparte_2 10.02.1976 e dalla loro unione nascevano:
❖ in data 25.08.1976, , odierna Persona_1 Pt_2 ricorrente;
❖ in data 13.04.1980, Controparte_2 odierna ricorrente. Dall'unione della stessa con
[...]
nasceva: Persona_6
▪ in data 29.07.2005, , Controparte_3 odierno ricorrente;
il sig. si sposava in data 19.03.1988 con Controparte_5 la sig.ra e dalla loro unione Persona_7 nascevano:
❖ in data 06.12.1988, , odierna ricorrente;
Parte_3
❖ in data 10.11.1993, , odierno ricorrente. Parte_4
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello
Dott. Giovanni Calasso 3
status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_2
a Polverara (PD) il 25.03.1879.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 16.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5